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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3567 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5993/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5993/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1 [...]
( , in persona del legale rappresentante p. t., rappresentate e difese Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. Rodolfo Spanò , presso lo studio del quale, in Sant'Arpino (CE), C.F._1
vico Pace n. 5, sono elettivamente domiciliate
OPPONENTI
E quale procuratore di ( ), rappresentata e Controparte_1 Parte_3 P.IVA_2 difesa dall'avv. Francesca Strazzera ( ), presso lo studio della quale, in Napoli, C.F._2
piazza Nicola Amore n. 6, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha precisato le conclusioni come da memoria depositata ai sensi dell'art. Parte_2
183, co. 6, n. 1 c.p.c.
La parte opposta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il Parte_4 Parte_5
decreto n. 212/2020 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di euro 471.365,55, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base dei contratti di finanziamento nn. 0367074616062 e n.74898958 conclusi (rispettivamente, il 15.7.2016
pagina 1 di 13 ed il 20.12.2016) con da e garantiti da Controparte_2 Parte_4 [...]
Le società opponenti, eccepita l'improcedibilità della domanda per mancato Parte_5
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, hanno: 1) dedotto la nullità dei contratti di finanziamento in quanto “concessi per scopi diversi da quelli dichiarati” (p. 4 dell'atto di citazione) atteso che “le somme erogate non sono servite alla formazione e all'acquisto delle scorte di merce della né al pagamento della 13^ mensilità delle stessa società, come dichiarato Parte_4
nei contratti con effettiva deviazione dalla finalità a cui l'attribuzione delle somme era preordinata e che rientrava nella causa concreta del contratto (cfr. in argomento Cass. ordinanza del 21 ottobre
2019, n. 26770)”, ma “per ripianare la propria esposizione debitoria nei confronti del medesimo istituti di credito”; 2) prospettato la nullità del decreto ingiuntivo emesso “in base ad un semplice estratto conto, con richiamo ai contratti di finanziamento nulli, il tutto inficiati da palese violazione di legge, dal momento che gli opponenti intendono sollevare anche la exceptio doli generalis” (p. 6 dell'atto di citazione); 3) dedotto che la prova dell'entità del credito deve essere fornita dalla parte opposta (chiamata “a produrre tutti gli estratti conto e gli scalari trimestrali sin dalla nascita del rapporto stesso e fin quando né reclama il saldo” -p. 7 dell'atto di citazione) la quale non può avvalersi, a tale scopo, del “saldaconto ex art. 50 T.U.B., non contenendo la certificazione della conformità alle scritture contabili da uno dei dirigenti dell'opposta, con la dichiarazione che il credito è vero e liquido”; 4) eccepito l'invalidità delle fideiussioni prestate da Parte_5
sia perché concesse in relazione a finanziamenti di scopo impiegati per finalità diversa da
[...] quella risultante dal contratto, sia perché “prestate da una società (la per un Parte_5
importo notevolmente superiore rispetto al capitale sociale indicato in atti ed è stata sottoscritta per garantire un ingente debito contratto da altra società (la ” (p. 8 dell'atto di Parte_4
citazione) in conflitto di interessi, con violazione dell'art. 1394 c.c., essendo stata la fideiussione
(secondo quanto noto alla banca) “sottoscritta dall'amministratore unico della società garante, perseguendo la mera finalità di permettere alla società garantita, dallo stesso amministrata e partecipata, di conseguire un credito che probabilmente non avrebbe altrimenti potuto godere
(stante una critica situazione patrimoniale) e senza il perseguimento di alcuno scopo anche solo indirettamente riconducibile all'oggetto sociale ed all'interesse economico dell'odierna società opponente [la società garante]” (p. 9 dell'atto di citazione); 5) dedotto l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito ed applicato risultando nei contratti indicato un i.s.c. diverso da quello effettivamente praticato con conseguente necessità di applicare l'art. 117, co. 7, t.u.b.; 6) prospettato la nullità del “metodo di ammortamento applicato dalla ” e la pattuizione di Controparte_2 interessi usurari (p. 12 dell'atto di citazione) anche in considerazione della necessità di computare,
pagina 2 di 13 ai fini della valutazione della violazione di tale disciplina la commissione di massimo scoperto (p.
17 dell'atto di citazione) non potendo la disciplina recata dalla l. n. 108/96 ritenersi rispettata a fronte della pattuizione di clausola di salvaguardia;
7) dedotto la nullità della clausola relativa agli interessi (anche in relazione alla fittizietà delle valute) con conseguente diritto alla ripetizione delle somme a tale titolo versate;
8) dedotto la non trasparente formazione del t.e.g. (pp. 16 e 17 dell'atto di citazione); 9) allegato l'illegittimità della segnalazione in centrale rischi, nonchè la responsabilità della controparte per violazione degli artt. 1175 e 1338 c.c., nonché dell'art. 9 legge n. 192/98
(violazione che “ha di fatto imposto condizioni vessatorie che determinano a carico del cliente un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, violando l'art. 1469 bis
c.c., introdotto dalla direttiva comunitaria n. 13/93 del 5 aprile 1993”).
mandataria di ha chiesto di rigettare l'opposizione Controparte_1 Controparte_2
deducendo: i) che l'obbligo (peraltro gravante sulla parte opponente) di instaurare il procedimento di mediazione diviene attuale (in caso di opposizione ex art. 645 c.p.c.) solo una volta intervenuta la pronunzia sulla provvisoria esecuzione del decreto;
ii) che i contratti di mutuo oggetto del presente procedimento non possono essere qualificati come mutui di scopo poiché la finalità in funzione della quale i finanziamenti sono stati concessi non può considerarsi comune alle parti, risultando, in realtà, dai contratti solamente i motivi per i quali la parte mutuataria ha chiesto ed ottenuto le somme;
iii) che le doglianze relative alla mancata documentazione del credito sono “estremamente generiche, risolvendosi in un'ampia disamina delle questioni attualmente più dibattute nell'ambito del diritto bancario senza mai un concreto aggancio ai contratti, oggetto di causa, e pertanto parte attorea ha, di fatto, demandato al Tribunale l'assolvimento del proprio onere probatorio” (p. 9 della comparsa di costituzione e risposta) e che esplorativa deve ritenersi la richiesta di nomina di consulente da parte del Tribunale;
iv) che infondata è pure la prospettazione della invalidità della fideiussione (peraltro prestata “a prima domanda”) atteso che la controparte non considera che “la società garante - è società costituita dalla scissione della Parte_5 Parte_4
[... (società garantita) con progetto di scissione del 16.07.2015: la società garantita (
[...]
) ha ceduto l'intero suo patrimonio immobiliare (all.3) alla società scissa, che solo Parte_4
successivamente si è resa garante. Circostanza da evidenziare è quindi che la capacità patrimoniale della garante è assolutamente rilevante perché il suo patrimonio attivo non è Parte_5
dato solo dal capitale sociale versato ma anche dalle sue proprietà immobiliari (all.3), a dispetto delle affermazioni avverse di sproporzione tra importo della fideiussione e capitale sociale della garante. Peraltro, l'identità di ruoli tra amministratore della società garantita e garante non è sufficiente, in quanto, come statuito dalla Cassazione (sez. III, sent. n. 27547 del 30/12/2014)
pagina 3 di 13 affinché si realizzi il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c., in aggiunta alla circostanza soggettiva che la stessa persona sia amministratore delle società garante e garantita, deve comunque essere dimostrata concretamente, e cioè oggettivamente, l'esistenza di un conflitto”, mentre, con riferimento al caso concreto “la fideiussione era stata sottoscritta dall'amministratore unico della società garantita, perseguendo scopi anche solo indirettamente riconducibili all'oggetto sociale ed agli interessi economici della società garante” (p. 10 della comparsa di costituzione e risposta) secondo quanto risulta dal verbale di assemblea straordinaria del 12 dicembre 2016 della garante
(doc. 4 di parte convenuta ove è scritto che l'assemblea, all'unanimità, ha Parte_5 dichiarato “l'espresso e incondizionato accordo al rilascio di garanzie nell'interesse della
[...]
