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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/11/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 315/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 315/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Montesilvano al Parte_1 C.F._1
Corso Umberto I n. 158 presso lo studio dell'Avv. LUCIANI VITTORIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Pescara al Viale Pindaro n. 19 presso lo studio dell'Avv. ROSA PATRIZIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 1° febbraio 2024, agiva in giudizio nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
, chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 4247/2015 CP_1 del Tribunale di Milano del 11.02.2015, già oggetto di revisione in seguito al ricorso proposto dallo stesso sig. , volto ad ottenere la riduzione dell'assegno divorzile ad euro 250,00, accolto CP_1 con provvedimento n. cron. 692/2020 (R.G. n. 826/2020 V.G.) del Tribunale di Pescara. La ricorrente chiedeva, dunque, in considerazione del miglioramento delle condizioni economiche dell'odierno resistente, la revisione dell'assegno divorzile e la sua determinazione in misura non inferiore ad euro
650,00.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva la reiezione della domanda avanzata da parte ricorrente poiché inammissibile e infondato, nonché la revoca dell'assegno divorzile o comunque la riduzione della stessa.
3. Il resistente premetteva, in punto di fatto, che la domanda di revisione fosse priva di fondamento, atteso che, al contrario di quanto sostenuto dalla controparte, si sarebbe verificato un peggioramento delle proprie condizioni economiche nonché un deterioramento del proprio stato di salute.
4. All'udienza del 27 giugno 2024, la parte resistente si riportava ai propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. La ricorrente si riportava al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento e contestando integralmente quanto dedotto. Il Giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
5. All'udienza del 16 ottobre 2025 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. La causa veniva trattenuta in decisione.
6. La domanda proposta dalla ricorrente non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
7. La sig.ra chiede un aumento dell'assegno divorzile fissato in € 250,00 mensili, Parte_1
(attualmente € 274,83 con aggiornamento ISTAT) sostenendo che l'ex coniuge versi oggi in condizioni economiche migliorate rispetto a quelle considerate nel provvedimento di revisione del 2020, con il quale l'assegno veniva ridotto da euro 400,00 all'attuale importo.
pagina 2 di 5 8. Dall'istruttoria documentale acquisita, tuttavia, non emergono elementi idonei a riscontrare un effettivo miglioramento della situazione reddituale del resistente.
9. In particolare, al momento della precedente revisione egli disponeva di un residuo di circa € 1.000,00 mensili, mentre oggi risulta titolare di una pensione di € 1.115,66 mensili, oltre a una indennità INPS perché cieco civile di € 978,50, la quale, tuttavia, ha natura assistenziale e non può essere computata ai fini della valutazione della capacità reddituale.
9.1 Non contribuendo a formare il reddito del percipiente, pertanto, non costituisce una "risorsa economica" di cui necessariamente si deve tenere conto nella determinazione del contributo all'ex coniuge. L'indennità in parola è finalizzata a far fronte all'invalidità del beneficiario e non è una risorsa economica o ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona invalida. Con la indennità e, più in generale, con tutte le provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale.
10. Ne consegue che le condizioni economiche del resistente appaiono sostanzialmente invariate rispetto a quelle prese a riferimento nel 2020, circostanza che da sola è sufficiente a negare cittadinanza alle pretese della ricorrente, atteso che la quota di TFR spettante alla Magistro veniva definitivamente vagliata e decisa dal Tribunale con la decisione del 24 aprile 2023.
11. Dalle dichiarazioni fiscali prodotte risulta, inoltre, una sostanziale stabilità dei redditi percepiti: nel
2021 il resistente ha dichiarato €12.133,00, nel 2022 € 5.374,00, e nel 2023 € 16.517,93.
Analogamente, le giacenze medie dei conti correnti oscillano tra € 47.000,00 e € 67.000,00. Tale circostanza esclude che tali valori possano rappresentare un indice attendibile di un incremento reddituale o patrimoniale stabile, essendo piuttosto espressione di una temporanea disponibilità finanziaria conseguente presumibilmente alla cessazione del rapporto di lavoro.
12. Sotto il profilo personale, il resistente risulta affetto da diverse patologie, alla condizione di cecità e sordità si è aggiunta una problematica cardiaca, precisamente un disturbo della valvola aortica per la quale si è sottoposto a intervento chirurgico, che determinano un peggioramento del suo stato di salute.
