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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11232/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 15/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11232/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPONI FEDERICO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPONI FEDERICO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIO GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VICOLO CORTELUNGA, 6/D 20054 NOVA MILANESE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il giorno 14 novembre 2019, e Parte_1 [...]
convennero in giudizio e chiesero che il Tribunale Pt_2 Controparte_2 di Monza emettesse sentenza traslativa, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., della proprietà dell'unità immobiliare, sita in Monza, via Monteverdi 7, oggetto del contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti, previo accertamento del minor valore del bene e riduzione del prezzo per la presenza di vizi e difetti e con condanna della convenuta al risarcimento dei danni anche per ritardata consegna. e esposero di aver sottoscritto proposta Parte_1 Parte_2 irrevocabile d'acquisto in data 11/5/2016 e successivo contratto preliminare di compravendita in data 3/09/2016 relativamente all'unità immobiliare da realizzare identificata quale appartamento di mq 140,00 commerciali, sito al piano terzo dell'immobile esistente, costituito da un ampio soggiorno con cucina a vista, due camere da letto ampie, due bagni, una cabina armadio, un disimpegno ed uno studio, nonchè due balconi al piano ed un terrazzo posto sulla copertura ovvero al piano superiore, come da planimetria allegata sub “A”, per il prezzo complessivo di € 430.000,00. Spiegarono che il rogito sarebbe dovuto essere stipulato entro il 31/12/2017, ma che, dopo oltre un anno (in data 20/12/2018), era stata concordata, con apposita scrittura privata, la definizione delle finiture e dei materiali extra capitolato, concordemente quantificate in € 17.000,00, e fissato un nuovo termine per la consegna dell'immobile entro e non oltre il 28 febbraio 2019, con la previsione di applicazione di una penale in caso di mancata o ritardata consegna, pari ad € 1.000/mese, a decorrere dal 1° marzo 2019. Precisarono di aver versato, in più soluzioni, la somma complessiva di € 222.200,00, residuando da versare € 222.072,00, di cui € 15.000,00 per la realizzazione dell'autorimessa,
€ 200.000,00 da versare al rogito ed € 7.072,00 quale quota del 40% delle opere extra da versare al rogito, come indicato nella scrittura privata. Decorso il termine del 28/2/2019, già prorogato, fissato per la consegna dell'immobile, evidenziarono di aver intimato, in data 30/7/2019, la messa in mora e diffida ad adempiere, mediante lettera inviata a mezzo PEC, ma non si era Controparte_2 presentata neppure davanti al notaio dott.ssa , con studio in Persona_1 Milano Via Bazzoni 6, in data 16/10/2019 ad h. 11.30, a seguito dell'ulteriore formale diffida ad adempiere, sempre inviata a mezzo PEC. Lamentarono, inoltre, che non erano ancora stati trasmessi loro i documenti previsti dall'art. 1477, 3° comma, cod. civ.. Chiesero che la pronuncia costitutiva tenesse conto dell'eventuale minor prezzo da versare per effetto dell'applicazione delle penali, per il risarcimento del danno e per il valore effettivo che risulterà delle opere affette da vizi, non realizzate o indebitamente sottratte (miscelatore doccia) ed, in via di estremo subordine, per il caso di impossibilità di addivenire alla pronuncia della sentenza sostitutiva del contratto definitivo di compravendita, la declaratoria di risoluzione del contratto stesso.
(ora si costituì Controparte_2 Controparte_3 contestando l'inadempimento ed attribuendolo solo ed unicamente agli attori che, nel corso dell'esecuzione delle opere, avevano richiesto ulteriori consistenti varianti al progetto originario, con conseguente prolungamento delle tempistiche, posto che l'ultima revisione delle opere extracontrattuali era stata definita solo in data 19.06.2019. Inoltre, e non le avevano Parte_1 Parte_2 consentito di effettuare quella verifica finale, in contraddittorio, dello stato dell'immobile prevista contrattualmente (cfr. art.
7.5 del preliminare di compravendita). Evidenziò, inoltre, che gli attori, nonostante la previsione della pagina 2 di 9 scontistica e delle modalità di pagamento delle opere extra contratto pattuite, avevano omesso il pagamento del dovuto. Affermò di essere creditrice non solo delle opere extracontratto riconosciute come dovute da controparte con la scrittura sub doc. 4, ma anche di tutte quelle ulteriori opere extra contrattuali, riportate nel prospetto riepilogativo del 21 giugno 2019, per complessivi € 57.030,35, comprensivi degli oneri di progettazione. Contestò la sussistenza dei pretestuosi vizi e difetti lamentati, affermando che l'immobile era stato offerto perfettamente a regola d'arte e completo delle opere extra contratto richieste. In via riconvenzionale, chiese la condanna degli attori al pagamento dell'importo residuo di € 261.630,35, al netto degli acconti già versati, aderendo alla pronuncia di sentenza costitutiva.
Fu disposta consulenza tecnica d'ufficio. Precisate le conclusioni, davanti all'odierno Giudicante, all'udienza del 6 marzo 2025, la causa giunse in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ., concessi termini ridotti per le note conclusive.