a favore di Intesa San Paolo, ritenendo che tale operazione realizzi un concreto Parte_4
interesse per la in quanto la concessione di affidamenti alla Parte_5 [...] ne agevola il “business” e quindi l'adempimento degli impegni assunti nei Parte_4
confronti della stessa la quale aveva acquistato l'intero patrimonio Parte_5
immobiliare della garantita;
v) che l'ammortamento alla francese non Parte_4
comporta alcuna violazione del divieto di anatocismo;
vi) che generiche ed infondate sono altresì le doglianze relative alle valute fittizie (neppure in realtà comprendendosi come “tale eccezione possa concernere il rapporto di mutuo chirografario, oggetto del decreto opposto” -p. 12 della comparsa di costituzione e risposta) ed all'usura (pretendendo la controparte di valorizzare a tale fine delle pattuizioni -commissioni di massimo scoperto- che caratterizzano i contratti di conto corrente, ma non, anche, quelli oggetto di causa e di conseguire la dichiarazione di invalidità delle clausole anche a fronte di una -neppure, in realtà, ravvisabile- usura sopravvenuta); vii) che legittima e doverosa, quanto al caso concreto, è stata la segnalazione in centrale rischi.
Interrotto, a causa del fallimento di in data 13.10.2020, il giudizio è stato Parte_1 riassunto su iniziativa della sola Rigettata l'istanza di concessione della Parte_2 provvisoria esecuzione, assegnato il termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria (in data 13.10.2021 l'opposta ha depositato verbale di mediazione con esito negativo stante la mancata comparizione di e concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. Parte_5
(nella prima memoria depositata ai sensi di tale norma richiamata Cass., Parte_5
S.U. 41994/2021, ha pure chiesto la dichiarazione di nullità dell'art. 6 delle fideiussioni in quanto riproduttivo dello schema ABI integrante violazione della disciplina in materia di concorrenza), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 17.12.2024 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 13 2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Preliminarmente, tenuto conto del fallimento di della dichiarazione di Parte_4
interruzione del giudizio e della riassunzione su iniziativa della sola deve Parte_5
darsi atto dell'estinzione ex art. 307 c.p.c. del giudizio di opposizione introdotto da
[...]
con conseguente irrevocabilità del decreto nei confronti di tale ultima, originaria Parte_4
opponente occorrendo tuttavia precisare, sulla scorta della condivisa giurisprudenza di legittimità, che “Il fallimento del debitore, intervenuto nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non determina l'inefficacia assoluta di quest'ultimo ma la sua mera inopponibilità alla massa, con la conseguenza che, una volta tornato "in bonis" il debitore, i relativi effetti tornano a dispiegarsi, divenendo definitivi qualora il processo di opposizione (interrotto a seguito dell'apertura della procedura concorsuale) non sia stato tempestivamente riassunto dall'opponente”
(Cass., sez. 3, sent. 14 marzo 2022, n. 8110; conf., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 2 maggio 2022, n.
13810).
2.2. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Secondo quanto espressamente risulta dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 28/2010 (ed è stato ampiamente confermato pure dalla giurisprudenza di legittimità -tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre
2020, n. 19596) nei procedimenti instaurati mediante deposito di ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.
l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria diviene attuale una volta adottata, dal giudice del processo instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la statuizione relativa alla provvisoria esecuzione del decreto.
Tale onere deve, con riferimento al presente giudizio, ritenersi assolto dalla parte opposta (cfr. il verbale depositato il 13.10.2021 dal quale risulta l'esito negativo della mediazione per mancata comparizione dell'opponente), sì che la domanda deve essere esaminata nel merito.
2.3. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) occorre richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale “il mutuo di scopo convenzionale, che costituisce una deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo: è in tal caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso (Cass. nn. 24699/2017 e 15929/2018). Detto altrimenti, il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto
pagina 5 di 13 finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione (cfr. Cass. 24699/2017 cit.)” (Cass., sez. 1, ord. 5 giugno 2024, n. 15695; conf., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 18 giugno 2018, n. 15929).
Ebbene, i documenti contrattuali prodotti dall'opposta non consentono in alcuna misura di ritenere che le clausole di destinazione (il doc. 19 fa riferimento all'”acquisto scorte”, il documento 17 fa riferimento a “pagamento 13° mensilità e acquisto scorte”) siano state apposte al fine della realizzazione di un interesse (sia pur solo indiretto) della mutuante, essendo piuttosto evidente che le stesse sono relative allo svolgimento dell'ordinaria attività della mutuataria (esercente attività di commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia). Del resto, a fronte della puntuale difesa a riguardo svolta dall'opposta, non ha offerto alcun concreto Parte_5
elemento idoneo a supportare la doglianza pur svolta.
In definitiva, risultando le clausole che l'opponente pretende di valorizzare mera esteriorizzazione dei motivi per i quali sono stati richiesti i finanziamenti da parte della debitrice principale, l'impiego delle somme mutuate per finalità differenti (circostanza che -peraltro- la debitrice neppure si è premurata di puntualmente documentare, non essendo a riguardo sufficiente il generico riferimento agli estratti di conto corrente) non è idoneo a fondare una dichiarazione di nullità dei contratti.
2.4. I motivi di opposizione sopra riportati ai nn. 2) e 3), esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Gli stessi risultano nella sostanza accomunati dalla prospettata insufficienza della documentazione depositata in sede monitoria sull'assunto della necessità per la parte opposta (tenuta a provare in modo pieno il proprio credito) di produrre tutti gli estratti conto e gli scalari trimestrali relativi ai rapporti oggetto di causa.
In verità, premesso che, allorquando agisca per ottenere l'adempimento, il creditore è tenuto solo a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'altrui inadempimento, spettando invece al debitore la prova del fatto (anche solo parzialmente) estintivo dell'altrui diritto (tra le tantissime, Cass., S. U.
30 ottobre 2001, n. 13533), non può non rilevarsi come l'opposta abbia provato la conclusione (per la verità, neppure contestata) dei due contratti di finanziamento (docc. 17 e 20), nonché dei contratti di garanzia (docc. 15 e 19), mentre l'opponente non ha provato il fatto estintivo del credito avendo invece sollevato doglianze relative alla validità di talune pattuizioni che, per quanto si dirà, devono essere rigettate.
Tanto detto, non può non darsi atto (e la circostanza risulta rilevante anche nella prospettiva della temerarietà dell'opposizione) che le doglianze qui in esame sono in parte fondate sul travisamento pagina 6 di 13 della natura dei rapporti contrattuali alla base della domanda proposta in sede monitoria. Alcun estratto conto è, in particolare, anche solo in astratto ravvisabile con riferimento ai contratti di finanziamento in base ai quali è stato emesso il decreto ingiuntivo;
contratti con riferimento ai quali l'ammontare del credito ben è desumibile avuto riguardo ai documenti contenenti le pattuizioni ed alla indicazione (chiaramente evincibile dai documenti 25 e 26 qui depositati dall'opposta) delle rate impagate senza necessità di produzione di documenti ex art. 50 t.u.b. (sì che inconferenti sono le doglianze relative alla mancata conformità dei documenti prodotti in sede monitoria a quelli richiesti dalla norma da ultimo citata).
2.5. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 4), nonché con riferimento alla prospettata nullità dell'art. 6 delle fideiussioni occorre osservare quanto segue.
