Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/02/2021, n. 3835
CASS
Ordinanza 15 febbraio 2021

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In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole.

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    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 novembre 2025

  • 2crediti
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

  • 3Guida completa a normativa
    Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 14 novembre 2025

    La gestione delle spese per i figli in seguito a separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori non coniugati rappresenta una delle questioni più complesse e fonte di maggiore litigiosità. Al centro del dibattito vi è la distinzione tra spese ordinarie, coperte dall'assegno di mantenimento periodico, e spese straordinarie, che richiedono un contributo aggiuntivo da parte del genitore non collocatario. INQUADRAMENTO NORMATIVO E NOZIONE DI SPESA STRAORDINARIA Il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole è sancito dagli articoli 147, 316-bis e 337-ter del Codice Civile. Tale obbligo deve essere adempiuto da entrambi i genitori “in proporzione alle …

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  • 4precetto o ingiunzione
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    Spese straordinarie titolo esecutivo e obblighi tra ex coniugi Il tema delle spese straordinarie assume rilievo quando uno dei genitori anticipa costi per i figli e l'altro non adempie all'obbligo di rimborso. In questi casi, il problema principale non è stabilire se la spesa sia dovuta, ma comprendere quale sia lo strumento corretto per ottenerne il pagamento. Il provvedimento di separazione o divorzio rappresenta il riferimento iniziale, perché disciplina non solo l'assegno di mantenimento, ma anche la partecipazione alle spese ulteriori. Tuttavia, mentre l'assegno è immediatamente eseguibile, le spese straordinarie pongono questioni diverse, legate alla loro mancata quantificazione …

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  • 5Sentenza Cassazione Civile n. 4388 del 10
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4388 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20347-2020 proposto da: D.B.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO FANINI; – ricorrente – contro Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/02/2021, n. 3835
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3835
Data del deposito : 15 febbraio 2021

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