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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/09/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza del 23 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 745/2024 del ruolo generale, promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Ronchi e Parte_1
Cristina Vicarelli in forza di procura speciale in calce al ricorso in appello
APPELLANTE, APPELLATO INCIDENTALE contro in persona del legale rappresentante , CP_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Bartoli, Alice Pucci e Sara
Castellani in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione
APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni per l'appellante principale: accogliere il ricorso in appello per tutti i motivi su esposti, rigettando tutte le domande avversarie. Con vittoria di competenze del doppio grado di giudizio oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cap come per legge.
Conclusioni per l'appellante incidentale: In via preliminare: accertare e dichiarare per i motivi sopra dedotti l'inammissibilità del primo motivo di appello. In tesi: respingere l'appello avanzato dal sig. per tutte le Parte_2 ragioni di cui alla narrativa del presente atto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 568/2024 del Tribunale di Firenze – Sez. lavoro, pubblicata in data 15 luglio 2025; in via subordinata, nella delegata e non creduta ipotesi in cui il giudice adìto dovesse ritenere l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o vo l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità del licenziamento intimato al sig. Pt_1 condannare l'odierna resistente al risarcimento del danno verso corresponsione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 l. 604/1966 nel limite minimo ex lege previsto, e comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto. In via incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare il ricorrente appellante sig. al pagamento delle spese del Parte_2 primo grado di giudizio nella misura richiesta ed indicata, pari a euro 6.196,20 oltre Iva e Cpa, nella nota delle spese depositata nel giudizio di primo grado ovvero nella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria delle spese di lite e funzioni anche del presente giudizio di appello, oltre accessori di legge.
Svolgimento del processo ha convenuto la dinanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Firenze impugnando il licenziamento per giusta causa intimatogli il 18 giugno
2020.
Il ricorrente, già occupato presso tale impresa come muratore, ha negato la sussistenza delle violazioni contestategli, ossia:
- il pomeriggio del 5 giugno 2020, alla fine della giornata lavorativa, aver sottratto dal locale interno al magazzino dodici mascherine FFPP” e 4 paia di guanti da lavoro;
- il pomeriggio dell'8 giugno 2020, alla fine della giornata lavorativa, aver sottratto dal suddetto locale otto mascherine chirurgiche e tre paia di guanti da lavoro
- la mattina del 9 giugno, aver sottratto sempre dallo stanzino presso il magazzino un trincetto, una ventina di mascherine chirurgiche, quattro paia di guanti;
merci da lui nascoste nei pantaloni e riconsegnate subito all'amministratore , che lo aveva sorpreso sul fatto, insieme Controparte_2
ad una fibbia da cintura di marca trovata in un cantiere.
Il ricorrente ha negato in toto il fatto del 5 giugno. Ha ammesso invece di aver preso dei guanti l'8 giugno, ma perché gli sarebbero serviti il giorno dopo nel cantiere di via Salvi Cristiani;
e quanto al 9 giugno, ha ribadito quanto già sostenuto nelle giustificazioni scritte in sede disciplinare, e cioè che quella mattina il capocantiere gli aveva ordinato di andare nel magazzino a prendere delle viti e una pistola sparachiodi;
dato che era lì, aveva preso anche Pt_1
il trincetto perché comunque serviva, ed anche qualche mascherina chirurgica, perché l'unica che gli veniva data in dotazione non era sufficiente per tutta la giornata di lavoro, a causa della polverosità del cantiere;
la fibbia, poi, era praticamente un rifiuto.
Il ricorrente ha anche lamentato che la società non ha ritirato la raccomandata contenente le suddette giustificazioni scritte, sicchè ha intimato il licenziamento senza conoscerle.
Ha chiesto conclusivamente annullarsi il licenziamento e condannarsi la a pagargli l'indennità risarcitoria prevista dalla legge per i dipendenti CP_1
dei datori di lavoro aventi fino a quindici dipendenti, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso.
Costituitasi, la convenuta – per quanto ancora qui interessa - ha ribadito la fondatezza del licenziamento disciplinare, ed ha precisato, rispetto alle giustificazioni di che i dipendenti non erano autorizzati a prelevare Pt_1
direttamente il materiale e le attrezzature che servivano loro nei cantieri. Inoltre, i dipendenti venivano assegnati ad un cantiere o all'altro la mattina stessa, sicchè la sera non poteva neppure sapere quale attrezzatura Pt_1
gli sarebbe servita il giorno dopo. Ha spiegato di non aver ricevuto la raccomandata contenente le suddette giustificazioni scritte perché indirizzata ad un numero civico diverso da quello dove si trova la sede legale della società.
La causa è stata istruita con l'escussione di quattro testimoni. All'esito, con sentenza del 15 luglio 2024 n. 568 il Tribunale ha rigettato il ricorso del lavoratore. Il giudice ha reputato non necessaria, per la validità formale del licenziamento, l'effettiva presa di conoscenza delle difese del lavoratore, da parte del datore. Nel merito ha ritenuto confermati dalle testimonianze due dei tre fatti contestati, precisamente quello dell'8 giugno e quello del 9 giugno, in quanto ammessi dallo stesso nella loro materialità, senza che questi Pt_1
abbia provato la giustificazione addotta, giustificazione anzi smentita dai testi.
