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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G 1912/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1912/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PITARO PAOLO, elettivamente domiciliato in C.F._1
Catanzaro al viale De Filippis, 69, presso il difensore avv. PITARO PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), nella Controparte_1 P.IVA_2 persona del capo dell' di rappresentato e difeso dallo stesso Controparte_1 CP_1 dirigente ANNARITA CARNUCCIO congiuntamente e disgiuntamente alla dott.ssa CP_2 elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell' siti in , Via G. Di
[...] CP_3 CP_1
Vittorio s.n.,
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 11.8.2022 la e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione N. 68/2022, notificata in data 18.07.2022, con cui l' irrogava la sanzione di € 2.275,5 per la violazione Controparte_1 dell'art. 39, co. 1, 2 e 7 D.L. 112/2008 per aver infedelmente registrato le ore di lavoro effettuate da
, assunto con contratto di lavoro di 22 ore settimanali mentre era stato accertato che Parte_3 lo stesso a partire dal 19.7.2017 ha svolto un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Sostenevano l'legittimità dell'ordinanza di ingiunzione opposta atteso che verbali di accertamento e notificazione del 15.7.2021 erano stati notificati in data 2.11.2021, ben oltre il termine perentorio di 90 giorni prescritto dall'art. 14, comma 2, L. 689/1981, che era priva di motivazione e viziata per difetto di istruttoria, in violazione di quanto previsto dall'art. 18 della L. 689/1981 e dall'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, per non aver esaminato le osservazioni presentate dalla società contenute negli scritti difensivi e per non aver riportato le dichiarazioni assunte in sede ispettiva, neppure avendo consentito ai ricorrenti di esaminare gli elementi di prova alla base dell'ingiunzione opposta. Deducevano altresì la mancata prova della condotta oggetto di contestazione, non sussistente, avendo il lavorato Pt_3 sempre per il numero di ore contrattualizzate. Concludeva dunque chiedendo: “In via preliminare, per i motivi dedotti in narrativa, sospendere, nelle more del giudizio, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-
pagina 1 di 6 ingiunzione n. 68/2022 dell' id Accertare e dichiarare, per i Controparte_1 CP_1 motivi sopra esposti, l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'infondatezza dell'ordinanza- ingiunzione n. 68/2022 emessa dall' di e notificata in data Controparte_1 CP_1
18.07.2022 e di ogni altro atto e/o provvedimento e/o verbale, ivi inclusi i verbali di accertamento e notificazione, anche non noto, ad essa prodromico e/o connesso e/o consequenziale e/o collegato e, per
l'effetto, annullare e/o revocare e/o disapplicare il provvedimento oggetto di opposizione;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge”.
Con Si costituiva tempestivamente l' sostenendo che dall'esame della documentazione di lavoro fatta pervenire dalla società solo in data 31.8.2022 e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti al momento dell'accesso ispettivo era stato rilevato che il dipendente , assunto con Parte_3 contratto di lavoro a tempo parziale( 22 ore settimanali), aveva in realtà prestato la sua attività a tempo pieno (40 ore settimanali ) dal 19.7.2017 al 15.7.2021, che erano stati rispettati i termini di cui all'art. 90 Legge 689/81 in quanto l'ispezione, iniziata il 15 luglio 2021, era proseguita con l'esibizione documentale dell'azienda il 31.8.2021 ( come dichiarato dagli ispettori nel verbale conclusivo degli accertamenti) e si era conclusa il 20 ottobre 2021 con l'invio del verbale prot. 878 che veniva notificato il 2.11. 2021, che l'ordinanza di ingiunzione era stata correttamente motivata indicando specificamente le norme violate e richiamando il verbale di illecito amministrativo nel quale venivano esposte in maniera particolareggiata le conclusioni degli accertamenti, pure rigettando gli scritti difensivi e sostenendo l'irrilevanza di eventuali vizi del procedimento amministrativo, compresa la mancata convocazione, ai fini della legittimità dell'ordinanza di ingiunzione. Deduceva altresì la sufficienza della prova alla luce delle dichiarazioni assunte in sede ispettiva e della documentazione prodotta dalla società, mentre il diniego dell'amministrazione resistente di accesso agli atti dell'ispezione era giustificato dall' osservanza delle prescrizioni del dm n. 757/1994.