2.5.1. L'annullabilità delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1394 c.c. è stata prospettata mediante esplicito richiamo a Cass., sez. 3, sent. 4 ottobre 2010, n. 20597 secondo la quale “È annullabile, in quanto conclusa in conflitto d'interessi, la fideiussione prestata in favore di una banca da una società di capitali, per un importo superiore al capitale sociale che sia stata sottoscritta dall'amministratore per garantire il debito contratto da altra società del medesimo gruppo ed amministrata dalla stessa persona, che al momento della stipula si trovava già in stato di insolvenza, a nulla rilevando che l'atto sia stato autorizzato dall'assemblea totalitaria dei soci”.
La decisione posta dall'opponente alla base della doglianza qui in esame non appare pertinente.
In disparte ogni considerazione relativa alla necessità di valutare, unitamente al capitale sociale della garante, anche la consistenza patrimoniale della medesima società (profilo, questo, in ordine al quale alcuna difesa è stata svolta dall'opponente nonostante l'allegazione -non contestata- relativa ai trasferimenti immobiliari dalla debitrice principale alla garante), non può non rilevarsi come l'opponente (gravata da tale onere, in quanto interessata ad ottenere la caducazione delle garanzie) non abbia provato che al momento della prestazione delle garanzie (15 luglio 2016 e 20 dicembre
2016) la debitrice principale era già in stato di insolvenza (risalendo in realtà la dichiarazione di fallimento -peraltro conseguenza dell'iniziativa assunta dalla medesima alla Controparte_2
ben successiva data del 9 luglio 2020).
Esclusa la concreta rilevanza della decisione posta alla base della doglianza qui in esame, non può in ogni caso non osservarsi: i) che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore
pagina 7 di 13 delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore” (Cass., sez. 1, ord. 7 dicembre 2017, n. 29475; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 dicembre 2014, n. 27547); ii) che l'opponente (che ne era onerata in quanto interessata ad ottenere l'invalidazione delle garanzie) non ha offerto alcun concreto elemento alla stregua del quale consentire di accertare la “relazione antagonistica
d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore”; iii) che (fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono) la relazione antagonistica risulta (oltre che non provata) addirittura esclusa alla luce del verbale di assemblea di in data 11 dicembre 2016 (relativo, evidentemente, Parte_5 alla sola garanzia dall'opposta prodotta sub doc. 15) dal quale risulta che la prestazione della garanzia è stata dall'assemblea dei soci della garante ritenuta rispondente ad “un concreto interesse per la in quanto la concessione di affidamenti alla Parte_2 Parte_1 ne agevola il “business” e quindi l'adempimento degli impegni assunti nei confronti della stessa
[...]
. Da tale verbale, in altri termini, risulta che le garanzie rispondevano ad un Parte_2
interesse (almeno indiretto) della stessa garante, sì che il (legale rappresentante della garante CP_3
e della debitrice principale), nel prestare la fideiussione, ha operato nell'interesse della
[...]
(oltre che nel proprio, essendo lo stesso socio al 50% della società Parte_5 CP_3
garante). Né è possibile condividere l'assunto di parte opponente la quale, lungi dall'allegare (prima ancora che provare) l'inesistenza di quegli impegni della garantita nei confronti della garante che
(secondo quanto si legge nel verbale di assemblea richiamato) sono stati alla base della conclusione della fideiussione, si è limitata ad osservare come la “confezione di tale documento rappresenta la conferma della sussistenza del disegno denunziato dalla società opponente messo in atto dall'istituto di credito di ottenere il ripianamento delle esposizioni debitorie della società decotta con il rilascio di fideiussioni dalla società garante che sapeva essere inconsistente atteso l'importo notevolmente superiore rispetto al capitale sociale della e ingente debito Parte_5 contratto da la citato in atti” (p. 8 della comparsa conclusionale di parte Parte_4
opponente); tale assunto, infatti, oltre a risultare del tutto indimostrato, è (nella parte in cui valorizza il “disegno dell'istituto di credito”) indice di una certa confusione che connota la doglianza in esame incentrata -in astratto- su un preteso conflitto di interessi tra la società garante ed il legale rappresentante della stessa che è rimasto del tutto indimostrato.
2.5.2. Neppure può essere accolta la prospettata invalidità delle fideiussioni alla luce del principio affermato da Cass., S. U., sent. 30 dicembre 2021, n. 41994. Volendo esplicitare il contenuto della pagina 8 di 13 doglianza introdotta solo con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., è possibile precisare che, nella sostanza, la parte ha inteso predicare la nullità (parziale -stante l'esplicito riferimento alla decisione da ultimo richiamata) degli articoli 6 delle fideiussioni dovendo gli stessi considerarsi conseguenza “a valle” di un'intesa restrittiva della concorrenza integrante “a monte” violazione della l. n. 287/90.
In proposito occorre tuttavia osservare che l'opponente non ha prodotto il provvedimento di NC
d'TA (che ha natura amministrativa e non può, pertanto, essere acquisito d'ufficio da parte del giudice) costituente (nei limiti temporali cui si farà di seguito riferimento) “prova privilegiata” dell'intesa a monte (così -tra le altre- la decisione di legittimità da ultimo citata), sì che, non provata l'intesa “a monte”, non è possibile ritenere che i contratti di garanzia che vengono qui in rilievo siano conseguenza, a valle, del comportamento violativo dell'art. 2, l. n. 287/90.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, è peraltro appena il caso di osservare come il (non prodotto) provvedimento n. 55/2005 di NC d'TA abbia (secondo quanto si desume anche dalla giurisprudenza di legittimità) efficacia di prova privilegiata dell'intesa a monte integrante violazione dell'art. 2, l. n. 287/90 solo sino al mese di maggio 2005 (tra le altre, Cass., S.
U., sent. 30 dicembre 2021, n. 41994), mentre i contratti che vengono qui in rilievo sono stati conclusi nel 2016. Ne discende che, senza possibilità di richiamare il provvedimento da ultimo richiamato (peraltro, come detto, neppure prodotto), l'opponente avrebbe dovuto aliunde offrire una prova della esistenza (al momento della prestazione delle garanzie che vengono qui in rilievo) di un'intesa illecita.
2.6. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra riportati ai numeri 5) ed 8) occorre osservare quanto segue.
2.6.1. Quanto alla prospettata divergenza tra i.s.c. indicato in contratto ed i.s.c. effettivamente praticato è sufficiente osservare che “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., sez. 1, sent. 9 dicembre 2021, n.
39169; conf., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 14 febbraio 2023, n. 4597).
pagina 9 di 13 2.6.2. La doglianza sopra riportata al n. 8) risulta inammissibile sia perché, pur con il massimo sforzo interpretativo possibile, non è dato comprendere quale sia la censura effettivamente sollevata, sia perché lo stesso pare formulato mediante valorizzazione di pattuizioni (commissione di massimo scoperto e valute fittizie) che, per quanto si dirà, non è dato ravvisare con riferimento ai contratti alla base del decreto ingiuntivo (e tale circostanza risulta assorbente rispetto alla infondatezza -per quanto si dirà- della censura svolta in relazione alla assunta violazione del divieto di anatocismo;
violazione pure richiamata con riferimento alla doglianza qui in esame).
2.7. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra indicati al n. 6) occorre osservare quanto segue.
2.7.1. L'ammortamento alla francese non comporta violazione del divieto di anatocismo.
Il piano di ammortamento alla francese rappresenta infatti una modalità di rimborso dei contratti di finanziamento caratterizzata dalla pattuizione di una restituzione delle somme dovute mediante rate costanti di importo fisso e predeterminato, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi calcolati al t.a.n. pattuito. In particolare, mediante l'impiego di una formula matematica, viene predisposto un piano dei pagamenti periodici che risulta così costruito: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota degli interessi relativi alla prima rata;
2) si sottrae la quota di interesse così quantificata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata;
3) la quota capitale di tale prima rata viene sottratta dal debito iniziale così da ottenere il debito residuo;
4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata;
5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata;
6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo su cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.
