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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3771/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanna De Pasquale e Rossana Lavecchia
e
(cf. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Giovanna De Pasquale e Rossana Lavecchia
RICORRENTI
Con l'intervento del PM - sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori epositavano in data 30.9.2024 ricorso congiunto CP_1 Pt_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 27.09.2003 in GN
1 IT (Li), alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 3.12.2024 (sent. n.
404/2024 pubblicata il 4.12.2024, divenuta irrevocabile il 4.6.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del 3.7.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (3.12.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 27.09.2003 in GN
IT (Li), tra e trascritto nei Controparte_1 Parte_1 registri dello stato civile del Comune di GN IT (Li), nel Registro
Atti di Matrimonio dell'Anno 2003 Parte 2 Serie A n. 42.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
2 1 – I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 - La casa coniugale, sita in GN IT (Li), Via Ferraris n. 24, in proprietà del Sig. resterà assegnata alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 che continuerà ad abitarla con i figli, i quali ivi manterranno la propria residenza e collocazione prevalente. Il Sig. invece, trasferirà Controparte_1 altrove la propria residenza, segnatamente presso l'abitazione sita in AN
UC (Pi), Via Benci n. 24, di proprietà della Sig.ra I coniugi Parte_1 concordano che la persona che occupa l'immobile provvederà alle spese e alla manutenzione ordinaria dello stesso, mentre le spese e la manutenzione di natura straordinaria saranno a carico del coniuge proprietario.
3 - Il figlio minore da settembre p.v. frequenterà la prima superiore Per_1 presso il liceo artistico RC OL di NA (Li) da lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00 e al momento non svolge attività sportiva;
mentre la figlia Per_2 maggiorenne, frequenta l' a GN SO (Li) dal lunedì a Persona_3 venerdì dalle 8:00 alle 14:00 con un rientro il venerdì e pratica l'attività sportiva di pallavolo, con allenamenti tre volte alla settimana e la partita il sabato.
4 - Il sig. è artigiano, titolare di ditta individuale (vetreria), Controparte_1 mentre la Sig.ra è dipendente presso la Lavanderia Arizona Srl Parte_1 in GN M.mo (Li) dal maggio 2023. Entrambi i coniugi sono proprietari ciascuno di un immobile ad uso abitativo, segnatamente la casa coniugale sita in GN M.mo (Li), Via Ferraris n. 24 è di proprietà del Sig. CP_1
mentre l'appartamento sito in AN UC (Pi), Via Benci n. 24 è di
[...] proprietà della Sig.ra Pt_1
5 - Il figlio minorenne , in conformità a quanto previsto dalla L. 54/2006, Per_1 sarà affidato secondo il regime dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale rimane esercitata da entrambi i genitori che avranno pari diritti e doveri di vigilare sull'educazione ed istruzione dei figli concorrendo in maniera paritaria alle decisioni di maggior interesse per i medesimi. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla sua istruzione, alla sua educazione ed alla sua salute saranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, delle attitudini e delle aspirazioni dei figli. L'esercizio della potestà genitoriale sarà, tuttavia, separato per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
6 - Tutte le decisioni più importanti riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc…) verranno prese concordemente dai genitori;
7 - I tempi di permanenza del figlio minore presso il padre sono Per_1 regolati nel modo seguente: il padre vedrà e terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana, segnatamente il martedì e il giovedì di tutte le settimane dall'uscita da scuola - o comunque dall'ora di pranzo - fino alle ore 21:30,
3 rendendosi comunque disponibile tutti i giorni per il pranzo e/o per accompagnare il figlio ai vari impegni ludico sportivi, ove, nei giorni di spettanza della madre, questa sia impossibilitata. I genitori, alternativamente, trascorreranno l'intero week end con il figlio minore, dal sabato mattina - o comunque dall'uscita da scuola - fino alla domenica sera dopo cena. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli minori e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri del figlio. Durante le festività Natalizie il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dal 25 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività Pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore tre giorni continuativi comprensivi alternativamente di anno in anno del giorno di Pasqua o del giorno del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, nel rispettivo periodo di ferie che le parti concorderanno entro il mese di giugno di ogni anno. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura. Nei periodi di vacanza del minore, con l'uno o l'altro genitore, entrambi i genitori potranno recarsi, previo accordo telefonico anche sui singoli orari, a visitare il figlio nel luogo in cui si trova con l'altro genitore, due giorni a settimana. Rimane inteso tra i genitori che, nei giorni in cui il figlio è collocato presso uno dei due coniugi, l'altro coniuge potrà, previo accordo, incontrarlo quando lo richieda ed in particolare ciò potrà avvenire in occasione di eventi che si svolgono in luoghi pubblici (quali manifestazioni, recite, stage, attività sportive, ecc..);
