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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/07/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3711/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3711/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1 CASIRAGHI MIRCO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], con studio Controparte_1 C.F._2 professionale in Monza, via XX settembre n. 6,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità professionale dell'avvocato
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversaria eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare: Nel merito
accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, la responsabilità in capo all'Avv.
, del Foro di Monza, nato a [...] il [...], c.f. , con Controparte_1 C.F._2 studio professionale in Monza, via XX settembre n. 6, nonché la sussistenza e l'entità dei danni contestati oltre che all'esistenza di ogni altro danno, patrimoniale e non patrimoniale, che dovesse risultare in corso di causa, anche alla luce dell'espletanda istruttoria;
Accertare e dichiarare la responsabilità l'Avv. , del Foro di Monza, nato a [...] il [...], c.f. , con studio professionale in Monza, via XX settembre C.F._2 n. 6, nella provocazione del danno e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento e al pagamento, pagina 1 di 7 in favore della Sig.ra , di tutti i danni, patiti e patendi dallo stesso, patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali, nella misura non inferiore ad Euro 56.570,79= nonché del danno morale e da sofferenza, da liquidarsi in via equitativa, nella misura non inferiore ad 1/3 del danno liquidato. Il tutto oltre ad ogni ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale, ed onere che lo stesso sarà tenuto a sostenere, che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo effettivo, ovvero nella minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia;
Condannare l'Avv. al rimborso di tutte le somme ricevute dalla Sig.ra Controparte_1
, a titolo di onorario nonché ad ogni altro titolo, nella misura di Euro 9.500,00= nonché al Pt_1 rimborso delle spese sostenute dalla Sig.ra nel giudizio cautelare ex art 700 c.p.c. ed Pt_1 esecutivo avente ad oggetto la restituzione di tutta la documentazione in possesso dell'Avv.
[...]
, nella somma pari ad Euro 1.556,80 CP_1 In ogni caso
con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge e spese generali nella misura del 15%, oltre alle spese di ctu e ctp;
In via istruttoria
ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale dei soggetti convenuti, sulle circostanze dedotte in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”, meglio argomentati nella memoria istruttoria, che qui deve intendersi integralmente trascritta.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 [...]
allegando in fatto quanto segue. CP_1
aveva conferito mandato professionale all'avv. incaricandolo di Parte_1 Controparte_1 attivare le azioni giudiziarie nei confronti dell'ex marito necessarie per ottenere Persona_1 l'esecuzione degli obblighi nascenti dal provvedimento di omologa di separazione (cfr. doc. 3).
A dire dell'attrice, la stessa avrebbe versato in favore dell'avv. a titolo di onorario la CP_1 somma di euro 9.500,00. Nel mese di luglio 2023, sarebbe però venuta a conoscenza del fatto che l'odierno convenuto non aveva mai attivato i procedimenti giudiziari per i quali la gli aveva Pt_1 conferito mandato. Per questo, la donna aveva revocato il mandato professionale all'Avv. e CP_1 aveva preteso la restituzione di tutta la documentazione relativo ai fittizi procedimenti. Stante la mancata riconsegna della documentazione, l'odierna attrice aveva richiesto e ottenuto dall'intestato Tribunale il provvedimento cautelare che ordinava ex art. 700 cpc all'avv. la restituzione di CP_1 tutta la documentazione in suo possesso (cfr. doc. 1).
Alla luce delle su esposte allegazioni, ha chiesto la condanna dell'avv. Parte_1
al pagamento in suo favore della somma di euro 56.570,79 a titolo di danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale nonché del danno morale e da sofferenza, da liquidarsi in via equitativa, nella misura non inferiore ad 1/3 del danno liquidato. Il tutto oltre ad ogni ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale, ed onere che lo stesso sarà tenuto a sostenere, che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo effettivo, ovvero nella minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia. L'attrice ha poi chiesto la condanna di al rimborso di tutte le Controparte_1 somme ricevute dalla a titolo di onorario nonché ad ogni altro titolo, nella misura di euro Pt_1 9.500,00.
In sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., verificata la regolarità della notifica della citazione, è stata dichiarata la contumacia di e sono stati assegnati i termini per le Controparte_1 memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. In prima udienza, è stata ammessa la prova per testimoni e l'interpello formale del convenuto e la causa è stata rinviata per l'esperimento dell'intero incombente istruttorio. Assunta la testimonianza di e di verificata la regolarità della notifica, si è dato atto che il Testimone_1 Testimone_2 convenuto non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale. A quel punto, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza nei termini di legge.
