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Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3432 / 2022 vertente
tra
(c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
20.12.2000, CUI: , rappresentato e difeso, giusta procu- C.F._2 ra in atti, dall'Avv. Teresa Zaccardo, del foro di Potenza, ed eletti- vamente domiciliato in Muro Lucano alla c/da Braida snc, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
in Controparte_1 del l.r.p.t. con la rappresentanza e difesa ex lege dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Potenza e con domicilio eletto ex lege presso i suoi uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46;
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione avverso diniego di permesso di soggiorno per “protezione speciale” con istanza di sospensiva. Provvedimen- to Questura di Potenza Cat A/12 IMM/2022, Prot. 0017594 del
19.10.2022, notificato il 21.10.2022.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, si apprende dal ricorso, proviene dal Pakistan ed è arrivato in Italia nel 2019, avendo lasciato il suo Paese sin dal
Pag. 1 di 5 2016. Nel ricorso viene rappresentata (in modo esclusivo, trala- sciando le motivazioni della fuga dal Paese di origine da parte del ricorrente e richiamando solo marginalmente il rigetto di una prima richiesta di protezione internazionale), la volontà e l'impegno profusi dal ricorrente, sin dall'arrivo in Italia nel 2019, nel senso di raggiungere una integrazione socio-lavorativa: al ri- guardo, vengono annoverate le attività lavorative svolte sul T.N., dapprima con contratti a tempo determinato e poi con l'ottenimento di un contratto a tempo indeterminato (cfr. quanto depositato in atti). Tali elementi sono stati posti a base dell'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale, adottato dalla
[...]
di Potenza, la quale, nonostante la documentazione corrobo- Pt_2 rante la richiesta, ha emesso il citato provvedimento di rigetto, stante il parere sfavorevole della C.T. di Salerno, che ha ritenuto non sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 19 com. 1 e
1.1. del d. lgs 286/98.
Disposta l'instaurazione del contraddittorio nonché fissata l'audizione del ricorrente, si è costituita la P.A. resistente, che ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo di acquisizioni documentali e dall'ascolto del richiedente ed è stata concessa la sospensione del provvedimento della Commissione, all'esito della suddetta istrut- toria, è stata rimessa al Collegio dal G.O.P. che ha istruito la cau- sa, essendo a ciò delegato unitamente alla redazione della bozza del provvedimento.
Più in particolare, nel ricorso e nell'audizione il ricorrente ha evi- denziato la sua lunga presenza in Italia, nella specie a Potenza, durante la quale ha svolto attività lavorativa (documentata da buste paga, contratti a tempo determinato dapprima, e poi con contratto a tempo indeterminato: cfr. documentazione in atti), di- sponendo anche di idonea soluzione abitativa, ovvero la dazione in comodato di un alloggio da parte del datore di lavoro. Inoltre, il ri- corrente ha dichiara di voler costituire una società per effettuare
Pag. 2 di 5 attività di ristorazione unitamente ad un amico, attività che avrebbe avuto molta difficoltà ad avviare se non munito di per- messo di soggiorno. Ancora, ha rappresentato di aver frequentato corsi di lingua italiana, conseguendo attestati di primo e secondo livello di apprendimento, e di non avere suo carico condanne pena- li ostative alla concessione di permessi di soggiorno.
Ciò posto, in via preliminare si rileva che il giudizio in materia di protezione internazionale e speciale, instaurato all'esito negativo della fase amministrativa, è un giudizio di accertamento del dirit- to soggettivo dell'istante alla protezione invocata e non un giudi- zio di legittimità dell'operato dell'autorità amministrativa, sicché non assumono rilievo eventuali profili di invalidità del provvedi- mento amministrativo.
Nella specie, alla controversia in esame è applicabile ratione tem- poris il d.l. 130/2020, che, riformando la materia della protezione complementare, ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una perso- na verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovve- ro di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del ri- schio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo sog- giorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami fa- miliari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo pe- riodo dell'art. 19, comma 1.1. – relativo al divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio na- zionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare –, si osserva che gli elementi che costitui-
Pag. 3 di 5 scono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in
Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale,
l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Applicando tali criteri al caso in esame si ritiene che emergano elementi idonei a giustificare il riconoscimento della invocata pro- tezione speciale. Ed invero, va rilevato che l'autorità amministra- tiva ha omesso di valutare la presenza del ricorrente sul territorio italiano sin dal 2019 (peraltro, fuggito dal Pakistan sin dal 2016)
e dell'attività lavorativa dallo stesso svolta in modo continuato e costante, anche cambiando occupazione e svolgendo ogni attività che gli è stata offerta, dall'agricoltura alla ristorazione, sino all'attualità.
Orbene, tali emergenze evidenziano senza dubbio la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale meri- tevoli una tutela, atteso che l'espulsione del ricorrente dal T.N. costituirebbe certamente una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, così come interpretata alla luce dell'art. 8
CEDU, tenuto conto del positivo e consolidato percorso di inseri- mento socio-lavorativo che il cittadino straniero ha posto in essere nel Paese ospitante. Sul punto, copiosa risulta la produzione do- cumentale offerta dal ricorrente (cfr. quanto allegato al ricorso in- troduttivo nonché il deposito telematico effettuato il 17.04.2024: contratti, buste paga, modelli Unilav, per le occupazioni svolte ne- gli anni 2020, 2021, 2022; attestati di frequenza di corsi di lingua italiana), sicché nessun dubbio si pone circa sulla sua integrazione sociale e lavorativa e, in definitiva, circa il suo positivo radica- mento sul T.N., anche alla luce della permanenza continuata sin dal 2019.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, si ritiene che la valutazione comparativa tra la vita privata del richiedente in Italia e quella alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(comparazione necessaria al fine di accertare se lo straniero sia a
Pag. 4 di 5 tal punto sradicato dal paese di provenienza sul piano socioeco- nomico e su quello personale e radicato nel territorio nazionale cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020) debba condurre alla conclusio- ne che il rimpatrio costituirebbe un motivo di pregiudizio dei dirit- ti fondamentali personali del cittadino straniero, sub specie, come detto, del rispetto alla vita privata e familiare nell'ottica dell'art. 8
CEDU e nella interpretazione che ne ha fornito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della peculiare na- tura della controversia e della mutevole evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia in discorso, si reputano sussisten- ti le ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA la sussistenza dei presupposti dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, come novellato dal d.l. n. 130/2020 conv. in legge n. 173/2020, in rela- zione al ricorrente (c.f. , Parte_1 C.F._1 nato in [...] il [...], CUI: ; C.F._2
- DISPONE la trasmissione del presente decreto al Questore di
Potenza, ovvero a quello diverso competente, per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combi- nato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
(Motivazione redatta con la collaborazione del GOP Dott.ssa Mariella
Elena Cirillo)
Così deciso il 05.03.2025 La Presidente dott.ssa Licia Tomay
Pag. 5 di 5
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3432 / 2022 vertente
tra
(c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
20.12.2000, CUI: , rappresentato e difeso, giusta procu- C.F._2 ra in atti, dall'Avv. Teresa Zaccardo, del foro di Potenza, ed eletti- vamente domiciliato in Muro Lucano alla c/da Braida snc, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
in Controparte_1 del l.r.p.t. con la rappresentanza e difesa ex lege dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Potenza e con domicilio eletto ex lege presso i suoi uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46;
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione avverso diniego di permesso di soggiorno per “protezione speciale” con istanza di sospensiva. Provvedimen- to Questura di Potenza Cat A/12 IMM/2022, Prot. 0017594 del
19.10.2022, notificato il 21.10.2022.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, si apprende dal ricorso, proviene dal Pakistan ed è arrivato in Italia nel 2019, avendo lasciato il suo Paese sin dal
Pag. 1 di 5 2016. Nel ricorso viene rappresentata (in modo esclusivo, trala- sciando le motivazioni della fuga dal Paese di origine da parte del ricorrente e richiamando solo marginalmente il rigetto di una prima richiesta di protezione internazionale), la volontà e l'impegno profusi dal ricorrente, sin dall'arrivo in Italia nel 2019, nel senso di raggiungere una integrazione socio-lavorativa: al ri- guardo, vengono annoverate le attività lavorative svolte sul T.N., dapprima con contratti a tempo determinato e poi con l'ottenimento di un contratto a tempo indeterminato (cfr. quanto depositato in atti). Tali elementi sono stati posti a base dell'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale, adottato dalla
[...]
di Potenza, la quale, nonostante la documentazione corrobo- Pt_2 rante la richiesta, ha emesso il citato provvedimento di rigetto, stante il parere sfavorevole della C.T. di Salerno, che ha ritenuto non sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 19 com. 1 e
1.1. del d. lgs 286/98.
Disposta l'instaurazione del contraddittorio nonché fissata l'audizione del ricorrente, si è costituita la P.A. resistente, che ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo di acquisizioni documentali e dall'ascolto del richiedente ed è stata concessa la sospensione del provvedimento della Commissione, all'esito della suddetta istrut- toria, è stata rimessa al Collegio dal G.O.P. che ha istruito la cau- sa, essendo a ciò delegato unitamente alla redazione della bozza del provvedimento.
