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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/09/2025, n. 4009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4009 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
RG 6105/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 6105/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Maria Friolo e Paolo Parte_1
Micheletta; attrice contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Francese;
CP_1
convenuta
e nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Francese;
Controparte_2
terza chiamata avente ad oggetto: mandato RTI, risoluzione del contratto all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 09.09.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in Parte_1
giudizio rappresentando: 1) di aver costituito (quale mandataria) un RTI CP_1
(raggruppamento temporaneo di imprese) con e per CP_1 Controparte_2
partecipare alla gara indetta dal Comune di avente ad oggetto la concessione della CP_2
gestione del centro sportivo di via Suppo afferente un impianto comunale relativo a vari sport, Cont piscina, servizio bar;
2) che l' otteneva l'aggiudicazione dal Comune ma che in attesa della formalizzazione del contratto il Comune consegnava l'impianto all'attrice che affidava alla convenuta il compito di gestire l'impianto a fronte di un corrispettivo di € 3.000,00 al mese;
3) che Cont in data 28.03.2022 le 3 sottoscrivevano una scrittura privata che regolava espressamente i loro rapporti e le rispettive obbligazioni;
4) che in detta scrittura si impegnava a CP_1
2 Cont predisporre le pratiche per realizzare 3 campi da padel che l' veva chiesto di poter realizzare al Comune di prima della sottoscrizione del contratto per l'assegnazione ufficiale del CP_2
centro sportivo;
inoltre, nella cennata scrittura venivano concordati i seguenti patti: si CP_1
faceva carico dell'intera gestione dell'impianto; conferiva mandato irrevocabile a Parte_1
per la gestione del centro sportivo in sua rappresentanza (mandato poi Parte_2
regolarmente rilasciato); avrebbe pagato canoni ed utenze al Comune previa Parte_1
provvista fornita da e, infine, parte attrice e convenuta entro il 15.04.2022 avrebbero CP_1
regolarizzato le partite di dare ed avere relativa al periodo di gestione provvisoria;
5) che all'esito della realizzazione dei patti che precedono avrebbe corrisposto in più tranches a CP_1 [...]
la somma di € 250.000,00, ovvero la somma di € 50.000,00 qualora il Comune di Parte_1
non avesse autorizzato la realizzazione dei 3 campi da padel;
6) che il Comune di CP_2
in data 07.04.2022 autorizzava la realizzazione dei 3 campi da padel;
7) che il contratto CP_2
per la gestione dell'impianto sportivo, dalla durata di 15 anni, veniva sottoscritto con il Comune in Cont data 20.04.2022; 8) che con il l' oncordava successivamente con apposita appendice CP_4
contrattuale il diritto di posizionare per 5 anni i 3 campi da padel in una struttura provvisoria prima della loro realizzazione come da accordo iniziale;
9) che, tuttavia, rimaneva CP_5
sostanzialmente inerte, non sottoscrivendo l'appendice con il e non costruendo i 3 campi CP_4
da padel provvisori, contrariamente agli impegni assunti con l'attrice; 10) che pure la procuratrice non fece nulla per tutelare la posizione dell'attrice; 11) di voler pertanto ottenere la Parte_2
risoluzione della scrittura privata del 28.03.2022 per inadempimento grave di , per aver CP_1
costei non sottoscritto l'appendice concordata con il per la realizzazione per 5 anni dei 3 CP_4
campi da padel in altro luogo rispetto a quello originario e per non aver mai iniziato le pratiche ed i lavori per la realizzazione dei 3 campi da padel;
12) che tale condotta aveva infatti reso impossibile il verificarsi delle condizioni per la maturazione del diritto dell'attrice ad ottenere la somma di €
250.000,00 pattuita con la scrittura 28.03.2022; 13) di voler pertanto essere ristorata del danno patito, pari ad € 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione (l'importo di € 50.000,00 le fu regolarmente corrisposto, in parte a mezzo compensazione con propri debiti verso ); CP_1
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_1
contestava la fondatezza dell'avversaria domanda rappresentando: 1) che la scrittura del
[...]
