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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
Oggi 05/03/2025, alle ore 12.29, avanti al Giudice dott. Andrea Ausili, assistito dal GOP in tirocinio dott. Ciro Galiano, sono comparsi:
Per l'Avv. Parte_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA, in persona dell'Avvocato dello Stato Cristina Brozzo;
Per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia di ed Controparte_1 invita parte appellante a discutere la causa ex art. 437 c.p.c.
L'Avv. Brozzo dato atto dell'intervenuto deposito della notifica dell'atto di appello e della conversione del D.L. 202 del 2024 che all'art. 21 c. V ha previsto l'annullamento delle sanzioni pecuniarie in questione, chiede che, accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il giudizio venga dichiarato estinto a spese compensate.
All'esito della discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente alle ore 15.45 il Giudice, assenti le parti, decide la causa dando lettura della sentenza qui di seguito redatta.
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3218 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
in persona del Parte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.; Controparte_1
appellato contumace avverso la sentenza del Giudice di Pace di Città di
Castello priva di numero identificativo del 16.4.2024, non notificata.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente gravame, riformata l'impugnata
sentenza, rigettare l'avversa opposizione in quanto
inammissibile, improponibile e comunque infondata, con
pag. 2/6 conseguente piena conferma del provvedimento opposto, con
vittoria di spese, anche generali del doppio grado di
giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello Parte_2
domandava l'integrale riforma della sentenza
[...]
(priva di numero identificativo) emessa dal Giudice di
Pace di Città di Castello, in data 16.4.2024, nell'ambito del procedimento R.G. n. 129/2023.
1.1. A fondamento dell'appello proposto, parte appellante esponeva:
- che, in data 20.1.2023, l' Parte_2
notificava a l'avviso di
[...] Controparte_1
addebito n. 08020226000436606000, ai sensi dell'art. 4-
sexies del D.L. n. 44/2021, per violazione da parte dell'appellato dell'obbligo vaccinale gravante su soggetti ultracinquantenni;
- che parte appellata proponeva opposizione – peraltro tardivamente - avverso il predetto avviso di addebito,
innanzi al giudice di pace di Città di Castello, eccependo la nullità del provvedimento e l'illegittimità dello stesso;
- che si costituiva Parte_2
nel primo grado di giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso;
- che, con primo motivo di appello, censurava la Pt_2
pag. 3/6 gravata pronuncia per avere il giudice di prime cure omesso di rilevare la tardività dell'opposizione, proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 6, d.
lgs. n. 150/2011;
- che, con secondo motivo d'appello, eccepiva Pt_2
l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto la condotta dell'appellante scriminata dall'aver agito in forza dell'esercizio del diritto alla salute, così come riconosciuto anche a livello costituzionale dall'art. 32 Cost.;
- che, invero, la Corte Costituzionale si era ampiamente espressa sulla legittimità costituzionale della disposizione violata, da ciò dovendosi desumere la non operatività, nel caso di specie, della causa di giustificazione di cui all'art. 4 citato;
- che, tantomeno, doveva ritenersi escluso l'elemento soggettivo, data la consapevolezza in capo all'agente dell'illiceità della condotta, violativa degli obblighi vaccinali sullo stesso gravanti.
1.2. La causa veniva chiamata per la discussione all'udienza del 5.3.2025 e decisa come da dispositivo in calce.
***
2. Il Tribunale prende atto dell'annullamento in via legislativa della sanzione irrogata e, dunque, del provvedimento oggi opposto.
pag. 4/6 Invero, in data 28.12.2024, è entrato in vigore il D.L.
n. 202/2024 (convertito con modificazioni dalla L. n. n.
15/2025), il cui art. 21, c.5, ha previsto che “i
provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora
conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le
sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini
del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già
irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente
creditore, l' trasmette Controparte_2
in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei
provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti,
aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di
diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio
dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie,
alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Pertanto, considerato l'annullamento ex lege delle sanzioni pecuniarie già irrogate (ipotesi, quest'ultima,
ricorrente nel caso di specie), il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con estinzione del presente giudizio, così come normativamente previsto.