8 - Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale Controparte_1 Parte_1 concorso al mantenimento di entrambi i figli, la somma mensile di €. 300,00
(trecento euro//00) - pari ad € 150,00 ciascuno - da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, mediante versamento sul c/c bancario intrattenuto dalla Sig.ra presso l'Istituto di Credito Cooperativo di Castagneto Pt_1
Carducci filiale di GN (Li), a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: [...], oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
9 - Le spese c.d. straordinarie per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, secondo le linee guida del CNF, le seguenti spese: a) spese mediche, sanitarie, chirurgiche (compresi i costi di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche non coperte da SSN, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, visite specialistiche,
4 esami diagnostici ed analisi cliniche;
b) spese scolastiche come rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
c) spese per attività sportive, artistiche, ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza, trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle seguenti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitare effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Il genitore che ha sostenuto per intero la spesa di natura straordinaria, nell'interesse dei figli, avrà diritto al rimborso della spesa, nei limiti della quota di spettanza, da parte dell'altro genitore, entro 10 giorni dalla richiesta, previa presentazione della documentazione di spesa da parte del genitore che ha anticipato gli esborsi. Con riguardo alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ritiene necessaria una spesa informerà l'altro a mezzo WhatsApp o mail;
l'altro genitore risponderà con lo stesso mezzo esprimendo consenso o dissenso motivato, entro 10 (dieci) giorni decorsi i quali, senza risposta alcuna, si riterrà formato il silenzio assenso;
10 - Le parti concordano che gli assegni familiari/assegno unico sarà percepito dal Sig. CP_1
11 - I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
12 - I ricorrenti riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, così rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa, dichiarando altresì di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale, salvo quanto espressamente disciplinato nel presente atto;
13 - i coniugi dichiarano di aver già risolto separatamente ogni altra questione attinente la divisione dei loro beni e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro;
5 14 - I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti per l'espatrio, nonché fin da ora rilasciano il consenso per l'ottenimento da parte del minore del documento di identità valido per l'espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di GN IT (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3771/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanna De Pasquale e Rossana Lavecchia
e
(cf. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Giovanna De Pasquale e Rossana Lavecchia
RICORRENTI
Con l'intervento del PM - sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori epositavano in data 30.9.2024 ricorso congiunto CP_1 Pt_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 27.09.2003 in GN
1 IT (Li), alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 3.12.2024 (sent. n.
404/2024 pubblicata il 4.12.2024, divenuta irrevocabile il 4.6.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del 3.7.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, con nota sottoscritta e depositata in PCT.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (3.12.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 27.09.2003 in GN
IT (Li), tra e trascritto nei Controparte_1 Parte_1 registri dello stato civile del Comune di GN IT (Li), nel Registro
Atti di Matrimonio dell'Anno 2003 Parte 2 Serie A n. 42.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
2 1 – I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 - La casa coniugale, sita in GN IT (Li), Via Ferraris n. 24, in proprietà del Sig. resterà assegnata alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 che continuerà ad abitarla con i figli, i quali ivi manterranno la propria residenza e collocazione prevalente. Il Sig. invece, trasferirà Controparte_1 altrove la propria residenza, segnatamente presso l'abitazione sita in AN
UC (Pi), Via Benci n. 24, di proprietà della Sig.ra I coniugi Parte_1 concordano che la persona che occupa l'immobile provvederà alle spese e alla manutenzione ordinaria dello stesso, mentre le spese e la manutenzione di natura straordinaria saranno a carico del coniuge proprietario.
3 - Il figlio minore da settembre p.v. frequenterà la prima superiore Per_1 presso il liceo artistico RC OL di NA (Li) da lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00 e al momento non svolge attività sportiva;
mentre la figlia Per_2 maggiorenne, frequenta l' a GN SO (Li) dal lunedì a Persona_3 venerdì dalle 8:00 alle 14:00 con un rientro il venerdì e pratica l'attività sportiva di pallavolo, con allenamenti tre volte alla settimana e la partita il sabato.