-------------- Preliminarmente, va osservato che, nel caso di un contratto preliminare di compravendita, non operano le condizioni ed i termini della garanzia per vizi. “La presenza di vizi nella cosa promessa in vendita legittima il promissario acquirente immesso nel possesso anticipato del bene oggetto del preliminare alla sospensione del pagamento del prezzo (inadimplenti non est adimplendum), a chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, nonché, in alternativa, a cumulare alla richiesta della pronuncia costitutiva degli effetti della vendita non conclusa (art. 2932 c.c.) l'azione diretta all'esatto adempimento e, quindi, la richiesta di condanna dell'inadempiente all'eliminazione a sue spese dei vizi della cosa, indipendentemente dalle condizioni e termini di cui agli art. 1495 e 1497 c.c. per la garanzia dei vizi” (Cass. 1° ottobre 1997, n. 9560) ovvero “congiuntamente alla domanda di cui all'art. 2932 cod. civ., anche quella accessoria di riduzione del prezzo pattuito, solo contenutisticamente uguale alla "quanti minoris" prevista per la vendita già perfezionata” (Cass. 19 aprile 2000 n. 121; da ultimo, Cass. 26 febbraio 2016 n. 3855): tali due azioni, infatti, “mirando entrambe ad assicurare, in modo alternativo tra loro, il mantenimento dell'equilibrio del rapporto economico di scambio previsto dai contraenti, costituiscono mezzi di tutela di carattere generale che, in quanto tali, devono ritenersi utilizzabili anche per il contratto preliminare, non rinvenendosi nel sistema positivo, nè, in particolare, nel disposto dell'art. 2932 cod. civ., ragioni che impediscano di estendere anche a tale tipo di contratto la tutela stabilita a favore della parte adempiente dai principi generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive” (Cass. 15 dicembre 2006 n. 26943). Sempre in via preliminare, va esclusa la riapertura della fase istruttoria a seguito dell'allegazione di un nuovo episodio infiltrativo, derivante dalla copertura, attualmente in fase di accertamento nell'ambito di altra procedura, e che, ove verificato nella sua causalità e consistenza, potrà essere oggetto di tutela mediante le azioni spettanti all'acquirente una volta ottenuta la sentenza traslativa. Nel merito, la domanda diretta ad ottenere il trasferimento dell'immobile e quella di riduzione del prezzo possono essere accolte nei termini di seguito precisati.
Gli attori sostengono che, alla data della domanda giudiziale, l'immobile non era completato, né agibile, in quanto l'agibilità era stata richiesta solo in data 17/11/2019, dopo l'avvenuta notifica dell'atto di citazione, a conferma dell'inadempimento e della responsabilità per i ritardi in capo a Controparte_2
pagina 3 di 9 CP_ (ora . Controparte_3 Sul punto, occorre premettere che i difetti materiali del bene (mobile o immobile) sono ascrivibili sotto tre categorie: i vizi redibitori, ossia le imperfezioni che rendono la cosa inidonea al normale uso o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (artt. 1490-1495 cod. civ.); la mancanza di qualità promesse o essenziali, che ricorre quando la cosa non possiede tutte le qualità che dovrebbero essere presenti in relazione al contenuto del contratto o quelle essenziali per l'uso cui è destinata (art. 1497 cod. civ.); l'aliud pro alio, fattispecie di creazione giurisprudenziale, che si configura quando la cosa consegnata appartiene ad un genus differente da quello proprio della cosa convenuta, o presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, e cioè quando la cosa consegnata sia del tutto diversa da quella dedotta in contratto.
In particolare, in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 cod. civ.), pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura del bene e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che ad un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass. civ. 5 aprile 2016 n. 6596).
Orbene, la condizione di identità della cosa oggetto del trasferimento con quella prevista nel contratto preliminare non va intesa nel senso di una rigorosa corrispondenza, ma nel senso che deve essere rispettata l'esigenza che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso;
pertanto, in presenza di difformità non sostanziali e non incidenti sull'effettiva utilizzabilità del bene, ma soltanto, eventualmente, sul relativo valore, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire, come si è detto, l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell'art. 2932 cod. civ., chiedendo cumulativamente e contestualmente l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo (Cass. civ. 26 febbraio 2016 n. 3855).
Nella specie, è pacifico che, successivamente alla conclusione del contratto preliminare, le parti avevano concordato delle modifiche per la realizzazione delle varianti al progetto originario. La scrittura privata redatta in data 20/12/2018 contiene la specifica di tutte le singole opere concordate ed il relativo corrispettivo, convenuto in € 28.000,00 con riduzione del 39%, così pari ad € 17.000,00. Nella medesima scrittura era stato prorogato il termine per la consegna dell'immobile finito, fissata per il 28/02/2019, con previsione di una penale decorrente dal 1/03/2019 per ogni giorno di ritardo nella consegna, pari ad € 1.000,00/mese.
Inoltre, risulta richiamato il contratto preliminare di compravendita del 03/09/2016, contenente l'originario prezzo convenuto, pari ad € 430.000,00, al quale sommare l'importo delle varianti concordate. Alla data della domanda ed al primo sopralluogo effettuato per l'inizio delle pagina 4 di 9 operazioni peritali il giorno 23 luglio 2020, il consulente tecnico d'ufficio ha verificato che l'immobile non risultava completo rispetto ai lavori contrattuali ed extracontrattuali concordati tra le parti. In particolare, sono state riscontrate le seguenti carenze:
mancata fornitura e posa della pavimentazione in parquet e relativi battiscopa previsti per l'intero appartamento;
mancata fornitura e posa di porte interne;
mancata fornitura e posa di pannello interno alla porta blindata d' ingresso di colore bianco e sostituzione della relativa ferramenta in ottone mediante analoghi elementi in acciaio satinato come prescelto;
mancata fornitura e posa placche comando scarico cassette wc. Inoltre, a seguito delle verifiche urbanistiche, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato l'avvenuto deposito, in data 17/11/2019, della Segnalazione Certificata per l'LI Parziale, contenente le relative dichiarazioni di conformità degli impianti eseguiti, e dell'Attestato di Prestazione Energetica. Pertanto, dal punto di vista formale, l'unità immobiliare oggetto della promessa di vendita risulta corredata dell'agibilità certificata che, tuttavia, presuppone l'avvenuta realizzazione delle opere di finitura e completamento sopra elencate per la concreta ed effettiva fruibilità del bene. Il consulente tecnico d'ufficio ha individuato gli interventi occorrenti al completamento dell'immobile e ne ha stimato il valore in complessivi € 9.987,02, di cui € 4.137,02 per opere contrattuali e la restante parte (€ 5.850,00) per le ulteriori opere extracontrattuali che, per quanto non oggetto di preventiva sottoscrizione e quantificazione economica, erano state verosimilmente richieste e condivise, come emerso nel corso delle operazioni peritali a seguito del confronto collegiale e della verifica in loco con i consulenti tecnici di parte, che aveva condotto, come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, “ad una sostanziale condivisione e riconoscimento dell'effettiva congruità di tutte le opere realizzate secondo specifica richiesta di Parte Attrice”. Tra le opere necessarie al completamento dell'immobile, il consulente tecnico d'ufficio ha ricompreso anche la fornitura e posa delle porte interne/ingresso e battiscopa di corredo alle pavimentazioni che non erano state precedentemente concordate, ritenendone congrui i prezzi esposti dalla convenuta, senza applicazione di alcuna riduzione percentuale a titolo di sconto.
