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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 11662/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente rel.
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
Nel procedimento promosso da
, con l'avv. Emanuela Noal Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Mauro Biasiolo CP_1
resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Modifica della regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio. ha pronunciato la seguente:
TE
ha proposto ricorso al fine di ottenere la modifica della regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale come stabilita dal Decreto n. cronol. 922/2023 pubblicato il
03/08/2023 del Tribunale di Venezia, nei confronti dei figli minori e Persona_1 Per_2 , nati il 21/03/2017 e 29/01/2019 dalla relazione fuori dal matrimonio con
[...] [...]
. CP_1
La ricorrente ha concluso chiedendo: “In parziale modifica di quanto disposto dal decreto n. cronol.
922/2023 pubblicato il 03/08/2023 dal Tribunale di Venezia, verificato lo specifico pregiudizio per i minori e nel continuare ad abitare la casa familiare sita in Strada Dei Persona_2 Persona_1
Sedici Laghi n. 173/b di Valli di Chioggia (Ve) assegnata alla sig.ra e di proprietà esclusiva Parte_1
del sig. CP_1
- in principalità revocare l'assegnazione della casa familiare a favore della sig.ra e stabilire a Parte_1
carico del sig. l'assegno di mantenimento mensile di ciascun figlio in misura pari ad €. 500,00 CP_1
mensili, per le ragioni di cui in narrativa, e quindi per complessivi €. 1.000,00 mensili (€. 500,00 per ciascun figlio) o nella diversa misura maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- in subordine revocare l'assegnazione della casa familiare a favore della sig.ra e stabilire a Parte_1
carico del sig. un contributo economico a favore della prima, quale parte che perde il diritto CP_1
personale di godimento dell'abitazione, nella misura di €. 500,00 mensili.
In ogni caso, nell'ambito della regolamentazione della frequentazione genitori-figli 1) inserire la previsione per cui i bambini resteranno con la mamma per la festa della mamma e nel giorno del di lei compleanno e parimenti che i bambini resteranno col papà per la festa del papà e nel giorno del di lui compleanno, 2)
modificare l'orario di ritiro dei bimbi da parte del papà dalle ore 16.30 alle ore 17.30.
In ogni caso, disporre espressamente l'obbligo del sig. di contribuire alla mensa della scuola CP_1
materna (non scuola dell'obbligo) frequentata da trattandosi di spesa straordinaria. Persona_2
Fermo il resto. Spese del presente procedimento integralmente rifuse.”
Si è costituito il resistente , che ha concluso chiedendo: “Nel merito: in CP_1
principalità, rigettarsi tutte le domande della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate,
a eccezione della sola richiesta che i bambini stiano con la madre per la festa della mamma e nel giorno del suo compleanno e con il padre per la festa del papà e nel giorno del suo compleanno;
in via subordinata, preso atto della rinuncia della ricorrente, revocarsi l'assegnazione alla stessa della casa familiare disponendone l'assegnazione al sig. , mantenendo l'attuale residenza dei figli, con CP_1
rigetto di tutte le altre domande della ricorrente;
in ogni caso, in via riconvenzionale, a modifica del decreto 3.8.2023 del Tribunale di Venezia, stabilire che:
a) i figli stiano con il padre: durante la prima settimana, dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola, scuola materna o centri estivi o, comunque, dalle ore 16.30 nei periodi non scolastici, con prelevamento presso l'abitazione della madre, con pernotto, sino al giovedì mattina seguente con accompagnamento a scuola o a scuola materna o ai centri estivi o comunque fino alle ore 8.00; da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola o scuola materna o centri estivi o, comunque, dalle ore 16.30 con prelevamento presso la casa della madre, con pernotto, sino al sabato mattina seguente alle ore 9.00; durante la seconda settimana, dal mercoledì pomeriggio sino al giovedì mattina come sopra e dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola o scuola materna o centri estivi o, comunque, dalle ore 16.30 con prelevamento presso la casa della madre, sino alla domenica sera alle ore
21.30. Il sig. in ogni caso si rimette, anche in base all'esito dell'eventuale CTU, in ordine a un CP_1
eventuale ampliamento dei tempi di permanenza dei figli presso di lui, anche con previsione di tempi paritetici dei genitori;
b) il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei figli mediante versamento a favore della signora Pt_1
di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio);
c) stabilire espressamente che le spese relative alla mensa della scuola materna siano da considerarsi ordinarie come previsto dall'art. 15 del richiamato Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
d) ferme tutte le altre previsioni”.
All'udienza del 19/09/2024, il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“Revocare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra che rilascerà l'immobile entro il 31 Parte_1
gennaio 2025; a modifica del precedente provvedimento, il sig. frequenterà i figli con le seguenti CP_1
tempistiche: a settimane alternate, dal venerdì alle ore 17 e 30 al lunedì, quando riaccompagnerà i figli a scuola;
il mercoledì dalle ore 17 e 30 sino alla mattina successiva, quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola;
il sig. a decorre dal febbraio 2025 corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento CP_1 Pt_1
dei figli la somma complessiva di €700,00 (350,00 a figlio), fermo il regime delle spese straordinarie;
i bambini resteranno con la mamma per la festa della mamma e nel giorno del di lei compleanno e parimenti i bambini resteranno col papà per la festa del papà e nel giorno del di lui compleanno;
fermo il resto di quanto previso dal Decreto del 25.7.20203; spese di lite compensate”.
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato già all'udienza del 19/09/2024, hanno concluso in conformità ad essa e hanno rinunciato al deposito degli scritti conclusivi.
Il Giudice delegato ha disposto il mutamento di rito da contenzioso a consensuale e rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritenuto che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti sia adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura delle minori.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Modifica il decreto 3.8.2023 del Tribunale di Venezia in conformità alla proposta conciliativa a cui le parti hanno aderito all'udienza del 19/09/2024.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 20/12/2024
Il Presidente ed estensore dott. Alessandro Cabianca