Ha ritenuto inoltre che i due fatti di appropriazione siano, nel loro complesso
– e tenuto conto anche della difficoltà che vi era all'epoca a procurarsi delle mascherine – di gravità tale da integrare una giusta causa.
Ha comunque compensato le spese del giudizio.
Contro la sentenza propone appello cui resiste la Pt_1 CP_1
che spiega a sua volta appello incidentale.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, l'appellante principale critica la sentenza perché, pur avendo dato atto che ha inviato la lettera di giustificazione Pt_1
all'indirizzo della sede effettiva della società, come indicato nella contestazione di addebito e nella lettera di licenziamento, ha reputato tuttavia irrilevante il rifiuto della CLE di ricevere la raccomandata.
2. Con il secondo motivo, si duole che il Tribunale abbia provato la sussistenza degli addebiti in base alle testimonianze di Tes_1
e di entrambi in realtà incompatibili a
[...] Testimone_2 testimoniare trattandosi, rispettivamente, di un consigliere di amministrazione della nonché legale rappresentante della CP_1
stessa, e della compagna convivente dell'amministratore delegato della società , nonché proprietaria della totalità delle quote Controparte_2
di un'altra società, che a sua volta controlla interamente la CP_1
Quanto meno, i due testi sarebbero da considerare inattendibili perché si identificano sostanzialmente con la parte stessa che li ha indicati. Anche dal punto del loro contenuto, comunque, le due testimonianze secondo l'appellante non proverebbero in alcun modo le condotte appropriative addebitate al dipendente. è un mero teste de relato, quindi non CP_2
ha potuto confermare nulla di quanto addebitato al lavoratore – anzi, ha smentito di essere stato lui a constatare personalmente il fatto del 5 giugno, come invece si sostiene nella contestazione disciplinare. Né avrebbe confermato l'episodio dell'8 giugno, neppure per averlo sentito dire dal fratello . Ha riferito di un generico divieto fatto Controparte_2
ai dipendenti di prendere direttamente il materiale e le attrezzature dal magazzino, ma di un simile divieto non vi è traccia documentate.
poi, lavorava come impiegata nell'ufficio della , quindi non Tes_2
avrebbe visto nulla di ciò che si sarebbe svolto in magazzino;
essa peraltro, sempre secondo l'appellante, ha contraddetto la stessa contestazione disciplinare quando ha riferito che nell'episodio Pt_1
del 9 giugno, ha tirato fuori dai pantaloni gli oggetti rubati in presenza della stessa teste (secondo la contestazione, invece, ciò era avvenuto mentre e si trovavano ancora nel magazzino, Pt_1 Controparte_2
posto al piano di sotto rispetto all'ufficio). Del resto è improbabile, si sostiene nell'appello, che abbia rubato tutti quegli oggetti Pt_1
pensando di tenerli nascosti nei pantaloni per l'intera giornata di lavoro, peraltro sotto gli occhi dei fratelli , presenti anch'essi CP_2
nell'azienda.
3. Sostiene, ancora, con riferimento all'episodio del 9 giugno, che non può in ogni caso parlarsi di furto, perché gli oggetti non sono mai usciti dai locali della società; anzi il fatto si è verificato quando la giornata lavorativa era appena iniziata, e non è strano che abbia preso Pt_1
qualche mascherina in più dell'unica, che gli consegnava la società ogni giorno, del tutto insufficiente. Oppure, le mascherine ed i guanti mancanti potrebbero essere andati persi, visto che, a detta dello stesso teste
, non veniva tenuto un registro della tenuta di tali Testimone_1
oggetti. I due testi indicati da poi, gli unici attenibili essendo Pt_1
disinteressati, avrebbero smantellato la testi accusatoria costruita ad arte dai fratelli : ha riferito come non solo CP_2 CP_3 Tes_1
, ma anche il collega e persino lo stesso
[...] Tes_3 Pt_1
provvedevano ogni mattina ad assegnare le mascherine agli operai – il che contrasta con la tesi della società che solo Testimone_1
potesse fare questa operazione;
ha anche smentito quanto detto dallo stesso , cioè che fosse addirittura vietato ai Testimone_1
dipendenti entrare nel locale.
4. In ogni caso, il Tribunale avrebbe errato nel richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia di furto di oggetti di scarso valore, quando nel caso in esame non vi è stato nessun furto, ma solo il prelievo di materiale di consumo necessario in cantiere.
5. L'appello principale è da accogliere, essendo fondato il primo motivo;
motivo che, prima ancora, è ammissibile, a differenza di quanto eccepito dalla difesa della perché indica con chiarezza qual è la CP_1
“circostanza da cui deriva la violazione della legge” (art. 434 c.p.c.): pur non menzionando una norma espressa, il motivo denuncia che la società, omettendo di ritirare la raccomandata contenente la giustificazioni del dipendente, ha violato la regola del contraddittorio che informa la disciplina del procedimento disciplinare.
6. Ad avviso di questa Corte, infatti, è errato l'assunto del Tribunale secondo cui nessuna norma imporrebbe al datore di lavoro di prendere visione delle difese dell'incolpato. L'onere posto dall'art. 7 secondo comma Statuto di “sentire” il dipendente a sua difesa - qualora lo richieda
- comporta che il datore non possa esimersi dal ricevere tali difese. E' indifferente, evidentemente, che siano formulate oralmente o per iscritto: così come è indubbio che il datore violerebbe la norma citata se, dopo aver fissato un appuntamento all'incolpato per sentirlo verbalmente, non si presentasse nel luogo e nell'ora convenuti, analogamente il diritto del lavoratore ad essere “sentito” è violato se il datore rifiuta di ricevere le giustificazioni scritte. Come ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza n. 150/2020, proprio in materia di conseguenza della violazione della procedura disciplinare di cui all'art. 7 Statuto, “Le previsioni dell'art.