28.03.2022 fu redatta all'oscuro del Comune di;
2) che la somma di 200.000,00 non era CP_2
dovuta in quanto condizionata alla costruzione dei 3 campi da padel, evento non occorso a causa
3 Cont dell'aumento spropositato dei costi;
3) che l'attrice, peraltro, quale mandataria della vrebbe potuto sottoscrivere personalmente l'appendice con il 4) di non aver sottoscritto CP_4
l'appendice proposta dal perché in realtà la proposta del Comune accoglieva solamente CP_4
in parte le richieste di , sicché complessivamente non vi era il necessario beneficio CP_1
economico; 5) di aver pertanto la procuratrice esercitato verso il la facoltà di Parte_2 CP_4
recesso dal contratto di concessione (evento che si verificava puntualmente in corso di causa); 6) la nullità della scrittura del 28.03.2022 per mancanza di causa non essendovi alcuna ragione giustificatrice per il pagamento della somma di € 250.000,00 a favore di visto che Parte_1
la gestione del centro sportivo sarebbe stata affidata esclusivamente a (ed anche gli CP_1
Cont oneri di mandataria della non sarebbero stati assolti dall'attrice giusta la procura a
[...]
); 7) che con la scrittura oggetto di causa, infatti, l'attrice non assumeva alcuna Parte_2
obbligazione; 8) la nullità della scrittura anche per contrarietà a norme imperative, per illeceità della causa e/o dell'oggetto e/o dei motivi;
9) che, infatti, le parti avevano costituito l'RTI in quanto per partecipare al bando indetto dal Comune di era necessario aver espletato CP_2
servizi analoghi per almeno 3 anni negli ultimi 5, requisito posseduto solo da che Parte_1
dunque aveva partecipato al bando solo fittiziamente al fine di consentire alle altre ASD la partecipazione;
10) che, infatti, la scrittura del 28.03.2022 equivaleva, in concreto, al recesso di fatto dell'attrice dall'RTI, recesso di fatto esercitato dopo l'aggiudicazione ma prima della firma del contratto di concessione con il 11) di voler pertanto ottenere la declaratoria di nullità CP_4
della scrittura del 28.03.2022; 12) di voler conseguentemente ottenere la restituzione della somma di € 50.000,00 già corrisposta, oltre interessi con decorrenza dalla data del pagamento essendo l'attrice in malafede al momento della recezione della somma;
13) di voler, in via subordinata, ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice o per eccessiva onerosità sopravvenuta;
14) di voler, in ogni caso, ottenere la restituzione dei premi assicurativi versati per l'importo di € 2.580,76 nell'interesse di Parte_1
- dato atto che con ordinanza 30.09.2024 il Tribunale ordinava la chiamata in causa di con la seguente motivazione: “le domande dell'attrice e quelle della convenuta Controparte_2
hanno ad oggetto la risoluzione o la declaratoria di nullità della scrittura 28.03.2022 di cui è tuttavia parte anche quale terza componente dell'ATI; ritenuto, quindi, necessario ex art. Controparte_2
102 c.p.c. estendere il contraddittorio anche con posto che la risoluzione/nullità Controparte_2
di un contratto di cui essa è parte non può che avere effetti anche nei suoi confronti posto che, pur
4 non avendo assunto obbligazioni in proprio in forza della citata scrittura, con la sottoscrizione da lei apposta ha dimostrato in modo inequivoco la propria adesione all'assetto contrattuale voluto dalle parti di questo giudizio;
ritenuta, pertanto, l'esistenza di un litisconsorzio necessario con CP_2
in quanto parte contraente della scrittura 28.03.2022”;
[...]
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione con cui Controparte_2
assumeva, sostanzialmente, le stesse difese di , pur precisando di non aver assunto CP_1
alcuna obbligazione in forza della scrittura del 28.03.2022 pur essendone firmataria;
- dato atto che nella memoria n. 1 parte attrice chiariva che la somma di € 250.000,00 era dovuta in quanto era l'unico soggetto munito dei requisiti per partecipare al Parte_1
bando, e che in forza della scrittura 28.03.2022 aveva rinunciato ad ogni utilità derivante dalla gestione del centro sportivo a fronte del pagamento della somma suddetta;
- dato infine atto che, non ammesse le prove dedotte dalle parti, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 09.09.2025 ore
8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza:
RITENUTO
- che la presente decisione viene assunta sulla base del principio della ragione più liquida secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass., sez. trib., 09/01/2019, n. 363;
Cass., sez. trib., 11/05/2018, n. 11458; Tribunale Cassino, 25/11/2019; Consiglio di Stato, sez. IV ,
27/08/2019, n. 5891);
- che, fatta questa premessa, nel merito il Tribunale ritiene che la scrittura del 28.03.2022 (di cui sono firmatarie tutte e 3 le parti di questo giudizio) sia nulla per illeceità dell'oggetto e della causa e per essere stata stipulata sostanzialmente in frode alla legge;