*** La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei termini e nei limiti che seguono. Il conferimento dell'incarico professionale all'avv. nei termini esposti in citazione si ricava CP_1 dalla domanda di avvio del procedimento di mediazione dal relativo verbale (doc. 4 fasc. attrice) da cui emerge l'indicazione del nominativo del convenuto quale procuratore dell'attrice nella causa di esecuzione in forma specifica ex art 2932 c.c. nei confronti di . Persona_1
pagina 3 di 7 Allo stesso modo, a dare prova dell'esistenza del mandato è la dichiarazione dell'avv. CP_1 sottoscritta in data 14.09.2023 al momento della revoca del mandato lui conferito. Con tale documento (cfr. doc. 1 – allegato al ricorso), l'avv. aveva implicitamente confermato l'esistenza di un CP_1 incarico professionale conferitogli dalla , dichiarando che “ad esito della cessazione del Pt_1 mandato inerente la controversia nei confronti del Sig. Sarà mia cura trasferire Persona_1 ogni cosa al suo nuovo legale”. Inoltre, dalle testimonianze rese in udienza da e sono emerse le Testimone_1 Testimone_2 seguenti circostanze (cfr. verbale di udienza del 05.02.2025).
compagno dell'attrice da circa 11 anni, ha affermato di aver accompagnato l'odierna Testimone_1 attrice nello studio dell'avv. circa tre o più volte e di essere sempre stato presente agli CP_1 incontri con l'avvocato. Nello specifico, ha dichiarato che durante il primo incontro con l'avv.
“si è parlato di un compenso, nel senso che la signora ha richiesto di pagare “il meno CP_1 possibile” e l'avv. ha detto di essere d'accordo ma (…) non si è parlato di una cifra e non è CP_1 stato firmato alcun preventivo (…) né è stato consegnato nulla, si è solo introdotta la causa e lui ha accettato l'incarico.”. Il testimone ha confermato che l'avv. aveva esposto la necessità di attivare il procedimento CP_1 di mediazione prima di poter agire in giudizio e che, infatti, è stata svolta tale procedura in presenza dell'avv. quale procuratore della . Il teste ha poi affermato che “prima di CP_1 Pt_1 Pt_2 probabile 2015 l'avv. ha telefonato alla per informarla che il processo di primo CP_1 Pt_1 grado si era concluso e occorreva attendere i tempi per l'emanazione della sentenza;
i primi di gennaio, probabilmente nel 2016, sempre telefonicamente l'avv. ha informato la CP_1 Pt_1 del fatto che per un vizio di forma il processo era da rifare e allora ci siamo recati insieme nel suo studio, ha confermato quanto detto e ci ha rassicurato che ormai era diventata una “cosa personale” e che avrebbe seguito con attenzione tutto il processo e ci ha assicurato che avrebbe incardinato il giudizio di appello.” Sentito come testimone, anche l'avv. patrocinante della e del in sede Testimone_2 Pt_1 Per_1 di procedimento di separazione consensuale, ha confermato quanto già esposto dal testimone e Tes_1 ha precisato ulteriori elementi. Innanzitutto, il testimone avv. ha affermato che in sede di chiusura del giudizio di separazione, Tes_2 aveva consigliato egli stesso alla di rivolgersi all'avv. per la procedura di Pt_1 CP_1 esecuzione delle condizioni previste nel provvedimento di omologa. Inoltre, ha riferito “incontravo regolarmente l'avv. quasi tutte le mattine e in alcuni casi chiedevo aggiornamenti anche su CP_1 indicazione della signora , l'avv. Giannolo mi aveva riferito che la causa era stata iscritta a Pt_3 ruolo presso il Tribunale di Monza e di volta in volta mi dava gli aggiornamenti, ricordo che mi aveva riferito dell'emanazione della sentenza favorevole e che il marito della l'aveva impugnata per Pt_1 assenza di rispetto dei termini 90 giorni, mi è rimasto impresso che mi aveva detto che mancava un solo giorno per il rispetto dei termini. Da quel che mi aveva riferito avevano avuto ragione in appello rispetto a questa questione del termine e mi ha detto che avrebbe dovuto fare un altro processo da capo dinanzi al Tribunale di Monza”. Le testimonianze risultano corrispondenti e in linea con la ricostruzione fattuale fornita dall'attrice nell'atto di citazione. Le stesse, inoltre, sono chiare e precise anche nei particolari e, per questo, vanno ritenute attendibili. Gli elementi fin qui riportati inducono quindi il Tribunale a ritenere provato il rapporto di causa, che si intende concluso tra le parti solo oralmente. pagina 4 di 7 Allo stesso modo, risulta acclarato l'inadempimento contrattuale dell'avv. .