Così ricostruito, il piano di ammortamento alla francese risulta conforme agli artt. 820, 821 (che giustificano il pagamento, per ciascuna rata, di tutti gli interessi maturati -ed immediatamente esigibili- nel mese di riferimento) e 1194 c.c. (che giustifica l'imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale) e consente di formare una rata caratterizzata da una quota interessi progressivamente decrescenti e da una quota capitale progressivamente crescente. Infatti, dato il t.a.n., la quota di interessi risulta pari al totale degli interessi maturati giorno per giorno nel corso del periodo di riferimento della rata sul capitale del quale il mutuatario ha goduto nel medesimo periodo di riferimento;
tale quota va detratta dalla rata fissa predeterminata e la differenza va imputata al capitale.
Il graduale rimborso del capitale comporta, per ciascun periodo di riferimento della rata (fissa), la progressiva riduzione del capitale goduto dal mutuatario e, per l'effetto, la progressiva riduzione della quota di interessi (calcolati su un capitale sempre inferiore rispetto a quello del mese precedente) della singola rata. Il tutto senza che sia dato ravvisare alcun anatocismo, atteso che il calcolo degli interessi è
pagina 10 di 13 svolto sul solo capitale residuo (quello in godimento al cliente) per ciascun periodo di riferimento, risultando tale circostanza risolutiva al fine della decisione di una domanda fondata sulla assunta violazione dell'art. 1283 c.c. il quale tende ad escludere la sola produzione di interessi sugli interessi
(arg. ex Cass., sez. 1, ord. 24 novembre 2022, n. 34677; in termini, Cass., S. U., sent. 29 maggio 2024,
n. 15130 nonché, precedentemente, tra le tante, T. Torino, 29.01.2024, T. 03.06.2020, n. 880, T. CP_4
05.05.2020, n. 6897, T. 24.04.2020, n. 222, Corte di Appello di Napoli, 19.02.2020, CP_5 CP_6
n. 772 -tutte in nonché T. 24.4.2020 in . Per_1 CP_5 Controparte_7
Né (e la questione è qui esaminata anche nella prospettiva della -in vero assai generica doglianza sopra riportata sub 7) l'ammortamento alla francese in regime finanziario composto comporta indeterminatezza del tasso di interesse ovvero applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato in contratto e la violazione del divieto previsto all'art. 1283 c.c. (in termini, di recente, v. Cass., S. U., sent. 29 maggio 2024, n. 15130, nonché, precedentemente, già T. Torino, sez. 1, sent. 29 gennaio 2024,
T. Roma, sex. XVII, sent. 2 ottobre 2023, n. 13898, entrambe in Dejure cui qui si rinvia).
2.7.2. La prospettata usurarietà delle pattuizioni integra doglianza tanto generica da risultare non esaminabile. In verità l'opponente non si è premurata di precisare se la violazione qui in esame sia stata prospettata in relazione ai soli interessi moratori, ovvero anche a quelli corrispettivi, né quale sia la soglia ritenuta in concreto violata ed è giunta addirittura a valorizzare una clausola (la commissione di massimo scoperto) che, non indicata tra quelle ricomprese nel regolamento negoziale (e, peraltro, ai fini dell'usura computabile secondo le modalità -del tutto non esaminate dalla garante- indicate da
Cass., S. U. 20 giugno 2018, n. 16303), così come osservato dall'opposta, neppure è in astratto configurabile con riferimento ai contratti di finanziamento alla base del decreto ingiuntivo.
2.8. Anche il motivo di opposizione relativo alla nullità della clausola relativa agli interessi risulta formulata in modo estremamente generico, nonché mediante la pretesa valorizzazione di clausole
(quella relativa alle valute fittizie) che non solo non sono ravvisabili nel regolamento negoziale (tanto è vero che l'opponente non si è premurata di indicarla in modo puntuale), ma, addirittura, neppure risultano in astratto compatibili con i contratti di finanziamento oggetto di causa.
2.9. Le considerazioni che precedono impongono di ritenere infondate tutte le ragioni di opposizione, sì che la portata del decreto ingiuntivo opposto non può che essere integralmente confermata. Ne discende non solo la legittimità, ma, anche, la doverosità della segnalazione in centrale rischi, nonché
l'assoluta infondatezza della doglianza relativa alla violazione delle norme in base alle quali l'opponente pretende di conseguire un accertamento della responsabilità della banca. A tale ultimo riguardo deve peraltro precisarsi (a conferma ulteriore della temerarietà dell'opposizione) che del tutto inconferenti risultano i riferimenti (pur espressi, nell'atto di citazione in opposizione) all'art. 9, l. n.
pagina 11 di 13 192/98 (neppure essendosi la debitrice premurata di allegare l'esistenza di un abuso di dipendenza economica) e, addirittura, all'art. 1469bis c.c. (non avendo l'opponente valutato che la propria natura di persona giuridica esclude a monte la possibilità di ravvisarne la qualità di consumatore riservata, come noto, alle sole persone fisiche – art. 3, co. 1, lett. a, cod. cons.).
3. Ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
(norma della quale pure l'opposta ha chiesto l'applicazione).
3.1. In proposito è appena il caso di richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'art. 96, co. 3, c.p.c. integra una vera e propria pena pecuniaria, destinata a sanzionare l'abuso del processo ed il coinvolgimento, nel processo, della controparte indipendentemente dalla esistenza di un danno effettivo (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26435, Cass., sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902).
Presupposto per l'applicazione della norma da ultimo citata sono il dolo o la colpa grave della parte soccombente (Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26435, Cass., sez. 6-1, ord. 4 settembre 2020, n.
18512, Cass., sez. 1, ord. 15 novembre 2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13 settembre 2018, n. 22405); requisiti soggettivi, quelli indicati, che si giustificano alla luce tanto dell'inserimento della relativa previsione nella disciplina della responsabilità aggravata, quanto della impossibilità di valutare come censurabile la mera azione in giudizio per far valere una pretesa che si riveli poi infondata.
In relazione al quantum della condanna, avuto riguardo all'ampiezza della previsione normativa
(“somma equitativamente determinata”), la Suprema Corte ha osservato che “la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, Rv. 624394 - 01)” (Cass., sez. 3, ord.
20 novembre 2020, n. 26435). Nel senso della parametrabilità della condanna ad un multiplo o ad una frazione delle spese di lite, con il solo limite della ragionevolezza, si veda anche Cass., sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902.
3.2. Ebbene, con riferimento al caso concreto, la colpa grave dell'opponente è desumibile: i) dai rilevati, plurimi profili di inammissibilità per genericità dell'opposizione; ii) dalla articolazione di censure fondate sulla pretesa invalidità di clausole che non trovano alcun concreto riscontro nei contratti conclusi (e che, in verità, neppure risultano astrattamente configurabili con riferimento ai contratti di finanziamento posti alla base del decreto ingiuntivo); iii) dalla evocazione di discipline del tutto inconferenti quali quelle indicate al punto 2.9 della presente decisione.
3.3. Tanto detto, questo Giudice ritiene che la somma dovuta ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. non possa
(avuto riguardo al grado della colpa) essere quantificata in misura inferiore rispetto all'importo delle pagina 12 di 13 spese di lite liquidate come da dispositivo (senza valutazione, ai fini della norma da ultimo richiamata, degli accessori).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 520.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio di opposizione proposto da per mancata Parte_4
riassunzione del processo e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 212/2020 nei confronti di in bonis; Parte_4
2) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara esecutivo Parte_5
il decreto ingiuntivo n. 212/2020 di questo Tribunale nei confronti di tale opponente;
3) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, ai Parte_5
sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. in favore di in persona del legale Parte_3
rappresentante p. t., della somma di euro 22.467,00 oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla data odierna al saldo;
4) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Parte_5
favore di in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del Parte_3
presente giudizio che si liquidano in euro 22.467,00, oltre 15% spese generali, c. a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 9 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5993/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1 [...]
