Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2720 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa iscritta al n. 2981 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Regina Elena n. 74, 87054, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Carmine De Lorenzo
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] e residente in [...], CP_1
(c.f. ) , rappresentato e difeso dall'avv. Angela D'Elia C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge , con il quale Parte_1 CP_1
aveva contratto matrimonio concordatario in data 28 giugno 2018 in Cosenza, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune alla parte II serie A n. 52 anno 2018, unione da
Chiedeva, altresì, disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e la corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli di euro 500,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale aderiva alla domanda di separazione e di affido condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre, chiedendo che l'assegno di mantenimento da porre a suo carico per il mantenimento dei figli minori venisse quantificato in
150,00 euro per le precarie condizioni economiche in cui versava.
Disposta la riunione del procedimento di separazione promosso a parti invertite ed iscritto al n.
2981/2024 r.g.a.c., all'udienza del 21 maggio 2025, le parti raggiungevano un accordo in merito alle questioni accessorie.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
In merito alle questioni accessorie devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi dei figli minori, le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 21 maggio 2025 e trascritte a verbale, concernenti l'affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il calendario concordato dalle parti in udienza, il versamento da parte di della somma complessiva di € 300,00 mensili CP_1
(da corrispondersi in due rate da 150,00 euro, la prima con scadenza a metà mese e la seconda con scadenza a fine mese), da rivalutarsi annualmente, per il mantenimento dei minori, il paritetico riparto delle spese straordinarie.
Si dà atto che l'assegno unico universale verrà erogato dall interamente a CP_2 Parte_1
avendo rinunciato espressamente alla propria quota parte.
[...] CP_1
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2720 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa iscritta al n.
2981 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024., così provvede: - dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21.05.2025 .
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma