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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 689/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, Giudice
MACCARONE ANTONIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1019/2021 depositato il 18/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Emanuele Morselli 8 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1869/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 03/07/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017546751 000 MODELLO UNIC
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
L'avviso di trattazione risulta essere stato ricevuto dalle parti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina dichiarava improcedibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella relativa all'IVA dell'anno 2015 dovuta a seguito del controllo della dichiarazione del modello unico e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava che il contribuente aveva omesso di ottemperare all'ordine di chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente per i seguenti motivi:
1.- erroneità dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio, in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto prendere atto della facoltatività del litisconsorzio fra agente della riscossione ed ente impositore, alla stregua della giurisprudenza consolidata sul punto.
2. illegittimità della cartella e del procedimento di notificazione (v. anche motivo n. 4).
3. illegittimità della condanna alle spese dal momento che l'Agente della Riscossione si era difeso con un proprio dipendente.
4. devoluzione dei motivi proposti in primo grado sull'inesistenza della notificazione della cartella effettuata mediante PEC spedita direttamente dall'Agente della Riscossione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario e senza firma digitale;
omessa sottoscrizione del ruolo;
omessa comunicazione dell'avviso di cui all'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e comunque del previo contraddittorio procedimentale;
difetto di motivazione della cartella, anche con riferimento agli interessi;
erroneità del merito della ripresa a tassazione, dal momento che il contribuente non aveva presentato la dichiarazione IVA e, comunque, inesistenza del credito tributario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
La Corte di Nomofilachia ritiene che l'ordine di integrare il contraddittorio quando il convenuto indichi un terzo quale parte effettiva (come nel caso di specie) è discrezionale (in quanto potrebbe comunque pronunziarsi non trattandosi di un caso di litisconsorzio facoltativo) e non sindacabile per ragioni di speditezza processuale (cfr. già Cass. Sez. 3, 01/07/1998, n. 6415, Rv. 516838 seguita da altre conformi).
Il contribuente avrebbe dovuto, pertanto, chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate, peraltro l'unico ente titolato a replicare alle eccezioni sul merito della pretesa tributaria sottesa alla cartella impugnata e che avrebbe comunque potuto partecipare al giudizio. Non si tratta, pertanto, di un caso in cui l'ordine di integrazione va oltre i margini di discrezionalità del giudice, per i quali è possibile impugnare la stessa partecipazione al giudizio del terzo e, quindi, l'eventuale sanzione comminata dal giudice per l'omessa integrazione del contraddittorio. La Corte di Nomofilachia decidendo proprio su sentenza emessa da questa Corte ha già affermato più volte che l'ente impositore è comunque uno dei soggetti indicati dall'art. 14 d.lgs. n. 546/1992 e, quindi, può intervenire o essere chiamato a partecipare al giudizio (cfr. Cass.
Sez. 5, 29/05/2025, n. 14445 con dovizia di argomenti). In questo caso va pure sottolineato che l'opportunità della partecipazione al giudizio dell'ente impositore era giustificata anche dalla giurisprudenza non sempre univoca sul punto, quando risulti in questione il merito della pretesa tributaria
(v. ad es. Cass. Sez. 6, 16/02/2022, n. 5062, Rv. 663884).
È, pertanto, sostanzialmente corretta la decisione del giudice di prime cure.
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Condanna, quindi, Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore vicino al minimo previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 1.000,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
GI ET
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, Giudice
MACCARONE ANTONIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1019/2021 depositato il 18/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Emanuele Morselli 8 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1869/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 03/07/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017546751 000 MODELLO UNIC
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
L'avviso di trattazione risulta essere stato ricevuto dalle parti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina dichiarava improcedibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella relativa all'IVA dell'anno 2015 dovuta a seguito del controllo della dichiarazione del modello unico e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava che il contribuente aveva omesso di ottemperare all'ordine di chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente per i seguenti motivi:
1.- erroneità dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio, in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto prendere atto della facoltatività del litisconsorzio fra agente della riscossione ed ente impositore, alla stregua della giurisprudenza consolidata sul punto.
2. illegittimità della cartella e del procedimento di notificazione (v. anche motivo n. 4).
3. illegittimità della condanna alle spese dal momento che l'Agente della Riscossione si era difeso con un proprio dipendente.
4. devoluzione dei motivi proposti in primo grado sull'inesistenza della notificazione della cartella effettuata mediante PEC spedita direttamente dall'Agente della Riscossione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario e senza firma digitale;
omessa sottoscrizione del ruolo;
omessa comunicazione dell'avviso di cui all'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e comunque del previo contraddittorio procedimentale;
difetto di motivazione della cartella, anche con riferimento agli interessi;
erroneità del merito della ripresa a tassazione, dal momento che il contribuente non aveva presentato la dichiarazione IVA e, comunque, inesistenza del credito tributario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
La Corte di Nomofilachia ritiene che l'ordine di integrare il contraddittorio quando il convenuto indichi un terzo quale parte effettiva (come nel caso di specie) è discrezionale (in quanto potrebbe comunque pronunziarsi non trattandosi di un caso di litisconsorzio facoltativo) e non sindacabile per ragioni di speditezza processuale (cfr. già Cass. Sez. 3, 01/07/1998, n. 6415, Rv. 516838 seguita da altre conformi).
Il contribuente avrebbe dovuto, pertanto, chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate, peraltro l'unico ente titolato a replicare alle eccezioni sul merito della pretesa tributaria sottesa alla cartella impugnata e che avrebbe comunque potuto partecipare al giudizio. Non si tratta, pertanto, di un caso in cui l'ordine di integrazione va oltre i margini di discrezionalità del giudice, per i quali è possibile impugnare la stessa partecipazione al giudizio del terzo e, quindi, l'eventuale sanzione comminata dal giudice per l'omessa integrazione del contraddittorio. La Corte di Nomofilachia decidendo proprio su sentenza emessa da questa Corte ha già affermato più volte che l'ente impositore è comunque uno dei soggetti indicati dall'art. 14 d.lgs. n. 546/1992 e, quindi, può intervenire o essere chiamato a partecipare al giudizio (cfr. Cass.
Sez. 5, 29/05/2025, n. 14445 con dovizia di argomenti). In questo caso va pure sottolineato che l'opportunità della partecipazione al giudizio dell'ente impositore era giustificata anche dalla giurisprudenza non sempre univoca sul punto, quando risulti in questione il merito della pretesa tributaria
(v. ad es. Cass. Sez. 6, 16/02/2022, n. 5062, Rv. 663884).
È, pertanto, sostanzialmente corretta la decisione del giudice di prime cure.
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Condanna, quindi, Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore vicino al minimo previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 1.000,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
GI ET