- che, infatti, dalle deduzioni svolte dalle difesa della convenuta e della terza chiamata emerge in modo evidente una circostanza che, concretamente, neppure è stata contestata Cont dall'attrice, ovvero che la partecipazione di all' stata unicamente motivata Parte_1
5 dal fatto che il soggetto davvero interessato alla gestione del centro sportivo del Comune di
(ovvero ) non aveva i requisiti richiesti dal bando di gara fissati ai sensi dell'art. CP_2 CP_1
83 del D.lgs n. 50/2016, ovvero l'aver gestito un centro analogo per almeno 3 anni nei 5 anni precedenti al bando (ed anche era priva del suddetto requisito); Controparte_2
- che, infatti, in ogni accordo intercorso fra le parti la gestione operativa era affidata esclusivamente a , svolgendo in concreto l'attrice o nessun ruolo o quello di mero CP_1
prestanome, come avvenuto ad esempio durante la fase transitoria fra la consegna del centro da parte del e la sottoscrizione del contratto di concessione, periodo in cui la gestione era in CP_4
concreto eseguita da anche se formalmente intestata a , tanto che la CP_1 Parte_1
prima doveva girare tutti gli incassi alla seconda, che poi pagava i vari creditori;
- che, quindi, in cambio, in pratica, della mera partecipazione al bando, con la scrittura del
28.03.2022 oggetto di causa parte convenuta si era impegnata a corrispondere la somma massima di € 250.000,00 (l'importo esatto del pagamento dipendeva da quando e se CP_1
fosse riuscita a realizzare 3 campi da padel): in concreto la somma domandata in pagamento da in questo giudizio rappresenta il corrispettivo per aver accettato di partecipare al Parte_1
bando di gara con il RTI in tal modo consentendo a di partecipare a sua volta al bando;
CP_1
- che, infatti, sempre nella scrittura del 28.03.2022 parte attrice rinunciava ad ogni utilità derivante dalla gestione del centro sportivo, fatto salvo il pagamento della somma di €
250.000,00 da parte di , ed anche ad ogni forma gestoria, tanto da impegnarsi a CP_1
nominare una procuratrice generale per la gestione designata, in concreto, da Parte_1
- che, quindi, è condivisibile la tesi della convenuta e della terza chiamata secondo cui con la Cont scrittura del 28.03.2022 ha esercitato un sostanziale recesso di fatto dall' di cui Parte_1
continuava a fare formalmente parte al solo fine di far risultare in apparenza il rispetto del bando di gara relativo al possesso del requisito della gestione triennale di un analogo centro sportivo;
- che, dunque, il contratto in questione ha come fine unico quello di frodare la legge, ovvero il bando di gara, al riguardo dovendosi ricordare che “Nel contratto in frode alla legge di cui all'articolo 1344 c.c., gli stipulanti raggiungono attraverso gli accordi contrattuali il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia in thesi lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare. Dunque, presupposto indefettibile perché si possa parlare di contratto in frode alla legge è che il negozio posto in essere non realizzi quella che è una causa tipica
6 – o comunque meritevole di tutela ex articolo 1322 c.c., comma 2, bensì una causa illecita in quanto appunto finalizzata alla violazione della legge” (Cass., n. 8499/2018);
- che, dunque, alla luce di quanto precede il rapporto sinallagmatico di cui alla scrittura del
28.03.2022 alla base del pagamento preteso da parte attrice risulta evidente: a fronte della mera Cont Cont disponibilità ad essere parte della n tal modo consentendo alle altre 2 di partecipare al bando di gara pur in assenza dei requisiti previsti dal bando stesso, avrebbe Parte_1
ricevuto un compenso il cui ammontare esatto sarebbe dipeso dalla costruzione o meno dei 3 campi da padel da parte di;
CP_1
- che, dunque, il contratto ha palesemente anche oggetto e causa illeciti;
- che al riguardo è sufficiente leggere le seguenti clausole della scrittura 28.03.2022 per comprendere l'effettivo oggetto e l'effettiva causa del contratto, a partire dall'art. II 1 e II 2:
- che, dunque, l'attrice con queste due clausole si spogliava a favore di di CP_1
qualsivoglia attività gestoria e di qualsivoglia rischio e vantaggio economico, anche nominando una procuratrice speciale di intesa con , e proprio per uscire sostanzialmente ma non CP_1
Cont formalmente dalla il successivo articolo III prevedeva espressamente che il compenso di €
250.000,00 a favore dell'attrice fosse finalizzato a remunerare la sua rinuncia ad ogni attività gestoria ed ad ogni utilità relative alla gestione del centro sportivo, come segue:
7 - che, dunque, di tutta evidenza la scrittura del 28.03.2022 ha come oggetto esclusivo la remunerazione spettante a per aver prima partecipato al bando indetto dal Parte_1
Comune di insieme alle altre due associazioni in modo tale da consentire a la CP_2 CP_1
partecipazione al bando stesso malgrado l'assenza dei requisiti richiesti, e per aver dopo l'attrice successivamente receduto in via di fatto, pur mantenendo l'apparenza della sua permanenza alla Cont avanti al Comune di , ente tenuto del tutto all'oscuro dei patti interni fra i CP_2
Cont partecipanti all'
- che, pertanto, il contratto ha oggetto e causa illeciti ed è pure in frode alla legge, in quanto è volto del tutto illegittimamente a remunerare parte attrice per aver essa fittiziamente partecipato Cont all' e per aver poi l'attrice, a seguito dell'aggiudicazione, sostanzialmente ma non Cont formalmente receduto dalla il tutto all'unico scopo di consentire a la CP_1
partecipazione alla gara e la successiva gestione del centro sportivo;
- che alla declaratoria di nullità della scrittura del 28.03.2023 consegue l'obbligo per Pt_1
di restituire a quanto conseguito in forza della suddetta scrittura, ovvero
[...] CP_1
l'importo di € 50.000,00 (anche a mezzo di compensazione con propri debiti verso ); CP_1
- che, infatti, se il contratto è nullo i pagamenti devono essere considerati indebiti: “qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo;
è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto,
l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa”: Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, n. 14013);
- che gli interessi, ad avviso del Tribunale, devono essere fatti decorrere dalla data della domanda giudiziale (in atti non vi è prova di una richiesta effettuata stragiudizialmente) in quanto non pare al Tribunale che a possa essere riconosciuta la mala fede nella recezione Parte_1
del denaro, non potendo essere la mala fede essere semplicemente desunta dall'illeceità del contratto, anche in considerazione del fatto che lo stato soggettivo di è perfettamente CP_1
sovrapponibile a quella dell'attrice: , infatti, non è vittima di ma CP_1 Parte_1
pienamente e consapevolmente partecipe del disegno illecito che poi non è stato portato a
8 termine per mere ragioni finanziarie: non vi è dunque motivo per favorire una parte a discapito dell'altra quando lo stato soggettivo delle stesse è assolutamente identico;
- che il saggio degli interessi è quello secondo legge, ovvero quello di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. Infatti, “il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell'art. 1284 c.c., 4^ comma, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie” (Cass. n. 28409 del 07/11/2018). Nello specifico, la S.C. ha stabilito che la norma di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. “…disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate nell'art. 1173 c.c., detta disciplina non risulterebbe applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento...”
(nello stesso senso Corte di Appello di Torino, n. 904/2021);
- che non può invece essere accolta l'ulteriore domanda di volta alla restituzione CP_1
della somma di € 2.580,76 da lei anticipata a a titolo di premio assicurativo: Parte_1
, infatti, è stata, per accordo fra le parti, l'effettivo gestore del centro sportivo sicché il CP_1
pagamento da lei effettuato è andato in definitiva a suo esclusivo vantaggio, sicché non ha diritto di ottenere la restituzione di una somma di cui lei sola ha, in concreto, goduto;
- che, infine, l'accoglimento della domanda di nullità, che ha carattere pregiudiziale rispetto alle domande di risoluzione del contratto formulate dalle parti, comporta l'assorbimento di queste ultime domande;
- che le spese di lite sono poste a carico dell'attrice nei confronti della convenuta e della terza chiamata;
- che dette spese sono liquidate in relazione alla posizione processuale di in CP_1
conformità ai parametri medi per le prime 3 fasi (scaglione sino ad € 260.000,00), e pari ai valori minimi per la fase decisoria sante la modesta e ripetitiva attività processuale ivi espletata, mentre in relazione alla posizione della terza chiamata le spese sono liquidate in conformità ai valori minimi per tutti gli scaglioni stante la posizione processuale più defilata della terza chiamata e delle minori domande in cui è stata coinvolta:
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Dichiara la nullità della scrittura 28.03.2022 per i motivi di cui in parte motiva.
Condanna a restituire a la somma di € 50.000,00, oltre Parte_1 CP_1
interessi ex art. 1284 c.c., quarto comma, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Rigetta la domanda di volta alla restituzione della somma di € 2.580,76 a titolo di CP_1
premi assicurativi.