La causa, istruita oralmente e mediante acquisizione dell'atto di denuncia-querela depositato da
[...]
quale legale rappresentante della nei confronti di Pt_2 Parte_1 Parte_3
, , e presso la Procura della Repubblica di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Crotone e verbale dell'udienza del 17.11.2022 – Tribunale del Lavoro di Crotone depositati dal ricorrente in data 1.12.2022, lette le note di trattazione scritta delle parti, è così decisa.
Anzitutto sono infondate le censure relative alla violazione degli artt. 14 e 18 L. 689/1981.
Come è noto, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, l'autorità è tenuta al rispetto del termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 14, co. 2 della l. n. 689 del 1981, che decorre dall'accertamento dell'illecito ed è interrotto solo dalla notificazione della diffida di cui all'art. 13 D.Lgs 124/2004 (cfr. Cass. Ord. 27903 del 30/10/2019), coincidendo il momento dell'accertamento
- in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n.
689 del 1981, per la notifica degli estremi della violazione - non con quello in cui viene acquisito il
"fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione, da individuarsi secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, trattandosi del momento in cui “ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento” (da ultimo Cass. 27702 del 29/10/2019).
Nel caso di specie, secondo quanto indicato nel rapporto ispettivo n. 4882 del 23.5.2022 (all. 4 res.), gli accertamenti nei confronti della società ricorrente sono stati iniziati in data 15.7.2021 e definiti in data pagina 2 di 6 18.10.2021 con verbale unico di accertamento e notificazione n. KR00000/2021-306-01 notificato al trasgressore in data 12.11.2021 con il n. prot. 8778 e in pari data alla società ricorrente, quale obbligata in solido, con il prot. n. 8779, come risulta anche dagli scritti difensivi presentati dai ricorrenti in data
1.12.2021 (all. 5 res.) e come documentato in atti (all. 6 bis res.). Considerando che, come indicato nel Con verbale conclusivo (all. 6 bis res.) e, quindi, dedotto dall' e non contestato dalla società opponente, quest'ultima ha consegnato la documentazione richiesta in sede di primo accesso ispettivo soltanto in data 31.8.2021 e necessaria per accertare la sussistenza della violazione – LUL, contratti di lavoro e attestazioni di pagamento-, al momento della notifica del predetto verbale, non era decorso il termine di cui all'art. 14, co. 2 L. 689/1981.
Inoltre, come è noto, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 18 L. cit.: “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto (..)”.
Ebbene, sia la contestazione che l'ordinanza di ingiunzione, anche motivata per relationem, devono contenere la descrizione esaustiva della violazione, non potendo il giudizio di opposizione riguardare fatti diversi da quelli oggetto di contestazione, pena la violazione del diritto di difesa. Del resto,
l'applicazione di norme diverse da quelle indicate nella contestazione della violazione, senza modificazione dei fatti contestati, comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione solo quando determini in concreto una lesione del diritto di difesa in relazione alla facoltà del trasgressore di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell'emissione del provvedimento (Cass. 13267/2020).
Nel caso di specie, l'ordinanza di ingiunzione opposta riguarda la sanzione di € 2.250,00 comminata per l'infedele registrazione nel LUL dell'orario di lavoro svolto dal lavoratore nel Parte_3 periodo dal dal 19.7.2017 al 15.7.2021, come ivi si legge, emessa sulla scorta del rapporto ispettivo n.
4882 del 23.5.2022 (che fa cenno agli scritti difensivi presentati dai ricorrente in data 1.12.21) e del verbale di accertamento e notificazione nella stessa richiamati, con conseguente completezza della motivazione che specifica, oltre alla norma violata - art. 39, co. 1, 2 e 7 D.L. 112/2008 – la condotta oggetto di contestazione, indicando sinteticamente i criteri di calcolo della sanzione (applicazione dell'attenuante di cui all'art. 11 L. 689/1981).