Parimenti, dovendo le opere di completamento essere sostenute dagli attori, non va applicata la considerevole riduzione del 39% a titolo di sconto concordato, pertanto gli oneri di completamento erano stati quantificati dal consulente tecnico d'ufficio nella somma di € 12.632,00. Per quanto riguarda i vizi denunciati, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato le seguenti anomalie/difetti:
- difformità posa in opera scala interna in ferro, priva di finiture;
- finitura incompleta parete cartongesso in prossimità della scala interna;
- rottura pavimentazione in grès zona cucina;
- mancata posa della pavimentazione terrazzo in copertura (completato successivamente);
- mancata fornitura/posa griglie di aerazione interne;
- ridotte tracce di infiltrazioni derivanti dalla copertura;
- verifica e registrazione serramenti esterni per parziale malfunzionamento dei serramenti derivanti da incuria/inutilizzo prolungato. Il costo per il ripristino di tali anomalie è stato quantificato in € 5.555,26. Sull'importo di tali interventi (€ 18.187,26) va considerata l'incidenza dell'Iva (4% pagina 5 di 9 è l'imposta che risulta applicata in concreto), pari ad € 727,49, cosicché la somma complessiva da decurtare ammonta ad € 18.914,75. Per quanto riguarda la penale, premesso che quella concordata era per il ritardo nella consegna dell'immobile (articolo 4: “La Società si Controparte_2 impegna, altresì, a corrispondere alla parte Acquirente a titolo di penale, a decorrere dal 1° marzo 2019, per ogni giorno di ritardo nella consegna dell' immobile (da intendersi per consegna sia quella dell' appartamento e del box ultimati, sia quella delle parti comuni completamente ristrutturate e finite) l' importo di euro 1.000,00 (mille/00) al mese riproporzionato eventualmente per frazioni di mese”), va osservato che l'unità immobiliare non era stata certamente ultimata entro il termine convenuto del 28/02/2019, a fronte delle opere incomplete ancora alla data della perizia e, comunque, come denunciato dall'arch. nella e-mail del 13 settembre 2019. CP_4 Inoltre, come emerge dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, in data 26/07/2019 erano state presentate dal costruttore ben due SCIA per varianti in corso d'opera al permesso di costruire n° 241/2016 del 05/07/2016 per modifiche interne agli appartamenti e per modifica lucernari e posizione ascensore, realizzazione di cappotto esterno, mentre solo in data 17/11/2019 era stata depositata la Segnalazione Certificata per l'LI, come da visura effettuata sul portale S.U.E. del Comune di Monza, cioè inerente solamente al piano di sopralzo interessato dall'intervento, con conclusione del procedimento in data 22/01/2020.
Non rileva la contestazione sollevata dalla convenuta nella missiva del 5 agosto
2019, tendente a giustificare il ritardo attribuendo agli attori la continua revisione delle opere extracontrattuali, dal momento che, a fronte di un termine di consegna essenziale pattuito per iscritto, qualunque modifica di esso avrebbe dovuto essere assunta per accordo e nella medesima forma. Pertanto, considerando che, a seguito della missiva di messa in mora del 30 luglio 2019 (per il termine del 15 settembre) e dell'instaurazione del presente giudizio alla data del 14 novembre 2019, il ritardo si è tradotto in inadempimento definitivo, va riconosciuta a titolo di penale contrattuale per i nove mesi di ritardo la somma di € 9.000,00. Va riconosciuto, altresì, il maggior danno per l'indisponibilità dell'immobile fino alla riconsegna forzata, avvenuta in data 13/11/2021 (cioè 23 mesi dopo, a seguito del provvedimento cautelare emesso in corso di causa), parametrabile alla misura mensile concordata quale penale da ritardo, quindi pari ad € 23.000,00. Nessun altro danno è risarcibile in quanto non adeguatamente provato ed imputabile: si consideri, del resto, che gli attori devono ancora pagare il saldo prezzo e non hanno dovuto sinora sostenere il relativo onere. Pertanto, dall'importo di € 444.760,69 (corrispettivo originario ed opere extra eseguite) vanno detratti € 18.914,75 per opere mancanti e per costi di ripristino, a titolo di riduzione del prezzo, nonchè € 32.000,00 per penali e danni, per totali € 50.914,75. Detratte le suddette somme, nonché gli acconti versati di € 225.400,00 (come ammesso dalla convenuta), il trasferimento dell'immobile può essere disposto, con sentenza costitutiva, per il corrispettivo residuo di € 168.445,94. Il saldo dovuto ammonta, dunque, ad € 168.445,94, oltre oneri di legge (IVA 4%). L'esistenza di un residuo debito relativamente alle obbligazioni assunte dal promissario acquirente non ostacola, peraltro, la pronuncia costitutiva, ma solo condiziona l'effetto traslativo all'avvenuto integrale adempimento (Cass. 27 aprile 1996 n.3926; cfr. da ultimo Cass. 29 dicembre 2011 n. 29849).
