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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6449/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6449/2019, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. RUGGIERO ALESSANDRO e presso il suo Parte_1 studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
rappresentata e difesa dall'avv. PALUMBO MATILDE e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 03/12/2019 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato/scioglimento del matrimonio civile contratto con il coniuge _1
, in Capaccio Paestum (Sa) il 25/09/2004 (come da estratto per riassunto dal registro
[...] degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2004, parte II, serie A, Vol. II, n. 125), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole,
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] e Per_1 Per_2 pagina 1 di 4 nato a [...] il [...] ed alle questioni economiche;
con vittoria delle Per_3 spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice istruttore, le parti hanno presentato conclusioni congiunte, conformemente alla proposta conciliativa, come avanzata dal Giudice Istruttore ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione il 24.04.2017 (pronunciata consensualmente e poi omologata con decreto del 05.09.2017), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore – il quale ha avanzato una proposta conciliativa con provvedimento del 10.04.2024 – le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, all'uopo aderendovi, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
La proposta conciliativa prevede, per l'effetto, quanto segue: pagina 2 di 4 “
1. rinuncia ad eventuali domande incompatibili con il contenuto della proposta;
2. riduzione ad euro 100,00 del mantenimento, iure proprio, in favore della ricorrente ed a carico del resistente, con le modalità come stabilite dall'ordinanza presidenziale;
3. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori presidenziali (e, pertanto anche del mantenimento dei figli, da quantificarsi nella somma di euro 600,00, di cui euro 200,00 ciascuno);
4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato, con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 11.06.2021.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1
il 25/09/2004 in Capaccio Paestum (Sa) il 25/09/2004 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2004, parte II, serie A, Vol. II, n. 125);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte ammessa al gratuito Controparte_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio, dando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi formale istanza di liquidazione del procuratore (necessaria ai fini della liquidazione in uno a quanto di seguito richiesto), in uno alla documentazione economico- reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia pagina 3 di 4 aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per i conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante la proprie condizioni economiche e la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 14.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6449/2019, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. RUGGIERO ALESSANDRO e presso il suo Parte_1 studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
rappresentata e difesa dall'avv. PALUMBO MATILDE e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 03/12/2019 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato/scioglimento del matrimonio civile contratto con il coniuge _1
, in Capaccio Paestum (Sa) il 25/09/2004 (come da estratto per riassunto dal registro
[...] degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2004, parte II, serie A, Vol. II, n. 125), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole,
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] e Per_1 Per_2 pagina 1 di 4 nato a [...] il [...] ed alle questioni economiche;
con vittoria delle Per_3 spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice istruttore, le parti hanno presentato conclusioni congiunte, conformemente alla proposta conciliativa, come avanzata dal Giudice Istruttore ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione il 24.04.2017 (pronunciata consensualmente e poi omologata con decreto del 05.09.2017), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore – il quale ha avanzato una proposta conciliativa con provvedimento del 10.04.2024 – le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, all'uopo aderendovi, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
La proposta conciliativa prevede, per l'effetto, quanto segue: pagina 2 di 4 “
1. rinuncia ad eventuali domande incompatibili con il contenuto della proposta;
2. riduzione ad euro 100,00 del mantenimento, iure proprio, in favore della ricorrente ed a carico del resistente, con le modalità come stabilite dall'ordinanza presidenziale;
3. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori presidenziali (e, pertanto anche del mantenimento dei figli, da quantificarsi nella somma di euro 600,00, di cui euro 200,00 ciascuno);
4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato, con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 11.06.2021.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1
il 25/09/2004 in Capaccio Paestum (Sa) il 25/09/2004 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2004, parte II, serie A, Vol. II, n. 125);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte ammessa al gratuito Controparte_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio, dando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi formale istanza di liquidazione del procuratore (necessaria ai fini della liquidazione in uno a quanto di seguito richiesto), in uno alla documentazione economico- reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia pagina 3 di 4 aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per i conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante la proprie condizioni economiche e la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 14.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
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