Nemmeno l'omessa convocazione dei ricorrenti, come pure l'omessa valutazione specifica degli scritti difensivi, vale a determinare l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione opposta laddove si consideri che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, i vizi del procedimento sanzionatorio non esimono il giudice dal valutare nel merito la sussistenza della pretesa sanzionatoria atteso che la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione” (Cass. 11300/2018).
pagina 3 di 6 Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Dalle prove orali e documentali assunte è emerso che l'orario di lavoro di non Parte_3 corrispondeva a quello contrattuale annotato nel LUL di 22 ore settimanali, variando di volta in volta a seconda delle necessità aziendali.
Invero, , come gli altri lavoratori sentiti in sede ispettiva (cfr. sit , Parte_6 Tes_1 [...]
) e, dunque, nell'immediatezza dell'accesso ispettivo ed in assenza di condizionamenti, hanno Tes_2 riferito che , come tutti gli altri addetti all'impianto di depurazione, nel periodo oggetto Pt_3 contestazione -fino alla cessazione dell'appalto- ha osservato un orario di lavoro di 7 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, e 5 ore il sabato. Tuttavia, sentito come testimone nel presente giudizio, Pt_6
ha precisato che , pur avendo un orario di lavoro part-time, dalle 8.00 alle 12.00, “veniva
[...] Pt_3 di pomeriggio se c'era un lavoro da fare e stava le ore che stavamo noi, se c'era un lavoro lo risolveva”. Anche sentito come testimone nel giudizio iscritto al n. 2275/2021 Testimone_3
Tribunale di Crotone, ha dichiarato: “L'orario di lavoro del sig. poteva variare in base alle Pt_3 esigenze operative e quindi lavorava o la mattina o il pomeriggio, (..)”. Si ritiene poi irrilevante il fatto che, secondo il testimone, lo stesso lavorasse o la mattina o il pomeriggio, trattandosi di circostanza che non vale a dimostrare un orario di lavoro esattamente di ventidue ore settimanali, peraltro considerando la presenza saltuaria del testimone presso l'impianto cui era addetto il Pt_3 Per_ (come del resto e le cui dichiarazioni, pertanto, si ritengono irrilevanti), Testimone_4 Per_2 avendo quest'ultimo dichiarato: “Io mi recavo sul cantiere di al massimo due-tre volte Parte_7 alla settimana, dipendeva dalla turnazione e dalle esigenze” (dichiarazioni testimoniali Tes_3 depositate da parte ricorrente in data 1.12.22). Anche sentito quale
[...] Testimone_5 testimone, ha riferito che lavorava o la mattina o il pomeriggio, “a seconda degli orari che la Pt_3
ci comunicava”, senza tuttavia specificare le sue ore di presenza settimanale, e Parte_1 dichiarando: “ADR Quanto al modo con cui ci comunicavano gli orari di lavoro posso dire che sapevo che doveva lavorare quattro ore al giorno e veniva in base alle necessità o la mattina o il Pt_3 pomeriggio. ADR Per necessità intendo dire che siccome c'erano altri tre operatori nell'impianto, veniva se vi era necessità di più lavoratori per l'attività da svolgere, ADR Quanto alla domanda se veniva tutti i giorni, risponde: Non sempre. ADR Alcuni giorni non lo vedevo né la mattina né il pomeriggio.
3. Non so dire di preciso il numero di ore settimanali svolte da , posso dire che a Pt_3 volte lavorava per due ore, a volte quattro o cinque, dipendeva da quanto durava l'intervento”, dunque confermando, in definitiva, che l'orario di lavoro di variava a seconda dei giorni (in alcuni Pt_3 nemmeno era presente) e delle necessità produttive contingenti.
Anche , che pure in sede ispettiva aveva riferito che tutti gli addetti all'impianto - Tes_6 compreso il osservavano lo stesso turno di lavoro- sentito come testimone ha dichiarato: Parte_3
“Confermo che dal 19.7.2017 al 15.7.2021 ha svolto un orario di lavoro di 40 ore Parte_8 settimanali. ADR Lo so perché veniva là all'impianto e lo vedevo. ADR Io ero full time e so che lui era part-time ma veniva e stava là con noi, lui faceva l'elettricista e stava lì, se c'era qualcosa di elettrico che si rompeva o c'era da fare lo faceva, (..) ADr Si, fin da quando è stato assunto svolgeva l'orario di lavoro full time”. A fronte della flessibilità oraria riferita dagli altri testimoni sentiti, a seconda delle direttive datoriali, non si ritiene attendibile che abbia lavorato proprio 40 ore settimanali, come Pt_3 gli altri dipendenti, ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte, lo stesso si recava a lavoro allorquando necessario, fermandosi oltre le quattro o cinque ore giornaliere previste dal contratto per la durata del turno degli altri dipendenti e intervenendo se necessario.
