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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58744/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 58744/2023 promossa da:
, nato in [...] il [...] C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio C.F._1 dell'Avv. Stefano Corrù (C.F. ); C.F._2
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
OGGETTO: rilascio visto per ricongiungimento familiare.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 29/12/2023 l'odierno ricorrente, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento con cui l' Controparte_2 presso Il aveva rigettato la domanda di visto per ricongiungimento familiare CP_3 presentata in favore del fratello minore , cittadino Persona_1 egiziano, nato il [...] a [...], Distretto di Abu Hammad, Egitto.
Esponeva che dopo aver avviato la pratica di ricongiungimento, il competente sportello immigrazione, verificata l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 29 d.lgs. n. 286/1998, quali regolare residenza in idoneo alloggio e mezzi di sussistenza, concedeva il nulla osta e quindi il ricorrente presentava domanda di visto di ingresso per il fratello minore, che veniva respinta con il provvedimento impugnato, ove si legge che l'odierno ricorrente “Non ha presentato idonea documentazione attestante che il rapporto di parentela rientra nelle categorie dell'art. 29 del decreto legislativo n.286 del 1998: coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico
[…]; non ha presentato la prova della dipendenza né la prova dell'assenza di altri figli nello stesso paese di cittadinanza o di residenza, né la prova della loro incapacità a prendersi cura di lui per gravi e documentati motivi di salute”. Il ricorrente sosteneva che, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento impugnato, nella domanda di ricongiungimento aveva dimostrato il rapporto di parentela mediante gli estratti di nascita e lo stato di famiglia tradotti, che sia il padre che la madre del fratello minore erano deceduti e il ricorrente era stato nominato tutore del fratello in forza del provvedimento del Tribunale di Menia El
Kamh – . Il ricorrente affermava, infatti, che il fratello minore in era CP_4 CP_4 orfano di entrambi i genitori e che il ricorrente era stato nominato suo tutore in quanto ritenuto il più idoneo a prendersi cura del medesimo, rammentando che l'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998 riconosce il diritto al ricongiungimento familiare dei figli minori e il co. 2 dello stesso articolo equipara i minori sottoposti a tutela ai figli e che, quindi, in virtù di tale previsione normativa sussistevano i presupposti per il ricongiungimento. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento, di accertare e dichiarare il diritto del minore
[...]
al ricongiungimento con il ricorrente e ad ottenere il visto di Persona_1 ingresso e di ordinare la concessione del visto per ricongiungimento familiare.
Il si costituiva in Controparte_5 giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che il ricorrente non aveva dimostrato né che il minore fosse legalmente sotto la sua tutela né gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa e assumendo che il ricorrente era stato nominato tutore del fratello solo per l'eredità del defunto padre e, in ogni caso, quando la madre era ancora in vita e senza che la stessa avesse rinunciato alla responsabilità genitoriale.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) stabilisce che lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i figli minori e il comma 2 del medesimo articolo precisa che “ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.” Il ricorrente ha prodotto in giudizio la seguente documentazione, tutta tradotta: copia dello stato di famiglia, che è lo stesso sia per il ricorrente sia per il minore in quanto fratelli;
copia dell'atto di nascita del ricorrente;
copia dell'atto di nascita del minore;
copia del certificato di morte del padre;
copia del certificato di morte della madre;
copia del decreto del Tribunale di Menia El Kamh.
Nella copia del decreto del Tribunale di Menia El Kamh, prodotta in giudizio, si attesta che il Tribunale ha deciso di nominare l'odierno ricorrente,
[...]
, tutore del minore figlio del defunto Parte_1 Per_1 [...]
, come risulta altresì dallo stato di famiglia. Persona_2
Con la documentazione depositata il ricorrente ha dimostrato che il minore
è orfano di entrambi i genitori e che lo stesso è Persona_1 stato sottoposto alla sua tutela con decreto del Tribunale di Menia El Kamh – CP_4 del 27.02.2021. Il ricorrente ha, quindi, presentato idonea documentazione attestante che il rapporto di parentela rientra nelle categorie dell'art. 29 del d.lgs.