Per quanto riguarda i presupposti indispensabili ex art. 17 l. 47/85 per provvedere pagina 6 di 9 alla valida stipula di un contratto definitivo di compravendita (estremi della concessione edilizia, conformità ad essa dell'immobile e inesistenza di provvedimenti sanzionatori amministrativi), presupposti necessari anche nel caso di sentenza ex art. 2932 c.c., “attesa la sua peculiare funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto dalle parti” che non può realizzare un effetto maggiore da quello che le parti avrebbero potuto ottenere in via negoziale (Cass. 8 febbraio 1997 n. 1199), si evidenzia che il consulente tecnico d'ufficio ha identificato l'unità immobiliare come segue:
“Appartamento a Monza, in via Monteverdi n° 7, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Monza come segue: foglio 19 mappale 191 subalterno 803 categoria A/2 classe 4 consistenza 8,5 vani rendita euro 1.602,31;
confini:
a nord: altra u.i.u.
a est: vuoto su cortile condominiale a sud: vuoto su cortile condominiale a ovest: altra u.i.u..
Il tutto come da planimetria catastale allegata alla relazione del consulente tecnico d'ufficio (doc. n.6). Nella specie, dunque, oltre a quanto riportato nel contratto preliminare, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, con riferimento all'immobile in oggetto, risultano le seguenti pratiche edilizie:
• Permesso di costruire n° 241/2016 del 05/07/2016 per recupero abitativo sottotetto e sopralzo in Monza, via Monteverdi 7 consistenti in sopralzo e recupero abitativo di sottotetto esistente volto alla realizzazione di 3 unità immobiliari (A-B-C), realizzazione di due terrazzi calpestabili sovrastanti le unità immobiliari B e C con accesso diretto dalle stesse. Realizzazione di vano ascensore sul lato nord ovest. Realizzazione di 4 posti auto all'interno di locale di servizio posto al piano seminterrato. Opere di manutenzione straordinaria in facciata;
• Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) n° 603/2018 del 22/10/2018 variante in corso d'opera a permesso di costruire n° 241/2016 del 05/07/2016;
• Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) n° 480/2019 del 26/07/2019 variante in corso d'opera a permesso di costruire n° 241/2016 del 05/07/2016 per modifiche esterne con realizzazione locale tecnico, adeguamento reti fognarie e sistemazione di parte della recinzione;
• Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) n° 481/2019 del 26/07/2019 variante in corso d'opera a permesso di costruire n° 241/2016 del 05/07/2016 per modifiche interne agli appartamenti;
• Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) n° 482/2019 del 26/07/2019 variante in corso d'opera a permesso di costruire n° 241/2016 del 05/07/2016 per modifica lucernari, modifica posizione ascensore, realizzazione di cappotto esterno. Inoltre, in data 12/11/2019, era stata depositata la Comunicazione di fine Lavori prot./n. 511, attestante che i lavori erano stati ultimati in data 08/11/2019. In data 17/11/2019 era, quindi, stata depositata Segnalazione Certificata per l' LI, più precisamente LI , come verificato dal consulente CP_5 tecnico d'ufficio mediante visura effettuata sul portale S.U.E. del Comune di Monza, ovvero inerente solamente al piano di sopralzo interessato dall'intervento edilizio, con conclusione del procedimento in data 22/01/2020, contenente le relative dichiarazioni di conformità degli impianti eseguiti e l'Attestato di pagina 7 di 9 Prestazione Energetica (APE). Il suddetto bene è qualificato in classe energetica “A4”. Va precisato che l'unità immobiliare in questione risulta essere stata edificata in sopralzo ed ampliamento di un edificio già esistente e, per tale ragione, l'agibilità
è definita parziale, in quanto in appendice dell'intero compendio costituito dalle tre unità immobiliari di più recente costruzione rispetto all'edificio originario oggetto di ristrutturazione. Dunque, risultano documentate le caratteristiche specifiche dell'immobile, con l'indicazione dei dati catastali e della relativa scheda catastale, gli estremi delpermesso a costruire (n. 241/2016 del 05/07/2016), nonché l'attestato di prestazione energetica.
In accoglimento della domanda, va emanata sentenza ex art. 2932 c.c. che produce gli effetti del contratto di compravendita non concluso tra le parti, alle pattuizioni indicate nel contratto preliminare relativamente all'immobile così meglio identificato in dispositivo. Va disattesa ogni altra domanda.
Le spese di lite, comprensive delle fasi interinali, seguono la soccombenza
(indeterminabile di media complessità). Quelle della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico definitivo della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda di esecuzione del contratto preliminare di compravendita concluso tra e e Parte_1 Parte_2 [...]
(ora, in data 3 settembre Controparte_2 Controparte_3 2016 e dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., il trasferimento a titolo di compravendita in favore di e Parte_1 [...]
contro dell'unità immobiliare sita in Pt_2 Controparte_3 Monza, via Monteverdi 7, costituita da “Appartamento a Monza, in via Monteverdi n° 7, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Monza come segue: foglio 19 mappale 191 subalterno 803 categoria A/2 classe 4 consistenza 8,5 vani rendita euro 1.602,31;
confini: a nord: altra u.i.u.
a est: vuoto su cortile condominiale
a sud: vuoto su cortile condominiale a ovest: altra u.i.u.”;
2. subordina l'effetto traslativo dell'immobile di cui al capo precedente al pagamento, entro trenta giorni dalla data di deposito della sentenza, da parte di e in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_3 del prezzo residuo di € 168.445,94, oltre oneri di legge (IVA 4%), oltre
[...] interessi legali dalla sentenza al saldo;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. condanna a rimborsare ad e Controparte_3 Parte_1
le spese di lite che liquida in complessivi Euro 16.000,00 per Parte_2 competenze (di cui € 2.500,00 ciascuna per le fasi interinali), oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.; 5. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di
Controparte_3
pagina 8 di 9 6. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2 di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
7. con sentenza esecutiva. Monza, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 15/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11232/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPONI FEDERICO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPONI FEDERICO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIO GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VICOLO CORTELUNGA, 6/D 20054 NOVA MILANESE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il giorno 14 novembre 2019, e Parte_1 [...]