CP_1 Da un lato l'omessa attivazione delle procedure giudiziarie incaricate all'avv. può
CP_1 facilmente ricavarsi dall'inesistenza di procedimenti pendenti davanti al Tribunale di Monza e alla Corte d'Appello di Milano a nome della . Inoltre, Il testimone ha confermato che, a Pt_1 Tes_1 seguito delle mancate risposte dell'avv. alle richieste di avere il numero di ruolo della causa
CP_1 nonché dai tempi di attesa troppo lunghi per ottenere un esito giudiziale, insieme alla hanno Pt_1 proceduto ad eseguire delle verifiche in Tribunale e, specificatamente, ha riferito che “abbiamo verificato che l'unico procedimento pendente era di separazione”. Anche l'avv. in sede di testimonianza ha affermato di non aver mai visto nessuna Tes_2 documentazione inerente ai procedimenti asseritamente attivati dal e di aver consigliato alla
CP_1
di richiedere il numero di ruolo all'avv. per verificare lo stato della causa. Sul Pt_1 CP_1 punto, ha precisato “anche io personalmente ho chiesto all'avv. in più occasioni il numero CP_1 di ruolo perché quello che aveva dato alla signora risultava errato ma lui non l'ha mai Pt_1 riferito, riferiva soltanto che era cambiato il giudice e bisognava attendere”. A conferma di ciò, vi è anche l'omessa risposta alla richiesta di consegna della documentazione avanzata dalla nei confronti dell'avv. in sede di revoca del mandato. Infatti, per Pt_1 CP_1 ottenere quanto richiesto, l'odierna attrice aveva dovuto presentare ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi all'intestato Tribunale. Un ulteriore elemento che incide sulla valutazione dei fatti di causa è la mancata presentazione dell'avv. all'interrogatorio formale disposto ex art. 230 c.p.c. nei suoi confronti. CP_1 Come è noto, in tale ipotesi l'art. 232 c.p.c stabilisce che la mancata presentazione dell'interrogando all'udienza fissata per l'assunzione dell'interpello consente al Giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale. Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in materia di procedimento contumaciale, ha statuito che, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo, il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (cfr., ex multis, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28293 del 31/12/2009). Nel caso di specie, valutate anche le risultanze testimoniali, possono essere considerati come ammessi i fatti dedotti dall'attrice nell'interrogatorio formale deferito nei confronti del convenuto. Dunque, accertato l'inadempimento contrattuale dell'Avv. , lo stesso va condannato a CP_1 restituire alla quanto ottenuto in pagamento da quest'ultima, posto che la prestazione Pt_1 professionale non è stata resa. In merito, ha allegato di aver consegnato all'avv. Parte_1
, personalmente o per il tramite dell'avv. la somma totale di 9.500,00 euro. CP_1 Tes_2 Tale circostanza è stata confermata dai testimoni escussi in giudizio. Nello specifico, Testimone_1 ha affermato che “a un certo punto era stata prevista come cifra del compenso circa 9 mila euro, non è mai stato scritto nulla, a volte i pagamenti li portavamo noi personalmente, altre volte a mezzo dell'avv che incontrava l'avv. Gannuolo e quindi la busta veniva consegnata di volta in volta all'avv. Tes_2
. Ancora, “consegnava circa 600 euro ogni volta, questa era la disponibilità che aveva la Tes_2
. Non c'era un data fissa però i pagamenti sono avvenuti ogni mese per circa un anno e mezzo Pt_1
– due. I pagamenti direttamente a sono stati circa 4, tutto il restante dei pagamenti è stato CP_1 eseguito a mezzo dell'avv. per la cifra totale di 9.000 euro circa”. Tes_2
pagina 5 di 7 Sul punto, l'avv. ha testimoniato che “la mi ha chiesto in più occasioni di consegnare Tes_2 Pt_3 all'avv. non solo delle buste contenenti soldi e anche documenti in particolare multe che la CP_1
riceveva perché la macchina in uso alla era intestata al marito e viceversa. Sapevo Pt_1 Pt_1 che le buste contenevano denaro perché erano aperte e si intravedeva il contenuto. Erano buste corpose ma il taglio non lo ricordo assolutamente”. Indice dell'intervenuto pagamento è, inoltre, la dichiarazione dell'Avv. datata 14 Controparte_1 settembre 2023, con la quale affermava di “non avere nulla da pretendere a titolo di emolumenti od altro nei suoi confronti” (cfr. doc.