7 della legge n. 300/1970 (…) assegnano un ruolo centrale al principio del contraddittorio, più che mai cruciale nell'esercizio di un potere privato che si spinge fino a irrogare la sanzione espulsiva”. E' appena il caso di rilevare, poi, l'infondatezza dell'assunto della difesa secondo cui l'art. 7 Statuto non si applicherebbe perché non richiamato dal contratto collettivo di settore;
è evidente che si tratta di una norma imperativa ed inderogabile, che trova applicazione a prescindere dal richiamo che ne faccia o meno la contrattazione collettiva.
7. Nel caso in esame, non vi è dubbio che lo stabile di via Di Vittorio n.
13/15, indirizzo al quale l'appellante ha inviato la raccomandata contenente le giustificazioni, era nella disponibilità della Tale CP_1
indirizzo compare infatti non solo nell'intestazione della lettera di contestazione di addebito e nella comunicazione di licenziamento, come ha rilevato il Tribunale, ma anche nelle buste paga;
del resto, in quello stabile si trovava il magazzino della , come si legge nella lettera CP_1
di addebito. Sicchè era giustificato l'affidamento del lavoratore nella coincidenza di tale indirizzo con la sede sociale;
ed anche in adempimento del dovere di buona fede, era onere della ricevere a quell'indirizzo le comunicazioni inerenti al rapporto di lavoro, mentre è pacifico e documentale che non ha ritirato la raccomandata inviata da
Pt_1
8. Il licenziamento è quindi viziato da questa violazione procedurale.
9. Sono invece infondate le censure che attengono all'aspetto sostanziale del recesso. I testi e pur rivestendo Testimone_1 Testimone_4
effettivamente le qualità indicate dall'appellante (ma non quella di legale rappresentante che l'appellante attribuisce a , posto Testimone_1
che risulta dalla visura camerale come la rappresentanza sia stata delegata interamente a ) non sono evidentemente Controparte_2
incompatibili a testimoniare ex art. 257 c.p.c., perché non avrebbero alcun titolo ad intervenire nel presente processo. Quanto alla loro attendibilità, essa non può essere esclusa del tutto solo per il ruolo che, appunto, rivestono nella ma deve essere valutata CP_1
intrinsecamente ed estrinsecamente. Da quest'ultimo punto di vista si osserva che a) l'appellante non ha mai indicato alcun motivo che potrebbe aver indotto i testi a costruire o comunque sostenere false accuse contro b) , lungi dal confermare Pt_1 Testimone_1
aprioristicamente le accuse mosse dalla a ha smentito Pt_1
quanto esposto nella contestazione disciplinare riguardo al fatto del 5 giugno, cioè di avervi assistito;
c) la ha mantenuto in servizio CP_1
anche quando, circa sei mesi prima, ha scontato una pena Pt_1
detentiva per il reato di furto (circostanza documentata in causa dal verbale dei Carabinieri del 12 gennaio 2020). Correttamente, quindi, il
Tribunale ha escluso che i testi siano pregiudizialmente ostili a Pt_1
10. Dal punto di vista intrinseco, poi, le due testimonianze appaiono prive di contraddizioni, oltre che coerenti tra loro. Esse provano entrambi i fatti su cui il Tribunale ha basato la sua decisione. Quello dell'8 giugno, in particolare, diversamente da quanto sostiene l'appellante, è stato confermato da , sia pure de relato, avendo questi Testimone_1
dichiarato: “Non ricordo le date dei fatti che hanno portato alla contestazione disciplinare del ricorrente. Io non ho visto il ricorrente entrare nel magazzino. L'ho appreso da mio fratello subito dopo”. CP_2
Il fatto del 9 giugno è confermato da entrambi i testi, in modo coerente tra loro come si è detto. Entrambi hanno riferito che essendo Pt_1
stato scoperto da nel locale all'interno del magazzino Controparte_2
dove non avrebbe dovuto trovarsi (perché le viti e la sparachiodi vengono tenuti in un'altra parte del magazzino), ed essendo stato fatto salire in ufficio, ha tirato fuori dai pantaloni mascherine chirurgiche, guanti, un trincetto nuovo ancora confezionato e poi una fibbia di . Le CP_4
deposizioni non contrastano veramente con quanto esposto nella contestazione disciplinare, dove si legge che avrebbe estratto Pt_1
tali oggetti già nel magazzino, e solo in un momento successivo sarebbe salito con nell'ufficio, dove si trovava Controparte_2 Testimone_4
e dove ulteriormente incalzato, avrebbe finito di svuotarsi le Pt_1
tasche estraendo la fibbia di;
non è strano insomma che i CP_4
testi, riferendo sui fatti tre anni dopo, abbiano collocato la restituzione degli oggetti solo nell'ufficio. Ed anzi, osserva questa Corte, lievi discrasie rispetto alla contestazione disciplinare mostrano proprio come i testi non si siano attenuti ad una versione dei fatti precostituita.
