Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 887/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 887/2023 R.G., vertente tra
(c.f.: ), (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f.: ), (c.f.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi, dagli avv.ti Giuseppe d'Acunto e Francesco C.F._4
Maria d'Acunto, con Studio in Napoli alla Piazza Leonardo n. 29 ed elett.te dom.ti in Sulmona
(AQ) alla Via Sallustio n.7/A, 67039, presso l'avv. Marialba Cucchiella, giusta procura in atti;
appellante e
(c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Angela Pagliaro ed elettivamente domiciliato in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Antonella Totani, giusta procura in atti;
appellato pagina 1 di 15
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 217/23 del Tribunale di Sulmona, pubblicata in data
10.07.2023 e notificata il 12.07.2023, avente ad oggetto “comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”.
CONCLUSIONI: per parte appellante: “1) Riformare la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di nullità della delibera per difetto di convocazione di tutti i partecipanti, e per difetto di preliminare accertamento da parte del Presidente della regolare “costituzione dell'Assemblea”
(Art.1136, co. 6° Codice Civile).
2) Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'opposizione avverso il capo 4 del delibera assembleare del 17 settembre 2022, per violazione dell'art. 1125 del Codice Civile, per aver l'assemblea deliberato la ripartizione delle spese di rifacimento del terrazzo e di riparazione dell'unità immobiliare del Condominio (casa del portiere) in difformità delle norme di legge sul Condominio degli edifici. E per aver utilizzato il medesimo illegale criterio di ripartizione della spesa occorrente per il “rifacimento della casa del portiere”.
3) Riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., sull'erroneo (anzi inesistente) presupposto che “trattasi di una mistificazione …….” del comportamento di parte opponente [come sostiene il in CP_1 ordine a quanto risulta dal verbale di Mediazione.
4) Riformare la sentenza anche in ordine alla condanna alle spese di lite. Ed invece, in accoglimento della richiesta di parte deducente, condannare il al Controparte_1 pagamento delle spese della Mediazione obbligatoria, e delle spese di lite del 1° e 2° grado, con attribuzione ai difensori che si dichiarano antistatari. Si impugnano le conclusioni di parte avversa”;
per parte appellata: “Voglia l'On.le Tribunale adito, per le esposte ragioni, rigettare la domanda presentata dai Sigg. e e per ottenere Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 una dichiarazione di nullità e/o annullamento della delibera condominiale del 17.09.2022, con condanna ai sensi dell'art.96 cpc. - Con vittoria delle spese di lite […]”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1.Con sentenza n. 217/2023 pubblicata in data 10.07.2023, il Tribunale di Sulmona rigettava le domande, proposte dai condomini , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nei confronti del e volte ad ottenere la
[...] Controparte_2 declaratoria di nullità e/o l'annullamento della delibera condominiale del 17.09.2022, con la quale l'assemblea aveva approvato una proposta transattiva che avrebbe dovuto essere valutata nella procedura di mediazione n. 31/2022 - instaurata in altro giudizio pendente innanzi il medesimo
Tribunale tra il ed aventi ad oggetto la terrazza, di proprietà Controparte_3 CP_4 ed uso esclusivo di quest'ultima, con funzione di copertura del sottostante immobile di proprietà condominiale, adibito ad abitazione del portiere e nel quale si sarebbero verificati fenomeni di infiltrazioni tali da rendere il medesimo inabitabile – e nel cui ambito veniva proposta la ripartizione delle spese di rifacimento del terrazzo e del sottostante immobile nella misura di 2/3
a carico del con compensazione delle spese di lite. CP_1
Nel rigettare la domanda attrice, dichiarando valida ed efficace la delibera assembleare oggetto di impugnazione, il Tribunale condannava gli attori, in via solidale tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del oltre che al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., CP_1 equitativamente liquidato in € 1.500,00.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice deduceva:
1) la nullità della delibera per difetto di convocazione degli aventi diritto, in violazione degli artt.
1136, co. 6, c.c., e 66 disp. att. c.c.;
2) annullabilità del deliberato relativo alla ripartizione della spesa per la riparazione del terrazzo. Erronea applicazione dell'art.1126 c.c. ed omessa applicazione dell'art.1125 c.c.;
3) annullabilità della delibera impugnata nella parte in cui era stata decisa ed approvata, con il medesimo criterio di cui all'art. 1126 c.c., la ripartizione della spesa concernente “il rifacimento della casa del portiere”.
Nel costituirsi in giudizio, il resisteva alle avverse pretese chiedendo il rigetto della CP_1 domanda attrice.
Ritenuta la natura documentale della causa, veniva dunque fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
La motivazione esplicitata in sentenza era consistita, in sintesi:
a) nella circostanza che non fosse nella specie applicabile il disposto nell'art. 66 disp. att. c.c., non ricorrendo l'ipotesi di omessa convocazione di taluno dei condomini ovvero di omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale. Invero, tutti i condomini pagina 3 di 15 4
risultavano essere stati regolarmente convocati, avendo il fornito prova della CP_1 tempestiva convocazione degli stessi con osservanza di tutti i requisiti di legge;
b) quanto alle spese relative alla riparazione del terrazzo, nella ritenuta applicabilità del criterio di ripartizione delle spese fissato dall'art. 1126 c.c., in luogo di quello previsto all'art. 1125 c.c..
Ciò in aderenza al principio sintetizzato da Cass. SS. UU. n. 9449/2016, essendo proprio la funzione di copertura che un terrazzo assolve rispetto alla proprietà sottostante che consente di assimilare il medesimo ad un lastrico solare e di distinguerlo da un balcone aggettante, con conseguente coinvolgimento del nella sua riparazione e nella responsabilità per i CP_1 danni. Peraltro, il criterio di ripartizione delle spese previsto dall'art. 1125 c.c. sarebbe applicabile solo alla manutenzione ed alla ricostruzione dei solai e delle volte, e non della terrazza a livello, pur se ad essa sia sottoposto un solo locale, poiché in detta ipotesi la funzione di copertura della terrazza medesima non viene meno;
c) quanto alla ripartizione delle spese relative al rifacimento dell'alloggio del portiere, nella ritenuta applicabilità della disciplina di cui all'art. 1126 c.c., in aderenza al maggioritario orientamento giurisprudenziale che ritiene che il concorso tra la responsabilità del proprietario o usuario esclusivo (ai sensi dell'art. 2051 c.c.) e del condominio (in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, ex artt. 1130) vada risolto
(di regola, e salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno) secondo i criteri stabiliti dall'art. 1126 c.c.;
d) nel rilievo secondo cui il criterio di ripartizione in parti uguali delle spese tra i proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti previsto dall'art. 1125 c.c. non risultasse nella specie applicabile, stante invece la sua applicabilità solo alla manutenzione dei solai e delle volte;
e) quanto alla condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella ritenuta circostanza che
“il comportamento processuale di parte attorea che merita valutazione ed attenzione come sollecitato dal convenuto il quale ha impugnato quanto dedotto in merito alla CP_1 mediazione svoltasi il 13/12/2022, deducendo a verbale che debba piuttosto trattarsi di una mistificazione facilmente deducibile dai documenti in atti”.
2.La sentenza è stata appellata da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
i quali, preliminarmente instando per l'accoglimento dell'istanza di sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ne hanno chiesto l'integrale riforma, sulla scorta di 4 motivi.
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In particolare, con un primo motivo gli appellanti hanno censurato la decisione nella parte in cui era stata ritenuta provata la tempestiva e regolare convocazione di tutti condomini.
Invero, il convenuto - a fronte dell'eccezione di omessa convocazione dei condomini Pt_1
, ed , e Pt_2 Parte_3 Parte_5 Persona_1 Controparte_5 Persona_2
– avrebbe solo parzialmente fornito prova della avvenuta convocazione, Parte_6 risultando questa limitata a , e oltre che a Persona_1 Controparte_5 Persona_2 Per_3
(la cui indicazione nel relativo elenco di avvenuta consegna a mano apparirebbe, peraltro,
[...] aggiunta successivamente) mancando tuttavia tra i nominativi quelli di Parte_5 Pt_1
ed . Pt_2 Parte_3
Infatti, mentre queste ultime non figurerebbero affatto nei relativi elenchi, la delega della Pt_5 sarebbe stata conferita a solamente in epoca successiva, mancando nel relativo Parte_7 verbale la data di sottoscrizione, vieppiù risultando che questi era intervenuto in tale sede unicamente quale portatore dei propri diritti (pari a millesimi 31,30).
Infine, l'esame della documentazione in atti farebbe emergere, da un lato, che l'elenco dei condomini ammontasse ad un totale di 27 e, dall'altro, che vi fossero altri condomini (tali
[...]
e ) che non apparivano in alcun modo negli atti Persona_4 Testimone_1 dell'amministrazione condominiale.
Il secondo motivo è volto a lamentare l'erroneità della decisione per aver il primo giudice, in relazione alle spese relative al rifacimento del terrazzo, fondato il proprio convincimento sul principio espresso da Cass. SS.UU. n. 9449/2016, il quale tuttavia risulterebbe del tutto inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio.
A tal proposito, parte appellante sostiene come il criterio previsto dall'art. 1126 c.c. non sia applicabile al caso limite – come nella specie - concernente un lastrico solare o terrazzo che copra un solo sottostante locale sito al piano terra.
Il Tribunale, invece, oltre a non tener conto della giurisprudenza richiamata da parte attrice (in particolare, Cass. n. 21337/2017), non avrebbe compreso il quesito, omettendo di pronunziarsi su un fatto decisivo del giudizio.
Sul punto, viene dedotto come la ripartizione della spesa complessiva in parti uguali tra il proprietario del terrazzo del primo piano ed il proprietario dell'unico vano sottostante risponda a principi di equità e di sopportazione del peso in uguale misura in rapporto alle due diverse
“utilitas” ricavabili dal bene, consistenti nel miglioramento patrimoniale e maggior godimento a favore del proprietario del terrazzo, e (soltanto) beneficio della copertura del lastrico superiore a pagina 5 di 15 6
favore del proprietario del vano sottostante.
Diversamente, l'applicazione dell'art. 1126 c.c., comporterebbe un indebito squilibrio in ragione del maggior vantaggio recato in favore del proprietario del terrazzo.
Con il terzo motivo, si censura l'erroneità della decisione in relazione alla ritenuta applicabilità del medesimo criterio di cui all'art. 1126 c.c. per la ripartizione della spesa per il risarcimento danni da infiltrazioni di acqua al sottostante alloggio del portiere.
Nel sostenere l'applicabilità del diverso regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., viene dedotta la esclusiva responsabilità della - quale proprietaria del terrazzo – in CP_3 CP_4 relazione ai danni prodotti al sottostante locale, all'epoca destinato a casa del portiere, per effetto del principio presuntivo della colpa del custode nella vigilanza e nella manutenzione del terrazzo, vieppiù considerando che, per anni, la medesima avesse omesso di controllarne il relativo stato oltre che di ricorrere a più economici ed immediati interventi (spargimento di poliuretano) suggeritegli dai condomini. Peraltro, a fronte della presunzione juris tantum di responsabilità posta in capo al custode, né la né il avrebbero fornito la prova liberatoria CP_4 CP_1 prevista dall'art. 2051 c.c..
Il quarto motivo è invece volto a contestare la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettando i presupposti per l'applicazione della norma e, in particolare, non sussistendo elementi di mala fede ovvero colpa grave da parte dei medesimi, i quali si sarebbero limitati, in sede di procedura di mediazione, a prendere atto di quanto dichiarato all'incontro del 12.12.2022 da parte dell'amministratrice del e del proprio legale circa la insussistenza delle CP_1 condizioni per entrare nel merito della mediazione.
Con il quinto motivo, infine, si chiede la riforma del capo di decisione relativo alla regolamentazione delle spese di lite quale effetto dell'accoglimento dell'appello, con condanna del appellato alla integrale sopportazione delle stesse per i due gradi di giudizio nonché CP_1 in relazione alla procedura di mediazione obbligatoria espletata.
Ha resistito il il quale ha contestato gli avversi assunti eccependo Controparte_1 altresì la inammissibilità del primo motivo per violazione dell'art. 345 c.p.c. – avendo controparte allegato per la prima volta solo nella presente sede la mancata convocazione di NA, ed Pt_2
– e concludendo per il rigetto del gravame. Parte_3
Con ordinanza del 14.02.2014, questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando per la rimessione della causa in decisione ex art.
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352 c.p.c., alla successiva udienza del 12.06.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con deposito di note scritte.
All'esito di un articolato iter processuale che vedeva, tra l'altro, la rimessione della causa sul ruolo in seguito a riassegnazione a nuovo relatore medio tempore intervenuta, questa Corte fissava per la rimessione della causa in decisione davanti a collegio l'udienza dell'11.06.2025, anch'essa sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
3. L'appello è parzialmente fondato.
3.1 In tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali,
l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall'assemblea. In detta ipotesi trova applicazione l'art. 1441 c.c., secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge. Ne consegue che il condomino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini (Corte appello Caltanissetta sez. I, 26/05/2023, n.198,
Corte appello Bari sez. III, 24/06/2021, n.1217Corte appello Napoli sez. II, 26/11/2020, n.4055 e
Cass. 8520/2017).
Pertanto:
1) l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall'assemblea. In detta ipotesi trova applicazione l'art. 1441 c.c., secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge
2) l'annullabilità della delibera assembleare per mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea non può essere fatta valere allorchè il condomino, nei cui confronti la comunicazione è stata omessa, sia presente in assemblea, dovendosi presumere che lo stesso ne abbia avuto comunque notizia, rimanendo l'eventuale irregolarità della sua convocazione conseguentemente sanata (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
4531 del 27/03/2003).
3) il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66 disp. att. c.c., comma 3 modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 20 (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
9082 del 18/04/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10338 del 13/05/2014). In termini anche
Corte appello Caltanissetta sez. I, 26/05/2023, n.198, Corte appello Bari sez. III,
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24/06/2021, n.1217Corte appello Napoli sez. II, 26/11/2020, n.4055, Cass. 8520/2017 e
Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23903
Il relativo motivo di opposizione era stato allora così formulato dagli opponenti: Nullità della delibera per difetto di convocazione degli aventi diritto in violazione dell'art. 1136, comma 6° C.C., e dell' art. 66 disp. att. Cod.Civile
E'vero allora che la violazione dedotta non era, dunque, sotto tale profilo, solo quella dell'art. 66 disp. att. c.c. - bensì anche quella dell'art. 1136 c.c., e tuttavia, come si andrà a rilevare meglio di seguito, il profilo si limitava a lamentare proprio solo che alcuni specifici condomini non sarebbero stati formalmente avvisati della convocazione della assemblea impugnata.
Nella esposizione fattuale relativa al motivo di opposizione – qui riproposto – gli opponenti facevano riferimento infatti ai seguenti condomini, nominativamente indicati:
1) proprietario delle unità immobiliari, in Catasto particelle 370 sub 8, sub Persona_3
25, sub 26 e sub 27, ancora in ditta AU OR (DOC. 3). 2) Parte_5 proprietaria dell'unità immobiliare al 2° piano, riportata nel N.C.E.U. particella 370 sub
15 (DOC. 4). 3) proprietario dell'unità immobiliare al piano terzo, nel Persona_1
N.C.E.U. particella 370 sub 31 (DOC. 5). 4) proprietaria dell'unità Controparte_5 immobiliare al piano terra, nel N.C.E.U. particella 370 sub 3 (DOC. 6). 5) e Persona_2
comproprietari dell'appartamento al piano 4°, riportato nel N.C.E.U. Parte_6 particella 370 sub 22 (DOC. 7).
L'impugnante sempre nella esposizione del relativo capo assumeva poi “La omessa convocazione dei proprietari delle indicate unità immobiliari comporta la annullabilità della delibera del 17 settembre 2022 per “omessa convocazione degli aventi diritto”, come sanzionato dal comma 6 dell'art. 1136 Codice Civile, e dal comma 3 dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione dello stesso Codice. “.
Nella prima memoria ex art. 183 cpc quella difesa non procedeva ad alcuna correzione/integrazione di quell'elenco.
I condomini asseritamente pretermessi allora non coincidevano con quelli che agivano in giudizio per l'annullamento della delibera e pertanto questi non potevano essere ritenuti legittimati alla proposizione della domanda per conto di quelli, in applicazione dei principi sopraesposti.
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E' evidente allora che, laddove gli appellanti solo in questa sede ducano la sussistenza di quel preteso vizio di convocazione con riferimento anche a taluno di loro medesimi (in particolare le appellanti , procedono ad introdurre solo in questo ambito di Pt_3 secondo grado una domanda completamente nuova, perché diversa, dalla prima.
La modifica per integrazione infatti dei nominativi dei condomini asseritamente pretermessi determina una sostanziale variazione negli elementi identificativi dell'azione proposta in primo grado (diversa e più ampia causa petendi) tanto da introdurre nel processo un nuovo tema d'indagine.
Costituisce allora domanda nuova, improponibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la deduzione di una nuova "causa petendi" la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in uno dei suoi elementi costitutivi: termini soggettivi, "causa petendi", "petitum" (Corte appello
Napoli sez. VI, 11/10/2022, n.4182 e ex plurimis: Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 12258 del
20/08/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 10128 del 25/06/2003).
3.2 Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, gli attori assumevano la pretesa
Annullabilità del deliberato relativo alla ripartizione della spesa per la riparazione del terrazzo.
Erronea applicazione dell'art.1126 Codice Civile. Mancata applicazione dell'art.1125 Codice
Civile.
Assumevano anche Annullamento della delibera impugnata anche nella parte in cui è stata decisa ed approvata, con il medesimo criterio di cui all'art.1126, la ripartizione della spesa per “il rifacimento della casa del portiere”
In relazione a tale profilo gli impugnanti e qui appellanti assumevano ed assumono che andrebbe applicata la noma di cui all'art.2051 del Codice Civile, che impone sul “custode del terrazzo” (e tale è certamente la in quanto proprietaria del terrazzo) un dovere giuridico positivo CP_4 che si concretizza in un costante controllo sul bene, e soprattutto nella adozione di attività funzionali destinate a neutralizzare le potenzialità offensive del bene in custodia.
Dunque la parte impugnante aveva specificamente dedotto la sussistenza di un profilo colposo in capo agli utilizzatori in via esclusiva del terrazzo de quo.
E' vero poi che responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare, o della terrazza a livello, il cui uso non sia comune a tutti i condomini va qualificata non nell'ambito dei rapporti di natura pagina 9 di 15 10
obbligatoria che si instaurano nel condominio in forza della coesistenza delle proprietà individuali con quelle comuni (nella specie di obbligazioni propter rem), ma nell'ambito della responsabilità aquilana, ex art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, cod. civ., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, cod. civ., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (Sez. U n. 9449 del
10/05/2016 Rv. 639821 - 01).
Da detto orientamento, qui integralmente condiviso, deriva, quale ulteriore corollario, che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ..
Tale criterio poi di riparto, va integrato con l'ulteriore criterio legale previsto in materia di ripartizione delle spese ex art. 1126 cc (o salvo quanto oltre per la verifica della specifica ipotesi al vaglio 1125).
Qualora cioè l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126
c.c., che pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del
(nello stesso senso Cass. Sez. 2 7-2-2017 n. 3239 Rv. 642495-01 e Cassazione civile CP_1 sez. II, 03/10/2023, (ud. 08/09/2023, dep. 03/10/2023), n.27846).
Sia per la manutenzione straordinaria che per i danni rispondono allora il CP_1 utilizzatore in via esclusiva ed il secondo il criterio di cui all'art. 1126, specificatore CP_1 ex lege per l'ipotesi di corresponsabilità ex artt. 2051 e 2055 cc, salvo, come visto, rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno.
Una richiesta di imputazione di spese e danni difforme da quel criterio avrebbe dovuto allora essere dedotta e comprovata da parte degli odierni condomini opponenti/appellanti.
Questi cioè avrebbero dovuto allegare e poi comprovare che le condizioni del lastrico, necessitanti l'intervento manutentivo ed addirittura eziologicamente collegati al danno ai locali CP_6
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di portineria, fossero tutte imputabili alle azioni o omissioni da parte del utilizzatore CP_1 in via esclusiva.
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Sotto tale profilo, l'allegazione era ed è ancora in questa sede del tutto carente e non consente il superamento di quel criterio legale di determinazione spese e ripartizione danni.
3.3 Con riferimento al motivo di impugnazione/appello costituito dalla mancata applicazione del criterio di cui all'art. 1125 cc, piuttosto che di quello di cui all'art. 1126 cc, deliberato dalla assemblea.
Nella fattispecie al vaglio del collegio si è in presenza di un terrazzo non solo ad uso esclusivo di un condomino, ma di proprietà esclusiva dello stesso (allegazione attorea mai contestata dal
, che funge anche da solaio dell'unico locale sottostante, rappresentato solo dal CP_1 locale portineria, di nessuna utilità per gli immobili degli altri condomini, perchè fuori dalla proiezione dell'immobile CP_7
La fattispecie decisa allora da Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 05/04/2018, dep.
04/10/2018), n.24266 aveva proprio ad oggetto danni derivanti da un terrazzo (in proprietà esclusiva e non solo in uso esclusivo) all'appartamento sottostante in proprietà di altro, singolo condomino.
In tale occasione la Corte ha deciso che nella ripartizione delle spese di riparazione e manutenzione della terrazza di proprietà e in uso esclusivo costituente il solaio dell'appartamento sottostante non si possa ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ma si debba, invece, procedere all'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale accolla le spese relative alla manutenzione in parti uguali ai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti.
Specifica la Corte in tale decisione che la presunzione iuris tantum di proprietà comune di solai divisori tra un piano e l'altro, di fatto espressa nella norma di cui all'art. 1125 cc, vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura (v., da ultimo, Cass., 11/6/2018, n.
15048).
L'applicazione allora del criterio di cui all'art. 1125 cc si fonda sulla presunzione di comproprietà delle strutture divisorie tra un piano e l'altro, derivante dalla presenza dalle rispettive proprietà esclusive della p.i. sovrastante e di quella sottostante e viene quindi utilizzato in via analogica per la soluzione dei problemi applicativi, laddove il bene sia fuori dalla proiezione dell'immobile (così determinando l'estraneità di tutti gli altri CP_7 condomini), ma al servizio di questo e provochi danni a locali di uno specifico condomino ((Cass. nn. 18194/2005, 10858/2010), come appunto (anche) nelle ipotesi di riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio che funga anche da copertura per i locali sotterranei di CP_7 proprieta' esclusiva di un singolo condomino (Cassazione civile sez. VI, 14/09/2017, n.21337)
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Nella fattispecie al vaglio di questa Corte è allora pacifico che: la proprietà del terrazzo o lastrico e il suo uso esclusivo sono in capo al singolo condomino;
i locali condominiali di portierato e il terrazzo ad uso esclusivo sono fuori dalla proiezione dell'immobile condominiale e dunque non svolgono una funzione di copertura dell'intero stabile;
la comproprietà tra e di quella che è la struttura divisoria costituita da CP_1 CP_1 solaio per l'uno (sottostante) e piano di calpestio per l'altro (sovrastante) determina l'applicabilità del criterio di riparto di cui all'art. 1125 cc e non dell'art. 1126 cc, in quanto e "i reciproci rapporti restano circoscritti ai proprietari delle unità interessate".
Delle decisioni di legittimità citate a sostegno del proprio assunto da parte del giudice di prime cure, quella nr. 199/17 non fa affatto riferimento alla ipotesi al vaglio invece in questa sede (unico locale sottostante la terrazza, a sua volta di proprietà esclusiva di un condomino), mente solo quella costituita dalla ormai risalente Cassazione civile sez. II, 15/07/2003, (ud. 06/03/2003, dep.
15/07/2003), n.11029, privilegia immotivatamente ex se la funzione comunque di copertura del terrazzo, a discapito degli altri criteri qui evidenziati, che fanno invece propendere, secondo quanto detto, per l'applicazione del criterio ex art. 1125 cc.
Essendosi poi al di fuori del criterio di cui all'art. 1126 cc, non involgendo la spesa direttamente i singoli proprietari condomini diversi da quelli coinvolti ( e condominio proprietari CP_1 delle due ui), non può porsi neanche in astratto, ed a prescindere dagli aspetti formali, una questione di derogabilità del criterio di ripartizione.
4.L'appello deve essere pertanto in parte qua accolto.
4.1 A prescindere dal fatto che l'appello ha ad oggetto proprio il capo relativo alle spese, deve farsi comunque applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la pagina 13 di 15 14
soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.
Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e
Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985).
La nozione di soccombenza reciproca, che consente allora la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cassazione civile, sez. III, 21/10/2009, n. 22381, nr. 3438/16 e SS.UU. nr. 16990/17 nonché Corte UE nr. 554/17).
La stessa SSUU.nr. 32061/22 ha precisato che ai fini de quibus rileva anche l'attività difensiva della controparte e nella fattispecie a quell'accoglimento solo parziale dei capi ha sicuramente anche contribuito l'attività difensiva delle controparti.
Nella suddetta decisione in particolare la Corte ha esplicitamente sussunto nella ipotesi della cd soccombenza reciproca sia l'ipotesi del rigetto di domande contrapposte sia quella del rigetto di alcuni capi. Si legge infatti nella decisione “Preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.”.
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Tanto premesso in punto di mero diritto, ritine la Corte come, all'esito della valutazione complessiva del contenuto anche quantitativo domanda parzialmente accolta, nonché delle differenti soluzioni giurisprudenziali relative alla stessa, e dei motivi di appello rigettati, incidenti sulla tenuta complessiva della delibera inizialmente impugnata, sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide: accoglie parzialmente l'appello proposto da nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
; nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
; nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_3
; nato a [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_4
, residente ivi alla Via Aldo Moro n. 142, e le prime tre residenti in [...]91, e per l'effetto, in riforma della Sentenza N° 217/23 pronunziata dal
Tribunale di Sulmona e pubblicata il 10 luglio 2023, in parziale accoglimento della iniziale impugnazione, annulla la delibera condominiale nella seduta del 17 settembre 2022 nella parte in cui individua il criterio di riparto per spese e danni relative alla struttura divisoria de qua in quello di cui all'art. 1126 cc piuttosto che in quello di cui all'art. 1125 cc;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese relative ad ogni grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.2025 .
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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