4 - Il sig. è artigiano, titolare di ditta individuale (vetreria), Controparte_1 mentre la Sig.ra è dipendente presso la Lavanderia Arizona Srl Parte_1 in GN M.mo (Li) dal maggio 2023. Entrambi i coniugi sono proprietari ciascuno di un immobile ad uso abitativo, segnatamente la casa coniugale sita in GN M.mo (Li), Via Ferraris n. 24 è di proprietà del Sig. CP_1
mentre l'appartamento sito in AN UC (Pi), Via Benci n. 24 è di
[...] proprietà della Sig.ra Pt_1
5 - Il figlio minorenne , in conformità a quanto previsto dalla L. 54/2006, Per_1 sarà affidato secondo il regime dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale rimane esercitata da entrambi i genitori che avranno pari diritti e doveri di vigilare sull'educazione ed istruzione dei figli concorrendo in maniera paritaria alle decisioni di maggior interesse per i medesimi. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla sua istruzione, alla sua educazione ed alla sua salute saranno prese di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, delle attitudini e delle aspirazioni dei figli. L'esercizio della potestà genitoriale sarà, tuttavia, separato per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
6 - Tutte le decisioni più importanti riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc…) verranno prese concordemente dai genitori;
7 - I tempi di permanenza del figlio minore presso il padre sono Per_1 regolati nel modo seguente: il padre vedrà e terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana, segnatamente il martedì e il giovedì di tutte le settimane dall'uscita da scuola - o comunque dall'ora di pranzo - fino alle ore 21:30,
3 rendendosi comunque disponibile tutti i giorni per il pranzo e/o per accompagnare il figlio ai vari impegni ludico sportivi, ove, nei giorni di spettanza della madre, questa sia impossibilitata. I genitori, alternativamente, trascorreranno l'intero week end con il figlio minore, dal sabato mattina - o comunque dall'uscita da scuola - fino alla domenica sera dopo cena. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli minori e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri del figlio. Durante le festività Natalizie il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dal 25 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività Pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore tre giorni continuativi comprensivi alternativamente di anno in anno del giorno di Pasqua o del giorno del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, nel rispettivo periodo di ferie che le parti concorderanno entro il mese di giugno di ogni anno. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura. Nei periodi di vacanza del minore, con l'uno o l'altro genitore, entrambi i genitori potranno recarsi, previo accordo telefonico anche sui singoli orari, a visitare il figlio nel luogo in cui si trova con l'altro genitore, due giorni a settimana. Rimane inteso tra i genitori che, nei giorni in cui il figlio è collocato presso uno dei due coniugi, l'altro coniuge potrà, previo accordo, incontrarlo quando lo richieda ed in particolare ciò potrà avvenire in occasione di eventi che si svolgono in luoghi pubblici (quali manifestazioni, recite, stage, attività sportive, ecc..);
8 - Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale Controparte_1 Parte_1 concorso al mantenimento di entrambi i figli, la somma mensile di €. 300,00
(trecento euro//00) - pari ad € 150,00 ciascuno - da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, mediante versamento sul c/c bancario intrattenuto dalla Sig.ra presso l'Istituto di Credito Cooperativo di Castagneto Pt_1
Carducci filiale di GN (Li), a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: [...], oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
9 - Le spese c.d. straordinarie per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, secondo le linee guida del CNF, le seguenti spese: a) spese mediche, sanitarie, chirurgiche (compresi i costi di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche non coperte da SSN, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, visite specialistiche,
4 esami diagnostici ed analisi cliniche;
b) spese scolastiche come rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
c) spese per attività sportive, artistiche, ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza, trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle seguenti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitare effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Il genitore che ha sostenuto per intero la spesa di natura straordinaria, nell'interesse dei figli, avrà diritto al rimborso della spesa, nei limiti della quota di spettanza, da parte dell'altro genitore, entro 10 giorni dalla richiesta, previa presentazione della documentazione di spesa da parte del genitore che ha anticipato gli esborsi. Con riguardo alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ritiene necessaria una spesa informerà l'altro a mezzo WhatsApp o mail;
l'altro genitore risponderà con lo stesso mezzo esprimendo consenso o dissenso motivato, entro 10 (dieci) giorni decorsi i quali, senza risposta alcuna, si riterrà formato il silenzio assenso;
10 - Le parti concordano che gli assegni familiari/assegno unico sarà percepito dal Sig. CP_1
11 - I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
12 - I ricorrenti riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, così rinunciando reciprocamente a qualsivoglia pretesa, dichiarando altresì di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale, salvo quanto espressamente disciplinato nel presente atto;
13 - i coniugi dichiarano di aver già risolto separatamente ogni altra questione attinente la divisione dei loro beni e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro;
5 14 - I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti per l'espatrio, nonché fin da ora rilasciano il consenso per l'ottenimento da parte del minore del documento di identità valido per l'espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di GN IT (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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