286 del 1998, in virtù del quale i minori sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
Pertanto, sussiste il diritto del ricorrente al ricongiungimento con il fratello minore sottoposto alla sua tutela. Si evidenzia che la contestazione di parte resistente secondo cui il ricorrente sarebbe stato nominato tutore del fratello solo per l'eredità del defunto padre non trova riscontro nella documentazione prodotta, neppure nella copia della traduzione del decreto del Tribunale depositata dalla stessa parte resistente. Infatti, in tutte le traduzioni legalizzate del decreto del Tribunale egiziano depositate in giudizio si legge testualmente che “Il Tribunale ha deciso di nominare /
[...]
, come tutore, senza fini economici sul suo fratello minore Parte_1
(o del minore) minore del defunto / Per_1 Persona_2
.” Tale provvedimento conferisce la tutela del minore al
[...] ricorrente senza prevedere alcuna limitazione della stessa alla gestione dell'eredità. Inoltre, il fatto che la madre fosse ancora in vita al momento della sottoposizione del minore alla tutela del ricorrente non ha alcun rilevo, considerato che allo stato attuale il minore è orfano di entrambi i genitori, essendo venuta a mancare anche la madre, peraltro a pochi mesi di distanza dalla pronuncia del decreto del Tribunale. Nel caso di specie viene altresì in rilievo il diritto fondamentale all'unità familiare, riguardante il minore d'età, orfano di entrambi i genitori, sottoposto alla tutela del fratello ricorrente. Pertanto, deve richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. da ultimo la sentenza del 18 aprile 2023, nella causa C-1/23 PPU, X, Y, A e B
contro
Belgio e le sentenze precedenti ivi citate) che ha più volte ribadito che la direttiva 2003/86 relativa al ricongiungimento familiare mira a favorire il ricongiungimento familiare e ad accordare una protezione ai cittadini di paesi terzi, in particolare ai minori. Al fine di realizzare l'obiettivo summenzionato, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva in parola impone agli Stati membri obblighi positivi precisi, cui corrispondono diritti soggettivi chiaramente definiti;
come emerge dal considerando 2 della direttiva 2003/86, quest'ultima riconosce i diritti fondamentali e rispetta i principi sanciti dalla Carta. Spetta pertanto agli Stati membri non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto dell'Unione, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di un testo di diritto derivato contrastante con i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione (sentenza del 13 marzo 2019, E., C-635/17, EU:C:2019:192, punti 53 e 54 nonché giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 7 della Carta, che contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti all'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, menzionato espressamente al considerando 2 della suddetta direttiva, riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tale disposizione della Carta deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 2, della stessa, relativo all'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, e con il paragrafo 3 del medesimo articolo, riguardante la necessità per il minore di intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori. Ne consegue che le disposizioni della direttiva 2003/86 devono essere interpretate e applicate alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, come risulta dai termini del considerando 2 e dall'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, che impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento di cui trattasi nell'interesse dei minori coinvolti e nell'ottica di favorire la vita familiare (v. paragrafi 46 e 51 sentenza CGUE del 18 aprile 2023 cit.). L'applicazione di tali principi al caso di specie permette di cogliere come il comportamento dell'Amministrazione, che ha negato il ricongiungimento pur in presenza dei presupposti di legge, configuri un comportamento contrario alla direttiva in materia. Al minore sottoposto alla tutela del ricorrente, essendo equiparato dalla normativa al figlio minore, deve essere garantito il diritto fondamentale all'unità familiare espressamente sancito sul piano sovranazionale all'art. 8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, già da tempo, la Corte costituzionale ha affermato che la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova il proprio fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia (Corte cost.
202/2013). Tanto più che la centralità dell'interesse del minore anche nell'interpretazione normativa deve ritenersi principio di ordine pubblico internazionale sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (v. l'art 3: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.”); dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a
Strasburgo.
Il diritto del minore alla convivenza con il fratello che è stato designato suo tutore da un provvedimento del Tribunale deve, quindi, trovare piena e immediata tutela.