Rigetta ogni domanda formulata da . Parte_1
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo Parte_1 CP_1
giudizio, spese che liquida in € 11.977,00 a titolo di compenso ed in € 545,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo Parte_1 Controparte_2
giudizio, spese che liquida in € 7.052,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%,
Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 15.09.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
10
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 6105/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Maria Friolo e Paolo Parte_1
Micheletta; attrice contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Francese;
CP_1
convenuta
e nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Francese;
Controparte_2
terza chiamata avente ad oggetto: mandato RTI, risoluzione del contratto all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 09.09.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in Parte_1
giudizio rappresentando: 1) di aver costituito (quale mandataria) un RTI CP_1
(raggruppamento temporaneo di imprese) con e per CP_1 Controparte_2
partecipare alla gara indetta dal Comune di avente ad oggetto la concessione della CP_2
gestione del centro sportivo di via Suppo afferente un impianto comunale relativo a vari sport, Cont piscina, servizio bar;
2) che l' otteneva l'aggiudicazione dal Comune ma che in attesa della formalizzazione del contratto il Comune consegnava l'impianto all'attrice che affidava alla convenuta il compito di gestire l'impianto a fronte di un corrispettivo di € 3.000,00 al mese;
3) che Cont in data 28.03.2022 le 3 sottoscrivevano una scrittura privata che regolava espressamente i loro rapporti e le rispettive obbligazioni;
4) che in detta scrittura si impegnava a CP_1
2 Cont predisporre le pratiche per realizzare 3 campi da padel che l' veva chiesto di poter realizzare al Comune di prima della sottoscrizione del contratto per l'assegnazione ufficiale del CP_2
centro sportivo;
inoltre, nella cennata scrittura venivano concordati i seguenti patti: si CP_1
faceva carico dell'intera gestione dell'impianto; conferiva mandato irrevocabile a Parte_1
per la gestione del centro sportivo in sua rappresentanza (mandato poi Parte_2
regolarmente rilasciato); avrebbe pagato canoni ed utenze al Comune previa Parte_1
provvista fornita da e, infine, parte attrice e convenuta entro il 15.04.2022 avrebbero CP_1
regolarizzato le partite di dare ed avere relativa al periodo di gestione provvisoria;
5) che all'esito della realizzazione dei patti che precedono avrebbe corrisposto in più tranches a CP_1 [...]
la somma di € 250.000,00, ovvero la somma di € 50.000,00 qualora il Comune di Parte_1
non avesse autorizzato la realizzazione dei 3 campi da padel;
6) che il Comune di CP_2
in data 07.04.2022 autorizzava la realizzazione dei 3 campi da padel;
7) che il contratto CP_2
per la gestione dell'impianto sportivo, dalla durata di 15 anni, veniva sottoscritto con il Comune in Cont data 20.04.2022; 8) che con il l' oncordava successivamente con apposita appendice CP_4
contrattuale il diritto di posizionare per 5 anni i 3 campi da padel in una struttura provvisoria prima della loro realizzazione come da accordo iniziale;
9) che, tuttavia, rimaneva CP_5
sostanzialmente inerte, non sottoscrivendo l'appendice con il e non costruendo i 3 campi CP_4
da padel provvisori, contrariamente agli impegni assunti con l'attrice; 10) che pure la procuratrice non fece nulla per tutelare la posizione dell'attrice; 11) di voler pertanto ottenere la Parte_2
risoluzione della scrittura privata del 28.03.2022 per inadempimento grave di , per aver CP_1
costei non sottoscritto l'appendice concordata con il per la realizzazione per 5 anni dei 3 CP_4
campi da padel in altro luogo rispetto a quello originario e per non aver mai iniziato le pratiche ed i lavori per la realizzazione dei 3 campi da padel;
12) che tale condotta aveva infatti reso impossibile il verificarsi delle condizioni per la maturazione del diritto dell'attrice ad ottenere la somma di €
250.000,00 pattuita con la scrittura 28.03.2022; 13) di voler pertanto essere ristorata del danno patito, pari ad € 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione (l'importo di € 50.000,00 le fu regolarmente corrisposto, in parte a mezzo compensazione con propri debiti verso ); CP_1
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_1
contestava la fondatezza dell'avversaria domanda rappresentando: 1) che la scrittura del
[...]
