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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 22/11/2024, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.205/2023 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 ll'avv. presso il cui studio in Genova alla piazza Leonardo da Vinci n. 2/3 è eleTT domicilio
-aTTre in opposizione- contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. P_ C.F._2 ALI p eria alla via Viesseux n.18/5 è eleTT domicilio
-convenuta in opposizione -
conclusioni delle parti costituite
per la parte attrice/opponente (foglio depositato telematicamente) Parte_1 «Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza reietta e disattesa, - previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'aTT di preceTT opposto - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Dott. a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli, per le somme richieste ex adverso e non meglio specificate, per i motivi di cui in atti, e per l'effeTT dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido l'aTT di preceTT e revocarlo, con ogni consequenziale provvedimento;
in subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza del diriTT, in capo alla IG.ra , a procedere ad esecuzione forzata, nei confronti del Dott. Con P_ Parte_1 viTTria di spese e competenze»
per la parte convenuta/opposta (foglio depositato telematicamente): P_ «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere l'opposizione al preceTT formulata dal IGnor perché Parte_1 infondata in faTT ed in diriTT e conseguentemente respingere le domande da esso formulate;
condannare il IGnor ex Parte_1CP_ art 96 I comma cpc al risarcimento del danno in favore della IGnora da liquidarsi in via equitativa. Con viTTria di spese e compensi, oltre oneri e rimborso forfetario delle spese generali di Studio, nel rispeTT del principio della soccombenza»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica, in forza della Parte_1 sentenza del Tribunale di Imperia n. 537/2016 del 30.11.2016, aTT di preceTT, munito di formula esecutiva, col quale gli aveva ingiunto il pagamento della P_ somma di € 7.548,70, oltre interessi maturati e maturandi, lamentata la inesistenza del credito precettato avendo sempre provveduto al pagamento del contributo di mantenimento dei figli minori, dedotta l'insussistenza del diriTT di di P_ procedere in via esecutiva, con aTT di citazione in opposizione a preceTT, ritualmente notificato, evocava in giudizio instando, previa sospensione P_
1 dott. Pasquale LONGARINI dell'efficacia esecutiva dell'aTT di preceTT, in via principale, per la declaratoria di nullità/inefficacia/invalidità dell'aTT di preceTT, in via subordinata, per la declaratoria dell'inesistenza del diriTT in capo da a procedere ad esecuzione P_ forzata nei suoi confronti 1.1) Si costituiva in giudizio che, rilevato che era P_ Parte_1 tenuto a corrisponderLe la somma di € 1.000 mensili, oggi divenuta con l'aumento ISTAT € 1.398,01, a titolo di contributo fisso per il mantenimento delle due figlie Per_ minori e (€ 1.200 mensili a titolo di contributo fisso per il mantenimento Per_1 Per_ delle due figlie minori e previsto dalla sentenza di divorzio, conguagliata Per_1 con quella di € 200 m v i per il contributo mensile fisso al mantenimento del figlio minore che dimorava presso il padre), oltre alle spese scolastiche Per_3
“ulteriori” dettagliatamente elencate nella sentenza di divorzio n. 537/2016 del 30.11.2016, allegato che nell'aTT di preceTT era riportato la somma non versata dal mese di oTTbre 2020 al mese di novembre 2022, escluso l'aggiornamento ISTAT, lamentato che dopo la notifica del preceTT, aveva corrisposto la sola somma di Parte_1
€ 1.000,00 a fronte di € 6.990 dovuti, rilevato che il credito derivante dal pagamento dell'assegno mensile di mantenimento dei figli, in quanto di carattere alimentare, non era compensabile con eventuali altri crediti dell'obbligato, osservato che le ricevute di bonifici prodotte provavano che il versava solo il 50% di alcune spese T_
“ulteriori” decurtando dall'importo del fisso mensile le spese dell'IT del figlio presso una IT di Montecarlo in cui costi non erano e non sono da lei Per_3 affrontabili per la loro straordinarietà, dedoTT che le spese straordinarie, richiedendo una accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione, non sono recuperabili attraverso l'utilizzo del titolo esecutivo costituto dalla sentenza di divorzio, invocata una responsabilità aggravata del ex art. 96 Cpc per il T_ carattere dilatorio e pretestuoso della opposizione, instava, in via preliminare, per il rigeTT dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nel merito, per il rigeTT dell'opposizione a preceTT, con condanna dell'aTTre per lite temeraria, con viTTria di spese e compensi. 1.2) Assunta la prova orale (testi di parte convenuta: teste di Testimone_1 parte attrice in controprova: , la causa veniva Testimone_2 Testimone_3 assunta a decisione nell'udienza figurata del 01.08.2024 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla opposizione al preceTT. L'opposizione all'esecuzione è quella con la quale si contesta il “se” dell'esecuzione, più precisamente, così testualmente l'art. 615, co.