11. Correttamente, poi, il Tribunale ha rimarcato che la materialità della condotta (cioè aver preso gli oggetti suddetti) è pacifica, sicchè spettava al lavoratore dimostrare la giustificazione da lui addotta, cioè che si trattava di materiale necessario per il suo lavoro in cantiere. Non solo i testi e hanno confermato che, per regola CP_2 Tes_2
aziendale, ai dipendenti era vietato prendere autonomamente gli oggetti che servivano loro – regola che in una realtà aziendale piccola come quella della è normale che fosse solo verbale e non formalizzata per iscritto – ma lo ha riferito in modo alquanto circostanziato Tes_2
riguardo alle mascherine, che all'epoca, data l'emergenza Covid, erano oggetto di un protocollo aggiuntivo al documento di valutazione dei rischi, reso noto ai dipendenti in precedenza in un'apposita riunione.
12. I testi e non hanno affatto smentito tale divieto: il fatto Tes_3
che a volte le mascherine fossero distribuite da o da Tes_3 Pt_1
stesso non implica, evidentemente, che essi potessero prelevarle di loro iniziativa, ma solo che venivano delegati da alla distribuzione. CP_2
, infatti, ha confermato che “Le mascherine erano custodite nel Tes_3
magazzino in una stanza non accessibile a tutti (…). Per prendere le mascherine si doveva chiedere al fratello del titolare”, cioè appunto a
. E non è necessario ipotizzare che Testimone_1 Pt_1
intendesse tenere su di sè le mascherine, i guanti ed il trincetto rubati per tutto il giorno, pur in presenza dei fratelli , come sostiene la CP_2
parte appellante per evidenziare l'improbabilità di questa ricostruzione;
poteva nasconderli da qualche parte in cantiere, oppure sul furgone
(come qualche dipendente aveva fatto nei giorni precedenti al fatto, secondo la querela presentata da , in atti). Testimone_1
13. Non si capisce perché poi l'appellante ipotizzi che le mascherine, i guanti ed il cutter siano stati semplicemente smarriti, visto che lo stesso ha ammesso di averli presi lui, sia l'8 giugno che il 9 giugno. Pt_1
14. Infondato è pure l'assunto dell'appellante secondo cui non si potrebbe parlare di appropriazione né di impossessamento perché gli oggetti prelevati da non sono comunque usciti dai locali Pt_1
aziendali. In questa sede non viene in questione la nozione penalistica di sottrazione o di impossessamento: ciò che conta, ai fini disciplinari, è la contrarietà del comportamento accertato alla correttezza nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro. Pertanto, il prelievo non autorizzato di materiale ha rilievo anche se gli oggetti non sono ancora stati portati fuori dall'azienda – cosa che comunque è avvenuta il giorno 8 giugno, quando
è uscito dal magazzino senza che abbia Pt_1 Controparte_2
potuto (o voluto) fermarlo.
15. L'appello sembra sostenere solo l'insussistenza del fatto e non porre la questione della proporzionalità del licenziamento;
ma per completezza si osserva che le appropriazioni commesse, sia perché hanno avuto ad oggetto beni di valore non modico - tra cui le mascherine che, nel periodo immediatamente successivo al lock down erano ancora difficili da reperire sul mercato ed avevano un costo non irrilevante - sia perché hanno avuto luogo in due giorni consecutivi, denotano un obiettivo aprofittamento della fiducia del datore di lavoro, il quale lasciava aperto il locale dove si trovava il materiale di consumo (come ha riferito il teste ). Si tratta peraltro di un comportamento comunque di CP_3
rilevanza penale, trattandosi di furto tentato, anche se non consumato.
Per queste ragioni si ritiene integrata la giusta causa ex art. 2119 c.c.
16. Poiché pertanto il licenziamento è da annullare per la sola violazione del procedimento disciplinare, la conseguenza è quella prevista dall'art. 4 d.lg. n. 23/2015, applicabile ratione temporis: il rapporto di lavoro deve essere dichiarato estinto e la è tenuta CP_1
a pagare al lavoratore un'indennità che, ai sensi dell'art. 9 pacificamente applicabile per le dimensioni occupazionali, deve collocarsi tra due e sei mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del t.f.r. In concreto si reputa giustificato fissarla in due mensilità, tenendo conto essenzialmente dell'anzianità di servizio del lavoratore, breve ma non irrilevante (quasi due anni, essendo stato assunto nell'agosto 2018); non sono emersi, del resto, altri elementi che possano essere valutati secondo i criteri indicati la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 nella parte in cui commisurava l'indennità alla sola anzianità).
17. Deve conclusivamente riformarsi la sentenza accogliendo il ricorso di UK nel senso sopra detto. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo in base allo scaglione da 1.100 a 5.200 euro, entro cui ricade l'importo dell'indennità spettante al lavoratore. Tale regolazione delle spese rende inutile esaminare l'appello incidentale della società, che ha lamentato la compensazione disposta dal Tribunale senza che ricorressero i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte
accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, del 15 luglio 2024
n. 568 e, in riforma di tale sentenza, dichiara estinto il rapporto di lavoro dal 18 giugno 2020 e condanna la in persona del legale rappresentante, a CP_1
pagare a un'indennità pari a due mensilità dell'ultima Parte_1
retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.; dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dalla contro la stessa CP_1
sentenza; condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in euro 2.400 per il primo grado ed euro 1.750 per il
[...]
secondo grado, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e Cpf.