28.03.2022 fu redatta all'oscuro del Comune di;
2) che la somma di 200.000,00 non era CP_2
dovuta in quanto condizionata alla costruzione dei 3 campi da padel, evento non occorso a causa
3 Cont dell'aumento spropositato dei costi;
3) che l'attrice, peraltro, quale mandataria della vrebbe potuto sottoscrivere personalmente l'appendice con il 4) di non aver sottoscritto CP_4
l'appendice proposta dal perché in realtà la proposta del Comune accoglieva solamente CP_4
in parte le richieste di , sicché complessivamente non vi era il necessario beneficio CP_1
economico; 5) di aver pertanto la procuratrice esercitato verso il la facoltà di Parte_2 CP_4
recesso dal contratto di concessione (evento che si verificava puntualmente in corso di causa); 6) la nullità della scrittura del 28.03.2022 per mancanza di causa non essendovi alcuna ragione giustificatrice per il pagamento della somma di € 250.000,00 a favore di visto che Parte_1
la gestione del centro sportivo sarebbe stata affidata esclusivamente a (ed anche gli CP_1
Cont oneri di mandataria della non sarebbero stati assolti dall'attrice giusta la procura a
[...]
); 7) che con la scrittura oggetto di causa, infatti, l'attrice non assumeva alcuna Parte_2
obbligazione; 8) la nullità della scrittura anche per contrarietà a norme imperative, per illeceità della causa e/o dell'oggetto e/o dei motivi;
9) che, infatti, le parti avevano costituito l'RTI in quanto per partecipare al bando indetto dal Comune di era necessario aver espletato CP_2
servizi analoghi per almeno 3 anni negli ultimi 5, requisito posseduto solo da che Parte_1
dunque aveva partecipato al bando solo fittiziamente al fine di consentire alle altre ASD la partecipazione;
10) che, infatti, la scrittura del 28.03.2022 equivaleva, in concreto, al recesso di fatto dell'attrice dall'RTI, recesso di fatto esercitato dopo l'aggiudicazione ma prima della firma del contratto di concessione con il 11) di voler pertanto ottenere la declaratoria di nullità CP_4
della scrittura del 28.03.2022; 12) di voler conseguentemente ottenere la restituzione della somma di € 50.000,00 già corrisposta, oltre interessi con decorrenza dalla data del pagamento essendo l'attrice in malafede al momento della recezione della somma;
13) di voler, in via subordinata, ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice o per eccessiva onerosità sopravvenuta;
14) di voler, in ogni caso, ottenere la restituzione dei premi assicurativi versati per l'importo di € 2.580,76 nell'interesse di Parte_1
- dato atto che con ordinanza 30.09.2024 il Tribunale ordinava la chiamata in causa di con la seguente motivazione: “le domande dell'attrice e quelle della convenuta Controparte_2
hanno ad oggetto la risoluzione o la declaratoria di nullità della scrittura 28.03.2022 di cui è tuttavia parte anche quale terza componente dell'ATI; ritenuto, quindi, necessario ex art. Controparte_2
102 c.p.c. estendere il contraddittorio anche con posto che la risoluzione/nullità Controparte_2
di un contratto di cui essa è parte non può che avere effetti anche nei suoi confronti posto che, pur
4 non avendo assunto obbligazioni in proprio in forza della citata scrittura, con la sottoscrizione da lei apposta ha dimostrato in modo inequivoco la propria adesione all'assetto contrattuale voluto dalle parti di questo giudizio;
ritenuta, pertanto, l'esistenza di un litisconsorzio necessario con CP_2
in quanto parte contraente della scrittura 28.03.2022”;
[...]
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione con cui Controparte_2
assumeva, sostanzialmente, le stesse difese di , pur precisando di non aver assunto CP_1
alcuna obbligazione in forza della scrittura del 28.03.2022 pur essendone firmataria;
- dato atto che nella memoria n. 1 parte attrice chiariva che la somma di € 250.000,00 era dovuta in quanto era l'unico soggetto munito dei requisiti per partecipare al Parte_1
bando, e che in forza della scrittura 28.03.2022 aveva rinunciato ad ogni utilità derivante dalla gestione del centro sportivo a fronte del pagamento della somma suddetta;
- dato infine atto che, non ammesse le prove dedotte dalle parti, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 09.09.2025 ore
8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza:
RITENUTO
- che la presente decisione viene assunta sulla base del principio della ragione più liquida secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass., sez. trib., 09/01/2019, n. 363;
Cass., sez. trib., 11/05/2018, n. 11458; Tribunale Cassino, 25/11/2019; Consiglio di Stato, sez. IV ,
27/08/2019, n. 5891);
- che, fatta questa premessa, nel merito il Tribunale ritiene che la scrittura del 28.03.2022 (di cui sono firmatarie tutte e 3 le parti di questo giudizio) sia nulla per illeceità dell'oggetto e della causa e per essere stata stipulata sostanzialmente in frode alla legge;