( , in persona del legale rappresentante p. t., rappresentate e difese Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. Rodolfo Spanò , presso lo studio del quale, in Sant'Arpino (CE), C.F._1
vico Pace n. 5, sono elettivamente domiciliate
OPPONENTI
E quale procuratore di ( ), rappresentata e Controparte_1 Parte_3 P.IVA_2 difesa dall'avv. Francesca Strazzera ( ), presso lo studio della quale, in Napoli, C.F._2
piazza Nicola Amore n. 6, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha precisato le conclusioni come da memoria depositata ai sensi dell'art. Parte_2
183, co. 6, n. 1 c.p.c.
La parte opposta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il Parte_4 Parte_5
decreto n. 212/2020 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di euro 471.365,55, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base dei contratti di finanziamento nn. 0367074616062 e n.74898958 conclusi (rispettivamente, il 15.7.2016
pagina 1 di 13 ed il 20.12.2016) con da e garantiti da Controparte_2 Parte_4 [...]
Le società opponenti, eccepita l'improcedibilità della domanda per mancato Parte_5
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, hanno: 1) dedotto la nullità dei contratti di finanziamento in quanto “concessi per scopi diversi da quelli dichiarati” (p. 4 dell'atto di citazione) atteso che “le somme erogate non sono servite alla formazione e all'acquisto delle scorte di merce della né al pagamento della 13^ mensilità delle stessa società, come dichiarato Parte_4
nei contratti con effettiva deviazione dalla finalità a cui l'attribuzione delle somme era preordinata e che rientrava nella causa concreta del contratto (cfr. in argomento Cass. ordinanza del 21 ottobre
2019, n. 26770)”, ma “per ripianare la propria esposizione debitoria nei confronti del medesimo istituti di credito”; 2) prospettato la nullità del decreto ingiuntivo emesso “in base ad un semplice estratto conto, con richiamo ai contratti di finanziamento nulli, il tutto inficiati da palese violazione di legge, dal momento che gli opponenti intendono sollevare anche la exceptio doli generalis” (p. 6 dell'atto di citazione); 3) dedotto che la prova dell'entità del credito deve essere fornita dalla parte opposta (chiamata “a produrre tutti gli estratti conto e gli scalari trimestrali sin dalla nascita del rapporto stesso e fin quando né reclama il saldo” -p. 7 dell'atto di citazione) la quale non può avvalersi, a tale scopo, del “saldaconto ex art. 50 T.U.B., non contenendo la certificazione della conformità alle scritture contabili da uno dei dirigenti dell'opposta, con la dichiarazione che il credito è vero e liquido”; 4) eccepito l'invalidità delle fideiussioni prestate da Parte_5
sia perché concesse in relazione a finanziamenti di scopo impiegati per finalità diversa da
[...] quella risultante dal contratto, sia perché “prestate da una società (la per un Parte_5
importo notevolmente superiore rispetto al capitale sociale indicato in atti ed è stata sottoscritta per garantire un ingente debito contratto da altra società (la ” (p. 8 dell'atto di Parte_4
citazione) in conflitto di interessi, con violazione dell'art. 1394 c.c., essendo stata la fideiussione
(secondo quanto noto alla banca) “sottoscritta dall'amministratore unico della società garante, perseguendo la mera finalità di permettere alla società garantita, dallo stesso amministrata e partecipata, di conseguire un credito che probabilmente non avrebbe altrimenti potuto godere
(stante una critica situazione patrimoniale) e senza il perseguimento di alcuno scopo anche solo indirettamente riconducibile all'oggetto sociale ed all'interesse economico dell'odierna società opponente [la società garante]” (p. 9 dell'atto di citazione); 5) dedotto l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito ed applicato risultando nei contratti indicato un i.s.c. diverso da quello effettivamente praticato con conseguente necessità di applicare l'art. 117, co. 7, t.u.b.; 6) prospettato la nullità del “metodo di ammortamento applicato dalla ” e la pattuizione di Controparte_2 interessi usurari (p. 12 dell'atto di citazione) anche in considerazione della necessità di computare,
pagina 2 di 13 ai fini della valutazione della violazione di tale disciplina la commissione di massimo scoperto (p.
17 dell'atto di citazione) non potendo la disciplina recata dalla l. n. 108/96 ritenersi rispettata a fronte della pattuizione di clausola di salvaguardia;
7) dedotto la nullità della clausola relativa agli interessi (anche in relazione alla fittizietà delle valute) con conseguente diritto alla ripetizione delle somme a tale titolo versate;
8) dedotto la non trasparente formazione del t.e.g. (pp. 16 e 17 dell'atto di citazione); 9) allegato l'illegittimità della segnalazione in centrale rischi, nonchè la responsabilità della controparte per violazione degli artt. 1175 e 1338 c.c., nonché dell'art. 9 legge n. 192/98
(violazione che “ha di fatto imposto condizioni vessatorie che determinano a carico del cliente un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, violando l'art. 1469 bis
c.c., introdotto dalla direttiva comunitaria n. 13/93 del 5 aprile 1993”).
mandataria di ha chiesto di rigettare l'opposizione Controparte_1 Controparte_2
deducendo: i) che l'obbligo (peraltro gravante sulla parte opponente) di instaurare il procedimento di mediazione diviene attuale (in caso di opposizione ex art. 645 c.p.c.) solo una volta intervenuta la pronunzia sulla provvisoria esecuzione del decreto;
ii) che i contratti di mutuo oggetto del presente procedimento non possono essere qualificati come mutui di scopo poiché la finalità in funzione della quale i finanziamenti sono stati concessi non può considerarsi comune alle parti, risultando, in realtà, dai contratti solamente i motivi per i quali la parte mutuataria ha chiesto ed ottenuto le somme;
iii) che le doglianze relative alla mancata documentazione del credito sono “estremamente generiche, risolvendosi in un'ampia disamina delle questioni attualmente più dibattute nell'ambito del diritto bancario senza mai un concreto aggancio ai contratti, oggetto di causa, e pertanto parte attorea ha, di fatto, demandato al Tribunale l'assolvimento del proprio onere probatorio” (p. 9 della comparsa di costituzione e risposta) e che esplorativa deve ritenersi la richiesta di nomina di consulente da parte del Tribunale;
iv) che infondata è pure la prospettazione della invalidità della fideiussione (peraltro prestata “a prima domanda”) atteso che la controparte non considera che “la società garante - è società costituita dalla scissione della Parte_5 Parte_4
[... (società garantita) con progetto di scissione del 16.07.2015: la società garantita (
[...]
) ha ceduto l'intero suo patrimonio immobiliare (all.3) alla società scissa, che solo Parte_4
successivamente si è resa garante. Circostanza da evidenziare è quindi che la capacità patrimoniale della garante è assolutamente rilevante perché il suo patrimonio attivo non è Parte_5
dato solo dal capitale sociale versato ma anche dalle sue proprietà immobiliari (all.3), a dispetto delle affermazioni avverse di sproporzione tra importo della fideiussione e capitale sociale della garante. Peraltro, l'identità di ruoli tra amministratore della società garantita e garante non è sufficiente, in quanto, come statuito dalla Cassazione (sez. III, sent. n. 27547 del 30/12/2014)
pagina 3 di 13 affinché si realizzi il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c., in aggiunta alla circostanza soggettiva che la stessa persona sia amministratore delle società garante e garantita, deve comunque essere dimostrata concretamente, e cioè oggettivamente, l'esistenza di un conflitto”, mentre, con riferimento al caso concreto “la fideiussione era stata sottoscritta dall'amministratore unico della società garantita, perseguendo scopi anche solo indirettamente riconducibili all'oggetto sociale ed agli interessi economici della società garante” (p. 10 della comparsa di costituzione e risposta) secondo quanto risulta dal verbale di assemblea straordinaria del 12 dicembre 2016 della garante
(doc. 4 di parte convenuta ove è scritto che l'assemblea, all'unanimità, ha Parte_5 dichiarato “l'espresso e incondizionato accordo al rilascio di garanzie nell'interesse della
[...]