1 - allegato al ricorso). Tutti questi elementi inducono il Tribunale a ritenere provato il pagamento di 9.500,00 euro da parte della nei confronti dell'avv. . Quindi, posto l'inadempimento di quest'ultimo alla Pt_1 CP_1 prestazione contrattuale lui incaricata, va condannato al rimborso in favore della Controparte_1
di tutte le somme indebitamente percepite pari ad euro 9.500,00. Pt_1 L'accertata responsabilità professionale dell'avvocato , abilita il Tribunale a delibare CP_1 l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, proposta dalla a seguito Pt_1 dell'inadempimento al mandato professionale. L'attrice ha sostenuto che l'inadempimento dell'avv. le avrebbe impedito di ottenere CP_1 l'esecuzione del decreto di omologa della separazione consensuale intervenuta tra i coniugi, e quindi di disporre del bene in comunione con il marito. Più nello specifico la ha allegato che nel decreto Pt_1 di omologa di separazione era stato disposto l'obbligo in capo a di “trasferire, Persona_1 mediante rogito notarile, la propria quota (del 50%) di proprietà alla Signora entro e non Pt_1 oltre due mesi dal provvedimento di omologa, della casa coniugale, allo stato attuale in comunione tra loro, composta dall'appartamento, dalla relativa cantina e dal box, siti in Cavenago di Brianza (Mb), alla Via Pertini n. 5 e n. 5/A, identificati al catasto con il foglio 15, mappale 2, subalterno 5 (appartamento) e subalterno 14 (box)”. Quindi, ove il avesse adempiuto al mandato lui CP_1 conferitogli, la avrebbe ottenuto l'esecuzione di tali previsioni e avrebbe potuto godere e Pt_1 disporre del bene sopracitato, nonché procedere alla vendita ovvero alla locazione dello stesso fin da quel momento. Tuttavia, il danno paventato dalla attrice non corrisponde a un “danno automatico” o in re ipsa, come sostenuto dalla difesa attorea. Nel caso di specie, la non si duole della perdita di disponibilità Pt_1 del bene in sé (come danno emergente, es. nell'ipotesi di danno da occupazione sine titulo, che è l'ambito dove si è espressa maggiormente la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite), ma lamenta la mancata possibilità di vendere il bene o di metterlo a reddito attraverso locazione a terzi. Il danno lamentato è, quindi, un danno da lucro cessante, da mancata vendita o locazione dell'immobile, e in tal caso sussiste l'onere di provarlo in capo a chi ne richiede la liquidazione1.
ha, invece, genericamente allegato di aver subito un danno per non aver potuto Parte_1 locare e vendere il bene nel periodo in cui il decreto di omologa non è stato portato in esecuzione ma, nello specifico, non ha dato prova di eventuali proposte locatizie o di acquisto dell'immobile, né ha dimostrato di essersi informata al fine di ottenere una valutazione dell'abitazione per proporlo in vendita.
pagina 6 di 7 Per questo motivo, non può ritenersi provato alcun lucro cessante da liquidare all'attrice. Anche le spese sostenute dalla per la gestione dell'immobile (pari ad euro 16.730,79 annui) e Pt_1 per il pagamento delle rate di mutuo (pari ad euro 39.840,00), non costituiscono una partita di danno eziologicamente dipendente dall'inadempimento del convenuto. Invero, anche ove fosse stato portato in esecuzione l'obbligo di cui al provvedimento di omologa, la avrebbe comunque dovuto Pt_1 sostenere tali elargizioni, dato che l'intera proprietà – con annessi oneri - le sarebbe stata intestata per intero. Dunque, tale voce di danno non è direttamente riconducibile all'omessa esecuzione del mandato da parte dell'avv. . CP_1 Da ultimo, va respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dalla per effetto della grave “situazione di turbamento” e “stress” in Pt_1 assenza di prova del nesso eziologico tra tali (comunque indimostrati) stati d'animo e la condotta inadempiente del convenuto. Anche con riguardo all'asserito stato di malattia (depressione, cfr. doc. 6) non si ritiene provato il collegamento eziologico con l'inadempimento del convenuto, posto che la prova non può essere ricavata unicamente dal dato dell'insorgenza della malattia in epoca ravvicinata alla scoperta dell'inadempimento. Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda attorea, l'avv. va Controparte_1 condannato al pagamento in favore di dell'importo di euro 9.500,00 oltre interessi Parte_1 dalla domanda al saldo, a titolo di restituzione dell'onorario versato per una prestazione mai eseguita. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale svolta e dell'impegno difensivo in concreto profuso. Le spese del giudizio cautelare sono state, invece, correttamente già liquidate in quella sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, accerta l'inadempimento contrattuale dell'avv. e la sua responsabilità professionale e, per l'effetto: CP_1
2. condanna l'avv. al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 9.500,00 a titolo di rimborso di quanto indebitamente percepito per la prestazione professionale non resa;
3. condanna l'avv. alla refusione delle spese legali in favore di Controparte_1 Parte_1
, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, c.p.a. e I.v.a.,
[...] quest'ultima se dovuta come per legge.