convennero in giudizio e chiesero che il Tribunale Pt_2 Controparte_2 di Monza emettesse sentenza traslativa, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., della proprietà dell'unità immobiliare, sita in Monza, via Monteverdi 7, oggetto del contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti, previo accertamento del minor valore del bene e riduzione del prezzo per la presenza di vizi e difetti e con condanna della convenuta al risarcimento dei danni anche per ritardata consegna. e esposero di aver sottoscritto proposta Parte_1 Parte_2 irrevocabile d'acquisto in data 11/5/2016 e successivo contratto preliminare di compravendita in data 3/09/2016 relativamente all'unità immobiliare da realizzare identificata quale appartamento di mq 140,00 commerciali, sito al piano terzo dell'immobile esistente, costituito da un ampio soggiorno con cucina a vista, due camere da letto ampie, due bagni, una cabina armadio, un disimpegno ed uno studio, nonchè due balconi al piano ed un terrazzo posto sulla copertura ovvero al piano superiore, come da planimetria allegata sub “A”, per il prezzo complessivo di € 430.000,00. Spiegarono che il rogito sarebbe dovuto essere stipulato entro il 31/12/2017, ma che, dopo oltre un anno (in data 20/12/2018), era stata concordata, con apposita scrittura privata, la definizione delle finiture e dei materiali extra capitolato, concordemente quantificate in € 17.000,00, e fissato un nuovo termine per la consegna dell'immobile entro e non oltre il 28 febbraio 2019, con la previsione di applicazione di una penale in caso di mancata o ritardata consegna, pari ad € 1.000/mese, a decorrere dal 1° marzo 2019. Precisarono di aver versato, in più soluzioni, la somma complessiva di € 222.200,00, residuando da versare € 222.072,00, di cui € 15.000,00 per la realizzazione dell'autorimessa,
€ 200.000,00 da versare al rogito ed € 7.072,00 quale quota del 40% delle opere extra da versare al rogito, come indicato nella scrittura privata. Decorso il termine del 28/2/2019, già prorogato, fissato per la consegna dell'immobile, evidenziarono di aver intimato, in data 30/7/2019, la messa in mora e diffida ad adempiere, mediante lettera inviata a mezzo PEC, ma non si era Controparte_2 presentata neppure davanti al notaio dott.ssa , con studio in Persona_1 Milano Via Bazzoni 6, in data 16/10/2019 ad h. 11.30, a seguito dell'ulteriore formale diffida ad adempiere, sempre inviata a mezzo PEC. Lamentarono, inoltre, che non erano ancora stati trasmessi loro i documenti previsti dall'art. 1477, 3° comma, cod. civ.. Chiesero che la pronuncia costitutiva tenesse conto dell'eventuale minor prezzo da versare per effetto dell'applicazione delle penali, per il risarcimento del danno e per il valore effettivo che risulterà delle opere affette da vizi, non realizzate o indebitamente sottratte (miscelatore doccia) ed, in via di estremo subordine, per il caso di impossibilità di addivenire alla pronuncia della sentenza sostitutiva del contratto definitivo di compravendita, la declaratoria di risoluzione del contratto stesso.
(ora si costituì Controparte_2 Controparte_3 contestando l'inadempimento ed attribuendolo solo ed unicamente agli attori che, nel corso dell'esecuzione delle opere, avevano richiesto ulteriori consistenti varianti al progetto originario, con conseguente prolungamento delle tempistiche, posto che l'ultima revisione delle opere extracontrattuali era stata definita solo in data 19.06.2019. Inoltre, e non le avevano Parte_1 Parte_2 consentito di effettuare quella verifica finale, in contraddittorio, dello stato dell'immobile prevista contrattualmente (cfr. art.
7.5 del preliminare di compravendita). Evidenziò, inoltre, che gli attori, nonostante la previsione della pagina 2 di 9 scontistica e delle modalità di pagamento delle opere extra contratto pattuite, avevano omesso il pagamento del dovuto. Affermò di essere creditrice non solo delle opere extracontratto riconosciute come dovute da controparte con la scrittura sub doc. 4, ma anche di tutte quelle ulteriori opere extra contrattuali, riportate nel prospetto riepilogativo del 21 giugno 2019, per complessivi € 57.030,35, comprensivi degli oneri di progettazione. Contestò la sussistenza dei pretestuosi vizi e difetti lamentati, affermando che l'immobile era stato offerto perfettamente a regola d'arte e completo delle opere extra contratto richieste. In via riconvenzionale, chiese la condanna degli attori al pagamento dell'importo residuo di € 261.630,35, al netto degli acconti già versati, aderendo alla pronuncia di sentenza costitutiva.
Fu disposta consulenza tecnica d'ufficio. Precisate le conclusioni, davanti all'odierno Giudicante, all'udienza del 6 marzo 2025, la causa giunse in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ., concessi termini ridotti per le note conclusive.