Tuttavia, tale circostanza, pur significativa, non incide in maniera diretta sull'equilibrio economico- patrimoniale tra le parti, non essendo stato dimostrato che la patologia abbia comportato una riduzione del reddito o un aggravio di spese tale da alterare l'assetto definito in sede di divorzio.
pagina 3 di 5 13. Quanto alla ricorrente, dagli atti risulta un reddito esiguo, con un ISEE 2023 pari a € 2.280,00, giacenze bancarie pressoché nulle e un'età che limita la possibilità di un reinserimento lavorativo. La stessa percepisce inoltre l'assegno di inclusione il quale, in quanto misura assistenziale di sostegno al reddito, non incide sull'equilibrio economico tra gli ex coniugi, non trattandosi di un reddito derivante da attività lavorativa. Tale situazione, sebbene evidenzi un quadro di difficoltà economica, non integra tuttavia un elemento sopravvenuto rispetto alla valutazione già operata nel 2020 e dunque idoneo a giustificare una revisione dell'assegno divorzile.
14. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287 del 2018,
l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa,
e richiede la verifica dell'esistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, causalmente connesso alle scelte comuni di vita adottate durante il matrimonio. Ne consegue che la revisione dell'assegno può essere disposta soltanto in presenza di circostanze sopravvenute, oggettivamente apprezzabili, che modifichino in modo significativo l'equilibrio economico originariamente accertato.
15. Alla luce di tale principio, deve escludersi che nel caso di specie sussistano i presupposti per la modifica dell'assegno divorzile, atteso che non risulta dimostrato né un miglioramento della situazione economica del resistente, né un aggravamento di quella della ricorrente rispetto alla situazione esistente al momento della precedente revisione.
16. Pertanto, la domanda di aumento dell'assegno divorzile va rigettata, ugualmente alla domanda di riduzione della stessa, dovendo confermarsi l'attuale importo di € 250,00 mensili, oggi aggiornato ad €
274,83.
17. Al rigetto delle rispettive domande, segue la statuizione di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. , ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) rigetta la domanda di riduzione/revoca dell'assegno di mantenimento avanzata dal sig. CP_1
c) spese compensate.
Così deciso in Pescara, 13 novembre 2025
pagina 4 di 5 Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 315/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Montesilvano al Parte_1 C.F._1
Corso Umberto I n. 158 presso lo studio dell'Avv. LUCIANI VITTORIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Pescara al Viale Pindaro n. 19 presso lo studio dell'Avv. ROSA PATRIZIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 1° febbraio 2024, agiva in giudizio nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
, chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 4247/2015 CP_1 del Tribunale di Milano del 11.02.2015, già oggetto di revisione in seguito al ricorso proposto dallo stesso sig. , volto ad ottenere la riduzione dell'assegno divorzile ad euro 250,00, accolto CP_1 con provvedimento n. cron. 692/2020 (R.G. n. 826/2020 V.G.) del Tribunale di Pescara. La ricorrente chiedeva, dunque, in considerazione del miglioramento delle condizioni economiche dell'odierno resistente, la revisione dell'assegno divorzile e la sua determinazione in misura non inferiore ad euro
650,00.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva la reiezione della domanda avanzata da parte ricorrente poiché inammissibile e infondato, nonché la revoca dell'assegno divorzile o comunque la riduzione della stessa.
3. Il resistente premetteva, in punto di fatto, che la domanda di revisione fosse priva di fondamento, atteso che, al contrario di quanto sostenuto dalla controparte, si sarebbe verificato un peggioramento delle proprie condizioni economiche nonché un deterioramento del proprio stato di salute.
4. All'udienza del 27 giugno 2024, la parte resistente si riportava ai propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. La ricorrente si riportava al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento e contestando integralmente quanto dedotto. Il Giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
5. All'udienza del 16 ottobre 2025 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. La causa veniva trattenuta in decisione.
6. La domanda proposta dalla ricorrente non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
7. La sig.ra chiede un aumento dell'assegno divorzile fissato in € 250,00 mensili, Parte_1
(attualmente € 274,83 con aggiornamento ISTAT) sostenendo che l'ex coniuge versi oggi in condizioni economiche migliorate rispetto a quelle considerate nel provvedimento di revisione del 2020, con il quale l'assegno veniva ridotto da euro 400,00 all'attuale importo.
pagina 2 di 5 8. Dall'istruttoria documentale acquisita, tuttavia, non emergono elementi idonei a riscontrare un effettivo miglioramento della situazione reddituale del resistente.