1. Cpc, quella con la quale «si contesta il diriTT della parte istante di procedere ad esecuzione forzata», diriTT che condiziona la legittimità dell'intero processo esecutivo e che si concreta nell'esistenza di una valido titolo esecutivo. SoTT il profilo soggettivo attivo, l'opposizione può essere proposta da tutti coloro che in concreto subiscono l'esecuzione, o il suo preannuncio, con l'intimazione del preceTT, coloro che la parte istante attribuisce o pretende di attribuire il ruolo di “debitore”, sia che tale veste risulti e sia che non risulti dal titolo esecutivo. Legittimata passivamente è invece la parte istante, e cioè il creditore procedente e i creditori intervenuti. SoTT il profilo oggettivo il «diriTT di procedere ad esecuzione forzata» altro non è che l'azione esecutiva che si fonda sul titolo esecutivo. Con l'opposizione all'esecuzione si contesta il tipico effeTT processuale del titolo attraverso la negazione dell'esistenza di un titolo, fin dall'origine o la nullità sopravvenuta per caducazione;
o attraverso la negazione della idoneità
2 dott. Pasquale LONGARINI soggettiva del titolo a fondare la esecuzione ad opera di quel soggeTT o contro quel soggeTT;
o attraverso la negazione della idoneità del titolo a fondare quella esecuzione;
o attraverso la negazione della corrispondenza della misura richiesta col contenuto del titolo;
oppure pe ragioni di merito, attraverso la negazione dell'esistenza attuale del diriTT per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata, contestando la situazione sostanziale così come è enunciata nel titolo, attraverso la allegazione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti o insussistenti al momento della notifica del receTT. 2.1) Tanto premesso, tra e è intervenuta sentenza P_ Parte_1 di divorzio emessa dal Tribunale di Imperia (n° 537/2016 del 30.11.2026) che regolamenta i loro rapporti personali ed economici. Essa statuisce: che il figlio maggiore della coppia, , abbia dimora abituale presso il padre e che la madre contribuisca Per_3 al suo mantenimento versando somma mensile di € 200; che le figlie più piccole Per_
e abbiano dimora abituale presso la madre e che il padre versi, a titolo di Per_1 contributo mensile al loro mantenimento, la somma di € 1.200. e P_ T_ hanno convenuto, altresì, di effettuare la compensazione tra le e conseguenza il doveva versare alla la somma mensile di € 1.000, che T_ P_ all'epoca del preceTT era divenuta, in forza degli aggiornamenti Istat, € 1.398,01. 2.1.1) Ai sensi dell'art 447 Cc, il contributo fisso mensile al mantenimento dei figli, per la sua natura alimentare, non è compensabile con eventuali altri crediti dell'obbligato aventi natura diversa: «il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diriTT al sostentamento conformato dall'ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona e la ragione creditoria è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non compensabile» (cass. n.9686/2000). 2.1.2) Per le spese “ulteriori” (straordinarie) non prevedibili e non routinarie (come certamente non è la spesa per l'iscrizione ad una facoltà universitaria a Montecarlo dal costo, per le sole tasse, di 13.000 euro all'anno), non vale la regola che consenta, per il loro recupero, l'utilizzo del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di divorzio che onera un coniuge delle spese ordinarie e della partecipazione a quelle straordinarie: «quanto alle cosiddette "spese straordinarie" intese come categoria residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., ibidem), che non condivide delle precedenti il carattere di prevedibilità, questa Corte di Cassazione ha poi chiarito che tali devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione» (cass. 3835/2021). 2.2) con l'opposizione all'esecuzione, per ragioni di merito, contesta Parte_1 il tipico effeTT processuale del titolo esecutivo attraverso la negazione dell'esistenza attuale del diriTT per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata, contestando, senza pregio, la situazione sostanziale così come è enunciata nel titolo, attraverso la allegazione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti e/o insussistenti al momento della notifica del receTT. 2.2.1) Invero, il non può compensare il proprio debito alimentare con T_ eventuali altri crediti aventi natura diversa né può legittimamente trattenere dal Per_ contributo fisso mensile al mantenimento delle figlie minori e le spese Per_1 universitarie del figlio nell'ammontare che lui stess il itenendo Per_3 legittimo che la dovesse partecipare ad esse nella misura del 50%. P_
2.2.2) Fermo in ogni caso il divieto di compensazione, la richiesta del pagamento da parte della mamma del 50% delle spese universitarie di Montecarlo, avrebbe dovuta essere soTTposta al vaglio di una specifica azione, consentendo al Giudice valutare e
3 dott. Pasquale LONGARINI decidere se la fosse obbligata a tale adempimento e, in caso positivo, in quale P_ misura. 2.2.3) Pertanto, illegittimamente il ha trattenuto, compensandole, dal T_ Per_ contributo fisso mensile al mantenimento delle figlie minori e , le spese del Per_1 figlio per la iscrizione all'Università di Montecarlo, senza peraltro averne Per_3 otten nsenso della madre, sprovvista delle risorse sufficiente per partecipare pro-quota a tale spesa e che fin da subito aveva manifestato la propria impossibilità a parteciparvi, come confermato dal e, vieppiù, senza aver Testimone_2 dimostrato di averle effettivamente erogate. 2.2.4) Il senza pregio, ha effettuato una non consentita compensazione T_ tra il fisso mensile e le spese universitarie del figlio , come si evince dal Per_3 contenuto della mail prodotte da parte convenuta/opposta (doc. n.12) e come è confermato dai bonifici prodotti dall'aTTre/opponente laddove riportano quale causale
“neTT IT , “neTT . Per_3 Per_3
2.2.4.1) Il teste marito in regime di separazione dei beni Testimone_1 della , ha evidenziato che i bonifici prodotti dal a sostegno della P_ T_ propria opposizione altri non erano che la restituzione alla di spese P_ straordinarie per le figlie minori, da questa anticipate. Nello spe il bonifico 8.2.2022 banca Caraglio di € 180,00, con causale “acconto marzo”, era il pagamento del 50% della riparazione del motorino di;