-------------- Preliminarmente, va osservato che, nel caso di un contratto preliminare di compravendita, non operano le condizioni ed i termini della garanzia per vizi. “La presenza di vizi nella cosa promessa in vendita legittima il promissario acquirente immesso nel possesso anticipato del bene oggetto del preliminare alla sospensione del pagamento del prezzo (inadimplenti non est adimplendum), a chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, nonché, in alternativa, a cumulare alla richiesta della pronuncia costitutiva degli effetti della vendita non conclusa (art. 2932 c.c.) l'azione diretta all'esatto adempimento e, quindi, la richiesta di condanna dell'inadempiente all'eliminazione a sue spese dei vizi della cosa, indipendentemente dalle condizioni e termini di cui agli art. 1495 e 1497 c.c. per la garanzia dei vizi” (Cass. 1° ottobre 1997, n. 9560) ovvero “congiuntamente alla domanda di cui all'art. 2932 cod. civ., anche quella accessoria di riduzione del prezzo pattuito, solo contenutisticamente uguale alla "quanti minoris" prevista per la vendita già perfezionata” (Cass. 19 aprile 2000 n. 121; da ultimo, Cass. 26 febbraio 2016 n. 3855): tali due azioni, infatti, “mirando entrambe ad assicurare, in modo alternativo tra loro, il mantenimento dell'equilibrio del rapporto economico di scambio previsto dai contraenti, costituiscono mezzi di tutela di carattere generale che, in quanto tali, devono ritenersi utilizzabili anche per il contratto preliminare, non rinvenendosi nel sistema positivo, nè, in particolare, nel disposto dell'art. 2932 cod. civ., ragioni che impediscano di estendere anche a tale tipo di contratto la tutela stabilita a favore della parte adempiente dai principi generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive” (Cass. 15 dicembre 2006 n. 26943). Sempre in via preliminare, va esclusa la riapertura della fase istruttoria a seguito dell'allegazione di un nuovo episodio infiltrativo, derivante dalla copertura, attualmente in fase di accertamento nell'ambito di altra procedura, e che, ove verificato nella sua causalità e consistenza, potrà essere oggetto di tutela mediante le azioni spettanti all'acquirente una volta ottenuta la sentenza traslativa. Nel merito, la domanda diretta ad ottenere il trasferimento dell'immobile e quella di riduzione del prezzo possono essere accolte nei termini di seguito precisati.
Gli attori sostengono che, alla data della domanda giudiziale, l'immobile non era completato, né agibile, in quanto l'agibilità era stata richiesta solo in data 17/11/2019, dopo l'avvenuta notifica dell'atto di citazione, a conferma dell'inadempimento e della responsabilità per i ritardi in capo a Controparte_2
pagina 3 di 9 CP_ (ora . Controparte_3 Sul punto, occorre premettere che i difetti materiali del bene (mobile o immobile) sono ascrivibili sotto tre categorie: i vizi redibitori, ossia le imperfezioni che rendono la cosa inidonea al normale uso o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (artt. 1490-1495 cod. civ.); la mancanza di qualità promesse o essenziali, che ricorre quando la cosa non possiede tutte le qualità che dovrebbero essere presenti in relazione al contenuto del contratto o quelle essenziali per l'uso cui è destinata (art. 1497 cod. civ.); l'aliud pro alio, fattispecie di creazione giurisprudenziale, che si configura quando la cosa consegnata appartiene ad un genus differente da quello proprio della cosa convenuta, o presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, e cioè quando la cosa consegnata sia del tutto diversa da quella dedotta in contratto.
In particolare, in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 cod. civ.), pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura del bene e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che ad un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (Cass. civ. 5 aprile 2016 n. 6596).
Orbene, la condizione di identità della cosa oggetto del trasferimento con quella prevista nel contratto preliminare non va intesa nel senso di una rigorosa corrispondenza, ma nel senso che deve essere rispettata l'esigenza che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso;
pertanto, in presenza di difformità non sostanziali e non incidenti sull'effettiva utilizzabilità del bene, ma soltanto, eventualmente, sul relativo valore, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire, come si è detto, l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell'art. 2932 cod. civ., chiedendo cumulativamente e contestualmente l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo (Cass. civ. 26 febbraio 2016 n. 3855).
Nella specie, è pacifico che, successivamente alla conclusione del contratto preliminare, le parti avevano concordato delle modifiche per la realizzazione delle varianti al progetto originario. La scrittura privata redatta in data 20/12/2018 contiene la specifica di tutte le singole opere concordate ed il relativo corrispettivo, convenuto in € 28.000,00 con riduzione del 39%, così pari ad € 17.000,00. Nella medesima scrittura era stato prorogato il termine per la consegna dell'immobile finito, fissata per il 28/02/2019, con previsione di una penale decorrente dal 1/03/2019 per ogni giorno di ritardo nella consegna, pari ad € 1.000,00/mese.
Inoltre, risulta richiamato il contratto preliminare di compravendita del 03/09/2016, contenente l'originario prezzo convenuto, pari ad € 430.000,00, al quale sommare l'importo delle varianti concordate. Alla data della domanda ed al primo sopralluogo effettuato per l'inizio delle pagina 4 di 9 operazioni peritali il giorno 23 luglio 2020, il consulente tecnico d'ufficio ha verificato che l'immobile non risultava completo rispetto ai lavori contrattuali ed extracontrattuali concordati tra le parti. In particolare, sono state riscontrate le seguenti carenze:
mancata fornitura e posa della pavimentazione in parquet e relativi battiscopa previsti per l'intero appartamento;
mancata fornitura e posa di porte interne;
mancata fornitura e posa di pannello interno alla porta blindata d' ingresso di colore bianco e sostituzione della relativa ferramenta in ottone mediante analoghi elementi in acciaio satinato come prescelto;
mancata fornitura e posa placche comando scarico cassette wc. Inoltre, a seguito delle verifiche urbanistiche, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato l'avvenuto deposito, in data 17/11/2019, della Segnalazione Certificata per l'LI Parziale, contenente le relative dichiarazioni di conformità degli impianti eseguiti, e dell'Attestato di Prestazione Energetica. Pertanto, dal punto di vista formale, l'unità immobiliare oggetto della promessa di vendita risulta corredata dell'agibilità certificata che, tuttavia, presuppone l'avvenuta realizzazione delle opere di finitura e completamento sopra elencate per la concreta ed effettiva fruibilità del bene. Il consulente tecnico d'ufficio ha individuato gli interventi occorrenti al completamento dell'immobile e ne ha stimato il valore in complessivi € 9.987,02, di cui € 4.137,02 per opere contrattuali e la restante parte (€ 5.850,00) per le ulteriori opere extracontrattuali che, per quanto non oggetto di preventiva sottoscrizione e quantificazione economica, erano state verosimilmente richieste e condivise, come emerso nel corso delle operazioni peritali a seguito del confronto collegiale e della verifica in loco con i consulenti tecnici di parte, che aveva condotto, come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, “ad una sostanziale condivisione e riconoscimento dell'effettiva congruità di tutte le opere realizzate secondo specifica richiesta di Parte Attrice”. Tra le opere necessarie al completamento dell'immobile, il consulente tecnico d'ufficio ha ricompreso anche la fornitura e posa delle porte interne/ingresso e battiscopa di corredo alle pavimentazioni che non erano state precedentemente concordate, ritenendone congrui i prezzi esposti dalla convenuta, senza applicazione di alcuna riduzione percentuale a titolo di sconto.