Più in particolare, nel ricorso e nell'audizione il ricorrente ha evi- denziato la sua lunga presenza in Italia, nella specie a Potenza, durante la quale ha svolto attività lavorativa (documentata da buste paga, contratti a tempo determinato dapprima, e poi con contratto a tempo indeterminato: cfr. documentazione in atti), di- sponendo anche di idonea soluzione abitativa, ovvero la dazione in comodato di un alloggio da parte del datore di lavoro. Inoltre, il ri- corrente ha dichiara di voler costituire una società per effettuare
Pag. 2 di 5 attività di ristorazione unitamente ad un amico, attività che avrebbe avuto molta difficoltà ad avviare se non munito di per- messo di soggiorno. Ancora, ha rappresentato di aver frequentato corsi di lingua italiana, conseguendo attestati di primo e secondo livello di apprendimento, e di non avere suo carico condanne pena- li ostative alla concessione di permessi di soggiorno.
Ciò posto, in via preliminare si rileva che il giudizio in materia di protezione internazionale e speciale, instaurato all'esito negativo della fase amministrativa, è un giudizio di accertamento del dirit- to soggettivo dell'istante alla protezione invocata e non un giudi- zio di legittimità dell'operato dell'autorità amministrativa, sicché non assumono rilievo eventuali profili di invalidità del provvedi- mento amministrativo.
Nella specie, alla controversia in esame è applicabile ratione tem- poris il d.l. 130/2020, che, riformando la materia della protezione complementare, ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una perso- na verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovve- ro di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del ri- schio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo sog- giorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami fa- miliari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo pe- riodo dell'art. 19, comma 1.1. – relativo al divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio na- zionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare –, si osserva che gli elementi che costitui-
Pag. 3 di 5 scono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in
Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale,
l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Applicando tali criteri al caso in esame si ritiene che emergano elementi idonei a giustificare il riconoscimento della invocata pro- tezione speciale. Ed invero, va rilevato che l'autorità amministra- tiva ha omesso di valutare la presenza del ricorrente sul territorio italiano sin dal 2019 (peraltro, fuggito dal Pakistan sin dal 2016)
e dell'attività lavorativa dallo stesso svolta in modo continuato e costante, anche cambiando occupazione e svolgendo ogni attività che gli è stata offerta, dall'agricoltura alla ristorazione, sino all'attualità.
Orbene, tali emergenze evidenziano senza dubbio la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale meri- tevoli una tutela, atteso che l'espulsione del ricorrente dal T.N. costituirebbe certamente una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, così come interpretata alla luce dell'art. 8
CEDU, tenuto conto del positivo e consolidato percorso di inseri- mento socio-lavorativo che il cittadino straniero ha posto in essere nel Paese ospitante. Sul punto, copiosa risulta la produzione do- cumentale offerta dal ricorrente (cfr. quanto allegato al ricorso in- troduttivo nonché il deposito telematico effettuato il 17.04.2024: contratti, buste paga, modelli Unilav, per le occupazioni svolte ne- gli anni 2020, 2021, 2022; attestati di frequenza di corsi di lingua italiana), sicché nessun dubbio si pone circa sulla sua integrazione sociale e lavorativa e, in definitiva, circa il suo positivo radica- mento sul T.N., anche alla luce della permanenza continuata sin dal 2019.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, si ritiene che la valutazione comparativa tra la vita privata del richiedente in Italia e quella alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(comparazione necessaria al fine di accertare se lo straniero sia a
Pag. 4 di 5 tal punto sradicato dal paese di provenienza sul piano socioeco- nomico e su quello personale e radicato nel territorio nazionale cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020) debba condurre alla conclusio- ne che il rimpatrio costituirebbe un motivo di pregiudizio dei dirit- ti fondamentali personali del cittadino straniero, sub specie, come detto, del rispetto alla vita privata e familiare nell'ottica dell'art. 8
CEDU e nella interpretazione che ne ha fornito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della peculiare na- tura della controversia e della mutevole evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia in discorso, si reputano sussisten- ti le ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA la sussistenza dei presupposti dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, come novellato dal d.l. n. 130/2020 conv. in legge n. 173/2020, in rela- zione al ricorrente (c.f. , Parte_1 C.F._1 nato in [...] il [...], CUI: ; C.F._2
- DISPONE la trasmissione del presente decreto al Questore di
Potenza, ovvero a quello diverso competente, per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combi- nato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
(Motivazione redatta con la collaborazione del GOP Dott.ssa Mariella
Elena Cirillo)
Così deciso il 05.03.2025 La Presidente dott.ssa Licia Tomay
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