pagina 4 di 6 Valga la pena osservare, infine, che si ritengono irrilevanti, peraltro a fronte delle dichiarazioni testimoniali assunte, le dichiarazioni scritte provenienti da terzi e richiamate anche nelle note conclusive, essendo state raccolte dagli stessi ricorrenti.
In definitiva, non corrisponde al vero che non ha mai lavorato un numero di ore Parte_3 superiore a quelle indicate nel contratto di lavoro e annotate nel LUL, come vorrebbero i ricorrenti Con (come neppure che abbia lavorato esattamente quaranta ore settimanali, come sostenuto dall' ), essendo emersa la prova che lo stesso osservava un orario di lavoro variabile, fermandosi anche nel pomeriggio in caso di necessità, con conseguente sussistenza della condotta addebitata, quale l'infedele registrazione delle presenze nel LUL, da intendersi quale “scritturazione dei dati (ore lavorate) diversa rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa” ex art. 39, co. 7 D.L.
112/2008.
Invero, ai sensi dell'art. 39, co. 2 e 7 D.L. 112/2008, per quel che qui interessa: “2. (..) Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché' l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.
Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro (..) 7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. (..)”.
In definitiva, ritenuta l'infedele registrazione nel LUL della durata della prestazione lavorativa resa da nel periodo contestato, in mancanza di ulteriori contestazioni, è legittima la sanzione Parte_3 irrogata alla e, quindi, l'ordinanza di ingiunzione opposta. Parte_1
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso dev'essere respinto assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, ridotte del 20 % ex art. 152 bis disp. att.c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.552,00 oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 5 di 6 Crotone, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1912/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PITARO PAOLO, elettivamente domiciliato in C.F._1
Catanzaro al viale De Filippis, 69, presso il difensore avv. PITARO PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), nella Controparte_1 P.IVA_2 persona del capo dell' di rappresentato e difeso dallo stesso Controparte_1 CP_1 dirigente ANNARITA CARNUCCIO congiuntamente e disgiuntamente alla dott.ssa CP_2 elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell' siti in , Via G. Di
[...] CP_3 CP_1
Vittorio s.n.,
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 11.8.2022 la e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione N. 68/2022, notificata in data 18.07.2022, con cui l' irrogava la sanzione di € 2.275,5 per la violazione Controparte_1 dell'art. 39, co. 1, 2 e 7 D.L. 112/2008 per aver infedelmente registrato le ore di lavoro effettuate da
, assunto con contratto di lavoro di 22 ore settimanali mentre era stato accertato che Parte_3 lo stesso a partire dal 19.7.2017 ha svolto un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Sostenevano l'legittimità dell'ordinanza di ingiunzione opposta atteso che verbali di accertamento e notificazione del 15.7.2021 erano stati notificati in data 2.11.2021, ben oltre il termine perentorio di 90 giorni prescritto dall'art. 14, comma 2, L. 689/1981, che era priva di motivazione e viziata per difetto di istruttoria, in violazione di quanto previsto dall'art. 18 della L. 689/1981 e dall'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, per non aver esaminato le osservazioni presentate dalla società contenute negli scritti difensivi e per non aver riportato le dichiarazioni assunte in sede ispettiva, neppure avendo consentito ai ricorrenti di esaminare gli elementi di prova alla base dell'ingiunzione opposta. Deducevano altresì la mancata prova della condotta oggetto di contestazione, non sussistente, avendo il lavorato Pt_3 sempre per il numero di ore contrattualizzate. Concludeva dunque chiedendo: “In via preliminare, per i motivi dedotti in narrativa, sospendere, nelle more del giudizio, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-
pagina 1 di 6 ingiunzione n. 68/2022 dell' id Accertare e dichiarare, per i Controparte_1 CP_1 motivi sopra esposti, l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'infondatezza dell'ordinanza- ingiunzione n. 68/2022 emessa dall' di e notificata in data Controparte_1 CP_1
18.07.2022 e di ogni altro atto e/o provvedimento e/o verbale, ivi inclusi i verbali di accertamento e notificazione, anche non noto, ad essa prodromico e/o connesso e/o consequenziale e/o collegato e, per
l'effetto, annullare e/o revocare e/o disapplicare il provvedimento oggetto di opposizione;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge”.
