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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/02/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei SIg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1173/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Deborah Di Marco del Foro di Catania, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Daniele Fontana del foro di Catania, giusta procura in atti. resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 29.01.2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in San Gregorio di Catania Parte_1 Controparte_1
il 25.09.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile di quel comune, dell'anno 1999, parte II, serie A, atto n. 21.
Dalla coppia sono nate le figlie il 03.08.2000 e il 9.05.2011. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 29.01.2021, chiedeva la pronuncia della separazione Parte_1
personale dal marito con richiesta di addebito nei confronti dello stesso. Chiedeva, altresì, l'affido esclusivo della IA minore ed un assegno di Persona_2
mantenimento per la minore pari ad € 800,00 a carico del padre, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla richiesta di separazione Controparte_1
avanzata da parte ricorrente, ma proponeva in via riconvenzionale richiesta di addebito nei Per_ confronti della stessa, nonché l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di vista del padre;
quanto al mantenimento, chiedeva di versare CP_1
€ 300,00 per la minore.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del
21.10.2021 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo;
all'esito il G.I. in funzione di Presidente emetteva i provvedimenti ex art. 708 c.p.c., con le statuizioni che di seguito si trascrivono: “Affida la IA minore alla madre, cui è assegnata la casa familiare. Persona_2
Disciplina gli incontri padre-IA come in parte motiva. Invita il Servizio Sociale territorialmente competente a relazionare a questo Tribunale entro giorni 90 dalla comunicazione. Dispone a carico di ed in favore di un contributo di mantenimento per la IA Controparte_1 Parte_1
minore di € 380,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, a far tempo dalla data del deposito del ricorso, previa detrazione di quanto già eventualmente versato, oltre al 50 % delle spese straordinarie.” Per_ Successivamente, al fine di tutelare la minore secondo le eSIenze emerse dalle risultanze istruttorie, il G.I. nominava quale curatore speciale per i minori l'Avv. , la quale Controparte_2
si costituiva con atto del 10.07.2023.
Transitata la causa dinnanzi al G.I. ed espletata l'istruttoria, anche a seguito dell'intervento dei servizi sociali incaricati e degli operatori di settore con precipuo riguardo alla tutela della minore Per_
, le parti all'udienza del 29.01.2025 precisavano congiuntamente le conclusioni dichiarando di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Per_ L'Avv. n.q. di curatore speciale della minore si associava alla richiesta di precisazione CP_2
delle conclusioni alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti.
Quindi, il G.I. rimetteva la causa al Collegio senza ulteriori termini.
Il P.M. nulla opponeva.
__________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso Parte_1 Controparte_1
del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, ai fini della pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle statuizioni afferenti la prole minorenne, le parti hanno concordato le seguenti statuizioni:
“
1. Tenuto conto dell'attuale rapporto padre/IA, la IA minore Persona_2
verrà affidata in via esclusiva alla SI.ra , la quale continuerà ad adoperarsi al fine Parte_1
di consentire un riavvicinamento della IA minore al padre, affinché possa auspicabilmente essere raggiunto un affidamento condiviso in sede di divorzio.
2. La casa coniugale con relativi arredi e suppellettili a corredo dell'immobile, verrà assegnata alla SI.ra . Parte_1
3. Per il mantenimento della IA minore , il SI. verserà Persona_2 Controparte_1
mensilmente alla SI.ra , la complessiva somma di € 300,00 a far data dal mese di Parte_1
aprile 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Alla stipula del presente accordo, il SI. consegna alla SI.ra un Controparte_1 Parte_1
assegno circolare n. 7406298693-01 dell'importo di € 3.000 a titolo di arretrati alla data odierna, per il mantenimento della IA;
la SI.ra alla ricezione Persona_2 Parte_1
dell'assegno suindicato ne rilascia ampia quietanza con la sottoscrizione del presente accordo.
5. Per la IA maggiorenne , avendo la stessa completato gli studi presso Persona_1
l'Istituto Alberghiero “Rocco Chinnici” di Nicolosi, ed avendo piena capacità lavorativa, non viene previsto alcun mantenimento.
