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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento dell'11.9.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.2.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2243 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Potenza n. 10 – c.f. - rappresentata e difesa dall'Avv. Denise C.F._1
Pagani, giusta procura speciale in atti, presso la quale elettivamente domicilia, in Battipaglia,
alla Via Potenza n. 10;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ) – in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale notarile alle liti in atti,
dall'avv. Francesco Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno al corso Garibaldi 38
presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
PEC: t;
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1 Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 L.104/92 (opposizione ad ATP).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.4.2024, esponeva che, versando Parte_1
nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, di avere diritto all'indennità di accompagnamento, nonché ai benefici di cui alla l. 104/92 art. 3 co. 3, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti e, a seguito del rigetto,
aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il CTU nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle citate provvidenze.
In ragione delle non soddisfacenti – per la ricorrente – risultanze dell'A.T.P., la medesima proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del CTU, chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto ai benefici invocati dalla data della domanda o da diversa decorrenza;
con vittoria di spese ed onorari di lite da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l con memoria depositata in data 24.6.2024, con cui CP_1
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso.
Nel merito, il resistente concludeva per il rigetto della domanda della ricorrente, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio veniva conferito incarico integrativo al CTU che aveva già operato in sede di ATP per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volta ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad
2 approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 28.2.2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai propri atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è in parte fondata e va accolta, pur dovendo essere fissata una data di decorrenza del beneficio diversa da quella richiesta da parte opponente e successiva non solo allo svolgimento della consulenza svolta in sede di ATP, ma anche all'epoca della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio.
Preliminarmente, in rito, va rilevato che emerge dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'ATP, la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito, nel dare atto che la ricorrente è affetta da: <Esiti
chirurgici di duodenopancreasectomia parziale per pregresso adenocarcinoma duttale
della testa del pancreas già trattato con chemioterapia in attuale progressione di malattia.
Esiti di quadrantectomia sinistra per pregressa neoplasia mammaria già trattata con
3 radioterapia in attuale follow-up clinico strumentale e negativo per recidive. Marcata
sindrome ansiosa depressiva endoreattiva>>, ha concluso nel senso che le dette patologie sono a tal punto invalidanti da soddisfare i requisiti per il riconoscimento delle invocate prestazioni assistenziali.
Ed invero, l'ausiliario del giudice, sulla base dell'esame clinico-anamnestico effettuato, ha riscontrato che la situazione patologica della ricorrente si è evoluta in senso assai peggiorativo rispetto alla precedente.
In particolare, il Consulente ha concluso nel senso che:
documentazione sanitaria acquisita e di nuova indagine medico legale appare
immediatamente evidente come il complesso patologico dal punto di vista oncologico
abbia avuto una evoluzione peggiorativa con la nuova diagnosi di verosimili secondarismi
o progressione di patologia neoplastica.
Infatti, dallo studio della certificazione radiologica (TC del torace ed addome con mezzo
di contrasto) effettuata al Centro di Radiologia di Dusseldorf centro (Germania) in data
12/08/2024, viene formulata dallo specialista la seguente diagnosi: “… Nella condizione
dopo la chirurgia trasversale, il tessuto sopra descritto nell'addome superiore interno al
tronco celiaco è in leggera progressione dimensionale sul lato destro ed è quindi da
considerarsi un aspetto tumorale.
2. Linfonodi mesenterici isolati con lieve progressione
dimensionale...”. Nello specifico lo specialista radiologo pone in evidenza la presenza in
regione del tronco celiaco di un aspetto tumorale.
La valutazione delle patologie oncologiche, sotto il profilo delle ripercussioni sulla “validità”
psico-fisica del soggetto, è spesso ardua e non univoca perché ci si deve confrontare con
criteri classificatori rigidi: grado di disabilità indotto dal processo neoplastico medesimo,
efficacia del trattamento, patologia jatrogena causata dalle terapie mediche o chirurgiche,
fatigue, prognosi o aspettativa di vita, nevrosi reattive ed effetti sulla vita di relazione.
4 Nel caso di specie la ricorrente dal 12/08/2024 risulta affetta da progressione di malattia
oncologica. Il paziente affetto da malattia oncologica spesso presenta una condizione
clinica altamente instabile, caratterizzata da marcata astenia, fatigue, ipotensione, crisi
lipotimiche, crampi muscolari ecc.
In sede di valutazioni medico-legali, il quadro patologico da cui è affetta
[...]
, (…), a carattere evolutivo secondo un inquadramento clinico – biologico dei Parte_1
fattori di rischio, intesi come morbilità e mortalità è tale da renderla totalmente e
permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua non essendo in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita. Inoltre, facendo riferimento al suo specifico
contesto sociofamiliare, il diagnosticato complesso patologico determina un evidente
processo di svantaggio sociale con riduzione dell'autonomia personale tale da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Questi nuovi elementi di giudizio giustificano il diritto ad indennità di accompagnamento
ed ai benefici previsti della Legge 104/92 - articolo 3, comma 3, a decorrere dal 12/08/2024
(data della nuova diagnosi di progressione di patologia oncologica). Tuttavia, proprio
l'evoluzione della diagnosticata meiopragia oncologica rende corretta una visita di
revisione a diciotto mesi dall'attuale giudizio (aprile 2026)>>.
La conclusione in parola è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va in parte
qua accolta.
Quanto alle spese del giudizio, stante il solo parziale accoglimento della domanda, per effetto della ritenuta decorrenza del requisito sanitario da epoca successiva alla valutazione tecnica opposta, deve essere disposta l'integrale compensazione tra le parti
5 delle medesime.
Per quanto attiene, invece, alle spese della CTU espletata nel presente giudizio, che saranno liquidate con separato decreto, esse, stante il sostanziale accoglimento della prospettazione di parte ricorrente, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2243 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da
[...]
contro l in persona del Parte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente totalmente inabile ed abbisognevole di assistenza permanente e continuativa ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18/80 e n. 508/88, nonché portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3, L. 104/1992, con decorrenza dal
12.8.2024 (suggerita revisione ad aprile 2026);
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3) pone in via definitiva a carico dell' il pagamento delle spese della CTU, da CP_1
liquidarsi, quanto alla presente fase, con separato decreto.
Salerno, 25.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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