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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il giudice unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1719 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_1 C.F._1 appellante E p.i. , in persona del procuratore, dr. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Toma, CP_2 appellata All'udienza del 01.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 337/2023, pronunziata Parte_1 dal Giudice di Pace di Taranto in data 14.02.2023, con la quale era stata rigettata la domanda di condanna alla restituzione della somma di € 250,00, proposta dall'odierno appellante nel confronti della società appellata;
il primo lamentava la violazione dell'art. 11 pag. 3/5 I colonna, rigo 58 delle condizioni generali di locazione;
violazione dell'art. 33 comma II e 34 comma V del codice del consumo;
rilevato che l'appellato, costituitosi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
ritenuto che
l'appello non possa trovare accoglimento, in quanto: a) parte appellante in primo grado non ha né specificamente allegato, né adeguatamente dimostrato la propria qualità di consumatore in relazione al contratto oggetto di causa;
inoltre, deve osservarsi che in calce al contratto stipulato con l'odierna appellata, dove è stata apposta l'ultima firma, è impresso il timbro con l'indicazione “Avv. ”, nonché con l'indicazione delle sedi di Parte_1 Massafra e Mottola, del codice fiscale e della partita iva del medesimo avvocato, il che induce a supporre che il contratto sia stato concluso per esigenze quanto meno anche strumentali all'esercizio della professione forense e, pertanto, deve ritenersi che il contratto medesimo non sia stato stipulato da persona fisica che agiva per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
deve, in ogni caso, osservarsi che, quand'anche si ritenga che l'odierno appellante rivestisse, in relazione al contratto oggetto di causa, la qualità di consumatore, l'inclusione o meno della clausola secondo cui “è riservata alla Compagnia di Assicurazione la gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri ai quali quindi il Cliente rimarrà comunqe estraneo” fra quelle abusive ex d.lgs. n. 206/2005 appare nel caso di specie irrilevante, in quanto dalla stessa descrizione del sinistro fatta dal con Parte_1 l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, così come dalla visione del video contenuto nel supporto fisico dallo stesso attore prodotto in primo grado e dalla lettura della dichiarazione scritta a firma del soggetto che vi avrebbe assistito ( ), pure prodotta dall'attore Parte_2 in primo grado, emerge che la responsabilità dell'incidente debba essere imputata a responsabilità quanto meno concorsuale della conducente della Skoda oggetto del contratto concluso fra le odierne parti in causa, posto che l'art. 145, comma 6, c.d.s. pro tempore vigente prescriveva che “
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada”; nel caso di specie, pertanto, la conducente della Skoda, prima di uscire dal cancello della propria abitazione, vale a dire prima di occupare con la vettura dalla stessa condotta la pubblica via, avrebbe dovuto accertarsi di poterlo fare senza creare intralcio o pericolo alla circolazione ed avrebbe dovuto concedere la precedenza agli altri veicoli che transitavano su detta pubblica via;
e se, come sostiene l'odierno appellante, l'altra vettura (Dacia) transitava in retromarcia ed in divieto di accesso, ciò non esclude la colpa della conducente della Skoda, ma importa solo che anche il conducente della Dacia che transitava sulla pubblica via versasse in concorso colposo;
b) la valutazione della sussistenza di un concorso di responsabilità della conducente della importa l'irrilevanza della pretesa abusività della citata clausola, in quanto, anche CP_3 prescindendo dalla sussistenza della stessa e dalla possibilità di interpretarla nel senso che dalla stessa discenda il vincolo per l'appellante di accettare gli esiti della gestione giudiziale o stragiudiziale della lite effettuata da parte della compagnia assicurativa, una valutazione autonoma (vale a dire indipendente da detta gestione) della dinamica del sinistro condurrebbe comunque ad un riconoscimento della responsabilità quanto meno concorsuale della conducente della con conseguente applicazione della franchigia di € 250,00 contrattualmente CP_3 prevista, posto