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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2062/2020 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto usucapione e vertente
TRA
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvato- Parte_1 Parte_2
re D'Agostino e Leonardo Ianora, elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTORI -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.to Pasquale Pizzuti, elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
, CP_2
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori, citavano in giudizio innanzi all'intestata autorità giudiziaria la convenuta società in perso- CP_1
na del legale rappresentante pro tempore, per ivi risentire accogliere le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare acquistata, per usucapione speciale ex art.
1159bis c. c. o, in subordine, per usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., la pro- prietà piena, assoluta ed esclusiva della porzione di fondo rustico sito in Comune di Castel San Giorgio (SA) alla Via Paterno censito in catasto al foglio 2 parti- cella 127 e, precisamente, la parte di fondo individuata nella domanda di frazio- namento depositata presso il Comune di Castel San Giorgio il 26 febbraio 2014 prot. n. 3591, dell'estensione di mq. 7.637, confinante ad ovest con Via Vicinale
Paterno, a nord con la restante parte di terreno avente particella 127, ad est con fondo rustico avente particella 128 e a sud con proprietà altrui, in favore dei si- gnori e;
b) ordinare, per l'effetto, al compe- Parte_2 Parte_1
tente Conservatore dei Registri Immobiliari, la trascrizione della sentenza ovvero la sua annotazione in margine alla domanda ove trascritta, nonché, all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, la voltura catastale senza ingerenze e ritardi, con relativi oneri tutti a carico della convenuta società c) con CP_1
vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata antistatarietà di cui all'art. 93 c. p. c.
A sostegno dell'invocata domanda, gli attori esponevano quanto segue: che a par- tire dal 1980, i signori e hanno posseduto, Parte_1 Parte_2
nell'inerzia del formale titolare ed in modo esclusivo, pacifico, pubblico, indi- sturbato ed ininterrotto, una porzione del fondo rustico – che, peraltro, ancor oggi possiedono – sito in Comune di Castel San Giorgio (SA) alla Via Paterno censito in catasto al foglio 2 particella 127 e, precisamente, la parte individuata nella do- manda di frazionamento depositata presso il Comune di Castel San Giorgio il 26
2 febbraio 2014 col prot. n. 3591, dell'estensione di mq. 7.637, confinante ad ovest con Via Vicinale Paterno, a nord con la restante parte di terreno avente particella
127, ad est con fondo rustico avente particella 128 e a sud con proprietà altrui, e del valore di euro 12.600,00; che nel corso di tale periodo (quasi 40 anni): - hanno provveduto alla coltivazione di tale porzione di fondo nonché alla sua recinzione sostenendo in via esclusiva ogni relativa spesa, ivi compresa quella per la realiz- zazione di un casotto in pietra di tufo alloggiante il contatore ENEL per l'approvvigionamento di energia elettrica necessario agli usi agricoli del fondo rustico;
- hanno goduto e posseduto l'immobile in questione, come proprietari pieni ed esclusivi, anche tutelandone l'integrità ogni qualvolta sia stato utile e/o necessario, in particolare denunciando, in almeno due occasioni, danneggiamenti e furti ivi avvenuti, senza mai incontrare ostacoli od opposizione da parte di chic- chessia e senza mai corrispondere, a chiunque, alcunché; che l'immobile in ogget- to risulta solo formalmente intestato alla società come emerge da CP_1
iniziale atto di trasferimento in favore della società poi trasforma- Parte_3
tasi in e da successiva visura ipotecaria;
che in data 6 giugno 2014 CP_1
c'è stata una mediazione, avviata dagli attori nei confronti della su indicata socie- tà, per l'accertamento dell'avvenuta usucapione dell'immobile, la quale si è poi chiusa negativamente perché la società aveva opposto la pendenza di un giudizio penale a carico del signor per appropriazione indebita del ter- Parte_1
reno; che tuttavia, con sentenza n. 2590/16, il Tribunale Penale di Nocera Inferio- re – nel decidere le sorti del sopra citato giudizio, introdotto con querela del 23 maggio 2012 sporta dalla società nei confronti del solo signor Parte_4 [...]