a favore di Intesa San Paolo, ritenendo che tale operazione realizzi un concreto Parte_4
interesse per la in quanto la concessione di affidamenti alla Parte_5 [...] ne agevola il “business” e quindi l'adempimento degli impegni assunti nei Parte_4
confronti della stessa la quale aveva acquistato l'intero patrimonio Parte_5
immobiliare della garantita;
v) che l'ammortamento alla francese non Parte_4
comporta alcuna violazione del divieto di anatocismo;
vi) che generiche ed infondate sono altresì le doglianze relative alle valute fittizie (neppure in realtà comprendendosi come “tale eccezione possa concernere il rapporto di mutuo chirografario, oggetto del decreto opposto” -p. 12 della comparsa di costituzione e risposta) ed all'usura (pretendendo la controparte di valorizzare a tale fine delle pattuizioni -commissioni di massimo scoperto- che caratterizzano i contratti di conto corrente, ma non, anche, quelli oggetto di causa e di conseguire la dichiarazione di invalidità delle clausole anche a fronte di una -neppure, in realtà, ravvisabile- usura sopravvenuta); vii) che legittima e doverosa, quanto al caso concreto, è stata la segnalazione in centrale rischi.
Interrotto, a causa del fallimento di in data 13.10.2020, il giudizio è stato Parte_1 riassunto su iniziativa della sola Rigettata l'istanza di concessione della Parte_2 provvisoria esecuzione, assegnato il termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria (in data 13.10.2021 l'opposta ha depositato verbale di mediazione con esito negativo stante la mancata comparizione di e concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. Parte_5
(nella prima memoria depositata ai sensi di tale norma richiamata Cass., Parte_5
S.U. 41994/2021, ha pure chiesto la dichiarazione di nullità dell'art. 6 delle fideiussioni in quanto riproduttivo dello schema ABI integrante violazione della disciplina in materia di concorrenza), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è effettivamente tenuta il 17.12.2024 allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
pagina 4 di 13 2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Preliminarmente, tenuto conto del fallimento di della dichiarazione di Parte_4
interruzione del giudizio e della riassunzione su iniziativa della sola deve Parte_5
darsi atto dell'estinzione ex art. 307 c.p.c. del giudizio di opposizione introdotto da
[...]
con conseguente irrevocabilità del decreto nei confronti di tale ultima, originaria Parte_4
opponente occorrendo tuttavia precisare, sulla scorta della condivisa giurisprudenza di legittimità, che “Il fallimento del debitore, intervenuto nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non determina l'inefficacia assoluta di quest'ultimo ma la sua mera inopponibilità alla massa, con la conseguenza che, una volta tornato "in bonis" il debitore, i relativi effetti tornano a dispiegarsi, divenendo definitivi qualora il processo di opposizione (interrotto a seguito dell'apertura della procedura concorsuale) non sia stato tempestivamente riassunto dall'opponente”
(Cass., sez. 3, sent. 14 marzo 2022, n. 8110; conf., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 2 maggio 2022, n.
13810).
2.2. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Secondo quanto espressamente risulta dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 28/2010 (ed è stato ampiamente confermato pure dalla giurisprudenza di legittimità -tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre
2020, n. 19596) nei procedimenti instaurati mediante deposito di ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.
l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria diviene attuale una volta adottata, dal giudice del processo instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la statuizione relativa alla provvisoria esecuzione del decreto.
Tale onere deve, con riferimento al presente giudizio, ritenersi assolto dalla parte opposta (cfr. il verbale depositato il 13.10.2021 dal quale risulta l'esito negativo della mediazione per mancata comparizione dell'opponente), sì che la domanda deve essere esaminata nel merito.
2.3. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) occorre richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale “il mutuo di scopo convenzionale, che costituisce una deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo: è in tal caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso (Cass. nn. 24699/2017 e 15929/2018). Detto altrimenti, il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto
pagina 5 di 13 finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione (cfr. Cass. 24699/2017 cit.)” (Cass., sez. 1, ord. 5 giugno 2024, n. 15695; conf., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 18 giugno 2018, n. 15929).
Ebbene, i documenti contrattuali prodotti dall'opposta non consentono in alcuna misura di ritenere che le clausole di destinazione (il doc. 19 fa riferimento all'”acquisto scorte”, il documento 17 fa riferimento a “pagamento 13° mensilità e acquisto scorte”) siano state apposte al fine della realizzazione di un interesse (sia pur solo indiretto) della mutuante, essendo piuttosto evidente che le stesse sono relative allo svolgimento dell'ordinaria attività della mutuataria (esercente attività di commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia). Del resto, a fronte della puntuale difesa a riguardo svolta dall'opposta, non ha offerto alcun concreto Parte_5
elemento idoneo a supportare la doglianza pur svolta.
In definitiva, risultando le clausole che l'opponente pretende di valorizzare mera esteriorizzazione dei motivi per i quali sono stati richiesti i finanziamenti da parte della debitrice principale, l'impiego delle somme mutuate per finalità differenti (circostanza che -peraltro- la debitrice neppure si è premurata di puntualmente documentare, non essendo a riguardo sufficiente il generico riferimento agli estratti di conto corrente) non è idoneo a fondare una dichiarazione di nullità dei contratti.
2.4. I motivi di opposizione sopra riportati ai nn. 2) e 3), esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Gli stessi risultano nella sostanza accomunati dalla prospettata insufficienza della documentazione depositata in sede monitoria sull'assunto della necessità per la parte opposta (tenuta a provare in modo pieno il proprio credito) di produrre tutti gli estratti conto e gli scalari trimestrali relativi ai rapporti oggetto di causa.
In verità, premesso che, allorquando agisca per ottenere l'adempimento, il creditore è tenuto solo a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'altrui inadempimento, spettando invece al debitore la prova del fatto (anche solo parzialmente) estintivo dell'altrui diritto (tra le tantissime, Cass., S. U.
30 ottobre 2001, n. 13533), non può non rilevarsi come l'opposta abbia provato la conclusione (per la verità, neppure contestata) dei due contratti di finanziamento (docc. 17 e 20), nonché dei contratti di garanzia (docc. 15 e 19), mentre l'opponente non ha provato il fatto estintivo del credito avendo invece sollevato doglianze relative alla validità di talune pattuizioni che, per quanto si dirà, devono essere rigettate.
Tanto detto, non può non darsi atto (e la circostanza risulta rilevante anche nella prospettiva della temerarietà dell'opposizione) che le doglianze qui in esame sono in parte fondate sul travisamento pagina 6 di 13 della natura dei rapporti contrattuali alla base della domanda proposta in sede monitoria. Alcun estratto conto è, in particolare, anche solo in astratto ravvisabile con riferimento ai contratti di finanziamento in base ai quali è stato emesso il decreto ingiuntivo;
contratti con riferimento ai quali l'ammontare del credito ben è desumibile avuto riguardo ai documenti contenenti le pattuizioni ed alla indicazione (chiaramente evincibile dai documenti 25 e 26 qui depositati dall'opposta) delle rate impagate senza necessità di produzione di documenti ex art. 50 t.u.b. (sì che inconferenti sono le doglianze relative alla mancata conformità dei documenti prodotti in sede monitoria a quelli richiesti dalla norma da ultimo citata).
2.5. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 4), nonché con riferimento alla prospettata nullità dell'art. 6 delle fideiussioni occorre osservare quanto segue.