- che, infatti, dalle deduzioni svolte dalle difesa della convenuta e della terza chiamata emerge in modo evidente una circostanza che, concretamente, neppure è stata contestata Cont dall'attrice, ovvero che la partecipazione di all' stata unicamente motivata Parte_1
5 dal fatto che il soggetto davvero interessato alla gestione del centro sportivo del Comune di
(ovvero ) non aveva i requisiti richiesti dal bando di gara fissati ai sensi dell'art. CP_2 CP_1
83 del D.lgs n. 50/2016, ovvero l'aver gestito un centro analogo per almeno 3 anni nei 5 anni precedenti al bando (ed anche era priva del suddetto requisito); Controparte_2
- che, infatti, in ogni accordo intercorso fra le parti la gestione operativa era affidata esclusivamente a , svolgendo in concreto l'attrice o nessun ruolo o quello di mero CP_1
prestanome, come avvenuto ad esempio durante la fase transitoria fra la consegna del centro da parte del e la sottoscrizione del contratto di concessione, periodo in cui la gestione era in CP_4
concreto eseguita da anche se formalmente intestata a , tanto che la CP_1 Parte_1
prima doveva girare tutti gli incassi alla seconda, che poi pagava i vari creditori;
- che, quindi, in cambio, in pratica, della mera partecipazione al bando, con la scrittura del
28.03.2022 oggetto di causa parte convenuta si era impegnata a corrispondere la somma massima di € 250.000,00 (l'importo esatto del pagamento dipendeva da quando e se CP_1
fosse riuscita a realizzare 3 campi da padel): in concreto la somma domandata in pagamento da in questo giudizio rappresenta il corrispettivo per aver accettato di partecipare al Parte_1
bando di gara con il RTI in tal modo consentendo a di partecipare a sua volta al bando;
CP_1
- che, infatti, sempre nella scrittura del 28.03.2022 parte attrice rinunciava ad ogni utilità derivante dalla gestione del centro sportivo, fatto salvo il pagamento della somma di €
250.000,00 da parte di , ed anche ad ogni forma gestoria, tanto da impegnarsi a CP_1
nominare una procuratrice generale per la gestione designata, in concreto, da Parte_1
- che, quindi, è condivisibile la tesi della convenuta e della terza chiamata secondo cui con la Cont scrittura del 28.03.2022 ha esercitato un sostanziale recesso di fatto dall' di cui Parte_1
continuava a fare formalmente parte al solo fine di far risultare in apparenza il rispetto del bando di gara relativo al possesso del requisito della gestione triennale di un analogo centro sportivo;
- che, dunque, il contratto in questione ha come fine unico quello di frodare la legge, ovvero il bando di gara, al riguardo dovendosi ricordare che “Nel contratto in frode alla legge di cui all'articolo 1344 c.c., gli stipulanti raggiungono attraverso gli accordi contrattuali il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia in thesi lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare. Dunque, presupposto indefettibile perché si possa parlare di contratto in frode alla legge è che il negozio posto in essere non realizzi quella che è una causa tipica
6 – o comunque meritevole di tutela ex articolo 1322 c.c., comma 2, bensì una causa illecita in quanto appunto finalizzata alla violazione della legge” (Cass., n. 8499/2018);
- che, dunque, alla luce di quanto precede il rapporto sinallagmatico di cui alla scrittura del
28.03.2022 alla base del pagamento preteso da parte attrice risulta evidente: a fronte della mera Cont Cont disponibilità ad essere parte della n tal modo consentendo alle altre 2 di partecipare al bando di gara pur in assenza dei requisiti previsti dal bando stesso, avrebbe Parte_1
ricevuto un compenso il cui ammontare esatto sarebbe dipeso dalla costruzione o meno dei 3 campi da padel da parte di;
CP_1
- che, dunque, il contratto ha palesemente anche oggetto e causa illeciti;
- che al riguardo è sufficiente leggere le seguenti clausole della scrittura 28.03.2022 per comprendere l'effettivo oggetto e l'effettiva causa del contratto, a partire dall'art. II 1 e II 2:
- che, dunque, l'attrice con queste due clausole si spogliava a favore di di CP_1
qualsivoglia attività gestoria e di qualsivoglia rischio e vantaggio economico, anche nominando una procuratrice speciale di intesa con , e proprio per uscire sostanzialmente ma non CP_1
Cont formalmente dalla il successivo articolo III prevedeva espressamente che il compenso di €
250.000,00 a favore dell'attrice fosse finalizzato a remunerare la sua rinuncia ad ogni attività gestoria ed ad ogni utilità relative alla gestione del centro sportivo, come segue:
7 - che, dunque, di tutta evidenza la scrittura del 28.03.2022 ha come oggetto esclusivo la remunerazione spettante a per aver prima partecipato al bando indetto dal Parte_1
Comune di insieme alle altre due associazioni in modo tale da consentire a la CP_2 CP_1
partecipazione al bando stesso malgrado l'assenza dei requisiti richiesti, e per aver dopo l'attrice successivamente receduto in via di fatto, pur mantenendo l'apparenza della sua permanenza alla Cont avanti al Comune di , ente tenuto del tutto all'oscuro dei patti interni fra i CP_2