_ il bonifico 13.4.2022 Banca Carige di € Per_1
220,00, con causale “aprile”, era il 50% della gita scolastica di a Siracusa;
_ il
Per_1 bonifico 27.7.2022 Banca Carige di € 345,00, con causale a”, era il 50% dell'assicurazione dello scooter della LI;
_ il bonifico 28.7.2022 Banca Carige
Per_1 di € 50,00, con causale “spese EA”, era il 50% del costo delle lezioni di ripetizione di greco e latino della LI;
_ il bonifico 5.8.2022 Banca Carige di € 50,00, con
Per_1 causale “spese BE”, era il 50% del costo delle lezioni di ripetizione di greco e latino della LI;
_ il bonifico 26.9.2022 Banca Carige di € 50,00, con causale
Per_1
“Mantenimento EA IA” era il 50% del costo delle lezioni di ripetizione di greco e latino della LI;
_il bonifico 29.9.2022 Banca Carige di € 190,00 con causale Per_1 Per_ Per_
“spese EA e ” era il 50% dei libri di scuola di EA e;
_il bonifico del 10.10.2022 Per_ Banca Carige di € 160,00, con causale “spese EA e ”, era il 50% del costo dello Per_ sport della pallavolo e della divisa di;
_ il boni 9.10.2022 Banca Carige di € 125,00, con causale “spese mantenimento”, era il 50% dello sbiancamento dei denti del figlio e veniva prodoTT due volte;
_ il bonifico 5.12.2022 Bper Banca di € 115,00, Per_3 con causale “spese EA” è il 50% dell'acconto versato per la gita scolastica della LI
a Napoli. Per_1
2.2.4.2) Scarsa rilevanza probatoria assumono, invece, le dichiarazioni rese dal teste che, dopo aver ammesso che il suo primo tentativo di patente era Testimone_2 agato dalla madre ed il secondo dal padre, indirettamente confermando che il bonifico 20.10.2022 Banca Carige di € 325,00 con causale “spese di mantenimento EA IA” era l'iscrizione al secondo corso per la patente di guida, si limitava a dichiarare «so solo che mio padre fa un bonifico a mia madre». La teste
[...] rispondeva per oTT volte «non lo so'». Tes_3
2.2.5) I pagamenti offerti in prova dell'opponente si riferiscono perlopiù a spese straordinarie, inferendosi da essi che il contributo fisso mensile al mantenimento delle figlie minori non era stato versato ogni mese e, quando versato, era stato arbitrariamente decurtato: _ il bonifico 25 marzo 2022 Banco BPM di € 700,00, con causale “ass. mantenimento ”, è il contributo al mantenimento Persona_4 delle figlie del mese di marzo 2022 dal quale mancano € 698,01, arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 1.4.2022 Banca Carige di € 750,00, con causale “ass.
4 dott. Pasquale LONGARINI mantenimento EA IA neTT , è il contributo al mantenimento del mese di Per_3 aprile 2022 dal quale mancano € 648,01 arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 20.5.2022 banca Carige di € 1.000,00, con causale “ass. mantenimento EA IA neTT
, è il contributo al mantenimento senza l'istat arbitrariamente decurtato;
_ il Per_3 Per_ bonifico 15.6.2022 di €uro 1.000,00, con causale “ass. mantenimento BE neTT
, è il contributo al mantenimento del mese di giugno 2022 s l'istat, Per_3 arbitrariamente decurtato;
_ il bonifico 10.082022 Banca Carige di € 555,00, con causale
“ass. mantenimento EA IA al neTT IT , è il contributo al Per_3 mantenimento di luglio 2022 dal quale € 843,01 arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 19.08.2022 Banca Carige di € 500,00, con causale “ass. mantenimento EA IA neTT IT Matteo”, è il contributo al mantenimento del mese di agosto 2022 dal quale mancano € 898,01 arbitrariamente decurtati _ il bonifico 21.9.2022 Banca Carige di € 500,00, con causale “ass. mantenimento EA IA neTT Università Matteo”, è il contributo al mantenimento del mese di settembre 2022 dal quale mancano € 898,01 arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 24.10.2022 Banca Carige di € 545,00, con causale Per_
“spese mantenimento EA e ”, è il contributo al mantenimento del mese di oTTbre 2022 dal quale mancano € 853,01 arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 30.11.2022 Bper Banca di € 1.000,00, con causale “ass. mantenimento EA IA al neTT , è il Per_3 contributo al mantenimento del mese di novembre 2022 e manca l'adeguamento istat arbitrariamente decurtato. 2.2.6) Invece, dalla documentazione prodotta da parte opposta, si evince che: _ il mese di oTTbre 2021 non è stato versato dal e non è stata prodotta alcuna ricevuta T_ di bonifico;
_ il bonifico 8.2.2022 banca Caraglio di € 180,00, con causale “acconto marzo”, è il pagamento del 50% della riparazione del motorino della minore;
_ il Per_1 bonifico 25.3.2022 Banco BPM di € 700, con causale “ass. mantenimento Be TT
, è il contributo al mantenimento delle figlie del mese di marzo 2022 e mancano Per_3 uro, arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 1.4.2022 Banca Carige di € 750,00, con causale “ass. mantenimento EA IA neTT , è il contributo al Per_3 mantenimento del mese di aprile 2022 e mancano € 648,01 arbitrariamente decurtati;
_il bonifico 13.4.2022 Banca Carige di € 220, causale “aprile”, è il 50% della gita scolastica della minore a Siracusa;
_ il bonifico 20.5.2022 banca Carige di € 1.000,00, con Per_1 causale “ass. mento EA IA neTT , è il contributo al mantenimento Per_3 senza l'istat arbitrariamente decurtato;
_ il bonifico 15.6.2022 di €uro 1.000,00 con Per_ causale “ass. mantenimento BE neTT , è il contributo al mantenimento Per_3 del mese di giugno 2022 senza l'istat, arbitrariamente decurtato;
_ il bonifico 27.7.2022 Banca Carige di €uro 345, con causale “ass. EA”, è il 50% dell'assicurazione dello scooter della LI;
_ il bonifico 28.7.2022 Banca Carige di €uro 50,00, con Per_1 causale “spese EA”, è il 50% delle ripetizioni di greco e latino della LI;
_ il Per_1 bonifico 5.8.2022 Banca Carige di € 50,00, con causale “spese BE”, è elle ripetizioni di latino e greco della LI;
_ il bonifico 10.8.2022 Banca Carige di Per_1
