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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 11165/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 11165/2024 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Bologna (BO) alla Via del Milliario n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Pisanello del Foro di Bologna, domiciliata presso il suo studio, sito in Bologna (BO), alla Via San FE n. 123
e da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Bologna, Strada
Maggiore n. 46 presso e nello studio dell'Avv. Rossana Tavani che lo rappresenta e difende con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato l'1/08/2024 LE dava atto di aver avuto una relazione Pt_1
sentimentale con dalla quale, in data 15 luglio 2017, nasceva il figlio FE;
la Parte_2
ricorrente proseguiva narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2019.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di: a) affidare congiuntamente FE ad entrambi i genitori, collocandolo presso la madre;
b) determinare i tempi e le modalità della presenza del figlio pagina 1 di 4 presso il padre;
c) stabilire che il Sig. fosse obbligato a corrispondere 300,00 euro mensili a Pt_2
titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In data 11/10/2024 si costituiva il Sig. , che concordava circa la richiesta di affido congiunto Pt_2
avanzata dalla ricorrente, ma proponeva il collocamento presso il padre e nel caso in cui fosse stato disposto il collocamento presso la madre, si offriva di contribuire al mantenimento di FE versando
200,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 20/11/2024 i procuratori delle parti davano atto di aver trovato un accordo e depositavano nota di precisazione delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 21/11/2024, le parti personalmente presenti, confermavano di aver definito l'accordo alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni congiunte di cui sopra depositato telematicamente. Il giudice, preso atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva esprimendo parere favorevole.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al foglio di precisazione delle conclusioni possono, dunque, essere fatte proprie dal
Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte e, per l'effetto:
1. affida FE in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore;
2. colloca il minore presso la madre, nell'abitazione sita in Bologna (BO) alla Via del Milliario n.
4, ove verrà fissata residenza anagrafica di FE;
3. stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé FE secondo il seguente calendario:
pagina 2 di 4 - prima settimana: il mercoledì il padre andrà a prendere FE all'uscita da scuola tenendolo presso di sé fino al giorno successivo quando lo riaccompagnerà a scuola;
il sabato il padre andrà a prendere FE a casa dalla madre alle ore 16 e lo terrà presso di sè fino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
- seconda settimana il mercoledì, il padre andrà a prendere FE all'uscita da scuola trattenendolo presso di sé fino al venerdì mattina, giorno in cui lo accompagnerà a scuola;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno indicativamente dal 23 al 30 dicembre ed un anno indicativamente dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito
- per quanto riguarda le imminenti vacanze natalizie 2024/25, il padre starà col figlio nel periodo di capodanno, ossia dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre la madre nel periodo di
Natale, precisamente dal 20 al 30 dicembre);
- per metà delle vacanze pasquali (includendo ad anni alterni tra i genitori la Domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo);
- per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare con la madre del minore entro il 30 maggio di ogni anno e in caso di disaccordo la decisione verrà presa in via prioritaria negli anni pari dal padre e negli anni dispari dalla madre.
Il minore trascorrerà come da consuetudine l'intero mese di agosto presso le rispettive residenze dei nonni materni e paterni, avendo cura che la sua presenza presso gli uni e gli altri sia quanto più possibile proporzionata;
in ogni caso, entrambi i genitori potranno fare visita al figlio e trascorrervi eventualmente qualche giornata. Le modifiche al calendario concordato andranno comunicate e concordate fra i genitori con congruo anticipo, tenendo conto delle esigenze e degli impegni del minore e delle esigenze di lavoro dei genitori;
4. obbliga il sig. , entro il giorno 20 di ogni mese, a corrispondere mensilmente alla sig.ra Pt_2
a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 200,00, oltre automatico aggiornamento Pt_1
annuale Istat (con decorrenza mese di agosto 2024), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
5. dispone che, con decorrenza dal mese di agosto 2024, l'assegno unico e universale venga percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
6. prende atto che le parti hanno concordato che per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2024 il mantenimento ordinario pari ad euro 800,00, nonché il 50% dell'assegno unico incassato per quei mesi dal sig. , pari ad euro 400,00, per un totale complessivo di Pt_2
euro 1.200,00, verranno corrisposti dal sig. alla sig.ra in nove rate mensili aventi Pt_2 Pt_1
importo pari ad euro 133,33, a decorrere dal mese di dicembre 2024;
pagina 3 di 4 7. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie necessarie per il figlio minore nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità previste dal vigente
Protocollo del Tribunale di Bologna sulle spese straordinarie, (ad eccezione della spesa per la babysitter di cui usufruirà la madre che sarà esclusivamente a carico della sig.ra , da Pt_1
intendersi in questa sede richiamato e trascritto;
8. prende atto che il signor si è impegnato a formalizzare immediatamente all' la sua Pt_2 CP_1 rinuncia a percepire la metà dell'assegno unico e universale;
qualora ciò non avvenga, oppure qualora l' continui a versare la metà dell'assegno unico al signor , quest'ultimo si CP_1 Pt_2 impegna a corrispondere alla signora l'importo eventualmente ricevuto dall' a titolo Pt_1 CP_1
di assegno unico fino a quando quest'ultimo non verrà accreditato totalmente nel conto corrente della madre del minore.
9. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 3.12.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 11165/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 11165/2024 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Bologna (BO) alla Via del Milliario n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Pisanello del Foro di Bologna, domiciliata presso il suo studio, sito in Bologna (BO), alla Via San FE n. 123
e da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Bologna, Strada
Maggiore n. 46 presso e nello studio dell'Avv. Rossana Tavani che lo rappresenta e difende con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato l'1/08/2024 LE dava atto di aver avuto una relazione Pt_1
sentimentale con dalla quale, in data 15 luglio 2017, nasceva il figlio FE;
la Parte_2
ricorrente proseguiva narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2019.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di: a) affidare congiuntamente FE ad entrambi i genitori, collocandolo presso la madre;
b) determinare i tempi e le modalità della presenza del figlio pagina 1 di 4 presso il padre;
c) stabilire che il Sig. fosse obbligato a corrispondere 300,00 euro mensili a Pt_2
titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In data 11/10/2024 si costituiva il Sig. , che concordava circa la richiesta di affido congiunto Pt_2
avanzata dalla ricorrente, ma proponeva il collocamento presso il padre e nel caso in cui fosse stato disposto il collocamento presso la madre, si offriva di contribuire al mantenimento di FE versando
200,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 20/11/2024 i procuratori delle parti davano atto di aver trovato un accordo e depositavano nota di precisazione delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 21/11/2024, le parti personalmente presenti, confermavano di aver definito l'accordo alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni congiunte di cui sopra depositato telematicamente. Il giudice, preso atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che interveniva esprimendo parere favorevole.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al foglio di precisazione delle conclusioni possono, dunque, essere fatte proprie dal
Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte e, per l'effetto:
1. affida FE in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore;
2. colloca il minore presso la madre, nell'abitazione sita in Bologna (BO) alla Via del Milliario n.
4, ove verrà fissata residenza anagrafica di FE;
3. stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé FE secondo il seguente calendario:
pagina 2 di 4 - prima settimana: il mercoledì il padre andrà a prendere FE all'uscita da scuola tenendolo presso di sé fino al giorno successivo quando lo riaccompagnerà a scuola;
il sabato il padre andrà a prendere FE a casa dalla madre alle ore 16 e lo terrà presso di sè fino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
- seconda settimana il mercoledì, il padre andrà a prendere FE all'uscita da scuola trattenendolo presso di sé fino al venerdì mattina, giorno in cui lo accompagnerà a scuola;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno indicativamente dal 23 al 30 dicembre ed un anno indicativamente dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito
- per quanto riguarda le imminenti vacanze natalizie 2024/25, il padre starà col figlio nel periodo di capodanno, ossia dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre la madre nel periodo di
Natale, precisamente dal 20 al 30 dicembre);
- per metà delle vacanze pasquali (includendo ad anni alterni tra i genitori la Domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo);
- per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare con la madre del minore entro il 30 maggio di ogni anno e in caso di disaccordo la decisione verrà presa in via prioritaria negli anni pari dal padre e negli anni dispari dalla madre.
Il minore trascorrerà come da consuetudine l'intero mese di agosto presso le rispettive residenze dei nonni materni e paterni, avendo cura che la sua presenza presso gli uni e gli altri sia quanto più possibile proporzionata;
in ogni caso, entrambi i genitori potranno fare visita al figlio e trascorrervi eventualmente qualche giornata. Le modifiche al calendario concordato andranno comunicate e concordate fra i genitori con congruo anticipo, tenendo conto delle esigenze e degli impegni del minore e delle esigenze di lavoro dei genitori;
4. obbliga il sig. , entro il giorno 20 di ogni mese, a corrispondere mensilmente alla sig.ra Pt_2
a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 200,00, oltre automatico aggiornamento Pt_1
annuale Istat (con decorrenza mese di agosto 2024), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
5. dispone che, con decorrenza dal mese di agosto 2024, l'assegno unico e universale venga percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
6. prende atto che le parti hanno concordato che per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2024 il mantenimento ordinario pari ad euro 800,00, nonché il 50% dell'assegno unico incassato per quei mesi dal sig. , pari ad euro 400,00, per un totale complessivo di Pt_2
euro 1.200,00, verranno corrisposti dal sig. alla sig.ra in nove rate mensili aventi Pt_2 Pt_1
importo pari ad euro 133,33, a decorrere dal mese di dicembre 2024;
pagina 3 di 4 7. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie necessarie per il figlio minore nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità previste dal vigente
Protocollo del Tribunale di Bologna sulle spese straordinarie, (ad eccezione della spesa per la babysitter di cui usufruirà la madre che sarà esclusivamente a carico della sig.ra , da Pt_1
intendersi in questa sede richiamato e trascritto;
8. prende atto che il signor si è impegnato a formalizzare immediatamente all' la sua Pt_2 CP_1 rinuncia a percepire la metà dell'assegno unico e universale;
qualora ciò non avvenga, oppure qualora l' continui a versare la metà dell'assegno unico al signor , quest'ultimo si CP_1 Pt_2 impegna a corrispondere alla signora l'importo eventualmente ricevuto dall' a titolo Pt_1 CP_1
di assegno unico fino a quando quest'ultimo non verrà accreditato totalmente nel conto corrente della madre del minore.
9. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 3.12.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Stefano Giusberti
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