– ha assolto quest'ultimo perché il fatto non sussisteva precisando CP_3
“…dalle deposizioni dei testi della difesa, relativamente alle quali non sono emersi motivi per cui dubitarne, … sin dagli anni ottanta l'odierno imputato si trovava sul fondo dedito alla vendita dei suoi prodotti agricoli”.
3 Si costituiva in giudizio la società in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., la quale la quale impugnava la domanda, facendo rilevare come il fondo fos- se tenuto in fitto dai suoceri degli attori e precisamente da entrambi fino al 1983, epoca del decesso di e successivamente dalla sola moglie Persona_1 [...]
deceduta nel marzo 2005. Posto quanto sopra, ne conseguiva co- Persona_2
me eventuali coltivazioni da parte degli stessi fossero ricollegabili al rapporto di affinità che li legava agli affittuari e non ad un possesso ad usucapionem. Pertan- to, spiegava domanda riconvenzionale perché questi venissero condannati al rila- scio del terreno.
All'udienza del 21/01/2021, il GU autorizzava parte attrice alla chiamata in causa del terzo, il quale, benché regolarmente evocato in giudizio, non si CP_2
costituiva.
La causa veniva istruita con prova testimoniale oltre che documentalmente.
Successivamente, dopo la precisazione delle conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, pare opportuno in limine dichiarare la contumacia di , il quale nonostante CP_2
regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace.
Tanto atteso occorre indugiare sulla domanda di usucapione proposta dagli attori.
Ebbene, la domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento.
A tal fine, giova osservare che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà
(e degli altri diritti reali di godimento) a titolo originario per effetto del possesso continuo (art. 1158 del c.c.), non interrotto (art. 1167 del c.c.), pacifico e pubblico
(art. 1163 del c.c.) per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge, uni- tamente all'inerzia del titolare del diritto. Elementi costitutivi del possesso rile- vante ai sensi dell'art. 1158 c.c. sono: a) il corpus possessionis, inteso quale rela- zione diretta ed immediata con il bene, che implica non soltanto la signoria sulla cosa, ma il tenere la res in una completa possibilità di dominio nello spazio e nel
4 tempo;
b) l'animus possidendi, che consiste nell'intento di colui che ne ha la ma- teriale disponibilità di tenere la cosa come propria mediante un'attività corrispon- dente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (in tal senso, da ultimo, Cass. ord. n. 7757/11).
Con specifico riferimento al corpus possessionis, pare opportuno rilevare che l'art. 1140, II comma, c.c. statuisce espressamente che si possa possedere diret- tamente o per mezzo di altra persona che abbia la detenzione della cosa stessa, configurandosi in siffatta ipotesi il c.d. possesso mediato (Cass. III, n.
14368/1999).
Alla luce di quanto sino ad ora esposto, si evince con nitore che, affinché si abbia possesso ad usucapionem, sia necessaria la sussistenza di un comportamento con- tinuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena.; inoltre, è imprescindibile che siffatta signoria permanga per tutto il tempo occorrente per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento debba poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza;
questa è da ravvisarsi tutte le volte che il go- dimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, trag- ga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato
(Cass. n. 1300/80).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non può che accogliersi la domanda proposta dai sig.ri avendo quest'ultimi dato prova di aver pos- Pt_1
seduto per almeno vent'anni il compendio immobiliare per cui è causa: infatti, en- trambi i testi escussi hanno espressamente riferito che gli odierni istanti abbiano
5 esercitato per un ventennio sui beni de quibus un potere di fatto manifestatosi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Segnatamente, il teste , nato a Castel San Giorgio, in [...] Testimone_1
22/02/1952 ha dichiarato: “…conosco i fatti di causa in quanto sono amico di vecchia data nonché compaesano degli attori… preciso che gli attori coltivano ancora il terreno oggetto di causa. preciso che circa 50 anni fa il terreno era posseduto dai suoceri degli attori… preciso che ciò è avvenuto prima degli anni
80… preciso che prima dell'installazione del sistema di irrigazione artificiale il sig. già prendeva l'acqua da una cisterna esterna al fondo. Preciso che il Pt_1
terreno è grande circa 6000 metri”.