€uro 555,00 con causale “ass. manteni a IA al neTT IT , è il Per_3 contributo al mantenimento di luglio 2022 e mancano € 843,01 arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 19.8.2022 Banca Carige di € 500,00, con causale “ass. mantenimento EA IA neTT IT , è il contributo al mantenimento del Per_3 mese di agosto 2022 e mancano 898,01 €uro arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 21.9.2022 Banca Carige di € 500,00, con causale “ass. mantenimento EA IA neTT Università Matteo”, è il contributo al mantenimento del mese di settembre 2022 e mancano 898,01 €uro arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 26.9.2022 Banca Carige di
€ 50, con causale “Mantenimento EA IA”, è il 50% delle ripetizioni di latino e Pt_2 della LI minore;
_ il bonifico 28.9.2022 Banca Carige di € 190, con causale Per_1 Per_ Per_
“spese EA e ”, dei libri di scuola di EA e;
_ il bonifico del 10.10.2022
5 dott. Pasquale LONGARINI Banca Carige di euro 160, con causale “spese EA e IA”, è il 50% della pallavolo e della Per_ divisa di;
_ il bonifico 19.10.2022 Banca Carige di € 125, con causale “spese mantenimento”, è il 50% dello sbiancamento dei denti del figlio ed è stato Per_3 prodoTT due volte;
_ il bonifico 20.10.2022 Banca Carige di € 325, c le “spese di mantenimento EA IA”, è l'iscrizione al secondo corso della patente di guida del figlio essendo stato il primo corso pagato interamente dalla madre e non avendo il Per_3 figlio superato per due volte gli esami;
_ il bonifico 24.10.2022 Banca Carige di € 545, Per_ con causale “spese mantenimento EA e ”, è il contributo al mantenimento del mese di oTTbre 2022 e mancano 853,01 €uro arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 30.11.2022 Bper Banca di € 1.000,00, con causale “ass. mantenimento EA IA al neTT
, è il contributo al mantenimento del mese di novembre 2022 e manca Per_3
l'adeguamento istat arbitrariamente decurtato;
_ il bonifico 5.12.2022 Bper Banca di € 115,00, con causale “spese EA”, è il 50% dell'acconto per la gita scolastica della LI
a Napoli. Per_1
2.3) Da tuTT quanto sopra consegue il rigeTT della opposizione al preceTT.
(3) sulla condanna di parte attrice per responsabilità aggravata. A giudizio di P_ la opposizione del costituirebbe un abuso del processo e una violazione T_ degli obblighi di bu 3.1) L'istituto della responsabilità processuale aggravata, disciplinato dall'art. 96 Cpc, tutela l'interesse della parte a non subire pregiudizi per effeTT dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddiTTre. La c.d. responsabilità aggravata per temerarietà della lite, abbracciando in sé tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali delle parti e coprendo ogni effeTT pregiudiziale che da questi ne derivi, contempla tutti gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo. Disciplinata dall'art. 96 Cpc, la suddetta responsabilità costituisce una ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana extracontrattuale di cui all'art. 2043 Cc, rispeTT alla quale si atteggia con carattere di specialità in modo che “pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, soTT la disciplina dell'art. 96 Cpc” (cfr. cass, n.12029/2017; cass, n.3573/2002). Fra i presupposti onde ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 Cpc vi è il carattere temerario della lite ovvero la coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute o il difeTT della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cass, n.9060/2003) o l'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (cass, n.327/2010; cass, n. 13071/2003). La lite temeraria ex art. 961 Cpc disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale. L'archetipo di tale illecito è sicuramente aquiliano: verte sull'impulso della parte danneggiata che deve assolvere all'onere di allegare almeno gli elementi di faTT necessari alla liquidazione, anche se equitativa, del danno cha assume patito. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difeTT della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato (causa- effeTT) dell'instaurazione del processo. In linea di principio, secondo la prevalente giurisprudenza, il presupposto per l'applicabilità della norma di cui all'art. 96 Cpc - nel rispeTT del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie - è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala
6 dott. Pasquale LONGARINI fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 di detta norma. In particolare, si richiede: a) un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza (totale), con la conseguente condanna alle spese;
b) un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore. L'ampia formulazione del comma 3 consente, inoltre, al giudice di emettere condanna anche d'ufficio della parte soccombente (e quindi a prescindere da una specifica domanda in tal senso) al pagamento, a favore della controparte, di una “somma equitativamente determinata” e quindi sganciata dalla prova del quantum del danno riportato dalla parte viTTriosa. Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 961 Cpc richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum deBEtur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. 3.2) Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della parte attrice/opponente, non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diriTT faTT valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010). Nel caso di specie, in ogni caso, la domanda va rigettata posto che da parte di chi è stata promossa non è stata fornita, né allegata, prova del danno da risarcire.
(4) spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diriTT, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispeTT alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e Parte_1 condannato a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio di P_ opposizione, così come liq ivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del decisum e del numero e limitata complessità delle questioni di faTT e di diriTT trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00
7 dott. Pasquale LONGARINI _ per la fase di studio, € 919,00 _ per la fase introduttiva, € 777,00 _ per la fase istruTTria/trattazione, € 1.680,00 _ per la fase decisionale, € 1.701,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.838,55 di cui € 5.077,00 per compenso tabellare, euro 761,55 per spese generali al 15%, oltre spese vive, IVA e CPA come per legge.
