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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/06/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4262/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4262/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Corso Mazzini n. 107 Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLINI MARCELLINO come da procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Via Cialdini, 124 Fabriano, rappresentata e difesa dall'avv. DI BARTOLOMEO MARIA come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza del 20.5.2025 i difensori delle parti hanno concluso come da processo verbale di udienza [“Le parti chiedono concordemente che il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario il 1/6/2014 a
Fabriano”]
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 1. Con ricorso depositato il 6.8.2024, ha adìto questo Tribunale per chiedere la Parte_1
pronuncia di separazione personale, rappresentando: - di avere contratto matrimonio concordatario in Fabriano in data 1.6.2014 con la sig.ra - che dall'unione sono nati i figli Controparte_1
, nato il [...] e , nato il [...]; - che sono venuti meno in modo Per_1 Per_2
irreversibile la solidarietà e l'affetto coniugale, sì che la convivenza è divenuta intollerabile.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al P.M., il quale ha apposto il proprio visto in data 22.8.2024.
Dopo la pronuncia di provvedimenti temporanei e urgenti, adottati nella contumacia della convenuta, in data 5.2.2025 si è costituita la sig.ra la quale, non negando la crisi CP_1
coniugale, non si è opposta alla separazione ma ha chiesto una diversa regolamentazione delle condizioni economiche e delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 20.5.2025, la resistente ha chiesto pronuncia sullo status; il ricorrente non si è opposto;
le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed hanno discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la sentenza parziale.
2. La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come è evidenziato dalla domanda di entrambe le parti e da quanto dalle stesse allegato nei rispettivi atti.
La volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo.
3. La regolamentazione delle spese va rinviata all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la separazione dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Fabriano il 01/06/2014, atto trascritto al n. 11, parte 2, serie A, anno
2014 dei registri degli atti di matrimonio del comune di Fabriano,
ORDINA all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio;
pagina 2 DISPONE per il prosieguo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28/5/2025
Il Presidente rel. est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4262/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Corso Mazzini n. 107 Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLINI MARCELLINO come da procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Via Cialdini, 124 Fabriano, rappresentata e difesa dall'avv. DI BARTOLOMEO MARIA come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza del 20.5.2025 i difensori delle parti hanno concluso come da processo verbale di udienza [“Le parti chiedono concordemente che il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario il 1/6/2014 a
Fabriano”]
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 1. Con ricorso depositato il 6.8.2024, ha adìto questo Tribunale per chiedere la Parte_1
pronuncia di separazione personale, rappresentando: - di avere contratto matrimonio concordatario in Fabriano in data 1.6.2014 con la sig.ra - che dall'unione sono nati i figli Controparte_1
, nato il [...] e , nato il [...]; - che sono venuti meno in modo Per_1 Per_2
irreversibile la solidarietà e l'affetto coniugale, sì che la convivenza è divenuta intollerabile.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso.
Il ricorso è stato comunicato ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al P.M., il quale ha apposto il proprio visto in data 22.8.2024.
Dopo la pronuncia di provvedimenti temporanei e urgenti, adottati nella contumacia della convenuta, in data 5.2.2025 si è costituita la sig.ra la quale, non negando la crisi CP_1
coniugale, non si è opposta alla separazione ma ha chiesto una diversa regolamentazione delle condizioni economiche e delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 20.5.2025, la resistente ha chiesto pronuncia sullo status; il ricorrente non si è opposto;
le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed hanno discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la sentenza parziale.
2. La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come è evidenziato dalla domanda di entrambe le parti e da quanto dalle stesse allegato nei rispettivi atti.
La volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per il prosieguo.
3. La regolamentazione delle spese va rinviata all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la separazione dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Fabriano il 01/06/2014, atto trascritto al n. 11, parte 2, serie A, anno
2014 dei registri degli atti di matrimonio del comune di Fabriano,
ORDINA all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio;
pagina 2 DISPONE per il prosieguo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28/5/2025
Il Presidente rel. est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3