Firenze, 23 settembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait
In nome del popolo italiano LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza del 23 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 745/2024 del ruolo generale, promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Ronchi e Parte_1
Cristina Vicarelli in forza di procura speciale in calce al ricorso in appello
APPELLANTE, APPELLATO INCIDENTALE contro in persona del legale rappresentante , CP_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Bartoli, Alice Pucci e Sara
Castellani in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione
APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni per l'appellante principale: accogliere il ricorso in appello per tutti i motivi su esposti, rigettando tutte le domande avversarie. Con vittoria di competenze del doppio grado di giudizio oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cap come per legge.
Conclusioni per l'appellante incidentale: In via preliminare: accertare e dichiarare per i motivi sopra dedotti l'inammissibilità del primo motivo di appello. In tesi: respingere l'appello avanzato dal sig. per tutte le Parte_2 ragioni di cui alla narrativa del presente atto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 568/2024 del Tribunale di Firenze – Sez. lavoro, pubblicata in data 15 luglio 2025; in via subordinata, nella delegata e non creduta ipotesi in cui il giudice adìto dovesse ritenere l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o vo l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità del licenziamento intimato al sig. Pt_1 condannare l'odierna resistente al risarcimento del danno verso corresponsione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 l. 604/1966 nel limite minimo ex lege previsto, e comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto. In via incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare il ricorrente appellante sig. al pagamento delle spese del Parte_2 primo grado di giudizio nella misura richiesta ed indicata, pari a euro 6.196,20 oltre Iva e Cpa, nella nota delle spese depositata nel giudizio di primo grado ovvero nella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria delle spese di lite e funzioni anche del presente giudizio di appello, oltre accessori di legge.
Svolgimento del processo ha convenuto la dinanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Firenze impugnando il licenziamento per giusta causa intimatogli il 18 giugno
2020.
Il ricorrente, già occupato presso tale impresa come muratore, ha negato la sussistenza delle violazioni contestategli, ossia:
- il pomeriggio del 5 giugno 2020, alla fine della giornata lavorativa, aver sottratto dal locale interno al magazzino dodici mascherine FFPP” e 4 paia di guanti da lavoro;
- il pomeriggio dell'8 giugno 2020, alla fine della giornata lavorativa, aver sottratto dal suddetto locale otto mascherine chirurgiche e tre paia di guanti da lavoro
- la mattina del 9 giugno, aver sottratto sempre dallo stanzino presso il magazzino un trincetto, una ventina di mascherine chirurgiche, quattro paia di guanti;
merci da lui nascoste nei pantaloni e riconsegnate subito all'amministratore , che lo aveva sorpreso sul fatto, insieme Controparte_2
ad una fibbia da cintura di marca trovata in un cantiere.
Il ricorrente ha negato in toto il fatto del 5 giugno. Ha ammesso invece di aver preso dei guanti l'8 giugno, ma perché gli sarebbero serviti il giorno dopo nel cantiere di via Salvi Cristiani;
e quanto al 9 giugno, ha ribadito quanto già sostenuto nelle giustificazioni scritte in sede disciplinare, e cioè che quella mattina il capocantiere gli aveva ordinato di andare nel magazzino a prendere delle viti e una pistola sparachiodi;
dato che era lì, aveva preso anche Pt_1
il trincetto perché comunque serviva, ed anche qualche mascherina chirurgica, perché l'unica che gli veniva data in dotazione non era sufficiente per tutta la giornata di lavoro, a causa della polverosità del cantiere;
la fibbia, poi, era praticamente un rifiuto.
Il ricorrente ha anche lamentato che la società non ha ritirato la raccomandata contenente le suddette giustificazioni scritte, sicchè ha intimato il licenziamento senza conoscerle.
Ha chiesto conclusivamente annullarsi il licenziamento e condannarsi la a pagargli l'indennità risarcitoria prevista dalla legge per i dipendenti CP_1
dei datori di lavoro aventi fino a quindici dipendenti, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso.
Costituitasi, la convenuta – per quanto ancora qui interessa - ha ribadito la fondatezza del licenziamento disciplinare, ed ha precisato, rispetto alle giustificazioni di che i dipendenti non erano autorizzati a prelevare Pt_1
direttamente il materiale e le attrezzature che servivano loro nei cantieri. Inoltre, i dipendenti venivano assegnati ad un cantiere o all'altro la mattina stessa, sicchè la sera non poteva neppure sapere quale attrezzatura Pt_1
gli sarebbe servita il giorno dopo. Ha spiegato di non aver ricevuto la raccomandata contenente le suddette giustificazioni scritte perché indirizzata ad un numero civico diverso da quello dove si trova la sede legale della società.
La causa è stata istruita con l'escussione di quattro testimoni. All'esito, con sentenza del 15 luglio 2024 n. 568 il Tribunale ha rigettato il ricorso del lavoratore. Il giudice ha reputato non necessaria, per la validità formale del licenziamento, l'effettiva presa di conoscenza delle difese del lavoratore, da parte del datore. Nel merito ha ritenuto confermati dalle testimonianze due dei tre fatti contestati, precisamente quello dell'8 giugno e quello del 9 giugno, in quanto ammessi dallo stesso nella loro materialità, senza che questi Pt_1
abbia provato la giustificazione addotta, giustificazione anzi smentita dai testi.