Alla soccombenza segue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale: ordina al Controparte_6
ad Islamabad, di rilasciare il visto per ricongiungimento
[...] familiare in favore del fratello minore sottoposto a tutela dell'odierno ricorrente,
, nato a [...], Distretto di Abu Hammad, Persona_1
il 27.11.2010; CP_4 condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2025
La Giudice
Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 58744/2023 promossa da:
, nato in [...] il [...] C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio C.F._1 dell'Avv. Stefano Corrù (C.F. ); C.F._2
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
OGGETTO: rilascio visto per ricongiungimento familiare.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 29/12/2023 l'odierno ricorrente, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento con cui l' Controparte_2 presso Il aveva rigettato la domanda di visto per ricongiungimento familiare CP_3 presentata in favore del fratello minore , cittadino Persona_1 egiziano, nato il [...] a [...], Distretto di Abu Hammad, Egitto.
Esponeva che dopo aver avviato la pratica di ricongiungimento, il competente sportello immigrazione, verificata l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 29 d.lgs. n. 286/1998, quali regolare residenza in idoneo alloggio e mezzi di sussistenza, concedeva il nulla osta e quindi il ricorrente presentava domanda di visto di ingresso per il fratello minore, che veniva respinta con il provvedimento impugnato, ove si legge che l'odierno ricorrente “Non ha presentato idonea documentazione attestante che il rapporto di parentela rientra nelle categorie dell'art. 29 del decreto legislativo n.286 del 1998: coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico
[…]; non ha presentato la prova della dipendenza né la prova dell'assenza di altri figli nello stesso paese di cittadinanza o di residenza, né la prova della loro incapacità a prendersi cura di lui per gravi e documentati motivi di salute”. Il ricorrente sosteneva che, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento impugnato, nella domanda di ricongiungimento aveva dimostrato il rapporto di parentela mediante gli estratti di nascita e lo stato di famiglia tradotti, che sia il padre che la madre del fratello minore erano deceduti e il ricorrente era stato nominato tutore del fratello in forza del provvedimento del Tribunale di Menia El
Kamh – . Il ricorrente affermava, infatti, che il fratello minore in era CP_4 CP_4 orfano di entrambi i genitori e che il ricorrente era stato nominato suo tutore in quanto ritenuto il più idoneo a prendersi cura del medesimo, rammentando che l'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998 riconosce il diritto al ricongiungimento familiare dei figli minori e il co. 2 dello stesso articolo equipara i minori sottoposti a tutela ai figli e che, quindi, in virtù di tale previsione normativa sussistevano i presupposti per il ricongiungimento. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento, di accertare e dichiarare il diritto del minore
[...]
al ricongiungimento con il ricorrente e ad ottenere il visto di Persona_1 ingresso e di ordinare la concessione del visto per ricongiungimento familiare.
Il si costituiva in Controparte_5 giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che il ricorrente non aveva dimostrato né che il minore fosse legalmente sotto la sua tutela né gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa e assumendo che il ricorrente era stato nominato tutore del fratello solo per l'eredità del defunto padre e, in ogni caso, quando la madre era ancora in vita e senza che la stessa avesse rinunciato alla responsabilità genitoriale.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) stabilisce che lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i figli minori e il comma 2 del medesimo articolo precisa che “ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.” Il ricorrente ha prodotto in giudizio la seguente documentazione, tutta tradotta: copia dello stato di famiglia, che è lo stesso sia per il ricorrente sia per il minore in quanto fratelli;
copia dell'atto di nascita del ricorrente;
copia dell'atto di nascita del minore;
copia del certificato di morte del padre;
copia del certificato di morte della madre;
copia del decreto del Tribunale di Menia El Kamh.
Nella copia del decreto del Tribunale di Menia El Kamh, prodotta in giudizio, si attesta che il Tribunale ha deciso di nominare l'odierno ricorrente,
[...]
, tutore del minore figlio del defunto Parte_1 Per_1 [...]
, come risulta altresì dallo stato di famiglia. Persona_2
Con la documentazione depositata il ricorrente ha dimostrato che il minore
è orfano di entrambi i genitori e che lo stesso è Persona_1 stato sottoposto alla sua tutela con decreto del Tribunale di Menia El Kamh – CP_4 del 27.02.2021. Il ricorrente ha, quindi, presentato idonea documentazione attestante che il rapporto di parentela rientra nelle categorie dell'art. 29 del d.lgs.