Così deciso in Monza, il 18.07.2025 Il Giudice Chiara Binetti
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di occupazione abusiva dell'immobile, per la quantificazione del risarcimento del danno da mancato godimento dello stesso cfr. Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3711/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1 CASIRAGHI MIRCO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], con studio Controparte_1 C.F._2 professionale in Monza, via XX settembre n. 6,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità professionale dell'avvocato
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversaria eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare: Nel merito
accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, la responsabilità in capo all'Avv.
, del Foro di Monza, nato a [...] il [...], c.f. , con Controparte_1 C.F._2 studio professionale in Monza, via XX settembre n. 6, nonché la sussistenza e l'entità dei danni contestati oltre che all'esistenza di ogni altro danno, patrimoniale e non patrimoniale, che dovesse risultare in corso di causa, anche alla luce dell'espletanda istruttoria;
Accertare e dichiarare la responsabilità l'Avv. , del Foro di Monza, nato a [...] il [...], c.f. , con studio professionale in Monza, via XX settembre C.F._2 n. 6, nella provocazione del danno e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento e al pagamento, pagina 1 di 7 in favore della Sig.ra , di tutti i danni, patiti e patendi dallo stesso, patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali, nella misura non inferiore ad Euro 56.570,79= nonché del danno morale e da sofferenza, da liquidarsi in via equitativa, nella misura non inferiore ad 1/3 del danno liquidato. Il tutto oltre ad ogni ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale, ed onere che lo stesso sarà tenuto a sostenere, che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo effettivo, ovvero nella minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia;
Condannare l'Avv. al rimborso di tutte le somme ricevute dalla Sig.ra Controparte_1
, a titolo di onorario nonché ad ogni altro titolo, nella misura di Euro 9.500,00= nonché al Pt_1 rimborso delle spese sostenute dalla Sig.ra nel giudizio cautelare ex art 700 c.p.c. ed Pt_1 esecutivo avente ad oggetto la restituzione di tutta la documentazione in possesso dell'Avv.
[...]
, nella somma pari ad Euro 1.556,80 CP_1 In ogni caso
con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge e spese generali nella misura del 15%, oltre alle spese di ctu e ctp;
In via istruttoria
ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale dei soggetti convenuti, sulle circostanze dedotte in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”, meglio argomentati nella memoria istruttoria, che qui deve intendersi integralmente trascritta.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 [...]
allegando in fatto quanto segue. CP_1
aveva conferito mandato professionale all'avv. incaricandolo di Parte_1 Controparte_1 attivare le azioni giudiziarie nei confronti dell'ex marito necessarie per ottenere Persona_1 l'esecuzione degli obblighi nascenti dal provvedimento di omologa di separazione (cfr. doc. 3).
A dire dell'attrice, la stessa avrebbe versato in favore dell'avv. a titolo di onorario la CP_1 somma di euro 9.500,00. Nel mese di luglio 2023, sarebbe però venuta a conoscenza del fatto che l'odierno convenuto non aveva mai attivato i procedimenti giudiziari per i quali la gli aveva Pt_1 conferito mandato. Per questo, la donna aveva revocato il mandato professionale all'Avv. e CP_1 aveva preteso la restituzione di tutta la documentazione relativo ai fittizi procedimenti. Stante la mancata riconsegna della documentazione, l'odierna attrice aveva richiesto e ottenuto dall'intestato Tribunale il provvedimento cautelare che ordinava ex art. 700 cpc all'avv. la restituzione di CP_1 tutta la documentazione in suo possesso (cfr. doc. 1).
Alla luce delle su esposte allegazioni, ha chiesto la condanna dell'avv. Parte_1
al pagamento in suo favore della somma di euro 56.570,79 a titolo di danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale nonché del danno morale e da sofferenza, da liquidarsi in via equitativa, nella misura non inferiore ad 1/3 del danno liquidato. Il tutto oltre ad ogni ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale, ed onere che lo stesso sarà tenuto a sostenere, che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo effettivo, ovvero nella minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia. L'attrice ha poi chiesto la condanna di al rimborso di tutte le Controparte_1 somme ricevute dalla a titolo di onorario nonché ad ogni altro titolo, nella misura di euro Pt_1 9.500,00.
In sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., verificata la regolarità della notifica della citazione, è stata dichiarata la contumacia di e sono stati assegnati i termini per le Controparte_1 memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. In prima udienza, è stata ammessa la prova per testimoni e l'interpello formale del convenuto e la causa è stata rinviata per l'esperimento dell'intero incombente istruttorio. Assunta la testimonianza di e di verificata la regolarità della notifica, si è dato atto che il Testimone_1 Testimone_2 convenuto non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale. A quel punto, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza nei termini di legge.
