Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA in persona del dott. Riccardo Di Pasquale in funzione di Giudice Unico, designato alla trattazione della causa di primo grado iscritta al nr. 5374 degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da:
c.f. ), con l'Avv. VECCHI SANDRA Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(CF. Controparte_2 CodiceFiscale_2
CONCETTA (CF. ) CP_1 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI avente ad oggetto: accettazione tacita di eredità ex art 476 c.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
a radicato il presente procedimento chiedendo che i signori Parte_1
, e siano CP_1 Controparte_2 CP_3
dichiarati, ex art. 476 c.c., eredi puri e semplici della madre, Persona_1
(deceduta in data 19.01.2009).
[...]
Ha domandato, inoltre, che, per effetto delle suddette accettazioni tacite, i resistenti siano dichiarati intestatari (per la quota di 1/3 ciascuno) degli immobili di cui la de cuius era titolare di proprietà superficiaria.
In particolare, la ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto:
1.9.1993 n. 385 stipulato in data 25.10.2005 a ministero Notaio dott. iscritto nel Ruolo del Persona_2
Distretto Notarile di Modena, n.29009 di Rep. e n. 6367 di Racc., registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Carpi in data 14.11.2005 al n. 4370. In virtù di detto mutuo fondiario ed a garanzia delle obbligazioni con lo stesso assunte dai signori
, e (mutuatari debitori), è CP_1 CP_3 Persona_1
stata concessa dalla sig.ra ipoteca volontaria iscritta presso Persona_1
l'Ufficio del Territorio - Conservatoria RR II di Modena in data 15.11.2005 al N.
36347 di Reg. Gen. e N. 8743 di Reg.Part., sino alla concorrenza di € 186.000,00, a favore di ora da intendersi a favore sul Controparte_4 Parte_1
cespite immobiliare di seguito descritto all'epoca in proprietà superficiaria per l'intero della sig.ra Persona_1
“Porzione del fabbricato B facente parte del complesso residenziale denominato
“Condominio Montecarlo” sito in Comune di Carpi (MO), via Montecarlo n. 10 e precisamente, proprietà superficiaria:
- appartamento posto al piano secondo, scala B, composto di ingresso, sala da pranzo, cucina, disimpegno, tra camere, due bagni e due balconi, a confine con vano scala e vano ascensore comuni, area cortiliva comune a sbalzo su due lati, ragioni
[...]
salvo eventualmente altri;
CP_5
- locale ad uso garage posto al piano terra, a confine con area cortiliva comune, parti comuni, ragioni di terzi, salvo eventualmente altri.
Il tutto riportato in Catasto dei Fabbricati del Comune di Carpi al Fg. 158:
- Mapp. 176 sub. 51 in via Montecarlo n. 10 Piano 2 cat. A/2 cl. 2 Vani 6 R.C. €
557,77;
- Mapp. 176 sub. 21 in via Montecarlo Piano T cat. C/6 cl. 6 Mq. 15 R.C. €
79,79,
- che, in virtù del suddetto titolo, la ricorrente ha promosso presso il Tribunale di
Modena procedura esecutiva immobiliare RGE nr. 433/2019; - che, rilevata la mancanza di trascrizioni di accettazione o rinuncia all'eredità in favore degli esecutati, si è reso necessario ripristinare, con il radicamento del presente procedimento, la continuità delle stesse per il buon esito della menzionata esecuzione forzata;
- che i suindicati chiamati all'eredità sono, e sono stati successivamente all'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari con la piena consapevolezza dell'appartenenza dei beni medesimi al compendio ereditario. In particolare, i convenuti sono stati destinatari di diffide raccomandate di pagamento e di atti giudiziali loro espressamente indirizzati nella qualità di Eredi di anche Persona_1
indirizzati e ricevuti presso il cespite cauzionale e bene immobile di Carpi (MO) via
Montecarlo n. 10 (a comprova del possesso dei beni ereditari), e nulla hanno mai contestato. Inoltre, sono stati destinatari di plurimi atti giudiziali, quali decreti ingiuntivi di pagamento ed atti esecutivi, ad istanza del creditore “Condominio Montecarlo 10” di
Carpi, per il pagamento delle spese condominiali anche maturate in periodo posteriore all'apertura della successione, loro espressamente indirizzati quali attuali comproprietari dell'immobile cauzionale già di pervenuto iure Persona_1
successionis, atti dai predetti eredi mai opposti.
