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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11533/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 14 maggio 2025
TRA
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MORAMARCO GIOVANNI – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, Parte_1
allega d'aver contratto matrimonio in Altamura in data 22/09/2004 con parte resistente, unione dalla quale non CP_1
sono nati figli.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile, a causa del comportamento dello stesso, che si è allontanato da casa.
Chiede dichiarare la separazione personale dei coniugi, con vittoria di spese.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, la causa è stata rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle
2 parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché
3 dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio. Dette spese vanno versate in favore dell'Erario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 05/11/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in [...] in data [...], e Parte_1
nato in [...] in data [...] CP_1
(matrimonio celebrato in Altamura in data 22/09/2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di
Altamura al n. 17, parte I, serie A, anno 2004);
2. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 111,00 per spese ed € 1.743,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge, da pagare in favore dello
Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11533/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 14 maggio 2025
TRA
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MORAMARCO GIOVANNI – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, Parte_1
allega d'aver contratto matrimonio in Altamura in data 22/09/2004 con parte resistente, unione dalla quale non CP_1
sono nati figli.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile, a causa del comportamento dello stesso, che si è allontanato da casa.
Chiede dichiarare la separazione personale dei coniugi, con vittoria di spese.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, la causa è stata rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle
2 parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché
3 dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio. Dette spese vanno versate in favore dell'Erario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 05/11/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in [...] in data [...], e Parte_1
nato in [...] in data [...] CP_1
(matrimonio celebrato in Altamura in data 22/09/2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di
Altamura al n. 17, parte I, serie A, anno 2004);
2. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 111,00 per spese ed € 1.743,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge, da pagare in favore dello
Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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