che è vero che, come sostiene l'appellante, le condizioni generali di contratto prevedono, tra l'altro, che “[…] in caso di riconducibilità o assunzione di responsabilità da Cont parte di un soggetto terzo nella causazione dell'evento, sospenderà la richiesta di pagamento della penalità per RCA fino alla definizione della azione di rivalsa esperita per il risarcimento del danno […]”, ma è anche vero che le stesse condizioni generali, immediatamente prima prevedono anche che “[…] In caso di sinistro passivo o concorsuale per Cont ciascun sinistro registrato, applicherà al Cliente l'importo della penalità per RCA indicata nella Lettera di Offerta, in aggiunta alla quota danni come prevista in Lettera di Offerta […]”; nel caso di specie, la controversia con il terzo per il sinistro verificatosi fra la e la Dacia è stata pacificamente definita su basi concorsuali dalla compagnia, la CP_3 responsabilità concorsuale della conducente della appare emergere anche dagli elementi CP_3 istruttori offerti dal e, pertanto, l'addebito a quest'ultimo della penale di € 250,00 Parte_1 Contr prevista dal contratto concluso con appare contrattualmente e normativamente corretta;
c) per quanto l'appellante non appaia avere rivolto la contestazione di invalidità (per abusività ex art. 33 e segg d.lgs. n. 2009/2005) nei confronti della clausola contrattuale che prevede l'applicazione di una franchigia a carico dell'odierno appellante, si osserva che la giurisprudenza ha in proposito affermato che “non ha natura vessatoria, in quanto attinente alla determinazione dell'oggetto del contratto, la clausola contrattuale con la quale le parti di un contratto di assicurazione prevedano una franchigia a carico dell'assicurato” (Trib. Napoli 14/06/2003; analog. Cass. n. 33402/2024); ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere rigettato e che l'appellante debba essere condannato a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza (osservandosi che non è stato proposto appello incidentale da parte dell'appellata con riguardo al capo della sentenza con cui il Gdp ha compensato le spese del giudizio di primo grado); deve, inoltre, dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 21.10.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il giudice unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1719 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_1 C.F._1 appellante E p.i. , in persona del procuratore, dr. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Toma, CP_2 appellata All'udienza del 01.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 337/2023, pronunziata Parte_1 dal Giudice di Pace di Taranto in data 14.02.2023, con la quale era stata rigettata la domanda di condanna alla restituzione della somma di € 250,00, proposta dall'odierno appellante nel confronti della società appellata;
il primo lamentava la violazione dell'art. 11 pag. 3/5 I colonna, rigo 58 delle condizioni generali di locazione;
violazione dell'art. 33 comma II e 34 comma V del codice del consumo;
rilevato che l'appellato, costituitosi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
ritenuto che
l'appello non possa trovare accoglimento, in quanto: a) parte appellante in primo grado non ha né specificamente allegato, né adeguatamente dimostrato la propria qualità di consumatore in relazione al contratto oggetto di causa;
inoltre, deve osservarsi che in calce al contratto stipulato con l'odierna appellata, dove è stata apposta l'ultima firma, è impresso il timbro con l'indicazione “Avv. ”, nonché con l'indicazione delle sedi di Parte_1 Massafra e Mottola, del codice fiscale e della partita iva del medesimo avvocato, il che induce a supporre che il contratto sia stato concluso per esigenze quanto meno anche strumentali all'esercizio della professione forense e, pertanto, deve ritenersi che il contratto medesimo non sia stato stipulato da persona fisica che agiva per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