6. I coniugi dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualunque forma di contributo di mantenimento.”
Con atto telematico e in seno al verbale d'udienza, il curatore speciale della minore non si opponeva agli accordi così come sottoscritti dalle parti, ma evidenziava l'opportunità di prevedere incontri Per_ liberi tra ed il padre. Quindi, le parti in seno al verbale di udienza del 29.1.25, integravano l'accordo come segue: “ Le Per_ parti concordano, a integrazione dell'accordo, che la minore possa rimanere con il padre almeno un giorno a settimana, e che le festività di Natale e Pasqua prevedano la permanenza con il padre per il giorno 25.12 o per il Capodanno ad anni alterni, e analogamente per le festività pasquali, trascorrendo con il padre il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'angelo ad anni alterni, e sempre secondo il suo gradimento, sicchè se la minore non vorrà, nessuna pretesa può essere avanzata dal genitore”.
Si precisa, ai sensi dell'art. 473-bis. 4 co. 2 c.p.c., che non si è proceduto all'ascolto della minore nel corso del procedimento perché il Tribunale riteneva potesse esserle di pregiudizio;
difatti, dalla Per_ relazione della NPI, si evince che “presenta un livello di sviluppo cognitivo disarmonico .. tale profilo influisce in generale anche sul suo peculiare assetto di maturità psicologica, affettiva e relazionale.. nonostante la raggiunta età prepuberale”; oltre alle difficoltà di apprendimento le sono stati riscontrati disturbo dell'attenzione e della sfera emozionale, da cui la decisione di non esporla all'ulteriore stress emotivo dell'audizione in Tribunale, anche in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti. Per_ Ciò posto, la scelta delle parti di confermare l'affidamento esclusivo di alla madre può ben essere condivisa dal Collegio in relazione alla relazione ancora in fase di assestamento tra la minore ed il padre.
Ancora, quanto al diritto di visita, le condizioni così come integrate in seno al verbale d'udienza, Per_ rispondono meglio alle eSIenze di tutela di , contemperando da un lato il diritto al rapporto col genitore e dall'altro la volontà della minore di non avere costrizioni o accelerazioni nella ricostruzione del rapporto.
Ed infatti, dall'ultima relazione da parte dell'
[...]
, depositata il 23.01.2025, si evince che: Controparte_3
Per_
“ si è di nuovo posta in una prospettiva di riapertura verso la relazione col padre, desiderando però di poter essere lasciata libera di definire i tempi e i modi, giungendo ad accettare il suo impegno di effettuare un'uscita mensile col genitore non collocatario, ma sempre in presenza di una o di entrambe le proprie congiunte (madre o sorella maggiore). A nostro parere, nel preminente interesse della minore, la possibilità di implementare le occasioni di uscita col padre non può essere preordinata o stabilita aprioristicamente ma auspichiamo che possa essere lasciato al naturale andamento delle uscite e dei contatti (telefonici o in chat), intrattenuti col padre, il quale deve però assumersi la responsabilità delle eventuali ricadute dell'assetto emotivo della IA, che le sue condotte inappropriate possono generare.” Tale osservazione da parte dei servizi sanitari interessati viene recepita dal Collegio e, pertanto, si esprime valutazione positiva in ordine agli accordi di separazione delle parti, così come depositati al fascicolo telematico, ma integrati dalle dichiarazioni al verbale di udienza del Per_ 29.01.2025 e, pertanto, gli incontri tra e il padre saranno lasciati alla volontà della minore, con l'eventuale presenza del familiare gradito su richiesta della minore medesima. La valutazione positiva, poi, riguarda anche le condizioni di mantenimento per la minore a carico del CP_1
il quale va quindi onerato del pagamento della somma di € 300,00 da versare mensilmente alla madre , oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
Quanto alla IA , essendo maggiorenne ed economicamente indipendente, nulla è previsto. Per_1
In relazione all'esito concordato del giudizio, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 1173/2021 così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale tra e , e ordina Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale di Stato civile del comune di San Gregorio di Catania di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 21, parte II, anno 1999), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti ed integrato al verbale di udienza del 29.01.2025;
2) Affida la IA minore in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_2
presso la stessa e assegnazione della casa familiare;
Per_ 3) Dispone sugli incontri tra e il padre come in parte motiva;
4) Pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a la somma Controparte_1 Parte_1
di € 300,00, a far data dal mese di aprile 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di conSIlio del 14.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei SIg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1173/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Deborah Di Marco del Foro di Catania, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Daniele Fontana del foro di Catania, giusta procura in atti. resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 29.01.2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio in San Gregorio di Catania Parte_1 Controparte_1
il 25.09.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile di quel comune, dell'anno 1999, parte II, serie A, atto n. 21.
