Ordinanza 4 settembre 2020
Massime • 1
In tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame ( La S.C. ha ritenuto la ricorrenza di tale ipotesi con riguardo alla formulazione di un motivo ricondotto ad una norma abrogata da lungo tempo e di un altro motivo estraneo al contenuto della decisione impugnata).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 04/09/2020, n. 18512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18512 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2020 |
Testo completo
1 85 12/20 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MATRIMONIO Dott. ND SCALDAFERRI - Presidente - Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere - Cd. 17/06/2020 - CC-Rel. Consigliere - Dott. MAURO DI MARZIO R.G.N. 12973/2019Consigliere - Dott. LAURA SCALIA hon 1854C.UREC Rep.- Consigliere - Dott. EDUARDO CAMPESE lu ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12973-2019 proposto da: RU ND, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GUIDO SETTIMJ, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
EP ST, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO : D'ITALIA, 19, presso lo studio dell'avvocato BARBARA SANTESE, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6722/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2018; 3083 20 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE AR RE ricorre per due mezzi, nei confronti di IS 1. NA, contro la sentenza del 24 ottobre 2018, con cui la Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello, regolando le spese secondo il principio della soccombenza, avverso sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, con rigetto delle reciproche domande di addebito, ed affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, nonché collocazione presso la madre, ponendo a ley carico del AR l'assegno di € 600,00 mensili per il mantenimento della figlia e compensando le spese di lite.
2. IS NA resiste con controricorso e deposita memoria.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria 3. motivazione circa un punto decisivo della controversia, erronea ed omessa valutazione di dati forniti dal ricorrente, censurando la sentenza impugnata in punto di quantificazione dell'assegno. Il secondo motivo denuncia manifesta violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., numeri 4 e 5, in relazione all'articolo 329 c.p.c., con riguardo alla liquidazione delle spese legali, in riferimento alla illegittima condanna del ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
RITENUTO CHE
Ric. 2019 n. 12973 sez. M1 - ud. 17-06-2020 -2- 4. Il ricorso è inammissibile - Il primo motivo ricalca una formulazione del numero 5 4.1. dell'articolo 360 c.p.c. abrogata da anni, senza considerare che nel caso di specie l'impugnazione ai sensi di detta disposizione era preclusa in forza dell'ultimo comma dell'articolo 348 ter c.p.c., versandosi in ipotesi di doppia conforme. -4.2. Il secondo motivo ruota sull'assunto, in astratto ineccepibile, secondo cui il giudice d'appello, se conferma la sentenza di primo ви grado, non può modificare la statuizione adottata dal primo giudice in punto di governo delle spese di lite: solo che nulla del genere è accaduto nel caso di specie, in cui la Corte d'appello non ha affatto modificato detta statuizione, ma si è limitata a provvedere sulle spese del proprio grado, in applicazione del principio della soccombenza sancito dall'articolo 91 c.p.c. _ Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti 5. processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
6. Il ricorrente va condannato ai sensi del terzo comma dell'articolo 96 c.p.c.. In tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, c. 3 c.p.c., costituisce difatti abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati o inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel proporre l'impugnazione (Cass. 15 novembre 2018, n. 29462). Ric. 2019 n. 12973 sez. M1 - ud. 17-06-2020 -3- Nel caso di specie la formulazione di un motivo ricondotto ad una norma abrogata da lungo tempo e di un altro motivo che non ha nulla a che vedere con il contenuto della decisione impugnata integra senz'altro il requisito della colpa grave per l'applicazione del terzo comma del citato articolo 96 c.p.c.. Stima la Corte che la liquidazione del danno debba essere effettuata in misura pari a quella delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
lu dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.000,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, ed oltre al risarcimento del danno nella misura di € 2000,00, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di Que contributo unificato pari a quello dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, il 17 giugno 2020. presidenteAny Depositata in Cancelleria Funzionario Giudiziano Patrizia Norra Oggi, -4 SET. 2020 Il Funzionario Giudiziario צ ՀԱԿՈ ו Patrizia Ciorra ת Ric. 2019 n. 12973 sez. M1 - ud. 17-06-2020 -4-