Parimenti, dovendo le opere di completamento essere sostenute dagli attori, non va applicata la considerevole riduzione del 39% a titolo di sconto concordato, pertanto gli oneri di completamento erano stati quantificati dal consulente tecnico d'ufficio nella somma di € 12.632,00. Per quanto riguarda i vizi denunciati, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato le seguenti anomalie/difetti:
- difformità posa in opera scala interna in ferro, priva di finiture;
- finitura incompleta parete cartongesso in prossimità della scala interna;
- rottura pavimentazione in grès zona cucina;
- mancata posa della pavimentazione terrazzo in copertura (completato successivamente);
- mancata fornitura/posa griglie di aerazione interne;
- ridotte tracce di infiltrazioni derivanti dalla copertura;
- verifica e registrazione serramenti esterni per parziale malfunzionamento dei serramenti derivanti da incuria/inutilizzo prolungato. Il costo per il ripristino di tali anomalie è stato quantificato in € 5.555,26. Sull'importo di tali interventi (€ 18.187,26) va considerata l'incidenza dell'Iva (4% pagina 5 di 9 è l'imposta che risulta applicata in concreto), pari ad € 727,49, cosicché la somma complessiva da decurtare ammonta ad € 18.914,75. Per quanto riguarda la penale, premesso che quella concordata era per il ritardo nella consegna dell'immobile (articolo 4: “La Società si Controparte_2 impegna, altresì, a corrispondere alla parte Acquirente a titolo di penale, a decorrere dal 1° marzo 2019, per ogni giorno di ritardo nella consegna dell' immobile (da intendersi per consegna sia quella dell' appartamento e del box ultimati, sia quella delle parti comuni completamente ristrutturate e finite) l' importo di euro 1.000,00 (mille/00) al mese riproporzionato eventualmente per frazioni di mese”), va osservato che l'unità immobiliare non era stata certamente ultimata entro il termine convenuto del 28/02/2019, a fronte delle opere incomplete ancora alla data della perizia e, comunque, come denunciato dall'arch. nella e-mail del 13 settembre 2019. CP_4 Inoltre, come emerge dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, in data 26/07/2019 erano state presentate dal costruttore ben due SCIA per varianti in corso d'opera al permesso di costruire n° 241/2016 del 05/07/2016 per modifiche interne agli appartamenti e per modifica lucernari e posizione ascensore, realizzazione di cappotto esterno, mentre solo in data 17/11/2019 era stata depositata la Segnalazione Certificata per l'LI, come da visura effettuata sul portale S.U.E. del Comune di Monza, cioè inerente solamente al piano di sopralzo interessato dall'intervento, con conclusione del procedimento in data 22/01/2020.
Non rileva la contestazione sollevata dalla convenuta nella missiva del 5 agosto
2019, tendente a giustificare il ritardo attribuendo agli attori la continua revisione delle opere extracontrattuali, dal momento che, a fronte di un termine di consegna essenziale pattuito per iscritto, qualunque modifica di esso avrebbe dovuto essere assunta per accordo e nella medesima forma. Pertanto, considerando che, a seguito della missiva di messa in mora del 30 luglio 2019 (per il termine del 15 settembre) e dell'instaurazione del presente giudizio alla data del 14 novembre 2019, il ritardo si è tradotto in inadempimento definitivo, va riconosciuta a titolo di penale contrattuale per i nove mesi di ritardo la somma di € 9.000,00. Va riconosciuto, altresì, il maggior danno per l'indisponibilità dell'immobile fino alla riconsegna forzata, avvenuta in data 13/11/2021 (cioè 23 mesi dopo, a seguito del provvedimento cautelare emesso in corso di causa), parametrabile alla misura mensile concordata quale penale da ritardo, quindi pari ad € 23.000,00. Nessun altro danno è risarcibile in quanto non adeguatamente provato ed imputabile: si consideri, del resto, che gli attori devono ancora pagare il saldo prezzo e non hanno dovuto sinora sostenere il relativo onere. Pertanto, dall'importo di € 444.760,69 (corrispettivo originario ed opere extra eseguite) vanno detratti € 18.914,75 per opere mancanti e per costi di ripristino, a titolo di riduzione del prezzo, nonchè € 32.000,00 per penali e danni, per totali € 50.914,75. Detratte le suddette somme, nonché gli acconti versati di € 225.400,00 (come ammesso dalla convenuta), il trasferimento dell'immobile può essere disposto, con sentenza costitutiva, per il corrispettivo residuo di € 168.445,94. Il saldo dovuto ammonta, dunque, ad € 168.445,94, oltre oneri di legge (IVA 4%). L'esistenza di un residuo debito relativamente alle obbligazioni assunte dal promissario acquirente non ostacola, peraltro, la pronuncia costitutiva, ma solo condiziona l'effetto traslativo all'avvenuto integrale adempimento (Cass. 27 aprile 1996 n.3926; cfr. da ultimo Cass. 29 dicembre 2011 n. 29849).