Dalla coppia sono nate le figlie il 03.08.2000 e il 9.05.2011. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 29.01.2021, chiedeva la pronuncia della separazione Parte_1
personale dal marito con richiesta di addebito nei confronti dello stesso. Chiedeva, altresì, l'affido esclusivo della IA minore ed un assegno di Persona_2
mantenimento per la minore pari ad € 800,00 a carico del padre, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla richiesta di separazione Controparte_1
avanzata da parte ricorrente, ma proponeva in via riconvenzionale richiesta di addebito nei Per_ confronti della stessa, nonché l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di vista del padre;
quanto al mantenimento, chiedeva di versare CP_1
€ 300,00 per la minore.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del
21.10.2021 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo;
all'esito il G.I. in funzione di Presidente emetteva i provvedimenti ex art. 708 c.p.c., con le statuizioni che di seguito si trascrivono: “Affida la IA minore alla madre, cui è assegnata la casa familiare. Persona_2
Disciplina gli incontri padre-IA come in parte motiva. Invita il Servizio Sociale territorialmente competente a relazionare a questo Tribunale entro giorni 90 dalla comunicazione. Dispone a carico di ed in favore di un contributo di mantenimento per la IA Controparte_1 Parte_1
minore di € 380,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, a far tempo dalla data del deposito del ricorso, previa detrazione di quanto già eventualmente versato, oltre al 50 % delle spese straordinarie.” Per_ Successivamente, al fine di tutelare la minore secondo le eSIenze emerse dalle risultanze istruttorie, il G.I. nominava quale curatore speciale per i minori l'Avv. , la quale Controparte_2
si costituiva con atto del 10.07.2023.
Transitata la causa dinnanzi al G.I. ed espletata l'istruttoria, anche a seguito dell'intervento dei servizi sociali incaricati e degli operatori di settore con precipuo riguardo alla tutela della minore Per_
, le parti all'udienza del 29.01.2025 precisavano congiuntamente le conclusioni dichiarando di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Per_ L'Avv. n.q. di curatore speciale della minore si associava alla richiesta di precisazione CP_2
delle conclusioni alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti.
Quindi, il G.I. rimetteva la causa al Collegio senza ulteriori termini.
Il P.M. nulla opponeva.
__________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso Parte_1 Controparte_1
del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, ai fini della pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle statuizioni afferenti la prole minorenne, le parti hanno concordato le seguenti statuizioni:
“
1. Tenuto conto dell'attuale rapporto padre/IA, la IA minore Persona_2
verrà affidata in via esclusiva alla SI.ra , la quale continuerà ad adoperarsi al fine Parte_1
di consentire un riavvicinamento della IA minore al padre, affinché possa auspicabilmente essere raggiunto un affidamento condiviso in sede di divorzio.
2. La casa coniugale con relativi arredi e suppellettili a corredo dell'immobile, verrà assegnata alla SI.ra . Parte_1
3. Per il mantenimento della IA minore , il SI. verserà Persona_2 Controparte_1
mensilmente alla SI.ra , la complessiva somma di € 300,00 a far data dal mese di Parte_1
aprile 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Alla stipula del presente accordo, il SI. consegna alla SI.ra un Controparte_1 Parte_1
assegno circolare n. 7406298693-01 dell'importo di € 3.000 a titolo di arretrati alla data odierna, per il mantenimento della IA;
la SI.ra alla ricezione Persona_2 Parte_1
dell'assegno suindicato ne rilascia ampia quietanza con la sottoscrizione del presente accordo.
5. Per la IA maggiorenne , avendo la stessa completato gli studi presso Persona_1
l'Istituto Alberghiero “Rocco Chinnici” di Nicolosi, ed avendo piena capacità lavorativa, non viene previsto alcun mantenimento.
