Articolo 3 della Legge 5 ottobre 1960, n. 1154
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8 novembre 1960
Art. 3.
Le agevolazioni tributarie previste dall' art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , si applicano anche per i trasferimenti delle case non situate nel fondo, ed anche censite in catasto fabbricati, quando sia accertato, nei modi stabiliti dall' art. 1 della legge 13 gennaio 1955, n. 21 , che l'acquisto e' fatto allo scopo di dotare piccole proprieta' coltivatrici di fabbricati destinati alla abitazione, al ricovero del bestiame, al ricovero e alla custodia dei prodotti, delle sementi, dei concimi, dei mangimi e dei mezzi di coltivazione, alla prima lavorazione dei prodotti.
Nei territori montani le norme di cui all' art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , si applicano anche ai trasferimenti di proprieta' e agli atti di permuta di fabbricati fatti a scopo di riunire in uno stesso proprietario parti del medesimo fabbricato, quando il valore della parte di fabbricato oggetto del contratto non superi le lire 200.000.
Entrata in vigore il 8 novembre 1960
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