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, nel contraddiTTrio delle parti: a) respinge l'opposizione a preceTT svolta da Parte_1 b) respinge la domanda di condanna per lite t P_ c) condanna al pagamento, in favore di spese Parte_1 P_ del giudizio 38,55 di cui € 5.077,00 p llare, euro 761,55 per spese generali al 15%, oltre spese vive, IVA e CPA come per legge d) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati. Imperia, 21.11.2024
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (soTTscritta con firma digitale)
8 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.205/2023 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 ll'avv. presso il cui studio in Genova alla piazza Leonardo da Vinci n. 2/3 è eleTT domicilio
-aTTre in opposizione- contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. P_ C.F._2 ALI p eria alla via Viesseux n.18/5 è eleTT domicilio
-convenuta in opposizione -
conclusioni delle parti costituite
per la parte attrice/opponente (foglio depositato telematicamente) Parte_1 «Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza reietta e disattesa, - previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'aTT di preceTT opposto - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Dott. a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli, per le somme richieste ex adverso e non meglio specificate, per i motivi di cui in atti, e per l'effeTT dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido l'aTT di preceTT e revocarlo, con ogni consequenziale provvedimento;
in subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza del diriTT, in capo alla IG.ra , a procedere ad esecuzione forzata, nei confronti del Dott. Con P_ Parte_1 viTTria di spese e competenze»
per la parte convenuta/opposta (foglio depositato telematicamente): P_ «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere l'opposizione al preceTT formulata dal IGnor perché Parte_1 infondata in faTT ed in diriTT e conseguentemente respingere le domande da esso formulate;
condannare il IGnor ex Parte_1CP_ art 96 I comma cpc al risarcimento del danno in favore della IGnora da liquidarsi in via equitativa. Con viTTria di spese e compensi, oltre oneri e rimborso forfetario delle spese generali di Studio, nel rispeTT del principio della soccombenza»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica, in forza della Parte_1 sentenza del Tribunale di Imperia n. 537/2016 del 30.11.2016, aTT di preceTT, munito di formula esecutiva, col quale gli aveva ingiunto il pagamento della P_ somma di € 7.548,70, oltre interessi maturati e maturandi, lamentata la inesistenza del credito precettato avendo sempre provveduto al pagamento del contributo di mantenimento dei figli minori, dedotta l'insussistenza del diriTT di di P_ procedere in via esecutiva, con aTT di citazione in opposizione a preceTT, ritualmente notificato, evocava in giudizio instando, previa sospensione P_
1 dott. Pasquale LONGARINI dell'efficacia esecutiva dell'aTT di preceTT, in via principale, per la declaratoria di nullità/inefficacia/invalidità dell'aTT di preceTT, in via subordinata, per la declaratoria dell'inesistenza del diriTT in capo da a procedere ad esecuzione P_ forzata nei suoi confronti 1.1) Si costituiva in giudizio che, rilevato che era P_ Parte_1 tenuto a corrisponderLe la somma di € 1.000 mensili, oggi divenuta con l'aumento ISTAT € 1.398,01, a titolo di contributo fisso per il mantenimento delle due figlie Per_ minori e (€ 1.200 mensili a titolo di contributo fisso per il mantenimento Per_1 Per_ delle due figlie minori e previsto dalla sentenza di divorzio, conguagliata Per_1 con quella di € 200 m v i per il contributo mensile fisso al mantenimento del figlio minore che dimorava presso il padre), oltre alle spese scolastiche Per_3
“ulteriori” dettagliatamente elencate nella sentenza di divorzio n. 537/2016 del 30.11.2016, allegato che nell'aTT di preceTT era riportato la somma non versata dal mese di oTTbre 2020 al mese di novembre 2022, escluso l'aggiornamento ISTAT, lamentato che dopo la notifica del preceTT, aveva corrisposto la sola somma di Parte_1
€ 1.000,00 a fronte di € 6.990 dovuti, rilevato che il credito derivante dal pagamento dell'assegno mensile di mantenimento dei figli, in quanto di carattere alimentare, non era compensabile con eventuali altri crediti dell'obbligato, osservato che le ricevute di bonifici prodotte provavano che il versava solo il 50% di alcune spese T_
“ulteriori” decurtando dall'importo del fisso mensile le spese dell'IT del figlio presso una IT di Montecarlo in cui costi non erano e non sono da lei Per_3 affrontabili per la loro straordinarietà, dedoTT che le spese straordinarie, richiedendo una accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione, non sono recuperabili attraverso l'utilizzo del titolo esecutivo costituto dalla sentenza di divorzio, invocata una responsabilità aggravata del ex art. 96 Cpc per il T_ carattere dilatorio e pretestuoso della opposizione, instava, in via preliminare, per il rigeTT dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nel merito, per il rigeTT dell'opposizione a preceTT, con condanna dell'aTTre per lite temeraria, con viTTria di spese e compensi. 1.2) Assunta la prova orale (testi di parte convenuta: teste di Testimone_1 parte attrice in controprova: , la causa veniva Testimone_2 Testimone_3 assunta a decisione nell'udienza figurata del 01.08.2024 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla opposizione al preceTT. L'opposizione all'esecuzione è quella con la quale si contesta il “se” dell'esecuzione, più precisamente, così testualmente l'art. 615, co.