Parimenti idonea a fondare l'accoglimento della domanda attorea è la deposizione del teste nato a [...] in data [...] il quale ha Testimone_2
dichiarato: “…conosco i fatti di causa in quanto sono un amico di vecchia data degli attori, soprattutto di preciso che il terreno lo possiedono Persona_3
da prima del terremoto del 1980. Non lo so se il terreno lo possedevano anche i suoceri degli attori…”.
Orbene, le deposizioni testimoniali, insieme ad altre circostanze provate per tabu- las, hanno offerto elementi da cui desumere la fondatezza della domanda attorea: infatti, entrambi i testi hanno riferito circostanze astrattamente idonee a dar prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, puntualizzando anche in merito all'estensione temporale del possesso.
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non v'è dubbio che nel caso di specie debba ritenersi che l'attore abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante.
A tal riguardo, occorre evidenziare che la prevalente giurisprudenza, ancor prima della modifica normativa dell'art. 115 c.p.c. (a tenore del quale, “salvi i casi pre- visti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove pro- poste dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente con-
6 testati dalla parte costituita”), avvenuta con la legge n. 69/2009, affermava che i fatti allegati possono essere considerati pacifici, esonerando la parte dalla necessi- tà di fornirne la prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando, in tal modo, il proprio non interesse ad un accertamento degli altri (cfr., cass. civ., 20.10.2000, n. 13904).
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che accogliersi la domanda di usucapione proposta dagli odierni attori.
Non resta che disciplinare le stese di lite: le stesse in ossequio al principio della soccombenza devono essere poste a carico della convenuta società CP_1
Nulla per le spese nei confronti del terzo contumace.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto:
a) dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore di Parte_1
nato a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_2
San Giorgio (SA) il 2/03/1948, del diritto di proprietà della porzione di fondo rustico sito in Castel San Giorgio (SA) alla Via Paterno e censito in catasto al foglio 2 particella 127 del prefato comune;
b) ordina all'Agenzia del Territorio competente, con esonero dell'Ufficio da ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al pa- CP_1
gamento in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi € 1.518,00 per
7 esborsi e compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari;
5. nulla per le spese nei confronti di , in ragione della contumacia. CP_2
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2062/2020 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto usucapione e vertente
TRA
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvato- Parte_1 Parte_2
re D'Agostino e Leonardo Ianora, elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTORI -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.to Pasquale Pizzuti, elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
, CP_2
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori, citavano in giudizio innanzi all'intestata autorità giudiziaria la convenuta società in perso- CP_1
na del legale rappresentante pro tempore, per ivi risentire accogliere le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare acquistata, per usucapione speciale ex art.
1159bis c. c. o, in subordine, per usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., la pro- prietà piena, assoluta ed esclusiva della porzione di fondo rustico sito in Comune di Castel San Giorgio (SA) alla Via Paterno censito in catasto al foglio 2 parti- cella 127 e, precisamente, la parte di fondo individuata nella domanda di frazio- namento depositata presso il Comune di Castel San Giorgio il 26 febbraio 2014 prot. n. 3591, dell'estensione di mq. 7.637, confinante ad ovest con Via Vicinale
Paterno, a nord con la restante parte di terreno avente particella 127, ad est con fondo rustico avente particella 128 e a sud con proprietà altrui, in favore dei si- gnori e;
b) ordinare, per l'effetto, al compe- Parte_2 Parte_1
tente Conservatore dei Registri Immobiliari, la trascrizione della sentenza ovvero la sua annotazione in margine alla domanda ove trascritta, nonché, all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, la voltura catastale senza ingerenze e ritardi, con relativi oneri tutti a carico della convenuta società c) con CP_1
vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata antistatarietà di cui all'art. 93 c. p. c.
