Articolo 2 della Legge sull'emigrazione
Articolo 1Articolo 3
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11 dicembre 1919
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20 dicembre 1922
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15 dicembre 1927

Art. 2


E' istituito un Consiglio superiore dell'emigrazione composto:

a) del commissario generale come delegato del ministro degli affari esteri;

b) del direttore generale della marina mercantile;

c) del direttore generale della previdenza e del lavoro;

d) del direttore generale del Banco di Napoli;

e) dei direttori generali di altri tre servizi di Stato aventi particolare attinenza coll'emigrazione, che saranno designati dal ministro degli affari esteri;

f) di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;

g) Il ministro degli affari esteri, con suo decreto, promosso, se del caso, di concerto con gli altri ministri interessati, designa le Organizzazioni economiche, le Associazioni e gli Enti che sono ammessi a partecipare, ciascuno con un delegato, alla costituzione del Consiglio superiore dell'emigrazione.

Ciascun delegato sara' scelto dal ministro degli affari esteri in una terna di nomi che verranno indicati al ministro dagli Enti, Associazioni ed Organizzazioni interessate.

h) di tre membri, uno dei quali dovra' essere una donna, scelti dal ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato;

i) di due membri scelti dal ministro competente nel seno del Comitato permanente del lavoro e della Giunta esecutiva per il collocamento e la disoccupazione.

I membri della Commissione parlamentare di vigilanza di cui al successivo art. 65, comma secondo, fanno parte di diritto del Consiglio superiore dell'emigrazione con voto deliberativo.

Il regolamento determinera' le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere g) e h), come pure determinera' le modalita' per la rinnovazione del Consiglio, le indennita' dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'ufficio di presidenza.

Il Consiglio sara' udito nelle questioni piu' rilevanti relative all'emigrazione e negli affari di competenza di piu' Ministeri.

Alle sedute del Consiglio il ministro degli affari esteri potra' chiamare, con voto deliberativo, uno o piu' delegati dei Ministeri interessati nelle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

Alle sedute intervengono pure, con voto consultivo, i commissari dell'emigrazione.

Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri, i quali, insieme col commissario generale, presidente, ed a due membri scelti nel proprio seno dalla Commissione parlamentare di vigilanza, formano un Comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinera' pure le norme per la rinnovazione del Comitato stesso.

((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio Decreto 23 ottobre 1927, n. 2146 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consiglio superiore dell'emigrazione ed il Comitato permanente di cui all'art. 2 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 , sono soppressi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 30 novembre 1927.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1927
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