Con Si costituiva tempestivamente l' sostenendo che dall'esame della documentazione di lavoro fatta pervenire dalla società solo in data 31.8.2022 e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti al momento dell'accesso ispettivo era stato rilevato che il dipendente , assunto con Parte_3 contratto di lavoro a tempo parziale( 22 ore settimanali), aveva in realtà prestato la sua attività a tempo pieno (40 ore settimanali ) dal 19.7.2017 al 15.7.2021, che erano stati rispettati i termini di cui all'art. 90 Legge 689/81 in quanto l'ispezione, iniziata il 15 luglio 2021, era proseguita con l'esibizione documentale dell'azienda il 31.8.2021 ( come dichiarato dagli ispettori nel verbale conclusivo degli accertamenti) e si era conclusa il 20 ottobre 2021 con l'invio del verbale prot. 878 che veniva notificato il 2.11. 2021, che l'ordinanza di ingiunzione era stata correttamente motivata indicando specificamente le norme violate e richiamando il verbale di illecito amministrativo nel quale venivano esposte in maniera particolareggiata le conclusioni degli accertamenti, pure rigettando gli scritti difensivi e sostenendo l'irrilevanza di eventuali vizi del procedimento amministrativo, compresa la mancata convocazione, ai fini della legittimità dell'ordinanza di ingiunzione. Deduceva altresì la sufficienza della prova alla luce delle dichiarazioni assunte in sede ispettiva e della documentazione prodotta dalla società, mentre il diniego dell'amministrazione resistente di accesso agli atti dell'ispezione era giustificato dall' osservanza delle prescrizioni del dm n. 757/1994.
La causa, istruita oralmente e mediante acquisizione dell'atto di denuncia-querela depositato da
[...]
quale legale rappresentante della nei confronti di Pt_2 Parte_1 Parte_3
, , e presso la Procura della Repubblica di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Crotone e verbale dell'udienza del 17.11.2022 – Tribunale del Lavoro di Crotone depositati dal ricorrente in data 1.12.2022, lette le note di trattazione scritta delle parti, è così decisa.
Anzitutto sono infondate le censure relative alla violazione degli artt. 14 e 18 L. 689/1981.
Come è noto, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, l'autorità è tenuta al rispetto del termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 14, co. 2 della l. n. 689 del 1981, che decorre dall'accertamento dell'illecito ed è interrotto solo dalla notificazione della diffida di cui all'art. 13 D.Lgs 124/2004 (cfr. Cass. Ord. 27903 del 30/10/2019), coincidendo il momento dell'accertamento
- in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n.
689 del 1981, per la notifica degli estremi della violazione - non con quello in cui viene acquisito il
"fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione, da individuarsi secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, trattandosi del momento in cui “ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento” (da ultimo Cass. 27702 del 29/10/2019).
Nel caso di specie, secondo quanto indicato nel rapporto ispettivo n. 4882 del 23.5.2022 (all. 4 res.), gli accertamenti nei confronti della società ricorrente sono stati iniziati in data 15.7.2021 e definiti in data pagina 2 di 6 18.10.2021 con verbale unico di accertamento e notificazione n. KR00000/2021-306-01 notificato al trasgressore in data 12.11.2021 con il n. prot. 8778 e in pari data alla società ricorrente, quale obbligata in solido, con il prot. n. 8779, come risulta anche dagli scritti difensivi presentati dai ricorrenti in data
1.12.2021 (all. 5 res.) e come documentato in atti (all. 6 bis res.). Considerando che, come indicato nel Con verbale conclusivo (all. 6 bis res.) e, quindi, dedotto dall' e non contestato dalla società opponente, quest'ultima ha consegnato la documentazione richiesta in sede di primo accesso ispettivo soltanto in data 31.8.2021 e necessaria per accertare la sussistenza della violazione – LUL, contratti di lavoro e attestazioni di pagamento-, al momento della notifica del predetto verbale, non era decorso il termine di cui all'art. 14, co. 2 L. 689/1981.