A sostegno dell'invocata domanda, gli attori esponevano quanto segue: che a par- tire dal 1980, i signori e hanno posseduto, Parte_1 Parte_2
nell'inerzia del formale titolare ed in modo esclusivo, pacifico, pubblico, indi- sturbato ed ininterrotto, una porzione del fondo rustico – che, peraltro, ancor oggi possiedono – sito in Comune di Castel San Giorgio (SA) alla Via Paterno censito in catasto al foglio 2 particella 127 e, precisamente, la parte individuata nella do- manda di frazionamento depositata presso il Comune di Castel San Giorgio il 26
2 febbraio 2014 col prot. n. 3591, dell'estensione di mq. 7.637, confinante ad ovest con Via Vicinale Paterno, a nord con la restante parte di terreno avente particella
127, ad est con fondo rustico avente particella 128 e a sud con proprietà altrui, e del valore di euro 12.600,00; che nel corso di tale periodo (quasi 40 anni): - hanno provveduto alla coltivazione di tale porzione di fondo nonché alla sua recinzione sostenendo in via esclusiva ogni relativa spesa, ivi compresa quella per la realiz- zazione di un casotto in pietra di tufo alloggiante il contatore ENEL per l'approvvigionamento di energia elettrica necessario agli usi agricoli del fondo rustico;
- hanno goduto e posseduto l'immobile in questione, come proprietari pieni ed esclusivi, anche tutelandone l'integrità ogni qualvolta sia stato utile e/o necessario, in particolare denunciando, in almeno due occasioni, danneggiamenti e furti ivi avvenuti, senza mai incontrare ostacoli od opposizione da parte di chic- chessia e senza mai corrispondere, a chiunque, alcunché; che l'immobile in ogget- to risulta solo formalmente intestato alla società come emerge da CP_1
iniziale atto di trasferimento in favore della società poi trasforma- Parte_3
tasi in e da successiva visura ipotecaria;
che in data 6 giugno 2014 CP_1
c'è stata una mediazione, avviata dagli attori nei confronti della su indicata socie- tà, per l'accertamento dell'avvenuta usucapione dell'immobile, la quale si è poi chiusa negativamente perché la società aveva opposto la pendenza di un giudizio penale a carico del signor per appropriazione indebita del ter- Parte_1
reno; che tuttavia, con sentenza n. 2590/16, il Tribunale Penale di Nocera Inferio- re – nel decidere le sorti del sopra citato giudizio, introdotto con querela del 23 maggio 2012 sporta dalla società nei confronti del solo signor Parte_4 [...]
– ha assolto quest'ultimo perché il fatto non sussisteva precisando CP_3
“…dalle deposizioni dei testi della difesa, relativamente alle quali non sono emersi motivi per cui dubitarne, … sin dagli anni ottanta l'odierno imputato si trovava sul fondo dedito alla vendita dei suoi prodotti agricoli”.
3 Si costituiva in giudizio la società in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., la quale la quale impugnava la domanda, facendo rilevare come il fondo fos- se tenuto in fitto dai suoceri degli attori e precisamente da entrambi fino al 1983, epoca del decesso di e successivamente dalla sola moglie Persona_1 [...]
deceduta nel marzo 2005. Posto quanto sopra, ne conseguiva co- Persona_2
me eventuali coltivazioni da parte degli stessi fossero ricollegabili al rapporto di affinità che li legava agli affittuari e non ad un possesso ad usucapionem. Pertan- to, spiegava domanda riconvenzionale perché questi venissero condannati al rila- scio del terreno.
All'udienza del 21/01/2021, il GU autorizzava parte attrice alla chiamata in causa del terzo, il quale, benché regolarmente evocato in giudizio, non si CP_2
costituiva.
La causa veniva istruita con prova testimoniale oltre che documentalmente.
Successivamente, dopo la precisazione delle conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, pare opportuno in limine dichiarare la contumacia di , il quale nonostante CP_2
regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace.
Tanto atteso occorre indugiare sulla domanda di usucapione proposta dagli attori.
Ebbene, la domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento.
A tal fine, giova osservare che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà
(e degli altri diritti reali di godimento) a titolo originario per effetto del possesso continuo (art. 1158 del c.c.), non interrotto (art. 1167 del c.c.), pacifico e pubblico
(art. 1163 del c.c.) per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge, uni- tamente all'inerzia del titolare del diritto. Elementi costitutivi del possesso rile- vante ai sensi dell'art. 1158 c.c. sono: a) il corpus possessionis, inteso quale rela- zione diretta ed immediata con il bene, che implica non soltanto la signoria sulla cosa, ma il tenere la res in una completa possibilità di dominio nello spazio e nel
4 tempo;
b) l'animus possidendi, che consiste nell'intento di colui che ne ha la ma- teriale disponibilità di tenere la cosa come propria mediante un'attività corrispon- dente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (in tal senso, da ultimo, Cass. ord. n. 7757/11).
Con specifico riferimento al corpus possessionis, pare opportuno rilevare che l'art. 1140, II comma, c.c. statuisce espressamente che si possa possedere diret- tamente o per mezzo di altra persona che abbia la detenzione della cosa stessa, configurandosi in siffatta ipotesi il c.d. possesso mediato (Cass. III, n.
14368/1999).
Alla luce di quanto sino ad ora esposto, si evince con nitore che, affinché si abbia possesso ad usucapionem, sia necessaria la sussistenza di un comportamento con- tinuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena.; inoltre, è imprescindibile che siffatta signoria permanga per tutto il tempo occorrente per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento debba poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza;
questa è da ravvisarsi tutte le volte che il go- dimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, trag- ga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato
(Cass. n. 1300/80).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non può che accogliersi la domanda proposta dai sig.ri avendo quest'ultimi dato prova di aver pos- Pt_1
seduto per almeno vent'anni il compendio immobiliare per cui è causa: infatti, en- trambi i testi escussi hanno espressamente riferito che gli odierni istanti abbiano
5 esercitato per un ventennio sui beni de quibus un potere di fatto manifestatosi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Segnatamente, il teste , nato a Castel San Giorgio, in [...] Testimone_1
22/02/1952 ha dichiarato: “…conosco i fatti di causa in quanto sono amico di vecchia data nonché compaesano degli attori… preciso che gli attori coltivano ancora il terreno oggetto di causa. preciso che circa 50 anni fa il terreno era posseduto dai suoceri degli attori… preciso che ciò è avvenuto prima degli anni
80… preciso che prima dell'installazione del sistema di irrigazione artificiale il sig. già prendeva l'acqua da una cisterna esterna al fondo. Preciso che il Pt_1
terreno è grande circa 6000 metri”.
Parimenti idonea a fondare l'accoglimento della domanda attorea è la deposizione del teste nato a [...] in data [...] il quale ha Testimone_2
dichiarato: “…conosco i fatti di causa in quanto sono un amico di vecchia data degli attori, soprattutto di preciso che il terreno lo possiedono Persona_3
da prima del terremoto del 1980. Non lo so se il terreno lo possedevano anche i suoceri degli attori…”.
Orbene, le deposizioni testimoniali, insieme ad altre circostanze provate per tabu- las, hanno offerto elementi da cui desumere la fondatezza della domanda attorea: infatti, entrambi i testi hanno riferito circostanze astrattamente idonee a dar prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, puntualizzando anche in merito all'estensione temporale del possesso.
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non v'è dubbio che nel caso di specie debba ritenersi che l'attore abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante.
A tal riguardo, occorre evidenziare che la prevalente giurisprudenza, ancor prima della modifica normativa dell'art. 115 c.p.c. (a tenore del quale, “salvi i casi pre- visti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove pro- poste dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente con-
6 testati dalla parte costituita”), avvenuta con la legge n. 69/2009, affermava che i fatti allegati possono essere considerati pacifici, esonerando la parte dalla necessi- tà di fornirne la prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando, in tal modo, il proprio non interesse ad un accertamento degli altri (cfr., cass. civ., 20.10.2000, n. 13904).
All'esito del solcato sentiero argomentativo, non può che accogliersi la domanda di usucapione proposta dagli odierni attori.
Non resta che disciplinare le stese di lite: le stesse in ossequio al principio della soccombenza devono essere poste a carico della convenuta società CP_1
Nulla per le spese nei confronti del terzo contumace.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto:
a) dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, in favore di Parte_1
nato a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_2
San Giorgio (SA) il 2/03/1948, del diritto di proprietà della porzione di fondo rustico sito in Castel San Giorgio (SA) alla Via Paterno e censito in catasto al foglio 2 particella 127 del prefato comune;
b) ordina all'Agenzia del Territorio competente, con esonero dell'Ufficio da ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al pa- CP_1
gamento in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi € 1.518,00 per
7 esborsi e compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari;
5. nulla per le spese nei confronti di , in ragione della contumacia. CP_2
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
8