1. Cpc, quella con la quale «si contesta il diriTT della parte istante di procedere ad esecuzione forzata», diriTT che condiziona la legittimità dell'intero processo esecutivo e che si concreta nell'esistenza di una valido titolo esecutivo. SoTT il profilo soggettivo attivo, l'opposizione può essere proposta da tutti coloro che in concreto subiscono l'esecuzione, o il suo preannuncio, con l'intimazione del preceTT, coloro che la parte istante attribuisce o pretende di attribuire il ruolo di “debitore”, sia che tale veste risulti e sia che non risulti dal titolo esecutivo. Legittimata passivamente è invece la parte istante, e cioè il creditore procedente e i creditori intervenuti. SoTT il profilo oggettivo il «diriTT di procedere ad esecuzione forzata» altro non è che l'azione esecutiva che si fonda sul titolo esecutivo. Con l'opposizione all'esecuzione si contesta il tipico effeTT processuale del titolo attraverso la negazione dell'esistenza di un titolo, fin dall'origine o la nullità sopravvenuta per caducazione;
o attraverso la negazione della idoneità
2 dott. Pasquale LONGARINI soggettiva del titolo a fondare la esecuzione ad opera di quel soggeTT o contro quel soggeTT;
o attraverso la negazione della idoneità del titolo a fondare quella esecuzione;
o attraverso la negazione della corrispondenza della misura richiesta col contenuto del titolo;
oppure pe ragioni di merito, attraverso la negazione dell'esistenza attuale del diriTT per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata, contestando la situazione sostanziale così come è enunciata nel titolo, attraverso la allegazione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti o insussistenti al momento della notifica del receTT. 2.1) Tanto premesso, tra e è intervenuta sentenza P_ Parte_1 di divorzio emessa dal Tribunale di Imperia (n° 537/2016 del 30.11.2026) che regolamenta i loro rapporti personali ed economici. Essa statuisce: che il figlio maggiore della coppia, , abbia dimora abituale presso il padre e che la madre contribuisca Per_3 al suo mantenimento versando somma mensile di € 200; che le figlie più piccole Per_
e abbiano dimora abituale presso la madre e che il padre versi, a titolo di Per_1 contributo mensile al loro mantenimento, la somma di € 1.200. e P_ T_ hanno convenuto, altresì, di effettuare la compensazione tra le e conseguenza il doveva versare alla la somma mensile di € 1.000, che T_ P_ all'epoca del preceTT era divenuta, in forza degli aggiornamenti Istat, € 1.398,01. 2.1.1) Ai sensi dell'art 447 Cc, il contributo fisso mensile al mantenimento dei figli, per la sua natura alimentare, non è compensabile con eventuali altri crediti dell'obbligato aventi natura diversa: «il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diriTT al sostentamento conformato dall'ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona e la ragione creditoria è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non compensabile» (cass. n.9686/2000). 2.1.2) Per le spese “ulteriori” (straordinarie) non prevedibili e non routinarie (come certamente non è la spesa per l'iscrizione ad una facoltà universitaria a Montecarlo dal costo, per le sole tasse, di 13.000 euro all'anno), non vale la regola che consenta, per il loro recupero, l'utilizzo del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di divorzio che onera un coniuge delle spese ordinarie e della partecipazione a quelle straordinarie: «quanto alle cosiddette "spese straordinarie" intese come categoria residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., ibidem), che non condivide delle precedenti il carattere di prevedibilità, questa Corte di Cassazione ha poi chiarito che tali devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione» (cass. 3835/2021). 2.2) con l'opposizione all'esecuzione, per ragioni di merito, contesta Parte_1 il tipico effeTT processuale del titolo esecutivo attraverso la negazione dell'esistenza attuale del diriTT per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata, contestando, senza pregio, la situazione sostanziale così come è enunciata nel titolo, attraverso la allegazione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti e/o insussistenti al momento della notifica del receTT. 2.2.1) Invero, il non può compensare il proprio debito alimentare con T_ eventuali altri crediti aventi natura diversa né può legittimamente trattenere dal Per_ contributo fisso mensile al mantenimento delle figlie minori e le spese Per_1 universitarie del figlio nell'ammontare che lui stess il itenendo Per_3 legittimo che la dovesse partecipare ad esse nella misura del 50%. P_
2.2.2) Fermo in ogni caso il divieto di compensazione, la richiesta del pagamento da parte della mamma del 50% delle spese universitarie di Montecarlo, avrebbe dovuta essere soTTposta al vaglio di una specifica azione, consentendo al Giudice valutare e
3 dott. Pasquale LONGARINI decidere se la fosse obbligata a tale adempimento e, in caso positivo, in quale P_ misura. 2.2.3) Pertanto, illegittimamente il ha trattenuto, compensandole, dal T_ Per_ contributo fisso mensile al mantenimento delle figlie minori e , le spese del Per_1 figlio per la iscrizione all'Università di Montecarlo, senza peraltro averne Per_3 otten nsenso della madre, sprovvista delle risorse sufficiente per partecipare pro-quota a tale spesa e che fin da subito aveva manifestato la propria impossibilità a parteciparvi, come confermato dal e, vieppiù, senza aver Testimone_2 dimostrato di averle effettivamente erogate. 2.2.4) Il senza pregio, ha effettuato una non consentita compensazione T_ tra il fisso mensile e le spese universitarie del figlio , come si evince dal Per_3 contenuto della mail prodotte da parte convenuta/opposta (doc. n.12) e come è confermato dai bonifici prodotti dall'aTTre/opponente laddove riportano quale causale
“neTT IT , “neTT . Per_3 Per_3
2.2.4.1) Il teste marito in regime di separazione dei beni Testimone_1 della , ha evidenziato che i bonifici prodotti dal a sostegno della P_ T_ propria opposizione altri non erano che la restituzione alla di spese P_ straordinarie per le figlie minori, da questa anticipate. Nello spe il bonifico 8.2.2022 banca Caraglio di € 180,00, con causale “acconto marzo”, era il pagamento del 50% della riparazione del motorino di;
_ il bonifico 13.4.2022 Banca Carige di € Per_1
220,00, con causale “aprile”, era il 50% della gita scolastica di a Siracusa;