Cont partecipanti all'
- che, pertanto, il contratto ha oggetto e causa illeciti ed è pure in frode alla legge, in quanto è volto del tutto illegittimamente a remunerare parte attrice per aver essa fittiziamente partecipato Cont all' e per aver poi l'attrice, a seguito dell'aggiudicazione, sostanzialmente ma non Cont formalmente receduto dalla il tutto all'unico scopo di consentire a la CP_1
partecipazione alla gara e la successiva gestione del centro sportivo;
- che alla declaratoria di nullità della scrittura del 28.03.2023 consegue l'obbligo per Pt_1
di restituire a quanto conseguito in forza della suddetta scrittura, ovvero
[...] CP_1
l'importo di € 50.000,00 (anche a mezzo di compensazione con propri debiti verso ); CP_1
- che, infatti, se il contratto è nullo i pagamenti devono essere considerati indebiti: “qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo;
è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto,
l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa”: Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, n. 14013);
- che gli interessi, ad avviso del Tribunale, devono essere fatti decorrere dalla data della domanda giudiziale (in atti non vi è prova di una richiesta effettuata stragiudizialmente) in quanto non pare al Tribunale che a possa essere riconosciuta la mala fede nella recezione Parte_1
del denaro, non potendo essere la mala fede essere semplicemente desunta dall'illeceità del contratto, anche in considerazione del fatto che lo stato soggettivo di è perfettamente CP_1
sovrapponibile a quella dell'attrice: , infatti, non è vittima di ma CP_1 Parte_1
pienamente e consapevolmente partecipe del disegno illecito che poi non è stato portato a
8 termine per mere ragioni finanziarie: non vi è dunque motivo per favorire una parte a discapito dell'altra quando lo stato soggettivo delle stesse è assolutamente identico;
- che il saggio degli interessi è quello secondo legge, ovvero quello di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. Infatti, “il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell'art. 1284 c.c., 4^ comma, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie” (Cass. n. 28409 del 07/11/2018). Nello specifico, la S.C. ha stabilito che la norma di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. “…disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate nell'art. 1173 c.c., detta disciplina non risulterebbe applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento...”
(nello stesso senso Corte di Appello di Torino, n. 904/2021);
- che non può invece essere accolta l'ulteriore domanda di volta alla restituzione CP_1
della somma di € 2.580,76 da lei anticipata a a titolo di premio assicurativo: Parte_1
, infatti, è stata, per accordo fra le parti, l'effettivo gestore del centro sportivo sicché il CP_1
pagamento da lei effettuato è andato in definitiva a suo esclusivo vantaggio, sicché non ha diritto di ottenere la restituzione di una somma di cui lei sola ha, in concreto, goduto;
- che, infine, l'accoglimento della domanda di nullità, che ha carattere pregiudiziale rispetto alle domande di risoluzione del contratto formulate dalle parti, comporta l'assorbimento di queste ultime domande;
- che le spese di lite sono poste a carico dell'attrice nei confronti della convenuta e della terza chiamata;
- che dette spese sono liquidate in relazione alla posizione processuale di in CP_1
conformità ai parametri medi per le prime 3 fasi (scaglione sino ad € 260.000,00), e pari ai valori minimi per la fase decisoria sante la modesta e ripetitiva attività processuale ivi espletata, mentre in relazione alla posizione della terza chiamata le spese sono liquidate in conformità ai valori minimi per tutti gli scaglioni stante la posizione processuale più defilata della terza chiamata e delle minori domande in cui è stata coinvolta:
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Dichiara la nullità della scrittura 28.03.2022 per i motivi di cui in parte motiva.
Condanna a restituire a la somma di € 50.000,00, oltre Parte_1 CP_1
interessi ex art. 1284 c.c., quarto comma, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Rigetta la domanda di volta alla restituzione della somma di € 2.580,76 a titolo di CP_1
premi assicurativi.
Rigetta ogni domanda formulata da . Parte_1
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo Parte_1 CP_1
giudizio, spese che liquida in € 11.977,00 a titolo di compenso ed in € 545,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo Parte_1 Controparte_2
giudizio, spese che liquida in € 7.052,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%,
Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 15.09.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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