*** La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei termini e nei limiti che seguono. Il conferimento dell'incarico professionale all'avv. nei termini esposti in citazione si ricava CP_1 dalla domanda di avvio del procedimento di mediazione dal relativo verbale (doc. 4 fasc. attrice) da cui emerge l'indicazione del nominativo del convenuto quale procuratore dell'attrice nella causa di esecuzione in forma specifica ex art 2932 c.c. nei confronti di . Persona_1
pagina 3 di 7 Allo stesso modo, a dare prova dell'esistenza del mandato è la dichiarazione dell'avv. CP_1 sottoscritta in data 14.09.2023 al momento della revoca del mandato lui conferito. Con tale documento (cfr. doc. 1 – allegato al ricorso), l'avv. aveva implicitamente confermato l'esistenza di un CP_1 incarico professionale conferitogli dalla , dichiarando che “ad esito della cessazione del Pt_1 mandato inerente la controversia nei confronti del Sig. Sarà mia cura trasferire Persona_1 ogni cosa al suo nuovo legale”. Inoltre, dalle testimonianze rese in udienza da e sono emerse le Testimone_1 Testimone_2 seguenti circostanze (cfr. verbale di udienza del 05.02.2025).
compagno dell'attrice da circa 11 anni, ha affermato di aver accompagnato l'odierna Testimone_1 attrice nello studio dell'avv. circa tre o più volte e di essere sempre stato presente agli CP_1 incontri con l'avvocato. Nello specifico, ha dichiarato che durante il primo incontro con l'avv.
“si è parlato di un compenso, nel senso che la signora ha richiesto di pagare “il meno CP_1 possibile” e l'avv. ha detto di essere d'accordo ma (…) non si è parlato di una cifra e non è CP_1 stato firmato alcun preventivo (…) né è stato consegnato nulla, si è solo introdotta la causa e lui ha accettato l'incarico.”. Il testimone ha confermato che l'avv. aveva esposto la necessità di attivare il procedimento CP_1 di mediazione prima di poter agire in giudizio e che, infatti, è stata svolta tale procedura in presenza dell'avv. quale procuratore della . Il teste ha poi affermato che “prima di CP_1 Pt_1 Pt_2 probabile 2015 l'avv. ha telefonato alla per informarla che il processo di primo CP_1 Pt_1 grado si era concluso e occorreva attendere i tempi per l'emanazione della sentenza;
i primi di gennaio, probabilmente nel 2016, sempre telefonicamente l'avv. ha informato la CP_1 Pt_1 del fatto che per un vizio di forma il processo era da rifare e allora ci siamo recati insieme nel suo studio, ha confermato quanto detto e ci ha rassicurato che ormai era diventata una “cosa personale” e che avrebbe seguito con attenzione tutto il processo e ci ha assicurato che avrebbe incardinato il giudizio di appello.” Sentito come testimone, anche l'avv. patrocinante della e del in sede Testimone_2 Pt_1 Per_1 di procedimento di separazione consensuale, ha confermato quanto già esposto dal testimone e Tes_1 ha precisato ulteriori elementi. Innanzitutto, il testimone avv. ha affermato che in sede di chiusura del giudizio di separazione, Tes_2 aveva consigliato egli stesso alla di rivolgersi all'avv. per la procedura di Pt_1 CP_1 esecuzione delle condizioni previste nel provvedimento di omologa. Inoltre, ha riferito “incontravo regolarmente l'avv. quasi tutte le mattine e in alcuni casi chiedevo aggiornamenti anche su CP_1 indicazione della signora , l'avv. Giannolo mi aveva riferito che la causa era stata iscritta a Pt_3 ruolo presso il Tribunale di Monza e di volta in volta mi dava gli aggiornamenti, ricordo che mi aveva riferito dell'emanazione della sentenza favorevole e che il marito della l'aveva impugnata per Pt_1 assenza di rispetto dei termini 90 giorni, mi è rimasto impresso che mi aveva detto che mancava un solo giorno per il rispetto dei termini. Da quel che mi aveva riferito avevano avuto ragione in appello rispetto a questa questione del termine e mi ha detto che avrebbe dovuto fare un altro processo da capo dinanzi al Tribunale di Monza”. Le testimonianze risultano corrispondenti e in linea con la ricostruzione fattuale fornita dall'attrice nell'atto di citazione. Le stesse, inoltre, sono chiare e precise anche nei particolari e, per questo, vanno ritenute attendibili. Gli elementi fin qui riportati inducono quindi il Tribunale a ritenere provato il rapporto di causa, che si intende concluso tra le parti solo oralmente. pagina 4 di 7 Allo stesso modo, risulta acclarato l'inadempimento contrattuale dell'avv. .