9. In particolare, al momento della precedente revisione egli disponeva di un residuo di circa € 1.000,00 mensili, mentre oggi risulta titolare di una pensione di € 1.115,66 mensili, oltre a una indennità INPS perché cieco civile di € 978,50, la quale, tuttavia, ha natura assistenziale e non può essere computata ai fini della valutazione della capacità reddituale.
9.1 Non contribuendo a formare il reddito del percipiente, pertanto, non costituisce una "risorsa economica" di cui necessariamente si deve tenere conto nella determinazione del contributo all'ex coniuge. L'indennità in parola è finalizzata a far fronte all'invalidità del beneficiario e non è una risorsa economica o ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona invalida. Con la indennità e, più in generale, con tutte le provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale.
10. Ne consegue che le condizioni economiche del resistente appaiono sostanzialmente invariate rispetto a quelle prese a riferimento nel 2020, circostanza che da sola è sufficiente a negare cittadinanza alle pretese della ricorrente, atteso che la quota di TFR spettante alla Magistro veniva definitivamente vagliata e decisa dal Tribunale con la decisione del 24 aprile 2023.
11. Dalle dichiarazioni fiscali prodotte risulta, inoltre, una sostanziale stabilità dei redditi percepiti: nel
2021 il resistente ha dichiarato €12.133,00, nel 2022 € 5.374,00, e nel 2023 € 16.517,93.
Analogamente, le giacenze medie dei conti correnti oscillano tra € 47.000,00 e € 67.000,00. Tale circostanza esclude che tali valori possano rappresentare un indice attendibile di un incremento reddituale o patrimoniale stabile, essendo piuttosto espressione di una temporanea disponibilità finanziaria conseguente presumibilmente alla cessazione del rapporto di lavoro.
12. Sotto il profilo personale, il resistente risulta affetto da diverse patologie, alla condizione di cecità e sordità si è aggiunta una problematica cardiaca, precisamente un disturbo della valvola aortica per la quale si è sottoposto a intervento chirurgico, che determinano un peggioramento del suo stato di salute.
Tuttavia, tale circostanza, pur significativa, non incide in maniera diretta sull'equilibrio economico- patrimoniale tra le parti, non essendo stato dimostrato che la patologia abbia comportato una riduzione del reddito o un aggravio di spese tale da alterare l'assetto definito in sede di divorzio.
pagina 3 di 5 13. Quanto alla ricorrente, dagli atti risulta un reddito esiguo, con un ISEE 2023 pari a € 2.280,00, giacenze bancarie pressoché nulle e un'età che limita la possibilità di un reinserimento lavorativo. La stessa percepisce inoltre l'assegno di inclusione il quale, in quanto misura assistenziale di sostegno al reddito, non incide sull'equilibrio economico tra gli ex coniugi, non trattandosi di un reddito derivante da attività lavorativa. Tale situazione, sebbene evidenzi un quadro di difficoltà economica, non integra tuttavia un elemento sopravvenuto rispetto alla valutazione già operata nel 2020 e dunque idoneo a giustificare una revisione dell'assegno divorzile.
14. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287 del 2018,
l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa,
e richiede la verifica dell'esistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, causalmente connesso alle scelte comuni di vita adottate durante il matrimonio. Ne consegue che la revisione dell'assegno può essere disposta soltanto in presenza di circostanze sopravvenute, oggettivamente apprezzabili, che modifichino in modo significativo l'equilibrio economico originariamente accertato.
15. Alla luce di tale principio, deve escludersi che nel caso di specie sussistano i presupposti per la modifica dell'assegno divorzile, atteso che non risulta dimostrato né un miglioramento della situazione economica del resistente, né un aggravamento di quella della ricorrente rispetto alla situazione esistente al momento della precedente revisione.
16. Pertanto, la domanda di aumento dell'assegno divorzile va rigettata, ugualmente alla domanda di riduzione della stessa, dovendo confermarsi l'attuale importo di € 250,00 mensili, oggi aggiornato ad €
274,83.
17. Al rigetto delle rispettive domande, segue la statuizione di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. , ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) rigetta la domanda di riduzione/revoca dell'assegno di mantenimento avanzata dal sig. CP_1
c) spese compensate.
Così deciso in Pescara, 13 novembre 2025
pagina 4 di 5 Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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