deve, in ogni caso, osservarsi che, quand'anche si ritenga che l'odierno appellante rivestisse, in relazione al contratto oggetto di causa, la qualità di consumatore, l'inclusione o meno della clausola secondo cui “è riservata alla Compagnia di Assicurazione la gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri ai quali quindi il Cliente rimarrà comunqe estraneo” fra quelle abusive ex d.lgs. n. 206/2005 appare nel caso di specie irrilevante, in quanto dalla stessa descrizione del sinistro fatta dal con Parte_1 l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, così come dalla visione del video contenuto nel supporto fisico dallo stesso attore prodotto in primo grado e dalla lettura della dichiarazione scritta a firma del soggetto che vi avrebbe assistito ( ), pure prodotta dall'attore Parte_2 in primo grado, emerge che la responsabilità dell'incidente debba essere imputata a responsabilità quanto meno concorsuale della conducente della Skoda oggetto del contratto concluso fra le odierne parti in causa, posto che l'art. 145, comma 6, c.d.s. pro tempore vigente prescriveva che “
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada”; nel caso di specie, pertanto, la conducente della Skoda, prima di uscire dal cancello della propria abitazione, vale a dire prima di occupare con la vettura dalla stessa condotta la pubblica via, avrebbe dovuto accertarsi di poterlo fare senza creare intralcio o pericolo alla circolazione ed avrebbe dovuto concedere la precedenza agli altri veicoli che transitavano su detta pubblica via;
e se, come sostiene l'odierno appellante, l'altra vettura (Dacia) transitava in retromarcia ed in divieto di accesso, ciò non esclude la colpa della conducente della Skoda, ma importa solo che anche il conducente della Dacia che transitava sulla pubblica via versasse in concorso colposo;
b) la valutazione della sussistenza di un concorso di responsabilità della conducente della importa l'irrilevanza della pretesa abusività della citata clausola, in quanto, anche CP_3 prescindendo dalla sussistenza della stessa e dalla possibilità di interpretarla nel senso che dalla stessa discenda il vincolo per l'appellante di accettare gli esiti della gestione giudiziale o stragiudiziale della lite effettuata da parte della compagnia assicurativa, una valutazione autonoma (vale a dire indipendente da detta gestione) della dinamica del sinistro condurrebbe comunque ad un riconoscimento della responsabilità quanto meno concorsuale della conducente della con conseguente applicazione della franchigia di € 250,00 contrattualmente CP_3 prevista, posto che è vero che, come sostiene l'appellante, le condizioni generali di contratto prevedono, tra l'altro, che “[…] in caso di riconducibilità o assunzione di responsabilità da Cont parte di un soggetto terzo nella causazione dell'evento, sospenderà la richiesta di pagamento della penalità per RCA fino alla definizione della azione di rivalsa esperita per il risarcimento del danno […]”, ma è anche vero che le stesse condizioni generali, immediatamente prima prevedono anche che “[…] In caso di sinistro passivo o concorsuale per Cont ciascun sinistro registrato, applicherà al Cliente l'importo della penalità per RCA indicata nella Lettera di Offerta, in aggiunta alla quota danni come prevista in Lettera di Offerta […]”; nel caso di specie, la controversia con il terzo per il sinistro verificatosi fra la e la Dacia è stata pacificamente definita su basi concorsuali dalla compagnia, la CP_3 responsabilità concorsuale della conducente della appare emergere anche dagli elementi CP_3 istruttori offerti dal e, pertanto, l'addebito a quest'ultimo della penale di € 250,00 Parte_1 Contr prevista dal contratto concluso con appare contrattualmente e normativamente corretta;
c) per quanto l'appellante non appaia avere rivolto la contestazione di invalidità (per abusività ex art. 33 e segg d.lgs. n. 2009/2005) nei confronti della clausola contrattuale che prevede l'applicazione di una franchigia a carico dell'odierno appellante, si osserva che la giurisprudenza ha in proposito affermato che “non ha natura vessatoria, in quanto attinente alla determinazione dell'oggetto del contratto, la clausola contrattuale con la quale le parti di un contratto di assicurazione prevedano una franchigia a carico dell'assicurato” (Trib. Napoli 14/06/2003; analog. Cass. n. 33402/2024); ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere rigettato e che l'appellante debba essere condannato a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza (osservandosi che non è stato proposto appello incidentale da parte dell'appellata con riguardo al capo della sentenza con cui il Gdp ha compensato le spese del giudizio di primo grado); deve, inoltre, dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 21.10.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco