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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9157 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 3740/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Francesco Crisafulli Presidente rel.
Dott. Francesco Frettoni, Giudice
Dott.ssa Silvia Albano, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in epigrafe, promossa da
, nato in [...] il [...] (C.F.: con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Angela Codastefano, ricorrente contro
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1 dello Stato di Roma, domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma – Via dei Portoghesi 12, resistente
Con ricorso depositato in data 30/01/2024, , ha impugnato il decreto, Parte_1 emesso in data 09/01/2024 e notificato in data 16/01/2024, con il quale il Questore di Latina ha rigettato, su parere conforme della Commissione territoriale, la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. del D.Lvo n. 286/98.
Il ricorrente, a sostegno della domanda ha dedotto:
- di risiedere in Italia dal 2003;
- di aver lavorato regolarmente fino 2018;
- di non avere rinnovato il permesso di soggiorno successivamente sia per ragioni di salute sia a causa della pandemia COVID 19 durante la quale si trovava bloccato nel Paese di origine;
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
- di avere presentato domanda di emersione da lavoro irregolare, rigettata nel 2022 per incapienza del datore di lavoro;
- di aver inoltrato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in data
10/10/2022;
Ha precisato le sue conclusioni chiedendo: «Nel merito in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento opposto per carenza dei presupposti di legge, disporre
l'annullamento del Decreto della Questura di Latina e per l'effetto riconoscere la protezione speciale ex art. 19 D.Lgs 286/1998, comma 1.2 di cui alla pratica n. 22LT017944 • Nel merito in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il diritto del Ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3 Costituzione • Nel merito in via subordinata, qualora non trovassero accoglimento le precedenti richieste, annullare l'impugnato provvedimento per difetto assoluto di motivazione, stante la mancata indicazione delle ragioni giustificanti la decisone opposta».
Il convenuto si è costituito in giudizio per resistere alla domanda, evidenziando di CP_1 aver debitamente recepito il parere negativo vincolante della Commissione. Ha concluso sostenendo la legittimità del decreto opposto ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Si evidenzia che, al procedimento in esame si applica il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 173/2020. Il disposto dell'articolo 15, c. 1 del d.l. n. 130/2020 prevede, infatti, che le norme di cui all'articolo 1, c. 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni territoriali, al Questore e alle sezioni specializzate dei Tribunali.
La novella ha modificato l'art. 5 del d.lgs. n° 286/1998 aggiungendo, alla fine del comma 6, una clausola di riserva che fa salvo «il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano», richiamata poi nel nuovo testo dell'art. 19, comma 1.1. Nella medesima disposizione,
è stato poi anche inserito il divieto di respingimento o di espulsione di una persona «qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», fatte salve eventuali «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute»; sempre, però, nel rispetto «[…] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (che, all'art. 7, protegge la vita privata e familiare al pari dell'art. 8 Cedu).
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente, in seguito al suo ingresso in
Italia nell'anno 2003, è stato in grado di integrarsi fruttuosamente sul territorio nazionale, come
Sentenza N° 3740/2024 R.G. p. 2 di 3 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile dimostra il reperimento di diverse attività lavorative in qualità di manovale edile (cfr. CUD 2005;
CUD 2013; UNILAV 20216; UNILAV 2023; buste paga del 2016, 2017 e 2023; proroga UNILAV del 2023). Grazie alle attività lavorative svolte il ricorrente contribuisce al mantenimento dei propri familiari nel Paese di origine (cfr. prelievo per invio denaro ai familiari).
Con le note del 04/03/2025 ha prodotto nuova documentazione lavorativa, consistente in ulteriori buste paga (cfr. buste paga del 2024 e 2025).
Alla luce dell'intero percorso, emerso nel presente giudizio, compiuto dal cittadino straniero che si trova, peraltro, sul territorio nazionale dall'anno 2003, quindi un lungo periodo di tempo, si deve ritenere provata quell'integrazione effettiva e reale, lavorativa, tutelata ex art. 8 CEDU.
Sussistono quindi i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, al quale, in considerazione della data della domanda 10/10/2022, non si applica il d.l n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n° 50/2023, il cui art. 7 prescrive l'applicazione della vecchia normativa ai procedimenti pendenti alla data di entra in vigore del decreto-legge. Ne consegue che il permesso di soggiorno avrà durata biennale e sarà convertibile in permesso per lavoro.
Considerato che molti degli elementi su cui si fonda la decisione del presente giudizio di riconoscimento della protezione speciale, sono stati emersi nel corso dello stesso, sussistono giustificati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di , il 01/11/1960 (C.F.: , del permesso Parte_1 C.F._1 di soggiorno di cui all'art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008 come modificato dal D.L. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
- spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Presidente dott. Francesco Crisafulli
Sentenza N° 3740/2024 R.G. p. 3 di 3
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 3740/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Francesco Crisafulli Presidente rel.