CP_1 Da un lato l'omessa attivazione delle procedure giudiziarie incaricate all'avv. può
CP_1 facilmente ricavarsi dall'inesistenza di procedimenti pendenti davanti al Tribunale di Monza e alla Corte d'Appello di Milano a nome della . Inoltre, Il testimone ha confermato che, a Pt_1 Tes_1 seguito delle mancate risposte dell'avv. alle richieste di avere il numero di ruolo della causa
CP_1 nonché dai tempi di attesa troppo lunghi per ottenere un esito giudiziale, insieme alla hanno Pt_1 proceduto ad eseguire delle verifiche in Tribunale e, specificatamente, ha riferito che “abbiamo verificato che l'unico procedimento pendente era di separazione”. Anche l'avv. in sede di testimonianza ha affermato di non aver mai visto nessuna Tes_2 documentazione inerente ai procedimenti asseritamente attivati dal e di aver consigliato alla
CP_1
di richiedere il numero di ruolo all'avv. per verificare lo stato della causa. Sul Pt_1 CP_1 punto, ha precisato “anche io personalmente ho chiesto all'avv. in più occasioni il numero CP_1 di ruolo perché quello che aveva dato alla signora risultava errato ma lui non l'ha mai Pt_1 riferito, riferiva soltanto che era cambiato il giudice e bisognava attendere”. A conferma di ciò, vi è anche l'omessa risposta alla richiesta di consegna della documentazione avanzata dalla nei confronti dell'avv. in sede di revoca del mandato. Infatti, per Pt_1 CP_1 ottenere quanto richiesto, l'odierna attrice aveva dovuto presentare ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi all'intestato Tribunale. Un ulteriore elemento che incide sulla valutazione dei fatti di causa è la mancata presentazione dell'avv. all'interrogatorio formale disposto ex art. 230 c.p.c. nei suoi confronti. CP_1 Come è noto, in tale ipotesi l'art. 232 c.p.c stabilisce che la mancata presentazione dell'interrogando all'udienza fissata per l'assunzione dell'interpello consente al Giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale. Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in materia di procedimento contumaciale, ha statuito che, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo, il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (cfr., ex multis, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28293 del 31/12/2009). Nel caso di specie, valutate anche le risultanze testimoniali, possono essere considerati come ammessi i fatti dedotti dall'attrice nell'interrogatorio formale deferito nei confronti del convenuto. Dunque, accertato l'inadempimento contrattuale dell'Avv. , lo stesso va condannato a CP_1 restituire alla quanto ottenuto in pagamento da quest'ultima, posto che la prestazione Pt_1 professionale non è stata resa. In merito, ha allegato di aver consegnato all'avv. Parte_1
, personalmente o per il tramite dell'avv. la somma totale di 9.500,00 euro. CP_1 Tes_2 Tale circostanza è stata confermata dai testimoni escussi in giudizio. Nello specifico, Testimone_1 ha affermato che “a un certo punto era stata prevista come cifra del compenso circa 9 mila euro, non è mai stato scritto nulla, a volte i pagamenti li portavamo noi personalmente, altre volte a mezzo dell'avv che incontrava l'avv. Gannuolo e quindi la busta veniva consegnata di volta in volta all'avv. Tes_2
. Ancora, “consegnava circa 600 euro ogni volta, questa era la disponibilità che aveva la Tes_2
. Non c'era un data fissa però i pagamenti sono avvenuti ogni mese per circa un anno e mezzo Pt_1
– due. I pagamenti direttamente a sono stati circa 4, tutto il restante dei pagamenti è stato CP_1 eseguito a mezzo dell'avv. per la cifra totale di 9.000 euro circa”. Tes_2
pagina 5 di 7 Sul punto, l'avv. ha testimoniato che “la mi ha chiesto in più occasioni di consegnare Tes_2 Pt_3 all'avv. non solo delle buste contenenti soldi e anche documenti in particolare multe che la CP_1
riceveva perché la macchina in uso alla era intestata al marito e viceversa. Sapevo Pt_1 Pt_1 che le buste contenevano denaro perché erano aperte e si intravedeva il contenuto. Erano buste corpose ma il taglio non lo ricordo assolutamente”. Indice dell'intervenuto pagamento è, inoltre, la dichiarazione dell'Avv. datata 14 Controparte_1 settembre 2023, con la quale affermava di “non avere nulla da pretendere a titolo di emolumenti od altro nei suoi confronti” (cfr. doc.