L'estinzione riguarda l'intero giudizio di opposizione e, quindi, assorbe anche la sentenza di primo grado che deve ritenersi sostituita dalla presente pronuncia pag. 5/6 dichiarativa, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, per cui la stessa legge ha previsto la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3218 del
2024 sul ricorso in appello proposto da
[...]
contro così Parte_2 Parte_3
provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Perugia, il 5.3.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 6/6
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
Oggi 05/03/2025, alle ore 12.29, avanti al Giudice dott. Andrea Ausili, assistito dal GOP in tirocinio dott. Ciro Galiano, sono comparsi:
Per l'Avv. Parte_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA, in persona dell'Avvocato dello Stato Cristina Brozzo;
Per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia di ed Controparte_1 invita parte appellante a discutere la causa ex art. 437 c.p.c.
L'Avv. Brozzo dato atto dell'intervenuto deposito della notifica dell'atto di appello e della conversione del D.L. 202 del 2024 che all'art. 21 c. V ha previsto l'annullamento delle sanzioni pecuniarie in questione, chiede che, accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il giudizio venga dichiarato estinto a spese compensate.
All'esito della discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente alle ore 15.45 il Giudice, assenti le parti, decide la causa dando lettura della sentenza qui di seguito redatta.
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3218 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
in persona del Parte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.; Controparte_1
appellato contumace avverso la sentenza del Giudice di Pace di Città di
Castello priva di numero identificativo del 16.4.2024, non notificata.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente gravame, riformata l'impugnata
sentenza, rigettare l'avversa opposizione in quanto
inammissibile, improponibile e comunque infondata, con
pag. 2/6 conseguente piena conferma del provvedimento opposto, con
vittoria di spese, anche generali del doppio grado di
giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello Parte_2
domandava l'integrale riforma della sentenza
[...]
(priva di numero identificativo) emessa dal Giudice di
Pace di Città di Castello, in data 16.4.2024, nell'ambito del procedimento R.G. n. 129/2023.
1.1. A fondamento dell'appello proposto, parte appellante esponeva:
- che, in data 20.1.2023, l' Parte_2
notificava a l'avviso di
[...] Controparte_1
addebito n. 08020226000436606000, ai sensi dell'art. 4-
sexies del D.L. n. 44/2021, per violazione da parte dell'appellato dell'obbligo vaccinale gravante su soggetti ultracinquantenni;
- che parte appellata proponeva opposizione – peraltro tardivamente - avverso il predetto avviso di addebito,
innanzi al giudice di pace di Città di Castello, eccependo la nullità del provvedimento e l'illegittimità dello stesso;
- che si costituiva Parte_2
nel primo grado di giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso;
- che, con primo motivo di appello, censurava la Pt_2
pag. 3/6 gravata pronuncia per avere il giudice di prime cure omesso di rilevare la tardività dell'opposizione, proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 6, d.
lgs. n. 150/2011;
- che, con secondo motivo d'appello, eccepiva Pt_2
l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto la condotta dell'appellante scriminata dall'aver agito in forza dell'esercizio del diritto alla salute, così come riconosciuto anche a livello costituzionale dall'art. 32 Cost.;
- che, invero, la Corte Costituzionale si era ampiamente espressa sulla legittimità costituzionale della disposizione violata, da ciò dovendosi desumere la non operatività, nel caso di specie, della causa di giustificazione di cui all'art. 4 citato;
- che, tantomeno, doveva ritenersi escluso l'elemento soggettivo, data la consapevolezza in capo all'agente dell'illiceità della condotta, violativa degli obblighi vaccinali sullo stesso gravanti.
1.2. La causa veniva chiamata per la discussione all'udienza del 5.3.2025 e decisa come da dispositivo in calce.
***
2. Il Tribunale prende atto dell'annullamento in via legislativa della sanzione irrogata e, dunque, del provvedimento oggi opposto.
pag. 4/6 Invero, in data 28.12.2024, è entrato in vigore il D.L.
n. 202/2024 (convertito con modificazioni dalla L. n. n.
15/2025), il cui art. 21, c.5, ha previsto che “i
provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora
conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le
sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini
del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già
irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente
creditore, l' trasmette Controparte_2
in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei
provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti,
aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di
diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio
dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie,
alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Pertanto, considerato l'annullamento ex lege delle sanzioni pecuniarie già irrogate (ipotesi, quest'ultima,
ricorrente nel caso di specie), il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con estinzione del presente giudizio, così come normativamente previsto.
L'estinzione riguarda l'intero giudizio di opposizione e, quindi, assorbe anche la sentenza di primo grado che deve ritenersi sostituita dalla presente pronuncia pag. 5/6 dichiarativa, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, per cui la stessa legge ha previsto la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3218 del
2024 sul ricorso in appello proposto da
[...]
contro così Parte_2 Parte_3
provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Perugia, il 5.3.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 6/6