_ il
Per_1 bonifico 27.7.2022 Banca Carige di € 345,00, con causale a”, era il 50% dell'assicurazione dello scooter della LI;
_ il bonifico 28.7.2022 Banca Carige
Per_1 di € 50,00, con causale “spese EA”, era il 50% del costo delle lezioni di ripetizione di greco e latino della LI;
_ il bonifico 5.8.2022 Banca Carige di € 50,00, con
Per_1 causale “spese BE”, era il 50% del costo delle lezioni di ripetizione di greco e latino della LI;
_ il bonifico 26.9.2022 Banca Carige di € 50,00, con causale
Per_1
“Mantenimento EA IA” era il 50% del costo delle lezioni di ripetizione di greco e latino della LI;
_il bonifico 29.9.2022 Banca Carige di € 190,00 con causale Per_1 Per_ Per_
“spese EA e ” era il 50% dei libri di scuola di EA e;
_il bonifico del 10.10.2022 Per_ Banca Carige di € 160,00, con causale “spese EA e ”, era il 50% del costo dello Per_ sport della pallavolo e della divisa di;
_ il boni 9.10.2022 Banca Carige di € 125,00, con causale “spese mantenimento”, era il 50% dello sbiancamento dei denti del figlio e veniva prodoTT due volte;
_ il bonifico 5.12.2022 Bper Banca di € 115,00, Per_3 con causale “spese EA” è il 50% dell'acconto versato per la gita scolastica della LI
a Napoli. Per_1
2.2.4.2) Scarsa rilevanza probatoria assumono, invece, le dichiarazioni rese dal teste che, dopo aver ammesso che il suo primo tentativo di patente era Testimone_2 agato dalla madre ed il secondo dal padre, indirettamente confermando che il bonifico 20.10.2022 Banca Carige di € 325,00 con causale “spese di mantenimento EA IA” era l'iscrizione al secondo corso per la patente di guida, si limitava a dichiarare «so solo che mio padre fa un bonifico a mia madre». La teste
[...] rispondeva per oTT volte «non lo so'». Tes_3
2.2.5) I pagamenti offerti in prova dell'opponente si riferiscono perlopiù a spese straordinarie, inferendosi da essi che il contributo fisso mensile al mantenimento delle figlie minori non era stato versato ogni mese e, quando versato, era stato arbitrariamente decurtato: _ il bonifico 25 marzo 2022 Banco BPM di € 700,00, con causale “ass. mantenimento ”, è il contributo al mantenimento Persona_4 delle figlie del mese di marzo 2022 dal quale mancano € 698,01, arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 1.4.2022 Banca Carige di € 750,00, con causale “ass.
4 dott. Pasquale LONGARINI mantenimento EA IA neTT , è il contributo al mantenimento del mese di Per_3 aprile 2022 dal quale mancano € 648,01 arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 20.5.2022 banca Carige di € 1.000,00, con causale “ass. mantenimento EA IA neTT
, è il contributo al mantenimento senza l'istat arbitrariamente decurtato;
_ il Per_3 Per_ bonifico 15.6.2022 di €uro 1.000,00, con causale “ass. mantenimento BE neTT
, è il contributo al mantenimento del mese di giugno 2022 s l'istat, Per_3 arbitrariamente decurtato;
_ il bonifico 10.082022 Banca Carige di € 555,00, con causale
“ass. mantenimento EA IA al neTT IT , è il contributo al Per_3 mantenimento di luglio 2022 dal quale € 843,01 arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 19.08.2022 Banca Carige di € 500,00, con causale “ass. mantenimento EA IA neTT IT Matteo”, è il contributo al mantenimento del mese di agosto 2022 dal quale mancano € 898,01 arbitrariamente decurtati _ il bonifico 21.9.2022 Banca Carige di € 500,00, con causale “ass. mantenimento EA IA neTT Università Matteo”, è il contributo al mantenimento del mese di settembre 2022 dal quale mancano € 898,01 arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 24.10.2022 Banca Carige di € 545,00, con causale Per_
“spese mantenimento EA e ”, è il contributo al mantenimento del mese di oTTbre 2022 dal quale mancano € 853,01 arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 30.11.2022 Bper Banca di € 1.000,00, con causale “ass. mantenimento EA IA al neTT , è il Per_3 contributo al mantenimento del mese di novembre 2022 e manca l'adeguamento istat arbitrariamente decurtato. 2.2.6) Invece, dalla documentazione prodotta da parte opposta, si evince che: _ il mese di oTTbre 2021 non è stato versato dal e non è stata prodotta alcuna ricevuta T_ di bonifico;
_ il bonifico 8.2.2022 banca Caraglio di € 180,00, con causale “acconto marzo”, è il pagamento del 50% della riparazione del motorino della minore;
_ il Per_1 bonifico 25.3.2022 Banco BPM di € 700, con causale “ass. mantenimento Be TT
, è il contributo al mantenimento delle figlie del mese di marzo 2022 e mancano Per_3 uro, arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 1.4.2022 Banca Carige di € 750,00, con causale “ass. mantenimento EA IA neTT , è il contributo al Per_3 mantenimento del mese di aprile 2022 e mancano € 648,01 arbitrariamente decurtati;
_il bonifico 13.4.2022 Banca Carige di € 220, causale “aprile”, è il 50% della gita scolastica della minore a Siracusa;
_ il bonifico 20.5.2022 banca Carige di € 1.000,00, con Per_1 causale “ass. mento EA IA neTT , è il contributo al mantenimento Per_3 senza l'istat arbitrariamente decurtato;
_ il bonifico 15.6.2022 di €uro 1.000,00 con Per_ causale “ass. mantenimento BE neTT , è il contributo al mantenimento Per_3 del mese di giugno 2022 senza l'istat, arbitrariamente decurtato;
_ il bonifico 27.7.2022 Banca Carige di €uro 345, con causale “ass. EA”, è il 50% dell'assicurazione dello scooter della LI;
_ il bonifico 28.7.2022 Banca Carige di €uro 50,00, con Per_1 causale “spese EA”, è il 50% delle ripetizioni di greco e latino della LI;
_ il Per_1 bonifico 5.8.2022 Banca Carige di € 50,00, con causale “spese BE”, è elle ripetizioni di latino e greco della LI;
_ il bonifico 10.8.2022 Banca Carige di Per_1
€uro 555,00 con causale “ass. manteni a IA al neTT IT , è il Per_3 contributo al mantenimento di luglio 2022 e mancano € 843,01 arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 19.8.2022 Banca Carige di € 500,00, con causale “ass. mantenimento EA IA neTT IT , è il contributo al mantenimento del Per_3 mese di agosto 2022 e mancano 898,01 €uro arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 21.9.2022 Banca Carige di € 500,00, con causale “ass. mantenimento EA IA neTT Università Matteo”, è il contributo al mantenimento del mese di settembre 2022 e mancano 898,01 €uro arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 26.9.2022 Banca Carige di
€ 50, con causale “Mantenimento EA IA”, è il 50% delle ripetizioni di latino e Pt_2 della LI minore;