1 - allegato al ricorso). Tutti questi elementi inducono il Tribunale a ritenere provato il pagamento di 9.500,00 euro da parte della nei confronti dell'avv. . Quindi, posto l'inadempimento di quest'ultimo alla Pt_1 CP_1 prestazione contrattuale lui incaricata, va condannato al rimborso in favore della Controparte_1
di tutte le somme indebitamente percepite pari ad euro 9.500,00. Pt_1 L'accertata responsabilità professionale dell'avvocato , abilita il Tribunale a delibare CP_1 l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, proposta dalla a seguito Pt_1 dell'inadempimento al mandato professionale. L'attrice ha sostenuto che l'inadempimento dell'avv. le avrebbe impedito di ottenere CP_1 l'esecuzione del decreto di omologa della separazione consensuale intervenuta tra i coniugi, e quindi di disporre del bene in comunione con il marito. Più nello specifico la ha allegato che nel decreto Pt_1 di omologa di separazione era stato disposto l'obbligo in capo a di “trasferire, Persona_1 mediante rogito notarile, la propria quota (del 50%) di proprietà alla Signora entro e non Pt_1 oltre due mesi dal provvedimento di omologa, della casa coniugale, allo stato attuale in comunione tra loro, composta dall'appartamento, dalla relativa cantina e dal box, siti in Cavenago di Brianza (Mb), alla Via Pertini n. 5 e n. 5/A, identificati al catasto con il foglio 15, mappale 2, subalterno 5 (appartamento) e subalterno 14 (box)”. Quindi, ove il avesse adempiuto al mandato lui CP_1 conferitogli, la avrebbe ottenuto l'esecuzione di tali previsioni e avrebbe potuto godere e Pt_1 disporre del bene sopracitato, nonché procedere alla vendita ovvero alla locazione dello stesso fin da quel momento. Tuttavia, il danno paventato dalla attrice non corrisponde a un “danno automatico” o in re ipsa, come sostenuto dalla difesa attorea. Nel caso di specie, la non si duole della perdita di disponibilità Pt_1 del bene in sé (come danno emergente, es. nell'ipotesi di danno da occupazione sine titulo, che è l'ambito dove si è espressa maggiormente la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite), ma lamenta la mancata possibilità di vendere il bene o di metterlo a reddito attraverso locazione a terzi. Il danno lamentato è, quindi, un danno da lucro cessante, da mancata vendita o locazione dell'immobile, e in tal caso sussiste l'onere di provarlo in capo a chi ne richiede la liquidazione1.
ha, invece, genericamente allegato di aver subito un danno per non aver potuto Parte_1 locare e vendere il bene nel periodo in cui il decreto di omologa non è stato portato in esecuzione ma, nello specifico, non ha dato prova di eventuali proposte locatizie o di acquisto dell'immobile, né ha dimostrato di essersi informata al fine di ottenere una valutazione dell'abitazione per proporlo in vendita.
pagina 6 di 7 Per questo motivo, non può ritenersi provato alcun lucro cessante da liquidare all'attrice. Anche le spese sostenute dalla per la gestione dell'immobile (pari ad euro 16.730,79 annui) e Pt_1 per il pagamento delle rate di mutuo (pari ad euro 39.840,00), non costituiscono una partita di danno eziologicamente dipendente dall'inadempimento del convenuto. Invero, anche ove fosse stato portato in esecuzione l'obbligo di cui al provvedimento di omologa, la avrebbe comunque dovuto Pt_1 sostenere tali elargizioni, dato che l'intera proprietà – con annessi oneri - le sarebbe stata intestata per intero. Dunque, tale voce di danno non è direttamente riconducibile all'omessa esecuzione del mandato da parte dell'avv. . CP_1 Da ultimo, va respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dalla per effetto della grave “situazione di turbamento” e “stress” in Pt_1 assenza di prova del nesso eziologico tra tali (comunque indimostrati) stati d'animo e la condotta inadempiente del convenuto. Anche con riguardo all'asserito stato di malattia (depressione, cfr. doc. 6) non si ritiene provato il collegamento eziologico con l'inadempimento del convenuto, posto che la prova non può essere ricavata unicamente dal dato dell'insorgenza della malattia in epoca ravvicinata alla scoperta dell'inadempimento. Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda attorea, l'avv. va Controparte_1 condannato al pagamento in favore di dell'importo di euro 9.500,00 oltre interessi Parte_1 dalla domanda al saldo, a titolo di restituzione dell'onorario versato per una prestazione mai eseguita. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale svolta e dell'impegno difensivo in concreto profuso. Le spese del giudizio cautelare sono state, invece, correttamente già liquidate in quella sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, accerta l'inadempimento contrattuale dell'avv. e la sua responsabilità professionale e, per l'effetto: CP_1
2. condanna l'avv. al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 9.500,00 a titolo di rimborso di quanto indebitamente percepito per la prestazione professionale non resa;
3. condanna l'avv. alla refusione delle spese legali in favore di Controparte_1 Parte_1
, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, c.p.a. e I.v.a.,
[...] quest'ultima se dovuta come per legge.
Così deciso in Monza, il 18.07.2025 Il Giudice Chiara Binetti
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di occupazione abusiva dell'immobile, per la quantificazione del risarcimento del danno da mancato godimento dello stesso cfr. Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022.