2.5.1. L'annullabilità delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1394 c.c. è stata prospettata mediante esplicito richiamo a Cass., sez. 3, sent. 4 ottobre 2010, n. 20597 secondo la quale “È annullabile, in quanto conclusa in conflitto d'interessi, la fideiussione prestata in favore di una banca da una società di capitali, per un importo superiore al capitale sociale che sia stata sottoscritta dall'amministratore per garantire il debito contratto da altra società del medesimo gruppo ed amministrata dalla stessa persona, che al momento della stipula si trovava già in stato di insolvenza, a nulla rilevando che l'atto sia stato autorizzato dall'assemblea totalitaria dei soci”.
La decisione posta dall'opponente alla base della doglianza qui in esame non appare pertinente.
In disparte ogni considerazione relativa alla necessità di valutare, unitamente al capitale sociale della garante, anche la consistenza patrimoniale della medesima società (profilo, questo, in ordine al quale alcuna difesa è stata svolta dall'opponente nonostante l'allegazione -non contestata- relativa ai trasferimenti immobiliari dalla debitrice principale alla garante), non può non rilevarsi come l'opponente (gravata da tale onere, in quanto interessata ad ottenere la caducazione delle garanzie) non abbia provato che al momento della prestazione delle garanzie (15 luglio 2016 e 20 dicembre
2016) la debitrice principale era già in stato di insolvenza (risalendo in realtà la dichiarazione di fallimento -peraltro conseguenza dell'iniziativa assunta dalla medesima alla Controparte_2
ben successiva data del 9 luglio 2020).
Esclusa la concreta rilevanza della decisione posta alla base della doglianza qui in esame, non può in ogni caso non osservarsi: i) che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore
pagina 7 di 13 delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore” (Cass., sez. 1, ord. 7 dicembre 2017, n. 29475; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 dicembre 2014, n. 27547); ii) che l'opponente (che ne era onerata in quanto interessata ad ottenere l'invalidazione delle garanzie) non ha offerto alcun concreto elemento alla stregua del quale consentire di accertare la “relazione antagonistica
d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore”; iii) che (fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono) la relazione antagonistica risulta (oltre che non provata) addirittura esclusa alla luce del verbale di assemblea di in data 11 dicembre 2016 (relativo, evidentemente, Parte_5 alla sola garanzia dall'opposta prodotta sub doc. 15) dal quale risulta che la prestazione della garanzia è stata dall'assemblea dei soci della garante ritenuta rispondente ad “un concreto interesse per la in quanto la concessione di affidamenti alla Parte_2 Parte_1 ne agevola il “business” e quindi l'adempimento degli impegni assunti nei confronti della stessa
[...]
. Da tale verbale, in altri termini, risulta che le garanzie rispondevano ad un Parte_2
interesse (almeno indiretto) della stessa garante, sì che il (legale rappresentante della garante CP_3
e della debitrice principale), nel prestare la fideiussione, ha operato nell'interesse della
[...]
(oltre che nel proprio, essendo lo stesso socio al 50% della società Parte_5 CP_3
garante). Né è possibile condividere l'assunto di parte opponente la quale, lungi dall'allegare (prima ancora che provare) l'inesistenza di quegli impegni della garantita nei confronti della garante che
(secondo quanto si legge nel verbale di assemblea richiamato) sono stati alla base della conclusione della fideiussione, si è limitata ad osservare come la “confezione di tale documento rappresenta la conferma della sussistenza del disegno denunziato dalla società opponente messo in atto dall'istituto di credito di ottenere il ripianamento delle esposizioni debitorie della società decotta con il rilascio di fideiussioni dalla società garante che sapeva essere inconsistente atteso l'importo notevolmente superiore rispetto al capitale sociale della e ingente debito Parte_5 contratto da la citato in atti” (p. 8 della comparsa conclusionale di parte Parte_4
opponente); tale assunto, infatti, oltre a risultare del tutto indimostrato, è (nella parte in cui valorizza il “disegno dell'istituto di credito”) indice di una certa confusione che connota la doglianza in esame incentrata -in astratto- su un preteso conflitto di interessi tra la società garante ed il legale rappresentante della stessa che è rimasto del tutto indimostrato.
2.5.2. Neppure può essere accolta la prospettata invalidità delle fideiussioni alla luce del principio affermato da Cass., S. U., sent. 30 dicembre 2021, n. 41994. Volendo esplicitare il contenuto della pagina 8 di 13 doglianza introdotta solo con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., è possibile precisare che, nella sostanza, la parte ha inteso predicare la nullità (parziale -stante l'esplicito riferimento alla decisione da ultimo richiamata) degli articoli 6 delle fideiussioni dovendo gli stessi considerarsi conseguenza “a valle” di un'intesa restrittiva della concorrenza integrante “a monte” violazione della l. n. 287/90.
In proposito occorre tuttavia osservare che l'opponente non ha prodotto il provvedimento di NC
d'TA (che ha natura amministrativa e non può, pertanto, essere acquisito d'ufficio da parte del giudice) costituente (nei limiti temporali cui si farà di seguito riferimento) “prova privilegiata” dell'intesa a monte (così -tra le altre- la decisione di legittimità da ultimo citata), sì che, non provata l'intesa “a monte”, non è possibile ritenere che i contratti di garanzia che vengono qui in rilievo siano conseguenza, a valle, del comportamento violativo dell'art. 2, l. n. 287/90.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, è peraltro appena il caso di osservare come il (non prodotto) provvedimento n. 55/2005 di NC d'TA abbia (secondo quanto si desume anche dalla giurisprudenza di legittimità) efficacia di prova privilegiata dell'intesa a monte integrante violazione dell'art. 2, l. n. 287/90 solo sino al mese di maggio 2005 (tra le altre, Cass., S.
U., sent. 30 dicembre 2021, n. 41994), mentre i contratti che vengono qui in rilievo sono stati conclusi nel 2016. Ne discende che, senza possibilità di richiamare il provvedimento da ultimo richiamato (peraltro, come detto, neppure prodotto), l'opponente avrebbe dovuto aliunde offrire una prova della esistenza (al momento della prestazione delle garanzie che vengono qui in rilievo) di un'intesa illecita.
2.6. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra riportati ai numeri 5) ed 8) occorre osservare quanto segue.
2.6.1. Quanto alla prospettata divergenza tra i.s.c. indicato in contratto ed i.s.c. effettivamente praticato è sufficiente osservare che “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., sez. 1, sent. 9 dicembre 2021, n.
39169; conf., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 14 febbraio 2023, n. 4597).
pagina 9 di 13 2.6.2. La doglianza sopra riportata al n. 8) risulta inammissibile sia perché, pur con il massimo sforzo interpretativo possibile, non è dato comprendere quale sia la censura effettivamente sollevata, sia perché lo stesso pare formulato mediante valorizzazione di pattuizioni (commissione di massimo scoperto e valute fittizie) che, per quanto si dirà, non è dato ravvisare con riferimento ai contratti alla base del decreto ingiuntivo (e tale circostanza risulta assorbente rispetto alla infondatezza -per quanto si dirà- della censura svolta in relazione alla assunta violazione del divieto di anatocismo;
violazione pure richiamata con riferimento alla doglianza qui in esame).
2.7. Con riferimento ai motivi di opposizione sopra indicati al n. 6) occorre osservare quanto segue.
2.7.1. L'ammortamento alla francese non comporta violazione del divieto di anatocismo.
Il piano di ammortamento alla francese rappresenta infatti una modalità di rimborso dei contratti di finanziamento caratterizzata dalla pattuizione di una restituzione delle somme dovute mediante rate costanti di importo fisso e predeterminato, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi calcolati al t.a.n. pattuito. In particolare, mediante l'impiego di una formula matematica, viene predisposto un piano dei pagamenti periodici che risulta così costruito: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota degli interessi relativi alla prima rata;
2) si sottrae la quota di interesse così quantificata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata;
3) la quota capitale di tale prima rata viene sottratta dal debito iniziale così da ottenere il debito residuo;
4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata;
5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata;
6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo su cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.