Per quanto riguarda i presupposti indispensabili ex art. 17 l. 47/85 per provvedere pagina 6 di 9 alla valida stipula di un contratto definitivo di compravendita (estremi della concessione edilizia, conformità ad essa dell'immobile e inesistenza di provvedimenti sanzionatori amministrativi), presupposti necessari anche nel caso di sentenza ex art. 2932 c.c., “attesa la sua peculiare funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto dalle parti” che non può realizzare un effetto maggiore da quello che le parti avrebbero potuto ottenere in via negoziale (Cass. 8 febbraio 1997 n. 1199), si evidenzia che il consulente tecnico d'ufficio ha identificato l'unità immobiliare come segue:
“Appartamento a Monza, in via Monteverdi n° 7, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Monza come segue: foglio 19 mappale 191 subalterno 803 categoria A/2 classe 4 consistenza 8,5 vani rendita euro 1.602,31;
confini:
a nord: altra u.i.u.
a est: vuoto su cortile condominiale a sud: vuoto su cortile condominiale a ovest: altra u.i.u..
Il tutto come da planimetria catastale allegata alla relazione del consulente tecnico d'ufficio (doc. n.6). Nella specie, dunque, oltre a quanto riportato nel contratto preliminare, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, con riferimento all'immobile in oggetto, risultano le seguenti pratiche edilizie:
• Permesso di costruire n° 241/2016 del 05/07/2016 per recupero abitativo sottotetto e sopralzo in Monza, via Monteverdi 7 consistenti in sopralzo e recupero abitativo di sottotetto esistente volto alla realizzazione di 3 unità immobiliari (A-B-C), realizzazione di due terrazzi calpestabili sovrastanti le unità immobiliari B e C con accesso diretto dalle stesse. Realizzazione di vano ascensore sul lato nord ovest. Realizzazione di 4 posti auto all'interno di locale di servizio posto al piano seminterrato. Opere di manutenzione straordinaria in facciata;
• Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) n° 603/2018 del 22/10/2018 variante in corso d'opera a permesso di costruire n° 241/2016 del 05/07/2016;
• Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) n° 480/2019 del 26/07/2019 variante in corso d'opera a permesso di costruire n° 241/2016 del 05/07/2016 per modifiche esterne con realizzazione locale tecnico, adeguamento reti fognarie e sistemazione di parte della recinzione;
• Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) n° 481/2019 del 26/07/2019 variante in corso d'opera a permesso di costruire n° 241/2016 del 05/07/2016 per modifiche interne agli appartamenti;
• Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) n° 482/2019 del 26/07/2019 variante in corso d'opera a permesso di costruire n° 241/2016 del 05/07/2016 per modifica lucernari, modifica posizione ascensore, realizzazione di cappotto esterno. Inoltre, in data 12/11/2019, era stata depositata la Comunicazione di fine Lavori prot./n. 511, attestante che i lavori erano stati ultimati in data 08/11/2019. In data 17/11/2019 era, quindi, stata depositata Segnalazione Certificata per l' LI, più precisamente LI , come verificato dal consulente CP_5 tecnico d'ufficio mediante visura effettuata sul portale S.U.E. del Comune di Monza, ovvero inerente solamente al piano di sopralzo interessato dall'intervento edilizio, con conclusione del procedimento in data 22/01/2020, contenente le relative dichiarazioni di conformità degli impianti eseguiti e l'Attestato di pagina 7 di 9 Prestazione Energetica (APE). Il suddetto bene è qualificato in classe energetica “A4”. Va precisato che l'unità immobiliare in questione risulta essere stata edificata in sopralzo ed ampliamento di un edificio già esistente e, per tale ragione, l'agibilità
è definita parziale, in quanto in appendice dell'intero compendio costituito dalle tre unità immobiliari di più recente costruzione rispetto all'edificio originario oggetto di ristrutturazione. Dunque, risultano documentate le caratteristiche specifiche dell'immobile, con l'indicazione dei dati catastali e della relativa scheda catastale, gli estremi delpermesso a costruire (n. 241/2016 del 05/07/2016), nonché l'attestato di prestazione energetica.
In accoglimento della domanda, va emanata sentenza ex art. 2932 c.c. che produce gli effetti del contratto di compravendita non concluso tra le parti, alle pattuizioni indicate nel contratto preliminare relativamente all'immobile così meglio identificato in dispositivo. Va disattesa ogni altra domanda.
Le spese di lite, comprensive delle fasi interinali, seguono la soccombenza
(indeterminabile di media complessità). Quelle della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico definitivo della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda di esecuzione del contratto preliminare di compravendita concluso tra e e Parte_1 Parte_2 [...]
(ora, in data 3 settembre Controparte_2 Controparte_3 2016 e dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., il trasferimento a titolo di compravendita in favore di e Parte_1 [...]
contro dell'unità immobiliare sita in Pt_2 Controparte_3 Monza, via Monteverdi 7, costituita da “Appartamento a Monza, in via Monteverdi n° 7, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Monza come segue: foglio 19 mappale 191 subalterno 803 categoria A/2 classe 4 consistenza 8,5 vani rendita euro 1.602,31;
confini: a nord: altra u.i.u.
a est: vuoto su cortile condominiale
a sud: vuoto su cortile condominiale a ovest: altra u.i.u.”;
2. subordina l'effetto traslativo dell'immobile di cui al capo precedente al pagamento, entro trenta giorni dalla data di deposito della sentenza, da parte di e in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_3 del prezzo residuo di € 168.445,94, oltre oneri di legge (IVA 4%), oltre
[...] interessi legali dalla sentenza al saldo;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. condanna a rimborsare ad e Controparte_3 Parte_1
le spese di lite che liquida in complessivi Euro 16.000,00 per Parte_2 competenze (di cui € 2.500,00 ciascuna per le fasi interinali), oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.; 5. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di
Controparte_3
pagina 8 di 9 6. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2 di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
7. con sentenza esecutiva. Monza, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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