Inoltre, come è noto, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 18 L. cit.: “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto (..)”.
Ebbene, sia la contestazione che l'ordinanza di ingiunzione, anche motivata per relationem, devono contenere la descrizione esaustiva della violazione, non potendo il giudizio di opposizione riguardare fatti diversi da quelli oggetto di contestazione, pena la violazione del diritto di difesa. Del resto,
l'applicazione di norme diverse da quelle indicate nella contestazione della violazione, senza modificazione dei fatti contestati, comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione solo quando determini in concreto una lesione del diritto di difesa in relazione alla facoltà del trasgressore di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell'emissione del provvedimento (Cass. 13267/2020).
Nel caso di specie, l'ordinanza di ingiunzione opposta riguarda la sanzione di € 2.250,00 comminata per l'infedele registrazione nel LUL dell'orario di lavoro svolto dal lavoratore nel Parte_3 periodo dal dal 19.7.2017 al 15.7.2021, come ivi si legge, emessa sulla scorta del rapporto ispettivo n.
4882 del 23.5.2022 (che fa cenno agli scritti difensivi presentati dai ricorrente in data 1.12.21) e del verbale di accertamento e notificazione nella stessa richiamati, con conseguente completezza della motivazione che specifica, oltre alla norma violata - art. 39, co. 1, 2 e 7 D.L. 112/2008 – la condotta oggetto di contestazione, indicando sinteticamente i criteri di calcolo della sanzione (applicazione dell'attenuante di cui all'art. 11 L. 689/1981).
Nemmeno l'omessa convocazione dei ricorrenti, come pure l'omessa valutazione specifica degli scritti difensivi, vale a determinare l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione opposta laddove si consideri che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, i vizi del procedimento sanzionatorio non esimono il giudice dal valutare nel merito la sussistenza della pretesa sanzionatoria atteso che la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione” (Cass. 11300/2018).
pagina 3 di 6 Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Dalle prove orali e documentali assunte è emerso che l'orario di lavoro di non Parte_3 corrispondeva a quello contrattuale annotato nel LUL di 22 ore settimanali, variando di volta in volta a seconda delle necessità aziendali.
Invero, , come gli altri lavoratori sentiti in sede ispettiva (cfr. sit , Parte_6 Tes_1 [...]
) e, dunque, nell'immediatezza dell'accesso ispettivo ed in assenza di condizionamenti, hanno Tes_2 riferito che , come tutti gli altri addetti all'impianto di depurazione, nel periodo oggetto Pt_3 contestazione -fino alla cessazione dell'appalto- ha osservato un orario di lavoro di 7 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, e 5 ore il sabato. Tuttavia, sentito come testimone nel presente giudizio, Pt_6
ha precisato che , pur avendo un orario di lavoro part-time, dalle 8.00 alle 12.00, “veniva
[...] Pt_3 di pomeriggio se c'era un lavoro da fare e stava le ore che stavamo noi, se c'era un lavoro lo risolveva”. Anche sentito come testimone nel giudizio iscritto al n. 2275/2021 Testimone_3
Tribunale di Crotone, ha dichiarato: “L'orario di lavoro del sig. poteva variare in base alle Pt_3 esigenze operative e quindi lavorava o la mattina o il pomeriggio, (..)”. Si ritiene poi irrilevante il fatto che, secondo il testimone, lo stesso lavorasse o la mattina o il pomeriggio, trattandosi di circostanza che non vale a dimostrare un orario di lavoro esattamente di ventidue ore settimanali, peraltro considerando la presenza saltuaria del testimone presso l'impianto cui era addetto il Pt_3 Per_ (come del resto e le cui dichiarazioni, pertanto, si ritengono irrilevanti), Testimone_4 Per_2 avendo quest'ultimo dichiarato: “Io mi recavo sul cantiere di al massimo due-tre volte Parte_7 alla settimana, dipendeva dalla turnazione e dalle esigenze” (dichiarazioni testimoniali Tes_3 depositate da parte ricorrente in data 1.12.22). Anche sentito quale
[...] Testimone_5 testimone, ha riferito che lavorava o la mattina o il pomeriggio, “a seconda degli orari che la Pt_3
ci comunicava”, senza tuttavia specificare le sue ore di presenza settimanale, e Parte_1 dichiarando: “ADR Quanto al modo con cui ci comunicavano gli orari di lavoro posso dire che sapevo che doveva lavorare quattro ore al giorno e veniva in base alle necessità o la mattina o il Pt_3 pomeriggio. ADR Per necessità intendo dire che siccome c'erano altri tre operatori nell'impianto, veniva se vi era necessità di più lavoratori per l'attività da svolgere, ADR Quanto alla domanda se veniva tutti i giorni, risponde: Non sempre. ADR Alcuni giorni non lo vedevo né la mattina né il pomeriggio.