286 del 1998, in virtù del quale i minori sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
Pertanto, sussiste il diritto del ricorrente al ricongiungimento con il fratello minore sottoposto alla sua tutela. Si evidenzia che la contestazione di parte resistente secondo cui il ricorrente sarebbe stato nominato tutore del fratello solo per l'eredità del defunto padre non trova riscontro nella documentazione prodotta, neppure nella copia della traduzione del decreto del Tribunale depositata dalla stessa parte resistente. Infatti, in tutte le traduzioni legalizzate del decreto del Tribunale egiziano depositate in giudizio si legge testualmente che “Il Tribunale ha deciso di nominare /
[...]
, come tutore, senza fini economici sul suo fratello minore Parte_1
(o del minore) minore del defunto / Per_1 Persona_2
.” Tale provvedimento conferisce la tutela del minore al
[...] ricorrente senza prevedere alcuna limitazione della stessa alla gestione dell'eredità. Inoltre, il fatto che la madre fosse ancora in vita al momento della sottoposizione del minore alla tutela del ricorrente non ha alcun rilevo, considerato che allo stato attuale il minore è orfano di entrambi i genitori, essendo venuta a mancare anche la madre, peraltro a pochi mesi di distanza dalla pronuncia del decreto del Tribunale. Nel caso di specie viene altresì in rilievo il diritto fondamentale all'unità familiare, riguardante il minore d'età, orfano di entrambi i genitori, sottoposto alla tutela del fratello ricorrente. Pertanto, deve richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. da ultimo la sentenza del 18 aprile 2023, nella causa C-1/23 PPU, X, Y, A e B
contro
Belgio e le sentenze precedenti ivi citate) che ha più volte ribadito che la direttiva 2003/86 relativa al ricongiungimento familiare mira a favorire il ricongiungimento familiare e ad accordare una protezione ai cittadini di paesi terzi, in particolare ai minori. Al fine di realizzare l'obiettivo summenzionato, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva in parola impone agli Stati membri obblighi positivi precisi, cui corrispondono diritti soggettivi chiaramente definiti;
come emerge dal considerando 2 della direttiva 2003/86, quest'ultima riconosce i diritti fondamentali e rispetta i principi sanciti dalla Carta. Spetta pertanto agli Stati membri non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto dell'Unione, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di un testo di diritto derivato contrastante con i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione (sentenza del 13 marzo 2019, E., C-635/17, EU:C:2019:192, punti 53 e 54 nonché giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 7 della Carta, che contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti all'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, menzionato espressamente al considerando 2 della suddetta direttiva, riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tale disposizione della Carta deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 2, della stessa, relativo all'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, e con il paragrafo 3 del medesimo articolo, riguardante la necessità per il minore di intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori. Ne consegue che le disposizioni della direttiva 2003/86 devono essere interpretate e applicate alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, come risulta dai termini del considerando 2 e dall'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, che impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento di cui trattasi nell'interesse dei minori coinvolti e nell'ottica di favorire la vita familiare (v. paragrafi 46 e 51 sentenza CGUE del 18 aprile 2023 cit.). L'applicazione di tali principi al caso di specie permette di cogliere come il comportamento dell'Amministrazione, che ha negato il ricongiungimento pur in presenza dei presupposti di legge, configuri un comportamento contrario alla direttiva in materia. Al minore sottoposto alla tutela del ricorrente, essendo equiparato dalla normativa al figlio minore, deve essere garantito il diritto fondamentale all'unità familiare espressamente sancito sul piano sovranazionale all'art. 8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, già da tempo, la Corte costituzionale ha affermato che la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova il proprio fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia (Corte cost.
202/2013). Tanto più che la centralità dell'interesse del minore anche nell'interpretazione normativa deve ritenersi principio di ordine pubblico internazionale sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (v. l'art 3: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.”); dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a
Strasburgo.
Il diritto del minore alla convivenza con il fratello che è stato designato suo tutore da un provvedimento del Tribunale deve, quindi, trovare piena e immediata tutela.
Alla soccombenza segue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale: ordina al Controparte_6
ad Islamabad, di rilasciare il visto per ricongiungimento
[...] familiare in favore del fratello minore sottoposto a tutela dell'odierno ricorrente,
, nato a [...], Distretto di Abu Hammad, Persona_1
il 27.11.2010; CP_4 condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2025
La Giudice
Silvia Albano