Inoltre, la ricorrente allega che gli odierni convenuti hanno, altresì, riconosciuto il debito con il “Condominio Montecarlo 10” (di cui l'immobile è parte) e sottoscritto accordo transattivo con impegno al pagamento dilazionato degli oneri condominiali anche maturati successivamente al decesso della loro “dante causa” e nel corso del loro possesso.
- che i signori , E CP_1 Controparte_2 CP_3
hanno provveduto ad eseguire le volture catastali del predetto immobile per le quote ereditarie a loro devolute a seguito del decesso della propria ascendente;
- che, in virtù di quanto sopra, gli odierni convenuti sarebbero dunque divenuti comproprietari del bene oggetto della presente vertenza.
I convenuti, ritualmente citati, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ex art.li 281terecies e
281sexies c.p.c all'udienza del 18/03/2025. ***
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta.
La documentazione prodotta consente di affermare che i resistenti hanno acquisito la qualifica di eredi puri e semplici ex art. 485 cc.
Sul punto si osserva che l'art. 485 c.c. impone al chiamato all'eredità, che sia a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari, di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, a pena di accettazione pura e semplice dell'eredità ex lege.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato come, "in tema di successione mortis causa, la delazione ereditaria ed il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, pur non risultando sufficienti ai fini dell'acquisto della qualità di erede, in quanto la prima ne costituisce soltanto il presupposto, mentre il secondo non presuppone di per sé la volontà di accettare l'eredità, rappresentano tuttavia circostanze valutabili, unitamente alla mancata redazione dell'inventario, ai fini dell'accertamento di un'eventuale accettazione ex lege, di cui sono elementi costitutivi, appunto, l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario" (cfr. Cass. n. 16507/06).
In particolare, con riferimento al possesso dei beni ereditari, ai fini dell'applicazione dell'art. 485 c.c., è sufficiente l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi, conseguendone, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione ex lege dell'eredità (cfr. Cass. n. 11018/2008).
Nel caso di specie, nessun inventario è stato predisposto entro tre mesi dal decesso della madre, nonostante dalla documentazione in atti si evinca che i convenuti fossero nella disponibilità dell'immobile.
L'accettazione dell'eredità (che determina l'acquisto della qualità di erede, a norma dell'art. 459 c. c.), oltreché in forma espressa, con apposita dichiarazione contenuta in un atto pubblico o scrittura privata, può avvenire, e si perfeziona senza bisogno di essere portata a conoscenza di altri interessati, in forma tacita, “ogni qualvolta il chiamato ponga in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire” (ex multis Cass. civ., Sez. II, 27/06/2005, n. 13738).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentalmente provato (doc.9 dell'atto introduttivo) che i convenuti hanno proceduto alla voltura catastale dell'immobile oggetto del presente contenzioso (voltura 5988.1/2009 pratica nr.MO0121606).
Tali inequivocabili contegni denotano una volontà sintomaticamente finalizzata all'accettazione dell'eredità, travalicando, peraltro, il limite del mero mantenimento dello stato di fatto esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ex art. 460 c.c.
Come, infatti, precisato dalla Suprema Corte “A differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità. Pertanto, deve considerarsi erede colui che ha effettuato la voltura al
Catasto dei beni del de cuius a proprio favore (ex multis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
14/04/2022, n. 12259).
Nessun elemento di valutazione di segno contrario è stato introdotto in giudizio dai convenuti che, pur regolarmente evocati, non si sono costituiti nella presente procedura.
I convenuti, dunque, a seguito della voltura immobiliare eseguita, pro-quota, sui fabbricati relitti, hanno certamente assunto la qualità di eredi puri e semplici per accettazione tacita dell'eredità della madre.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (parte ricorrente non ha depositato nota spese).
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato, in considerazione della minima attività svolta, in misura corrispondente ai valori minimi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase decisoria) indicati dalla Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento (da 26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
I - accerta e dichiara che , E CP_1 Controparte_2 [...]
sono eredi puri e semplici di (deceduta in CP_3 Persona_1
data 19.01.2009) secondo le rispettive quote ereditarie indicate in parte motiva;
II - condanna i convenuti in solido a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi ed € 518,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
III - ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Si comunichi.
Modena, 11/04/2025
IL GIUDICE dott. Riccardo Di Pasquale