Dott. Francesco Frettoni, Giudice
Dott.ssa Silvia Albano, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in epigrafe, promossa da
, nato in [...] il [...] (C.F.: con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Angela Codastefano, ricorrente contro
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1 dello Stato di Roma, domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma – Via dei Portoghesi 12, resistente
Con ricorso depositato in data 30/01/2024, , ha impugnato il decreto, Parte_1 emesso in data 09/01/2024 e notificato in data 16/01/2024, con il quale il Questore di Latina ha rigettato, su parere conforme della Commissione territoriale, la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. del D.Lvo n. 286/98.
Il ricorrente, a sostegno della domanda ha dedotto:
- di risiedere in Italia dal 2003;
- di aver lavorato regolarmente fino 2018;
- di non avere rinnovato il permesso di soggiorno successivamente sia per ragioni di salute sia a causa della pandemia COVID 19 durante la quale si trovava bloccato nel Paese di origine;
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
- di avere presentato domanda di emersione da lavoro irregolare, rigettata nel 2022 per incapienza del datore di lavoro;
- di aver inoltrato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in data
10/10/2022;
Ha precisato le sue conclusioni chiedendo: «Nel merito in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento opposto per carenza dei presupposti di legge, disporre
l'annullamento del Decreto della Questura di Latina e per l'effetto riconoscere la protezione speciale ex art. 19 D.Lgs 286/1998, comma 1.2 di cui alla pratica n. 22LT017944 • Nel merito in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il diritto del Ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3 Costituzione • Nel merito in via subordinata, qualora non trovassero accoglimento le precedenti richieste, annullare l'impugnato provvedimento per difetto assoluto di motivazione, stante la mancata indicazione delle ragioni giustificanti la decisone opposta».
Il convenuto si è costituito in giudizio per resistere alla domanda, evidenziando di CP_1 aver debitamente recepito il parere negativo vincolante della Commissione. Ha concluso sostenendo la legittimità del decreto opposto ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Si evidenzia che, al procedimento in esame si applica il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 173/2020. Il disposto dell'articolo 15, c. 1 del d.l. n. 130/2020 prevede, infatti, che le norme di cui all'articolo 1, c. 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni territoriali, al Questore e alle sezioni specializzate dei Tribunali.
La novella ha modificato l'art. 5 del d.lgs. n° 286/1998 aggiungendo, alla fine del comma 6, una clausola di riserva che fa salvo «il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano», richiamata poi nel nuovo testo dell'art. 19, comma 1.1. Nella medesima disposizione,
è stato poi anche inserito il divieto di respingimento o di espulsione di una persona «qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», fatte salve eventuali «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute»; sempre, però, nel rispetto «[…] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (che, all'art. 7, protegge la vita privata e familiare al pari dell'art. 8 Cedu).
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente, in seguito al suo ingresso in
Italia nell'anno 2003, è stato in grado di integrarsi fruttuosamente sul territorio nazionale, come
Sentenza N° 3740/2024 R.G. p. 2 di 3 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile dimostra il reperimento di diverse attività lavorative in qualità di manovale edile (cfr. CUD 2005;
CUD 2013; UNILAV 20216; UNILAV 2023; buste paga del 2016, 2017 e 2023; proroga UNILAV del 2023). Grazie alle attività lavorative svolte il ricorrente contribuisce al mantenimento dei propri familiari nel Paese di origine (cfr. prelievo per invio denaro ai familiari).
Con le note del 04/03/2025 ha prodotto nuova documentazione lavorativa, consistente in ulteriori buste paga (cfr. buste paga del 2024 e 2025).
Alla luce dell'intero percorso, emerso nel presente giudizio, compiuto dal cittadino straniero che si trova, peraltro, sul territorio nazionale dall'anno 2003, quindi un lungo periodo di tempo, si deve ritenere provata quell'integrazione effettiva e reale, lavorativa, tutelata ex art. 8 CEDU.
Sussistono quindi i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, al quale, in considerazione della data della domanda 10/10/2022, non si applica il d.l n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n° 50/2023, il cui art. 7 prescrive l'applicazione della vecchia normativa ai procedimenti pendenti alla data di entra in vigore del decreto-legge. Ne consegue che il permesso di soggiorno avrà durata biennale e sarà convertibile in permesso per lavoro.
Considerato che molti degli elementi su cui si fonda la decisione del presente giudizio di riconoscimento della protezione speciale, sono stati emersi nel corso dello stesso, sussistono giustificati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di , il 01/11/1960 (C.F.: , del permesso Parte_1 C.F._1 di soggiorno di cui all'art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008 come modificato dal D.L. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
- spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Presidente dott. Francesco Crisafulli
Sentenza N° 3740/2024 R.G. p. 3 di 3