Ha ritenuto inoltre che i due fatti di appropriazione siano, nel loro complesso
– e tenuto conto anche della difficoltà che vi era all'epoca a procurarsi delle mascherine – di gravità tale da integrare una giusta causa.
Ha comunque compensato le spese del giudizio.
Contro la sentenza propone appello cui resiste la Pt_1 CP_1
che spiega a sua volta appello incidentale.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, l'appellante principale critica la sentenza perché, pur avendo dato atto che ha inviato la lettera di giustificazione Pt_1
all'indirizzo della sede effettiva della società, come indicato nella contestazione di addebito e nella lettera di licenziamento, ha reputato tuttavia irrilevante il rifiuto della CLE di ricevere la raccomandata.
2. Con il secondo motivo, si duole che il Tribunale abbia provato la sussistenza degli addebiti in base alle testimonianze di Tes_1
e di entrambi in realtà incompatibili a
[...] Testimone_2 testimoniare trattandosi, rispettivamente, di un consigliere di amministrazione della nonché legale rappresentante della CP_1
stessa, e della compagna convivente dell'amministratore delegato della società , nonché proprietaria della totalità delle quote Controparte_2
di un'altra società, che a sua volta controlla interamente la CP_1
Quanto meno, i due testi sarebbero da considerare inattendibili perché si identificano sostanzialmente con la parte stessa che li ha indicati. Anche dal punto del loro contenuto, comunque, le due testimonianze secondo l'appellante non proverebbero in alcun modo le condotte appropriative addebitate al dipendente. è un mero teste de relato, quindi non CP_2
ha potuto confermare nulla di quanto addebitato al lavoratore – anzi, ha smentito di essere stato lui a constatare personalmente il fatto del 5 giugno, come invece si sostiene nella contestazione disciplinare. Né avrebbe confermato l'episodio dell'8 giugno, neppure per averlo sentito dire dal fratello . Ha riferito di un generico divieto fatto Controparte_2
ai dipendenti di prendere direttamente il materiale e le attrezzature dal magazzino, ma di un simile divieto non vi è traccia documentate.
poi, lavorava come impiegata nell'ufficio della , quindi non Tes_2
avrebbe visto nulla di ciò che si sarebbe svolto in magazzino;
essa peraltro, sempre secondo l'appellante, ha contraddetto la stessa contestazione disciplinare quando ha riferito che nell'episodio Pt_1
del 9 giugno, ha tirato fuori dai pantaloni gli oggetti rubati in presenza della stessa teste (secondo la contestazione, invece, ciò era avvenuto mentre e si trovavano ancora nel magazzino, Pt_1 Controparte_2
posto al piano di sotto rispetto all'ufficio). Del resto è improbabile, si sostiene nell'appello, che abbia rubato tutti quegli oggetti Pt_1
pensando di tenerli nascosti nei pantaloni per l'intera giornata di lavoro, peraltro sotto gli occhi dei fratelli , presenti anch'essi CP_2
nell'azienda.
3. Sostiene, ancora, con riferimento all'episodio del 9 giugno, che non può in ogni caso parlarsi di furto, perché gli oggetti non sono mai usciti dai locali della società; anzi il fatto si è verificato quando la giornata lavorativa era appena iniziata, e non è strano che abbia preso Pt_1
qualche mascherina in più dell'unica, che gli consegnava la società ogni giorno, del tutto insufficiente. Oppure, le mascherine ed i guanti mancanti potrebbero essere andati persi, visto che, a detta dello stesso teste
, non veniva tenuto un registro della tenuta di tali Testimone_1
oggetti. I due testi indicati da poi, gli unici attenibili essendo Pt_1
disinteressati, avrebbero smantellato la testi accusatoria costruita ad arte dai fratelli : ha riferito come non solo CP_2 CP_3 Tes_1
, ma anche il collega e persino lo stesso
[...] Tes_3 Pt_1
provvedevano ogni mattina ad assegnare le mascherine agli operai – il che contrasta con la tesi della società che solo Testimone_1
potesse fare questa operazione;
ha anche smentito quanto detto dallo stesso , cioè che fosse addirittura vietato ai Testimone_1
dipendenti entrare nel locale.
4. In ogni caso, il Tribunale avrebbe errato nel richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia di furto di oggetti di scarso valore, quando nel caso in esame non vi è stato nessun furto, ma solo il prelievo di materiale di consumo necessario in cantiere.
5. L'appello principale è da accogliere, essendo fondato il primo motivo;
motivo che, prima ancora, è ammissibile, a differenza di quanto eccepito dalla difesa della perché indica con chiarezza qual è la CP_1
“circostanza da cui deriva la violazione della legge” (art. 434 c.p.c.): pur non menzionando una norma espressa, il motivo denuncia che la società, omettendo di ritirare la raccomandata contenente la giustificazioni del dipendente, ha violato la regola del contraddittorio che informa la disciplina del procedimento disciplinare.
6. Ad avviso di questa Corte, infatti, è errato l'assunto del Tribunale secondo cui nessuna norma imporrebbe al datore di lavoro di prendere visione delle difese dell'incolpato. L'onere posto dall'art. 7 secondo comma Statuto di “sentire” il dipendente a sua difesa - qualora lo richieda
- comporta che il datore non possa esimersi dal ricevere tali difese. E' indifferente, evidentemente, che siano formulate oralmente o per iscritto: così come è indubbio che il datore violerebbe la norma citata se, dopo aver fissato un appuntamento all'incolpato per sentirlo verbalmente, non si presentasse nel luogo e nell'ora convenuti, analogamente il diritto del lavoratore ad essere “sentito” è violato se il datore rifiuta di ricevere le giustificazioni scritte. Come ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza n. 150/2020, proprio in materia di conseguenza della violazione della procedura disciplinare di cui all'art. 7 Statuto, “Le previsioni dell'art.