3. Non so dire di preciso il numero di ore settimanali svolte da , posso dire che a Pt_3 volte lavorava per due ore, a volte quattro o cinque, dipendeva da quanto durava l'intervento”, dunque confermando, in definitiva, che l'orario di lavoro di variava a seconda dei giorni (in alcuni Pt_3 nemmeno era presente) e delle necessità produttive contingenti.
Anche , che pure in sede ispettiva aveva riferito che tutti gli addetti all'impianto - Tes_6 compreso il osservavano lo stesso turno di lavoro- sentito come testimone ha dichiarato: Parte_3
“Confermo che dal 19.7.2017 al 15.7.2021 ha svolto un orario di lavoro di 40 ore Parte_8 settimanali. ADR Lo so perché veniva là all'impianto e lo vedevo. ADR Io ero full time e so che lui era part-time ma veniva e stava là con noi, lui faceva l'elettricista e stava lì, se c'era qualcosa di elettrico che si rompeva o c'era da fare lo faceva, (..) ADr Si, fin da quando è stato assunto svolgeva l'orario di lavoro full time”. A fronte della flessibilità oraria riferita dagli altri testimoni sentiti, a seconda delle direttive datoriali, non si ritiene attendibile che abbia lavorato proprio 40 ore settimanali, come Pt_3 gli altri dipendenti, ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte, lo stesso si recava a lavoro allorquando necessario, fermandosi oltre le quattro o cinque ore giornaliere previste dal contratto per la durata del turno degli altri dipendenti e intervenendo se necessario.
pagina 4 di 6 Valga la pena osservare, infine, che si ritengono irrilevanti, peraltro a fronte delle dichiarazioni testimoniali assunte, le dichiarazioni scritte provenienti da terzi e richiamate anche nelle note conclusive, essendo state raccolte dagli stessi ricorrenti.
In definitiva, non corrisponde al vero che non ha mai lavorato un numero di ore Parte_3 superiore a quelle indicate nel contratto di lavoro e annotate nel LUL, come vorrebbero i ricorrenti Con (come neppure che abbia lavorato esattamente quaranta ore settimanali, come sostenuto dall' ), essendo emersa la prova che lo stesso osservava un orario di lavoro variabile, fermandosi anche nel pomeriggio in caso di necessità, con conseguente sussistenza della condotta addebitata, quale l'infedele registrazione delle presenze nel LUL, da intendersi quale “scritturazione dei dati (ore lavorate) diversa rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa” ex art. 39, co. 7 D.L.
112/2008.
Invero, ai sensi dell'art. 39, co. 2 e 7 D.L. 112/2008, per quel che qui interessa: “2. (..) Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché' l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.
Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro (..) 7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. (..)”.
In definitiva, ritenuta l'infedele registrazione nel LUL della durata della prestazione lavorativa resa da nel periodo contestato, in mancanza di ulteriori contestazioni, è legittima la sanzione Parte_3 irrogata alla e, quindi, l'ordinanza di ingiunzione opposta. Parte_1
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso dev'essere respinto assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, ridotte del 20 % ex art. 152 bis disp. att.c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.552,00 oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 5 di 6 Crotone, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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