6. I coniugi dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualunque forma di contributo di mantenimento.”
Con atto telematico e in seno al verbale d'udienza, il curatore speciale della minore non si opponeva agli accordi così come sottoscritti dalle parti, ma evidenziava l'opportunità di prevedere incontri Per_ liberi tra ed il padre. Quindi, le parti in seno al verbale di udienza del 29.1.25, integravano l'accordo come segue: “ Le Per_ parti concordano, a integrazione dell'accordo, che la minore possa rimanere con il padre almeno un giorno a settimana, e che le festività di Natale e Pasqua prevedano la permanenza con il padre per il giorno 25.12 o per il Capodanno ad anni alterni, e analogamente per le festività pasquali, trascorrendo con il padre il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'angelo ad anni alterni, e sempre secondo il suo gradimento, sicchè se la minore non vorrà, nessuna pretesa può essere avanzata dal genitore”.
Si precisa, ai sensi dell'art. 473-bis. 4 co. 2 c.p.c., che non si è proceduto all'ascolto della minore nel corso del procedimento perché il Tribunale riteneva potesse esserle di pregiudizio;
difatti, dalla Per_ relazione della NPI, si evince che “presenta un livello di sviluppo cognitivo disarmonico .. tale profilo influisce in generale anche sul suo peculiare assetto di maturità psicologica, affettiva e relazionale.. nonostante la raggiunta età prepuberale”; oltre alle difficoltà di apprendimento le sono stati riscontrati disturbo dell'attenzione e della sfera emozionale, da cui la decisione di non esporla all'ulteriore stress emotivo dell'audizione in Tribunale, anche in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti. Per_ Ciò posto, la scelta delle parti di confermare l'affidamento esclusivo di alla madre può ben essere condivisa dal Collegio in relazione alla relazione ancora in fase di assestamento tra la minore ed il padre.
Ancora, quanto al diritto di visita, le condizioni così come integrate in seno al verbale d'udienza, Per_ rispondono meglio alle eSIenze di tutela di , contemperando da un lato il diritto al rapporto col genitore e dall'altro la volontà della minore di non avere costrizioni o accelerazioni nella ricostruzione del rapporto.
Ed infatti, dall'ultima relazione da parte dell'
[...]
, depositata il 23.01.2025, si evince che: Controparte_3
Per_
“ si è di nuovo posta in una prospettiva di riapertura verso la relazione col padre, desiderando però di poter essere lasciata libera di definire i tempi e i modi, giungendo ad accettare il suo impegno di effettuare un'uscita mensile col genitore non collocatario, ma sempre in presenza di una o di entrambe le proprie congiunte (madre o sorella maggiore). A nostro parere, nel preminente interesse della minore, la possibilità di implementare le occasioni di uscita col padre non può essere preordinata o stabilita aprioristicamente ma auspichiamo che possa essere lasciato al naturale andamento delle uscite e dei contatti (telefonici o in chat), intrattenuti col padre, il quale deve però assumersi la responsabilità delle eventuali ricadute dell'assetto emotivo della IA, che le sue condotte inappropriate possono generare.” Tale osservazione da parte dei servizi sanitari interessati viene recepita dal Collegio e, pertanto, si esprime valutazione positiva in ordine agli accordi di separazione delle parti, così come depositati al fascicolo telematico, ma integrati dalle dichiarazioni al verbale di udienza del Per_ 29.01.2025 e, pertanto, gli incontri tra e il padre saranno lasciati alla volontà della minore, con l'eventuale presenza del familiare gradito su richiesta della minore medesima. La valutazione positiva, poi, riguarda anche le condizioni di mantenimento per la minore a carico del CP_1
il quale va quindi onerato del pagamento della somma di € 300,00 da versare mensilmente alla madre , oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
Quanto alla IA , essendo maggiorenne ed economicamente indipendente, nulla è previsto. Per_1
In relazione all'esito concordato del giudizio, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 1173/2021 così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale tra e , e ordina Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale di Stato civile del comune di San Gregorio di Catania di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 21, parte II, anno 1999), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti ed integrato al verbale di udienza del 29.01.2025;
2) Affida la IA minore in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_2
presso la stessa e assegnazione della casa familiare;
Per_ 3) Dispone sugli incontri tra e il padre come in parte motiva;
4) Pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a la somma Controparte_1 Parte_1
di € 300,00, a far data dal mese di aprile 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di conSIlio del 14.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco