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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1232 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA (C.F. Parte_1 pore, P.IVA_1 domiciliato in Catanzaro, VIA MILANO N. 17, presso gli Avv.ti Mirella Arlotta e Francesco Muscari Tomaioli, che lo rappresentano e difendono, in forza di procura generale alle liti conferita per atto a rogito del dott.
[...]
Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, rep. 80974/21569 Per_1 appellante
E
C.F.: , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 bruzz llegata alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio in Corigliano - Rossano (CS), Via Aldo Moro n. 4, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Pensione di vecchiaia con requisito ridotto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza impugnata: accertato il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, dichiarare che la prestazione è dovuta a decorrere dal giorno 1° marzo 2020, e conseguentemente condannare l' Controparte_2 dei relativi ratei con la predetta decorrenza. Rifor pagamento degli importi dovuti a titolo di spese di lite, tenendo conto della
1 reciproca soccombenza, compensandole anche in minima parte. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio…>>. Per l'appellato: <<… 1. Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2. Confermare in toto la sentenza impugnata;
3. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre un favore del procuratore costituto che si dichiara antistatario. >>
FATTO E DIRITTO
§1 Il Tribunale di Paola, Giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti dell' “dichiara il diritto della parte Controparte_1 Pt_1 ricorrente alla pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età anagrafica per invalidità non inferiore all'80% a decorrere dal 12.2.2019, condanna l al Pt_1 pagamento in suo favore dei relativi ratei, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/1991, dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo”, dopo avere accertato, a mezzo ctu medico-legale, la sussistenza del requisito sanitario, nonché di quello anagrafico pure necessario per l'accesso alla prestazione.
§2 La sentenza è gravata d'appello dall' in punto di decorrenza;
rileva che Pt_1 questa avrebbe dovuto essere stabilit ^.3.2020, con conseguenze anche in ordine alle spese di lite che, in ragione della decorrenza successiva della prestazione, andavano compensate sia pure in parte minima: << …Gli assicurati riconosciuti invalidi in misura superiore all'80% maturano il requisito Pt_1 nzianità anagrafica prima rispetto alle regole ordinarie. L'art.1, comma 1, D.lgs. n. 503/1992 dispone che: “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata” (per gli uomini 65 anni dal 1° gennaio 2000). L'art.1, comma 8, D.lgs. n. 503 cit. prevede che: “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. Per tali soggetti, dunque, il requisito anagrafico per ottenere la pensione di vecchiaia è rimasto fissato a 60 anni (per gli uomini). Ai fini della decorrenza, fino al 1° gennaio 2008 le pensioni di vecchiaia decorrevano dal primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti richiesti (per i lavoratori autonomi), e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (per i lavoratori dipendenti). L'art.1, comma 6, lett. c) L. n. 243/2004 e l'art. 1, comma 5, lett. b) e c), L. n. 247/2007 hanno invece introdotto le c.d. finestre pensionistiche, ossia dei periodi dell'anno all'interno dei quali i lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione, posso accedere al beneficio pensionistico. La norma di cui alla L. n. 247/2007 espressamente richiama “il pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti”. Successivamente, con il D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122 del 2010, ha modificato il meccanismo delle finestre, differenziando – a seconda delle tipologie dei lavoratori – il lasso di tempo intercorrente tra la maturazione del diritto a
2 pensione e la decorrenza effettiva. L'art. 12, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122 cit., prevede: “i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le lavoratrici del settore privato … ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forma di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti …”. La norma non fa solo riferimento al pensionamento di vecchiaia ordinaria, là dove fa riferimento all'età dei 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, ma si riferisce anche: “alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”. La norma inoltre fa riferimento a tutti
“coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti”. Tale espresso rinvio consente di attribuire al criterio di decorrenza sopra indicato una valenza generale, che persegue il chiaro scopo di contenimento della spesa pubblica…Alla luce di tali considerazioni la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata deve essere collocata alla data dell'1 marzo 2020….>>.
§3 Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate.
§4 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23/31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellata, perché in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche parziali della decisione impugnata (cfr. Cass. SU n. 27199/17).
E nella specie, l' ha denunciato le anzidette lacune della sentenza Pt_1 impugnata, le arg tazioni che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, condurre a parziale modifica delle adottate statuizioni.
§6 Nel merito, l'appello si presta ad essere accolto, alla luce del condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui <Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. Dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi – oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8,
3 del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. “finestra”) individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione>> (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 24617 del 14/08/2023).
§6.1 Orbene, in base ai principi sopra richiamati, la pensione anticipata a requisiti ridotti va equiparata alla pensione di vecchiaia e il meccanismo della cd.
“finestra” è un elemento costitutivo del diritto, sicché non rileva, come sostiene l'appellato, che il requisito anagrafico, contributivo e soggettivo fosse esistente già da dodici mesi alla data della domanda, ché ai fini della maturazione del diritto è necessario che sia maturato l'ulteriore requisito del decorso del lasso temporale stabilito dalla legge. Pertanto, nel caso di specie, essendo stata la domanda proposta a febbraio 2019, il beneficio spetta dal 1^.
3.2020 anziché dal 1^.3.2019.
§7 Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza va riformata nel senso dell'indicazione nel 1^.
3.2020 della data di decorrenza del trattamento pensionistico spettante a . Controparte_1
L'esito complessivo del egrale compensazione delle spese del doppio grado di lite. Quelle della ctu medico legale disposta in primo grado, liquidate dal Tribunale, rimangono a carico dell soccombente in relazione Pt_1 al requisito sanitario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 18 dicembre 2023, avverso la sentenza del Tribunal aola, giudice del lavoro, n. 1859/2023, resa in data 15 novembre 2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, indica nel 1^.
3.2020 la data di decorrenza del trattamento pensionistico spettante a;
Controparte_1
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite;
2. conferma nel resto. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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