Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01085/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Sciumbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sersale, via Greco;
contro
U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, Questura Catanzaro, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
del provvedimento protocollo n.-OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- notificato il -OMISSIS-, con il quale l'UTG Prefettura di Catanzaro ha disposto nei confronti di -OMISSIS- il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
nonché:
del provvedimento del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale la Questura di Catanzaro ha revocato a -OMISSIS- la licenza di porto di fucile nr. -OMISSIS- rilasciata in data -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, Questura Catanzaro e Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente – premesso di essere titolare di licenza di porto di fucile per uso venatorio sin dal 1970 e del permesso di detenere armi munizioni ed esplosivi – è insorto avverso il provvedimento del -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Catanzaro ha disposto il divieto di detenzione di armi e il conseguenziale provvedimento del Questore di revoca del porto d’armi adottato il successivo -OMISSIS-.
2. A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
a) VIOLAZIONE DI LEGGE- ERRATA ISTRUTTORIA- TRAVISAMENTO DEI FATTI – ILLOGICITA’. MANCANZA DI PROPORZIONALITA’ ED ADEGUATEZZA, in considerazione del fatto che la condotta contestata – l’aver esploso un colpo di arma da fuoco in aria ad una distanza inferiore a 50mt dalla carreggiata – è pur sempre avvenuta in aperta campagna, quindi al riparo da qualsivoglia rischio presidiato dalla norma, con conseguente illogicità e sproporzionatezza della decisione assunta;
b) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL T.U.L.P.S., VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/90. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DEL TRAVISAMENTO DEL FATTO, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA, per avere quale presupposto esclusivamente l’atto di divieto di detenzione di armi e munizioni, con conseguente invalidità derivata dello stesso, oltre che per avere a fondamento un unico fatto contestato dalle Forze di polizia senza tenere conto del precedente atto di archiviazione disposto dalla Questura.
3. Si è costituita in giudizio la Prefettura di Catanzaro, unitamente a Questura e Ministero, insistendo per il rigetto del ricorso e ribadendo la legittimità del proprio operato, ad onta dell’intervenuta archiviazione del procedimento di revoca della licenza porto di fucile, disposta dalla Questura per i medesimi fatti.
4. All’udienza del 9 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Con il motivo principale di ricorso l’istante denuncia l’illegittimità, l’erronea valutazione dei fatti e, comunque l’assenza di proporzionalità del provvedimento impugnato.
1.1. Il motivo è infondato.
Giova preliminarmente richiamare l'assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare in tema di porto d'armi - come interpretato dalla giurisprudenza ripresa anche da questa Sezione (da ultimo, sentenze n. 948 del 14.6.2024 e n. 1036 del 27.6.2024), per quanto rileva nella presente sede:
- la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: "nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)" (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);
- la licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979). Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018);
- quanto all'irrilevanza della remissione della querela a fini di rilascio di autorizzazioni in materia di armi si osserva che "Il rilascio della licenza di porto d'armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma assume contenuto di permesso concessorio in deroga al generale divieto di portare armi; ne deriva che il controllo eseguito dall'autorità di pubblica sicurezza riveste connotazioni particolarmente pregnanti e severe e spetta al prudente apprezzamento di detta autorità l'individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa, poiché, da una parte, il permesso concessorio in parola è da considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, dall'altra, il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta" (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 22/01/2019, n. 16);
- questa Sezione ha già osservato che " Il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell'uso delle armi è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale; l'altro, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva. Ciò spiega perché l'Autorità di P.S. possa valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione se questi si sostanziano in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela o di estinzione del reato per prescrizione, che lasciano impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi " (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 15/05/2023, n. 740);
- quanto alla rilevanza dei controlli con soggetti controindicati, si osserva che " Il potere di controllo esercitato dall'Autorità di P.S. in materia di armi, che si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben può essere esercitato in senso negativo in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi è interessato al rilascio o alla permanenza della licenza. Pertanto, il diniego di rinnovo del porto d'armi o il divieto di detenzione delle armi sono legittimi laddove motivati con la frequentazione di pregiudicati da parte del soggetto autorizzato " (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29.4.2024, n. 701; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7.6.2016, n. 2859);
- inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276);
- in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa, infatti, che non è compito del g.a. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia "ictu oculi" errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
Nel caso di specie l'atto impugnato:
- richiama il deferimento da parte dell’Arma dei Carabinieri alla Procura della Repubblica di Catanzaro per il reato di “ accensioni ed esplosioni pericolose ”;
- richiama altresì le memorie difensive e l’atto con cui l’Arma dei Carabinieri ha confermato il contenuto del precedente rapporto informativo;
- ha ritenuto che tale circostanza incida negativamente sulla completa affidabilità del proponendo.
Dalla lettura del provvedimento emerge chiaramente che la Prefettura - chiamata ad un’autonoma valutazione circa l’affidabilità del ricorrente nella detenzione dell’arma rispetto a quella precedentemente svolta dalla Questura competente - ha valorizzato la circostanza fattuale, così come rinveniente dal rapporto dei Carabinieri e contestata nel capo di imputazione, dell’aver esploso un colpo di arma da fuoco in agro del Comune di -OMISSIS- ad una distanza dalla carreggiata inferiore a 50 mt prescritti dalla normativa vigente. Tale considerazione risulta, alla luce delle coordinate pretorie citate, non irragionevole oltre che proporzionata, atteso che il ricorrente, pur nel dedurre che il fatto è accaduto in aperta campagna, non ha anche negato che l’esplosione sia avvenuta oltre la distanza prescritta dalla legge. Peraltro la Prefettura ha correttamente valorizzato il dato spaziale avendo riguardo alle risultanze degli atti redatti dai pubblici ufficiali in tale circostanza, aventi efficacia fidefacente.
Neppure risulta violato il principio di proporzionalità atteso che, in una logica di sistema che vede la detenzione delle armi come un’eccezione, l’utilizzo delle stesse posto in violazione delle regole della cautela della pubblica incolumità e, quindi, il conseguente rischio di abuso, vede il divieto di detenzione come provvedimento coerente ai requisiti di:
- idoneità, di fatto sottraendo la disponibilità dell’arma di cui si teme l’abuso;
- necessità , essendo la misura capace di neutralizzare il rischio;
- proporzionalità in senso stretto con il fine, essendo la misura più mite messa a disposizione dall’ordinamento.
Va peraltro tenuto debitamente conto che il divieto di detenzione di armi può essere revocato dal Prefetto dopo un periodo di tempo ragionevole in presenza di circostanze suscettibili di modificare la valutazione di inaffidabilità.
2. L’ulteriore doglianza relativa alla ritenuta illegittimità del provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi, per mancanza di autonoma valutazione, è parimenti infondata e va disattesa.
Tanto sulla scorta della più volte natura doverosa del provvedimento suddetto rispetto a quello precedentemente assunto di divieto di detenzione di armi.
Come ha infatti chiarito la giurisprudenza, " sussiste, infatti, un rapporto di presupposizione tra il divieto di detenere armi e la licenza di porto d'armi, sicché, a fronte del provvedimento di divieto di detenzione ex art. 39 cit. assunto dal Prefetto, la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza naturale e praticamente vincolata " (Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2013, n. 1292 e più recentemente Consiglio di Stato Sez. III n, 3585 del 22 aprile 2024).
3. Tanto è sufficiente quindi a respingere integralmente il ricorso.
4. Tenuto conto del concreto dispiegarsi della fase amministrativa e del precedente provvedimento di archiviazione disposto dalla Questura, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il la parte istante.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.