_ il bonifico 28.9.2022 Banca Carige di € 190, con causale Per_1 Per_ Per_
“spese EA e ”, dei libri di scuola di EA e;
_ il bonifico del 10.10.2022
5 dott. Pasquale LONGARINI Banca Carige di euro 160, con causale “spese EA e IA”, è il 50% della pallavolo e della Per_ divisa di;
_ il bonifico 19.10.2022 Banca Carige di € 125, con causale “spese mantenimento”, è il 50% dello sbiancamento dei denti del figlio ed è stato Per_3 prodoTT due volte;
_ il bonifico 20.10.2022 Banca Carige di € 325, c le “spese di mantenimento EA IA”, è l'iscrizione al secondo corso della patente di guida del figlio essendo stato il primo corso pagato interamente dalla madre e non avendo il Per_3 figlio superato per due volte gli esami;
_ il bonifico 24.10.2022 Banca Carige di € 545, Per_ con causale “spese mantenimento EA e ”, è il contributo al mantenimento del mese di oTTbre 2022 e mancano 853,01 €uro arbitrariamente decurtati;
_ il bonifico 30.11.2022 Bper Banca di € 1.000,00, con causale “ass. mantenimento EA IA al neTT
, è il contributo al mantenimento del mese di novembre 2022 e manca Per_3
l'adeguamento istat arbitrariamente decurtato;
_ il bonifico 5.12.2022 Bper Banca di € 115,00, con causale “spese EA”, è il 50% dell'acconto per la gita scolastica della LI
a Napoli. Per_1
2.3) Da tuTT quanto sopra consegue il rigeTT della opposizione al preceTT.
(3) sulla condanna di parte attrice per responsabilità aggravata. A giudizio di P_ la opposizione del costituirebbe un abuso del processo e una violazione T_ degli obblighi di bu 3.1) L'istituto della responsabilità processuale aggravata, disciplinato dall'art. 96 Cpc, tutela l'interesse della parte a non subire pregiudizi per effeTT dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddiTTre. La c.d. responsabilità aggravata per temerarietà della lite, abbracciando in sé tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali delle parti e coprendo ogni effeTT pregiudiziale che da questi ne derivi, contempla tutti gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo. Disciplinata dall'art. 96 Cpc, la suddetta responsabilità costituisce una ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana extracontrattuale di cui all'art. 2043 Cc, rispeTT alla quale si atteggia con carattere di specialità in modo che “pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, soTT la disciplina dell'art. 96 Cpc” (cfr. cass, n.12029/2017; cass, n.3573/2002). Fra i presupposti onde ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 Cpc vi è il carattere temerario della lite ovvero la coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute o il difeTT della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cass, n.9060/2003) o l'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (cass, n.327/2010; cass, n. 13071/2003). La lite temeraria ex art. 961 Cpc disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale. L'archetipo di tale illecito è sicuramente aquiliano: verte sull'impulso della parte danneggiata che deve assolvere all'onere di allegare almeno gli elementi di faTT necessari alla liquidazione, anche se equitativa, del danno cha assume patito. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difeTT della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato (causa- effeTT) dell'instaurazione del processo. In linea di principio, secondo la prevalente giurisprudenza, il presupposto per l'applicabilità della norma di cui all'art. 96 Cpc - nel rispeTT del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie - è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala
6 dott. Pasquale LONGARINI fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 di detta norma. In particolare, si richiede: a) un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza (totale), con la conseguente condanna alle spese;
b) un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore. L'ampia formulazione del comma 3 consente, inoltre, al giudice di emettere condanna anche d'ufficio della parte soccombente (e quindi a prescindere da una specifica domanda in tal senso) al pagamento, a favore della controparte, di una “somma equitativamente determinata” e quindi sganciata dalla prova del quantum del danno riportato dalla parte viTTriosa. Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 961 Cpc richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum deBEtur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. 3.2) Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta della parte attrice/opponente, non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diriTT faTT valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice (cass, n.19298/2016; cass. n.3376/2016; cass. n.15030/2015), non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cass. n.21570/2010). Nel caso di specie, in ogni caso, la domanda va rigettata posto che da parte di chi è stata promossa non è stata fornita, né allegata, prova del danno da risarcire.
(4) spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diriTT, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispeTT alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e Parte_1 condannato a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio di P_ opposizione, così come liq ivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del decisum e del numero e limitata complessità delle questioni di faTT e di diriTT trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00
7 dott. Pasquale LONGARINI _ per la fase di studio, € 919,00 _ per la fase introduttiva, € 777,00 _ per la fase istruTTria/trattazione, € 1.680,00 _ per la fase decisionale, € 1.701,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.838,55 di cui € 5.077,00 per compenso tabellare, euro 761,55 per spese generali al 15%, oltre spese vive, IVA e CPA come per legge.
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, nel contraddiTTrio delle parti: a) respinge l'opposizione a preceTT svolta da Parte_1 b) respinge la domanda di condanna per lite t P_ c) condanna al pagamento, in favore di spese Parte_1 P_ del giudizio 38,55 di cui € 5.077,00 p llare, euro 761,55 per spese generali al 15%, oltre spese vive, IVA e CPA come per legge d) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati. Imperia, 21.11.2024
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (soTTscritta con firma digitale)
8 dott. Pasquale LONGARINI