Ordinanza 15 febbraio 2021
Massime • 1
In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole.
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La gestione delle spese per i figli in seguito a separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori non coniugati rappresenta una delle questioni più complesse e fonte di maggiore litigiosità. Al centro del dibattito vi è la distinzione tra spese ordinarie, coperte dall'assegno di mantenimento periodico, e spese straordinarie, che richiedono un contributo aggiuntivo da parte del genitore non collocatario. INQUADRAMENTO NORMATIVO E NOZIONE DI SPESA STRAORDINARIA Il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole è sancito dagli articoli 147, 316-bis e 337-ter del Codice Civile. Tale obbligo deve essere adempiuto da entrambi i genitori “in proporzione alle …
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Spese straordinarie titolo esecutivo e obblighi tra ex coniugi Il tema delle spese straordinarie assume rilievo quando uno dei genitori anticipa costi per i figli e l'altro non adempie all'obbligo di rimborso. In questi casi, il problema principale non è stabilire se la spesa sia dovuta, ma comprendere quale sia lo strumento corretto per ottenerne il pagamento. Il provvedimento di separazione o divorzio rappresenta il riferimento iniziale, perché disciplina non solo l'assegno di mantenimento, ma anche la partecipazione alle spese ulteriori. Tuttavia, mentre l'assegno è immediatamente eseguibile, le spese straordinarie pongono questioni diverse, legate alla loro mancata quantificazione …
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Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4388 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20347-2020 proposto da: D.B.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO FANINI; – ricorrente – contro Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/02/2021, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2021 |
Testo completo
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per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nei quantum e nel quando, rgogr lo sono invece in ordine all'ari (in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316, in motivazione, parr. 7 Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono essere richieste, tuttavia, quale parte "non fissa" del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipataric sulla base della loro elencazione in precetto ed iallegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga !a necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudizia:e e p i - un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione. Quanto alle cdd. "spese straordinarie" intese come categoria residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., ibidem), che non condivide delle precedenti il carattere di prevedibilità, questa Corte di cassazione ha poi chiarito che, tali devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamento giudiziale specifico . dietro esercizio di apposita azione. La ratio che sostiene la non ricomprensione delle stesse nell'ammontare dell'assegno fisso in via forfettaria posto a carico di uno de genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il phncipio di proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento sancito dall'art 337-ter, quarto comma, n. 4 cod. civ. ed il rischio di un grave nocumento per il figlio cne potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo" (nel regime definito dall'art. 155 cod. civ., in tal senso: Cass. 08/06/2012 n. 9372; Cass. 23/01/2020 n. 1562). 10. La fattispecie in esame : -iel!a quale la ricorrente ha ottenuto, come pacificamente emerge agli atti, condanna dell'ex coniuge in sede divorzile per il pagamento del contributo alle spese scolastiche e mediche, rientra pienamente nel descritto paradigma normativo, legittimando il genitore anticipatario a precettare le spese, quale preannuncio di esecuzione, senza necessità di passare per un nuovo accertamento. 11. Ferma la decisione di rigetto, la Corte di appello erra pertanto là dove motiva siffatta pronuncia sul rilievo della ricomprensione delle spese precettate dall'appellante, qui ricorrente, in quelle ordinarie che intende, come tali, coperte dalla misura fissa dell'assegno mensile. Afferma la Corte di merito che le spese precettate sono ordinarie e, in quanto tali, ricomprese nell'assegno periodico di contributo al mantenimento, non riconoscendo alle stesse dignità di esborsi ulteriori, rimborsabili oltre le somme periodiche forfettizzate, ma di identica natura. 12. Le spese scolastiche e mediche "straordinarie", salvo diverso accordo tra le parti, si aggiungono all'assegno periodico là dove si tratti di esborsi che si presentino secondo ordinari e prevedibili intervalli temporali e la cui soddisfazione esprima il generale dovere di mantenimento dei figli da parte dei genitori. 13. L'esito d siffatta qualificazione è che l'esborso di quelle spese, autonomo rispetto all'assegno periodico, ma di natura condivisa, ben può intervenire in forza di elencazione portata 'in precetto ed allegazione all'originario titolo di previsione da parte del genitore anticipatario, senza necessità, quindi, di un ulteriore e distinto titolo di accertamento: 14. Per;
e indicate ragioni, che sono diverse da quelle sostenute dai giudici d: merito, se può affermarsi il difetto di interesse in capo alla ricorrente ad azionare autonoma pretesa al fine di portare ad esecuzione le spese anticipate per !a figlia - spese precettabili secondo la procedura che, in origine osservata dalla ricorrente, ha incontrato, in modo incontestato in atti, il veto dell'ufficiale giudizio di Prato —, di certo, poi, non può affermarsi il difetto del diritto al rimborso che invece c'è e, forte, vive delle indicate ragioni. Il ricorso per le precisate ragioni va pertanto disatteso. La novità delle questioni esaminate sostiene la compensazione delle spese di lite. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, Ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, neiia camera di consiglio della Prima Sezione civile del 27 ottobre 2020.