7 della legge n. 300/1970 (…) assegnano un ruolo centrale al principio del contraddittorio, più che mai cruciale nell'esercizio di un potere privato che si spinge fino a irrogare la sanzione espulsiva”. E' appena il caso di rilevare, poi, l'infondatezza dell'assunto della difesa secondo cui l'art. 7 Statuto non si applicherebbe perché non richiamato dal contratto collettivo di settore;
è evidente che si tratta di una norma imperativa ed inderogabile, che trova applicazione a prescindere dal richiamo che ne faccia o meno la contrattazione collettiva.
7. Nel caso in esame, non vi è dubbio che lo stabile di via Di Vittorio n.
13/15, indirizzo al quale l'appellante ha inviato la raccomandata contenente le giustificazioni, era nella disponibilità della Tale CP_1
indirizzo compare infatti non solo nell'intestazione della lettera di contestazione di addebito e nella comunicazione di licenziamento, come ha rilevato il Tribunale, ma anche nelle buste paga;
del resto, in quello stabile si trovava il magazzino della , come si legge nella lettera CP_1
di addebito. Sicchè era giustificato l'affidamento del lavoratore nella coincidenza di tale indirizzo con la sede sociale;
ed anche in adempimento del dovere di buona fede, era onere della ricevere a quell'indirizzo le comunicazioni inerenti al rapporto di lavoro, mentre è pacifico e documentale che non ha ritirato la raccomandata inviata da
Pt_1
8. Il licenziamento è quindi viziato da questa violazione procedurale.
9. Sono invece infondate le censure che attengono all'aspetto sostanziale del recesso. I testi e pur rivestendo Testimone_1 Testimone_4
effettivamente le qualità indicate dall'appellante (ma non quella di legale rappresentante che l'appellante attribuisce a , posto Testimone_1
che risulta dalla visura camerale come la rappresentanza sia stata delegata interamente a ) non sono evidentemente Controparte_2
incompatibili a testimoniare ex art. 257 c.p.c., perché non avrebbero alcun titolo ad intervenire nel presente processo. Quanto alla loro attendibilità, essa non può essere esclusa del tutto solo per il ruolo che, appunto, rivestono nella ma deve essere valutata CP_1
intrinsecamente ed estrinsecamente. Da quest'ultimo punto di vista si osserva che a) l'appellante non ha mai indicato alcun motivo che potrebbe aver indotto i testi a costruire o comunque sostenere false accuse contro b) , lungi dal confermare Pt_1 Testimone_1
aprioristicamente le accuse mosse dalla a ha smentito Pt_1
quanto esposto nella contestazione disciplinare riguardo al fatto del 5 giugno, cioè di avervi assistito;
c) la ha mantenuto in servizio CP_1
anche quando, circa sei mesi prima, ha scontato una pena Pt_1
detentiva per il reato di furto (circostanza documentata in causa dal verbale dei Carabinieri del 12 gennaio 2020). Correttamente, quindi, il
Tribunale ha escluso che i testi siano pregiudizialmente ostili a Pt_1
10. Dal punto di vista intrinseco, poi, le due testimonianze appaiono prive di contraddizioni, oltre che coerenti tra loro. Esse provano entrambi i fatti su cui il Tribunale ha basato la sua decisione. Quello dell'8 giugno, in particolare, diversamente da quanto sostiene l'appellante, è stato confermato da , sia pure de relato, avendo questi Testimone_1
dichiarato: “Non ricordo le date dei fatti che hanno portato alla contestazione disciplinare del ricorrente. Io non ho visto il ricorrente entrare nel magazzino. L'ho appreso da mio fratello subito dopo”. CP_2
Il fatto del 9 giugno è confermato da entrambi i testi, in modo coerente tra loro come si è detto. Entrambi hanno riferito che essendo Pt_1
stato scoperto da nel locale all'interno del magazzino Controparte_2
dove non avrebbe dovuto trovarsi (perché le viti e la sparachiodi vengono tenuti in un'altra parte del magazzino), ed essendo stato fatto salire in ufficio, ha tirato fuori dai pantaloni mascherine chirurgiche, guanti, un trincetto nuovo ancora confezionato e poi una fibbia di . Le CP_4
deposizioni non contrastano veramente con quanto esposto nella contestazione disciplinare, dove si legge che avrebbe estratto Pt_1
tali oggetti già nel magazzino, e solo in un momento successivo sarebbe salito con nell'ufficio, dove si trovava Controparte_2 Testimone_4
e dove ulteriormente incalzato, avrebbe finito di svuotarsi le Pt_1
tasche estraendo la fibbia di;
non è strano insomma che i CP_4
testi, riferendo sui fatti tre anni dopo, abbiano collocato la restituzione degli oggetti solo nell'ufficio. Ed anzi, osserva questa Corte, lievi discrasie rispetto alla contestazione disciplinare mostrano proprio come i testi non si siano attenuti ad una versione dei fatti precostituita.