Così ricostruito, il piano di ammortamento alla francese risulta conforme agli artt. 820, 821 (che giustificano il pagamento, per ciascuna rata, di tutti gli interessi maturati -ed immediatamente esigibili- nel mese di riferimento) e 1194 c.c. (che giustifica l'imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale) e consente di formare una rata caratterizzata da una quota interessi progressivamente decrescenti e da una quota capitale progressivamente crescente. Infatti, dato il t.a.n., la quota di interessi risulta pari al totale degli interessi maturati giorno per giorno nel corso del periodo di riferimento della rata sul capitale del quale il mutuatario ha goduto nel medesimo periodo di riferimento;
tale quota va detratta dalla rata fissa predeterminata e la differenza va imputata al capitale.
Il graduale rimborso del capitale comporta, per ciascun periodo di riferimento della rata (fissa), la progressiva riduzione del capitale goduto dal mutuatario e, per l'effetto, la progressiva riduzione della quota di interessi (calcolati su un capitale sempre inferiore rispetto a quello del mese precedente) della singola rata. Il tutto senza che sia dato ravvisare alcun anatocismo, atteso che il calcolo degli interessi è
pagina 10 di 13 svolto sul solo capitale residuo (quello in godimento al cliente) per ciascun periodo di riferimento, risultando tale circostanza risolutiva al fine della decisione di una domanda fondata sulla assunta violazione dell'art. 1283 c.c. il quale tende ad escludere la sola produzione di interessi sugli interessi
(arg. ex Cass., sez. 1, ord. 24 novembre 2022, n. 34677; in termini, Cass., S. U., sent. 29 maggio 2024,
n. 15130 nonché, precedentemente, tra le tante, T. Torino, 29.01.2024, T. 03.06.2020, n. 880, T. CP_4
05.05.2020, n. 6897, T. 24.04.2020, n. 222, Corte di Appello di Napoli, 19.02.2020, CP_5 CP_6
n. 772 -tutte in nonché T. 24.4.2020 in . Per_1 CP_5 Controparte_7
Né (e la questione è qui esaminata anche nella prospettiva della -in vero assai generica doglianza sopra riportata sub 7) l'ammortamento alla francese in regime finanziario composto comporta indeterminatezza del tasso di interesse ovvero applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato in contratto e la violazione del divieto previsto all'art. 1283 c.c. (in termini, di recente, v. Cass., S. U., sent. 29 maggio 2024, n. 15130, nonché, precedentemente, già T. Torino, sez. 1, sent. 29 gennaio 2024,
T. Roma, sex. XVII, sent. 2 ottobre 2023, n. 13898, entrambe in Dejure cui qui si rinvia).
2.7.2. La prospettata usurarietà delle pattuizioni integra doglianza tanto generica da risultare non esaminabile. In verità l'opponente non si è premurata di precisare se la violazione qui in esame sia stata prospettata in relazione ai soli interessi moratori, ovvero anche a quelli corrispettivi, né quale sia la soglia ritenuta in concreto violata ed è giunta addirittura a valorizzare una clausola (la commissione di massimo scoperto) che, non indicata tra quelle ricomprese nel regolamento negoziale (e, peraltro, ai fini dell'usura computabile secondo le modalità -del tutto non esaminate dalla garante- indicate da
Cass., S. U. 20 giugno 2018, n. 16303), così come osservato dall'opposta, neppure è in astratto configurabile con riferimento ai contratti di finanziamento alla base del decreto ingiuntivo.
2.8. Anche il motivo di opposizione relativo alla nullità della clausola relativa agli interessi risulta formulata in modo estremamente generico, nonché mediante la pretesa valorizzazione di clausole
(quella relativa alle valute fittizie) che non solo non sono ravvisabili nel regolamento negoziale (tanto è vero che l'opponente non si è premurata di indicarla in modo puntuale), ma, addirittura, neppure risultano in astratto compatibili con i contratti di finanziamento oggetto di causa.
2.9. Le considerazioni che precedono impongono di ritenere infondate tutte le ragioni di opposizione, sì che la portata del decreto ingiuntivo opposto non può che essere integralmente confermata. Ne discende non solo la legittimità, ma, anche, la doverosità della segnalazione in centrale rischi, nonché
l'assoluta infondatezza della doglianza relativa alla violazione delle norme in base alle quali l'opponente pretende di conseguire un accertamento della responsabilità della banca. A tale ultimo riguardo deve peraltro precisarsi (a conferma ulteriore della temerarietà dell'opposizione) che del tutto inconferenti risultano i riferimenti (pur espressi, nell'atto di citazione in opposizione) all'art. 9, l. n.
pagina 11 di 13 192/98 (neppure essendosi la debitrice premurata di allegare l'esistenza di un abuso di dipendenza economica) e, addirittura, all'art. 1469bis c.c. (non avendo l'opponente valutato che la propria natura di persona giuridica esclude a monte la possibilità di ravvisarne la qualità di consumatore riservata, come noto, alle sole persone fisiche – art. 3, co. 1, lett. a, cod. cons.).
3. Ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
(norma della quale pure l'opposta ha chiesto l'applicazione).
3.1. In proposito è appena il caso di richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'art. 96, co. 3, c.p.c. integra una vera e propria pena pecuniaria, destinata a sanzionare l'abuso del processo ed il coinvolgimento, nel processo, della controparte indipendentemente dalla esistenza di un danno effettivo (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26435, Cass., sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902).
Presupposto per l'applicazione della norma da ultimo citata sono il dolo o la colpa grave della parte soccombente (Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26435, Cass., sez. 6-1, ord. 4 settembre 2020, n.
18512, Cass., sez. 1, ord. 15 novembre 2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13 settembre 2018, n. 22405); requisiti soggettivi, quelli indicati, che si giustificano alla luce tanto dell'inserimento della relativa previsione nella disciplina della responsabilità aggravata, quanto della impossibilità di valutare come censurabile la mera azione in giudizio per far valere una pretesa che si riveli poi infondata.
In relazione al quantum della condanna, avuto riguardo all'ampiezza della previsione normativa
(“somma equitativamente determinata”), la Suprema Corte ha osservato che “la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, Rv. 624394 - 01)” (Cass., sez. 3, ord.
20 novembre 2020, n. 26435). Nel senso della parametrabilità della condanna ad un multiplo o ad una frazione delle spese di lite, con il solo limite della ragionevolezza, si veda anche Cass., sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902.
3.2. Ebbene, con riferimento al caso concreto, la colpa grave dell'opponente è desumibile: i) dai rilevati, plurimi profili di inammissibilità per genericità dell'opposizione; ii) dalla articolazione di censure fondate sulla pretesa invalidità di clausole che non trovano alcun concreto riscontro nei contratti conclusi (e che, in verità, neppure risultano astrattamente configurabili con riferimento ai contratti di finanziamento posti alla base del decreto ingiuntivo); iii) dalla evocazione di discipline del tutto inconferenti quali quelle indicate al punto 2.9 della presente decisione.
3.3. Tanto detto, questo Giudice ritiene che la somma dovuta ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. non possa
(avuto riguardo al grado della colpa) essere quantificata in misura inferiore rispetto all'importo delle pagina 12 di 13 spese di lite liquidate come da dispositivo (senza valutazione, ai fini della norma da ultimo richiamata, degli accessori).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 520.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio di opposizione proposto da per mancata Parte_4
riassunzione del processo e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 212/2020 nei confronti di in bonis; Parte_4
2) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara esecutivo Parte_5
il decreto ingiuntivo n. 212/2020 di questo Tribunale nei confronti di tale opponente;
3) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, ai Parte_5
sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. in favore di in persona del legale Parte_3
rappresentante p. t., della somma di euro 22.467,00 oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla data odierna al saldo;
4) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Parte_5
favore di in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del Parte_3
presente giudizio che si liquidano in euro 22.467,00, oltre 15% spese generali, c. a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 9 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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