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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA MATTEI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Orzali
n. 50, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARICA Parte_2 C.F._2
MARTINELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), frazione
Arancio, via di Tiglio n. 451, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
3. Dal mese in corso il sig. corrisponderà alla signora la somma mensile di € 250,00 Pt_2 Pt_1
(euro duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della stessa. Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente intestato alla signora codice Iban già noto. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la Pt_1 variazione degli indici ISTAT prendendo come parametro di riferimento il mese di febbraio di ogni anno a decorrere da febbraio 2026.
1
4. La casa coniugale, posta in Lucca, Via San Lazzaro 370/B, detenuta in locazione (cfr DOC. 4) resta nella disponibilità, completamente arredata, alla signora la quale si obbliga a Pt_1 subentrare in tale contratto dandone comunicazione con raccomandata al proprietario entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e dandone comunicazione alla Agenzia delle Entrare entro 20 giorni dall'udienza di separazione che verrà fissata;
nell'ipotesi in cui il proprietario dell'immobile non acconsenta al subentro della signora nel contratto di locazione, la stessa Pt_1 libererà l'immobile continuando a corrispondere il canone e/o l'indennità di occupazione fino alla sua effettiva liberazione, con esonero del signor di corrispondere alcuna somma;
le utenze Pt_2 relative a tale abitazione sono tutte intestate alla signora la quale se ne continuerà a far Pt_1 carico esentandone il marito sin dalla sottoscrizione del presente ricorso come anche per il pagamento del canone di locazione.
5. I coniugi concordano che il signor si impegna a trasferire la propria residenza in altro luogo Pt_2 entro la data di udienza che verrà fissata per la separazione e dovrà prelevare dalla casa coniugale sempre entro la data di udienza per la separazione e con congruo preavviso i seguenti oggetti: divano colore beige in stoffa tre posti;
armadio bianco tre ante;
carrello portatelevisore di legno e vetro colore beige;
tavolino da fumo di colore marrone;
mobile per sala di colore marrone;
divano della nonna materna;
cassettiera di legno della nonna materna.
6. Inoltre, il sig. si impegna, a proprie spese, ad acquistare e montare entro la data di udienza Pt_2 per la separazione e con preavviso alla moglie, la cabina doccia della casa coniugale che egli ha rotto nel mese di ottobre 2023.
7. Ancora, i coniugi concordano che provvederanno congiuntamente a smaltire quanto contenuto del garage di pertinenza della casa coniugale entro la data di udienza per la separazione e che eventuali spese saranno divise al 50%.
8. Il sig. continuerà a pagare le rate mensili di circa € 371,00 relative al finanziamento acceso Pt_2 per l'acquisto dell'auto Fiat indicato nelle premesse. Il sig. imarrà esclusivamente responsabile Pt_2 per il pagamento di tutto ciò che riguarda la sua autovettura, ivi comprese le spese di bollo anche pregresse».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 29/12/2016, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Capannori (LU) in data 29/12/2016, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 57, Parte 1, Ufficio 50, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA MATTEI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Orzali
n. 50, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARICA Parte_2 C.F._2
MARTINELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), frazione
Arancio, via di Tiglio n. 451, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
3. Dal mese in corso il sig. corrisponderà alla signora la somma mensile di € 250,00 Pt_2 Pt_1
(euro duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della stessa. Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente intestato alla signora codice Iban già noto. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la Pt_1 variazione degli indici ISTAT prendendo come parametro di riferimento il mese di febbraio di ogni anno a decorrere da febbraio 2026.
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4. La casa coniugale, posta in Lucca, Via San Lazzaro 370/B, detenuta in locazione (cfr DOC. 4) resta nella disponibilità, completamente arredata, alla signora la quale si obbliga a Pt_1 subentrare in tale contratto dandone comunicazione con raccomandata al proprietario entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e dandone comunicazione alla Agenzia delle Entrare entro 20 giorni dall'udienza di separazione che verrà fissata;
nell'ipotesi in cui il proprietario dell'immobile non acconsenta al subentro della signora nel contratto di locazione, la stessa Pt_1 libererà l'immobile continuando a corrispondere il canone e/o l'indennità di occupazione fino alla sua effettiva liberazione, con esonero del signor di corrispondere alcuna somma;
le utenze Pt_2 relative a tale abitazione sono tutte intestate alla signora la quale se ne continuerà a far Pt_1 carico esentandone il marito sin dalla sottoscrizione del presente ricorso come anche per il pagamento del canone di locazione.
5. I coniugi concordano che il signor si impegna a trasferire la propria residenza in altro luogo Pt_2 entro la data di udienza che verrà fissata per la separazione e dovrà prelevare dalla casa coniugale sempre entro la data di udienza per la separazione e con congruo preavviso i seguenti oggetti: divano colore beige in stoffa tre posti;
armadio bianco tre ante;
carrello portatelevisore di legno e vetro colore beige;
tavolino da fumo di colore marrone;
mobile per sala di colore marrone;
divano della nonna materna;
cassettiera di legno della nonna materna.
6. Inoltre, il sig. si impegna, a proprie spese, ad acquistare e montare entro la data di udienza Pt_2 per la separazione e con preavviso alla moglie, la cabina doccia della casa coniugale che egli ha rotto nel mese di ottobre 2023.
7. Ancora, i coniugi concordano che provvederanno congiuntamente a smaltire quanto contenuto del garage di pertinenza della casa coniugale entro la data di udienza per la separazione e che eventuali spese saranno divise al 50%.
8. Il sig. continuerà a pagare le rate mensili di circa € 371,00 relative al finanziamento acceso Pt_2 per l'acquisto dell'auto Fiat indicato nelle premesse. Il sig. imarrà esclusivamente responsabile Pt_2 per il pagamento di tutto ciò che riguarda la sua autovettura, ivi comprese le spese di bollo anche pregresse».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 29/12/2016, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Capannori (LU) in data 29/12/2016, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 57, Parte 1, Ufficio 50, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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