11. Correttamente, poi, il Tribunale ha rimarcato che la materialità della condotta (cioè aver preso gli oggetti suddetti) è pacifica, sicchè spettava al lavoratore dimostrare la giustificazione da lui addotta, cioè che si trattava di materiale necessario per il suo lavoro in cantiere. Non solo i testi e hanno confermato che, per regola CP_2 Tes_2
aziendale, ai dipendenti era vietato prendere autonomamente gli oggetti che servivano loro – regola che in una realtà aziendale piccola come quella della è normale che fosse solo verbale e non formalizzata per iscritto – ma lo ha riferito in modo alquanto circostanziato Tes_2
riguardo alle mascherine, che all'epoca, data l'emergenza Covid, erano oggetto di un protocollo aggiuntivo al documento di valutazione dei rischi, reso noto ai dipendenti in precedenza in un'apposita riunione.
12. I testi e non hanno affatto smentito tale divieto: il fatto Tes_3
che a volte le mascherine fossero distribuite da o da Tes_3 Pt_1
stesso non implica, evidentemente, che essi potessero prelevarle di loro iniziativa, ma solo che venivano delegati da alla distribuzione. CP_2
, infatti, ha confermato che “Le mascherine erano custodite nel Tes_3
magazzino in una stanza non accessibile a tutti (…). Per prendere le mascherine si doveva chiedere al fratello del titolare”, cioè appunto a
. E non è necessario ipotizzare che Testimone_1 Pt_1
intendesse tenere su di sè le mascherine, i guanti ed il trincetto rubati per tutto il giorno, pur in presenza dei fratelli , come sostiene la CP_2
parte appellante per evidenziare l'improbabilità di questa ricostruzione;
poteva nasconderli da qualche parte in cantiere, oppure sul furgone
(come qualche dipendente aveva fatto nei giorni precedenti al fatto, secondo la querela presentata da , in atti). Testimone_1
13. Non si capisce perché poi l'appellante ipotizzi che le mascherine, i guanti ed il cutter siano stati semplicemente smarriti, visto che lo stesso ha ammesso di averli presi lui, sia l'8 giugno che il 9 giugno. Pt_1
14. Infondato è pure l'assunto dell'appellante secondo cui non si potrebbe parlare di appropriazione né di impossessamento perché gli oggetti prelevati da non sono comunque usciti dai locali Pt_1
aziendali. In questa sede non viene in questione la nozione penalistica di sottrazione o di impossessamento: ciò che conta, ai fini disciplinari, è la contrarietà del comportamento accertato alla correttezza nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro. Pertanto, il prelievo non autorizzato di materiale ha rilievo anche se gli oggetti non sono ancora stati portati fuori dall'azienda – cosa che comunque è avvenuta il giorno 8 giugno, quando
è uscito dal magazzino senza che abbia Pt_1 Controparte_2
potuto (o voluto) fermarlo.
15. L'appello sembra sostenere solo l'insussistenza del fatto e non porre la questione della proporzionalità del licenziamento;
ma per completezza si osserva che le appropriazioni commesse, sia perché hanno avuto ad oggetto beni di valore non modico - tra cui le mascherine che, nel periodo immediatamente successivo al lock down erano ancora difficili da reperire sul mercato ed avevano un costo non irrilevante - sia perché hanno avuto luogo in due giorni consecutivi, denotano un obiettivo aprofittamento della fiducia del datore di lavoro, il quale lasciava aperto il locale dove si trovava il materiale di consumo (come ha riferito il teste ). Si tratta peraltro di un comportamento comunque di CP_3
rilevanza penale, trattandosi di furto tentato, anche se non consumato.
Per queste ragioni si ritiene integrata la giusta causa ex art. 2119 c.c.
16. Poiché pertanto il licenziamento è da annullare per la sola violazione del procedimento disciplinare, la conseguenza è quella prevista dall'art. 4 d.lg. n. 23/2015, applicabile ratione temporis: il rapporto di lavoro deve essere dichiarato estinto e la è tenuta CP_1
a pagare al lavoratore un'indennità che, ai sensi dell'art. 9 pacificamente applicabile per le dimensioni occupazionali, deve collocarsi tra due e sei mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del t.f.r. In concreto si reputa giustificato fissarla in due mensilità, tenendo conto essenzialmente dell'anzianità di servizio del lavoratore, breve ma non irrilevante (quasi due anni, essendo stato assunto nell'agosto 2018); non sono emersi, del resto, altri elementi che possano essere valutati secondo i criteri indicati la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 nella parte in cui commisurava l'indennità alla sola anzianità).
17. Deve conclusivamente riformarsi la sentenza accogliendo il ricorso di UK nel senso sopra detto. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo in base allo scaglione da 1.100 a 5.200 euro, entro cui ricade l'importo dell'indennità spettante al lavoratore. Tale regolazione delle spese rende inutile esaminare l'appello incidentale della società, che ha lamentato la compensazione disposta dal Tribunale senza che ricorressero i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte
accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, del 15 luglio 2024
n. 568 e, in riforma di tale sentenza, dichiara estinto il rapporto di lavoro dal 18 giugno 2020 e condanna la in persona del legale rappresentante, a CP_1
pagare a un'indennità pari a due mensilità dell'ultima Parte_1
retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.; dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dalla contro la stessa CP_1
sentenza; condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in euro 2.400 per il primo grado ed euro 1.750 per il
[...]
secondo grado, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e Cpf.
Firenze, 23 settembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait