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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2857/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2857/2023 promossa da:
, assistito e difeso dall'avv. MONICI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, assistita e difesa dall'avv. MIGLIARDI Controparte_1 C.F._2
VALENTINA, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Nel merito:
1) Disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna.
2) Disporsi che potrà vedere la madre liberamente, previ accordi con la stessa Per_1
e tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, stabilendo, salvi diversi accordi con il minore, la presenza di alternativamente presso Per_1 l'abitazione paterna, durante il finesettimana di competenza del padre, dal mercoledì alle ore 8.00 al giovedì alle ore 8.00 e dal venerdì alle ore 8.00 al martedì alle ore 8.00; presso l'abitazione materna, durante il fine-settimana di competenza della madre, dal sabato alle ore 8.00 al lunedì alle ore 8.00, dal martedì alle ore 8.00 al mercoledì alle ore 8.00 e dal giovedì alle ore 8.00 al venerdì alle ore 8.00. Durante le vacanze estive, salvo diversi accordi con i genitori, verrà seguito il calendario in vigore durante il periodo scolastico ed il figlio minore trascorrerà due settimane consecutive o non consecutive con ciascun genitore anche all'estero da comunicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno;
con alternanza del giorno della Vigilia e di Natale e del 31 dicembre e del 1° gennaio;
ponti e festività da concordarsi di volta in volta con un mese di anticipo.
3) Revocarsi, con effetto retroattivo a far tempo dalla data di deposito del ricorso introduttivo nel mese di novembre 2023, l'onere gravante sul ricorrente di provvedere al mantenimento ordinario del figlio minore tramite il pagamento della somma Per_1 mensile di € 600,00 a favore della resistente, disponendo a decorrere da tale mensilità il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi;
per l'effetto condannarsi la signora alla restituzione delle somme CP_1 tutte, pari ad € 5.400,00, corrisposte alla stessa dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore dal mese di novembre 2023 al mese di luglio Per_1
2024.
4) Stabilirsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi per il minore come da Protocollo del Tribunale di Mantova del
28/05/2024.
5) Autorizzarsi il rilascio del passaporto a favore del minore ” Persona_1
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
• confermare l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con piano genitoriale che veda la residenza preferibilmente presso la madre e libertà di movimento di
tra la casa del padre e della madre, come espresso dal ragazzo in sede di Per_1 ascolto, ferme le altre condizioni sui periodi di vacanze scolastica invernale ed estiva così come resa in sede di divorzio, con piano genitoriale che assicuri un minimo di garanzia della relazione con la madre ovverosia fine settimana alternati da venerdì a domenica e almeno due giorni infrasettimanali con la madre, ovverosia il martedì e il giovedì nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre;
martedì e venerdì (e weekend) nella settimana successiva, comunque tenendo conto delle esigenze del ragazzo;
pagina 2 di 10 • confermare il contributo al mantenimento del figlio a favore della madre di euro 600 aggiornato ISTAT ad oggi di Euro 603,00, per tutte le ragioni espresse in atti, o comunque in subordine la maggiore o minore somma che nel caso il Giudice vorrà ritenere congrua alla luce delle risultanze processuali comunque a far data dal provvedimento definitivo del presente giudizio;
• Ammonire il genitore inadempiente, sig. ai sensi dell'art. 473- bis.39, lett. A, Parte_1
c.p.c. per gravi inadempienze che hanno arrecato pregiudizio al minore ed ostacolato il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
• Per le medesime ragioni di cui immediatamente supra condannare il Sig. ai sensi Per_1 dell'art. 473-bis.39, lett. C., c.p.c. al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
• Altresì condannare il Sig. ai sensi dell'art. 473-bis.39, comma II, c.p.c., al Per_1 risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore, e a favore del minore Controparte_1
, nella misura che verrà ritenuta di giustizia Per_1
• In ogni caso si chiede che venga disposta condanna alle spese di lite oltre accessori, anche ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c; ovvero in subordine, si chiede la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, commi I e II, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 354/2022 del 27/04/2022 con cui il Tribunale di Mantova ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, recependo gli accordi tra le stesse in merito alle condizioni di divorzio, che prevedevano: l'affidamento condiviso del figlio minore con sua collocazione privilegiata e residenza anagrafica presso la madre Per_1
e regolamentazione delle visite paterne, nonché un concorso al mantenimento del figlio da parte del padre di 600,00 Euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. La resistente, costituitasi in giudizio, si è opposta alle domande attoree, chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti in sede di divorzio.
3. Sentito il minore con l'ausilio della specialista all'uopo nominata, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni di divorzio e tenendo conto degli esiti dell'ascolto del minore, è stato disposto che, fermo l'affidamento condiviso del minore, egli avesse collocazione privilegiata e residenza anagrafica presso il padre con regolamentazione delle visite tra madre e figlio e conseguente revoca dell'onere gravate sul ricorrente di provvedere al mantenimento ordinario del figlio, prevedendo il mantenimento diretto da parte dei genitori nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi e confermando il riparto al 50% delle spese di lite tra le parti.
4. Conclusa l'attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
pagina 3 di 10 ***
5. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del figlio minore
6. Nulla quaestio sulla conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, posto che entrambe le parti hanno insistito in tal senso.
7. Quanto al collocamento del minore, il Collegio ritiene di dover accogliere la domanda attorea e confermare i provvedimenti già assunti in via provvisoria, disponendo in via definitiva che il minore abbia collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre.
Il minore, che compirà diciassette anni il prossimo mese di ottobre 2025, ha infatti espressamente manifestato la propria volontà di rimanere collocato presso il padre, presso il quale risulta essersi trasferito ormai da diversi mesi, chiedendo una regolamentazione libera e flessibile delle visite con la madre.
Le determinazioni espresse dal minore sono apparse libere e scevre da condizionamenti, meditate e ben argomentate, secondo quanto rilevato dalla Giudice relatrice e dalla CTU, dott.ssa presente all'ascolto, la quale ha evidenziato (cfr. verbale udienza Per_2 28.05.2025) come “il minore sia risultato all'ascolto chiaro, coerente, che ha motivato tutte le sue affermazioni in modo articolato, in modo maturo e facendo comprendere che il problema consiste nel conflitto tra i genitori e la loro mancanza di comunicazione.
Evidenzia come non emerga alcun elemento per ritenere che vi sia un condizionamento del minore da parte dei genitori, dal momento che lo stesso chiede solo maggiore flessibilità e maggiore collaborazione tra i genitori, nonché una maggiore capacità dei genitori di comprendere le sue esigenze, tipiche di un adolescente molto impegnato anche socialmente.”.
Non sussiste dunque alcuna concreta ragione per non recepire la volontà del minore circa il suo collocamento paterno.
8. Parimenti, deve confermarsi la regolamentazione delle visite materne con le modalità già previste nei provvedimenti provvisori, che appaiono, quantomeno allo stato, rispondenti alle esigenze organizzative del minore secondo quanto dallo stesso dichiarato, prevedendo comunque ampi margini di flessibilità, anche tenuto conto che diventerà Per_1 maggiorenne nel prossimo 2026, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
9. Sull'onere di mantenimento ordinario e straordinario del minore
10. Deve altresì confermarsi, in via definitiva, la revoca dell'onere di mantenimento ordinario gravante sul padre a favore del figlio già previsto in sede di divorzio.
11. Deve infatti considerarsi, preliminarmente, come rispetto al tempo del divorzio i tempi di permanenza di presso il padre non solo sono aumentati, ma sono diventati in Per_1 concreto prevalenti rispetto ai periodi di permanenza del minore presso la madre, secondo il calendario indicato da minore e recepito in questa sede.
12. D'altro canto, neppure le condizioni economiche delle parti mostrano una sproporzione reddituale tale da giustificare la conferma di un contributo al mantenimento del figlio da pagina 4 di 10 parte del padre, nonostante egli ne sia il collocatario prevalente.
13. Prima di entrare nel merito delle domande relative agli aspetti economici, è bene premettere come la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che, al fine di ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti, non sia necessario pervenire ad un accertamento dei loro redditi nel loro esatto ammontare, quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno
(cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005).
Nel caso di specie, si ritiene di disporre di sufficienti elementi per ricostruire la complessiva situazione economico-reddituale delle parti, senza necessità di ulteriori attività istruttorie.
14. Ciò premesso, il Collegio osserva come il ricorrente risulti consigliere della società
RA OS IB S.R.L. (doc. 8 fascicolo attoreo), amministratore unico della società TOP BU S.R.L. (doc. 9 fascicolo attoreo) e amministratore della società doc. 10 fascicolo attoreo), oltre ad essere percettore Parte_2 di pensione di invalidità in quanto cieco assoluto.
Egli ha prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
CU 2024 (redditi 2023): reddito esente da pensione INPS 18.495,00 + CU 2024 (2023): reddito da lavoro a tempo indeterminato Euro 6.168,00, per un reddito mensile complessivo netto (calcolato sommando i redditi e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 1.925,00;
CU 2023 (redditi 2022): reddito esente da pensione INPS 18.181,00 + 730/2023 (redditi
2022): reddito imponibile Euro 8.390,00 complessivi circa, per un reddito mensile complessivo netto (calcolato sommando i redditi e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 2.045,00;
CU 2022 (redditi 2021): redditi da lavoro a tempo indeterminato Euro 2.215,00 circa complessivi;
CU 2020 (redditi 2019): redditi da lavoro a tempo indeterminato Euro 2.215,00 circa complessivi.
Ha inoltre prodotto la delibera della società del 20.01.2024 Parte_2 con cui è stato deliberato un compenso annuo lordo per l'amministratore di 12.225,00 Euro (oltre a ulteriore compenso all'amministratrice , attuale moglie del ricorrente, Persona_3 per circa 16.665,00 Euro annui) e le buste paga relative ai propri compensi come amministratore della società citata, che risultano dalle predette pari a Euro 1.924,00 a marzo 2024 e per 2.031,00 Euro a settembre 2024.
Ha prodotto inoltre il riepilogo dei pagamenti eseguiti dall' a titolo di pensione di CP_2 invalidità nel 2021 per 1.450,00 Euro mensili circa.
Dagli estratti di conto corrente e dalle liste di movimenti in atti, sebbene non completi, non emerge che egli abbia, a oggi, entrate sensibilmente ulteriori rispetto a quelle dichiarate, né risparmi o accantonamenti di particolare entità.
pagina 5 di 10 Il ricorrente ha, da ultimo, infine allegato di non percepire, ad oggi, ulteriori compensi per le altre cariche sociali svolte, oltre a quelli dichiarati come amministratore della
[...]
e da pensione di invalidità, dovendosi evidenziare come, dagli Parte_2 estratti conto in atti, emerga come solo negli anni passati egli risulti aver percepito compensi anche dalla società TOP BU S.R.L (principalmente nel 2021 e nei primi mesi del 2022), mentre non risultano movimenti in entrata provenienti dalla società RA OS IB S.R.L. nell'ultimo biennio.
Il ricorrente, infine, non risulta proprietario di immobili, pur vivendo gratuitamente in abitazione messa a disposizione dall'attuale moglie.
15. La resistente invece ha dichiarato di essere impiegata come tecnica di laboratorio presso e di avere redditi mensili per circa 2.160,00 Euro. CP_3
Ha prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
730/2024 (redditi 2023): reddito imponibile Euro 32.977,00, per un reddito mensile netto
(calcolato sommando i redditi e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 2.179,00 Euro
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile Euro 32.960,00, per un reddito mensile netto
(calcolato sommando i redditi e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 2.165,00 Euro
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile Euro 30.492,00, per un reddito mensile netto
(calcolato sommando i redditi e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 2.072,00 Euro;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile Euro 30.139,00, per un reddito mensile netto (calcolato sommando i redditi e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 1.992,00 Euro.
Ha inoltre prodotto buste paga relative all'anno 2023, da cui emergono redditi medi mensili di circa 2.158,00 Euro, e buste paga relative al periodo da gennaio a giugno 2024, da cui emergono redditi medi mensili di circa 1.950,00 Euro.
Anche la resistente ha dichiarato di non godere di ulteriori fonti di reddito.
La resistente risulta essere titolare di liquidità e strumenti finanziari presso Fideuram per complessivi 74.232,00 Euro circa all'8.01.2024, oltre ad essere intestataria di un ulteriore Cont conto con saldo al 30.06.2024 di Euro 979,00 circa.
La parte ha infine allegato di sostenere circa 620,00 Euro mensili a titolo di canone di locazione, oltre 50,00 Euro di spese condominiali (doc. 16 fascicolo attoreo), non essendo proprietaria di immobili.
E' pacifico che, per accordo delle parti, la resistente percepisca integralmente l'assegno unico per il figlio.
16. Dalla documentazione reddituale in atti non risulta dunque una sproporzione reddituale a favore del ricorrente tale da giustificare la conferma, a suo carico, di un assegno a titolo di pagina 6 di 10 contributo al mantenimento ordinario del figlio da versare periodicamente alla madre, nonostante la previsione del collocamento prevalente del minore presso lo stesso.
Deve dunque confermarsi la revoca dell'assegno a far data dalla domanda proposta dal ricorrente, ossia dal mese di novembre 2023.
17. Appare, da ultimo, inammissibile in questa sede la domanda attorea di restituzione di quanto corrisposto alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore dalla data della domanda (ossia dal mese di novembre 2023) alla data con cui, Per_1 con provvedimento provvisorio, l'onere economico a carico del padre fu revocato (ossia al mese di luglio 2024).
La domanda appare infatti essere stata proposta tardivamente, ben oltre i termini preclusivi che regolano il giudizio e solo in sede di precisazione delle conclusioni.
18. Sulle domande ex art. 473 bis.39 c.p.c formulate da parte resistente
19. Non appaiono da ultimo meritevoli di accoglimento le ulteriori domande formulate da parte resistente ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., ossia le richieste di ammonimento e di condanna al risarcimento del danno o di pagamento di sanzioni amministrative da parte del resistente per i presunti inadempimenti e ostacoli all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio che sarebbero stati posti in essere dall'altro genitore, secondo le allegazioni della resistente.
20. Quanto infatti alle esternazioni relative alla figura genitoriale materna contenute nei messaggi scambiati tra l'odierna moglie del ricorrente e il figlio minore sebbene Per_1 inopportune, il Collegio evidenzia come le stesse provengano non dal ricorrente, bensì da soggetto (la moglie dello stesso) estraneo al procedimento, dovendosi al più sollecitare il padre a non coinvolgere terzi, e in particolare la moglie, nelle questioni relative ai rapporti tra madre e figlio e nelle questioni educative relative il minore.
21. Ancora, in merito alla circostanza che il padre accompagnerebbe il minore, da solo e senza coinvolgere la madre, a visite mediche non necessarie, pure allegata dalla resistente, a ben vedere è stato circostanziato un unico episodio concreto, avvenuto nel corso del 2023, in cui il minore sarebbe stato condotto a visita dai genitori della moglie del ricorrente, in assenza di questi, a causa di forti sintomi influenzali.
Tale circostanza, sola, non appare certo di gravità tale da giustificare l'assunzione delle misure sanzionatorie richieste dalla resistente.
22. Per il resto, non sono emerse evidenza di concrete inadempienze o effettivi ostacoli posti in essere dal padre nell'esercizio della responsabilità genitoriale materna o condotte manipolative come quelle indicate dalla stessa madre.
Appare in tal senso emblematico il fatto che, sebbene il minore sentito nel corso Per_1 del procedimento dalla Giudice relatrice, abbia espresso la ferma volontà di trasferire la propria residenza presso il padre e abbia evidenziato di avere maggiore affinità e maggiori interessi comuni con lo stesso, piuttosto che con la madre, ciò non gli ha impedito di valutare con oggettività i rapporti familiari, di riconoscere alcuni difetti del padre (il minore sul punto, ha dichiarato: “Papà ha anche difetti: per esempio, a volte si arrabbia, non
pagina 7 di 10 spesso, ma quando lo fa è un po' aggressivo, magari dice parolacce o bestemmia. Gliel'ho fatto notare e se ne vergogna, dice che non lo fa apposta”, cfr. verbale udienza 28.05.2025), né di cercare di assumere una posizione quanto più possibile neutrale in relazione alla separazione dei genitori (il minore, sul punto, ha dichiarato;
“Queste cose (il fatto di aver scoperto che il matrimonio dei genitori sarebbe naufragato a causa di un presunto tradimento della madre, n.d.r.) lì per lì mi hanno fatto provare vergogna per mamma, ma è una cosa che ho messo da parte. Loro sono i miei genitori e non è questo il motivo solo per cui si sono separati, la mamma lo dice spesso. Non incolpo mia mamma.” cfr. verbale cit.).
Inoltre, sebbene la rigidità della madre nell'accogliere le richieste del figlio di trasferirsi dal padre abbiano ingenerato indubitabili tensione e aspri conflitti tra madre e figlio (lo stesso minore, nel corso della sua audizione, ha ammesso di aver detto “parole improprie” alla madre, dichiarando di non essersi sentito compreso dalla genitrice e di essersi sentito esasperato da alcune sue reazioni), la determinazione di non sembra affatto aver Per_1 coinciso con una estraneazione della figura genitoriale materna, che lo stesso minore ha dichiarato di voler continuare a frequentare in modo regolare e costante, circostanza che peraltro, pacificamente, tutt'ora si verifica e si è sempre verificata nel corso del giudizio.
Infine, il minore è apparso ben inserito e impegnato socialmente e si è espresso in modo sereno e franco, mentre dal suo ascolto non è emerso alcun elemento che induca a ritenere – come sostenuto dalla resistente - che egli sia stato manipolato o suggestionato dal padre o dalla nuova moglie di questi.
23. E' emersa piuttosto una situazione generale e ormai consolidata di conflittualità e scarso dialogo tra gli adulti, nonché di profonda sfiducia e disistima reciproca tra gli stessi, che emerge ampiamente dal tenore degli atti e dei documenti di causa e che ha visto, verosimilmente, a più riprese coinvolto il minore, specie nell'assistere a esternazioni di risentimento e disistima espresse da parte di entrambi i genitori (il minore, sul punto, ha infatti dichiarato: “lei (la moglie del padre, n.d.r.) non ha espresso direttamente con me cose negative sulla mamma, ma ho sentito conversazioni in cui faceva questi commenti col papà. Anche mamma ho sentito che parlava male della moglie di mio padre, spesso dice che mio padre e la moglie sono poverini e ce l'ha con la moglie di papà perché penso che tema che si sostituisca a lei come figura materna. Cosa che le ho spiegato che non è vera.
[…] Credo che papà e mamma comunichino molto poco tra loro, anche su cose in cui sarebbe necessaria la comunicazione. Io vorrei che riuscissero a dialogare, non dico a volersi bene, se provano rancore non li biasimo. Penso sia una questione che riguarda loro, vorrei starne fuori, ma se ho da comunicare loro qualcosa non ho problemi. Non mi crea problemi comunicare con loro, mi sento abbastanza libero a parlare con loro. In questo momento non me la sentirei di parlare in un dialogo a tre. Non so che tipo di interazioni ci siano tra papà e mamma, ma sono molto poche e penso che debbano vedersela loro” (cfr. verbale cit.), nonostante il minore abbia più volte, nel corso della sua audizione, espressamente affermato di voler rimanere estraneo dalle tensioni tra i genitori.
In tal senso, appare dunque opportuno richiamare entrambi i genitori a non coinvolgere il minore nelle proprie dinamiche conflittuali evidenziando come, stante l'età di Per_1 eventuali percorsi di sostegno alla relazione tra il minore e ciascuno dei genitori, non può disporsi se non con l'espresso consenso del minore stesso, così come non può che prendersi atto dell'indisponibilità attuale del ricorrente a seguire il percorso di mediazione familiare, pur suggerito dalla Giudice relatrice nel corso del giudizio, al fine di agevolare il dialogo pagina 8 di 10 con l'ex moglie.
24. Sulla domanda di autorizzazione al rilascio del passaporto del minore formulata dal ricorrente
25. L'ulteriore domanda formulata dal ricorrente, con cui si chiede di autorizzare il rilascio del passaporto a favore del minore non appare da ultimo meritevole di accoglimento.
In mancanza di espresso accordo tra le parti, che consentirebbe al Collegio di recepire la volontà dalle spesse congiuntamente manifestata, la domanda è infatti in questa sede inammissibile, trattandosi di materia rimessa alla competenza del Giudice Tutelare e soggetta al peculiare procedimento previsto a norma delle leggi 21/11/67 n.1185 e
16/01/2003 n. 3.
26. Sulle spese di lite
27. Stante la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti circa le domande rispettivamente svolte, ritiene il Collegio di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 354/2022 del 27/04/2022 del Tribunale di Mantova:
1) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
2) dispone che potrà vedere la madre liberamente, previ accordi con la stessa e Per_1 tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, stabilendo, salvi diversi accordi con il minore, la presenza di alternativamente presso l'abitazione Per_1 paterna, durante il finesettimana di competenza del padre, dal mercoledì alle ore 8.00 al giovedì alle ore 8.00 e dal venerdì alle ore 8.00 al martedì alle ore 8.00; presso l'abitazione materna, durante il fine-settimana di competenza della madre, dal sabato alle ore 8.00 al lunedì alle ore 8.00, dal martedì alle ore 8.00 al mercoledì alle ore 8.00 e dal giovedì alle ore 8.00 al venerdì alle ore 8.00. Durante le vacanze estive, salvo diversi accordi con i genitori, verrà seguito il calendario in vigore durante il periodo scolastico e il figlio minore trascorrerà due settimane consecutive o non consecutive con ciascun genitore anche all'estero da comunicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno;
con alternanza del giorno della Vigilia e di Natale e del 31 dicembre e del 1° gennaio;
ponti e festività da concordarsi di volta in volta con un mese di anticipo;
3) dispone il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori nei rispettivi periodi di permanenza, per l'effetto revocando l'onere gravante sul ricorrente di provvedere al mantenimento ordinario del figlio minore tramite il pagamento della somma Per_1 mensile di Euro 600,00 a favore della resistente, a decorrere dal mese di novembre 2023;
pagina 9 di 10 4) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi per il minore come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28/05/2024;
5) dichiara inammissibile la domanda attorea di condanna della resistente alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore dal mese di novembre 2023 al mese di luglio 2024, nonché la domanda di autorizzazione al rilascio del passaporto del minore;
6) rigetta le ulteriori domande formulate da parte resistente ai sensi dell'art. 473 bis.39;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
22.05.2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2857/2023 promossa da:
, assistito e difeso dall'avv. MONICI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, assistita e difesa dall'avv. MIGLIARDI Controparte_1 C.F._2
VALENTINA, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Nel merito:
1) Disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna.
2) Disporsi che potrà vedere la madre liberamente, previ accordi con la stessa Per_1
e tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, stabilendo, salvi diversi accordi con il minore, la presenza di alternativamente presso Per_1 l'abitazione paterna, durante il finesettimana di competenza del padre, dal mercoledì alle ore 8.00 al giovedì alle ore 8.00 e dal venerdì alle ore 8.00 al martedì alle ore 8.00; presso l'abitazione materna, durante il fine-settimana di competenza della madre, dal sabato alle ore 8.00 al lunedì alle ore 8.00, dal martedì alle ore 8.00 al mercoledì alle ore 8.00 e dal giovedì alle ore 8.00 al venerdì alle ore 8.00. Durante le vacanze estive, salvo diversi accordi con i genitori, verrà seguito il calendario in vigore durante il periodo scolastico ed il figlio minore trascorrerà due settimane consecutive o non consecutive con ciascun genitore anche all'estero da comunicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno;
con alternanza del giorno della Vigilia e di Natale e del 31 dicembre e del 1° gennaio;
ponti e festività da concordarsi di volta in volta con un mese di anticipo.
3) Revocarsi, con effetto retroattivo a far tempo dalla data di deposito del ricorso introduttivo nel mese di novembre 2023, l'onere gravante sul ricorrente di provvedere al mantenimento ordinario del figlio minore tramite il pagamento della somma Per_1 mensile di € 600,00 a favore della resistente, disponendo a decorrere da tale mensilità il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi;
per l'effetto condannarsi la signora alla restituzione delle somme CP_1 tutte, pari ad € 5.400,00, corrisposte alla stessa dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore dal mese di novembre 2023 al mese di luglio Per_1
2024.
4) Stabilirsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi per il minore come da Protocollo del Tribunale di Mantova del
28/05/2024.
5) Autorizzarsi il rilascio del passaporto a favore del minore ” Persona_1
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
• confermare l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con piano genitoriale che veda la residenza preferibilmente presso la madre e libertà di movimento di
tra la casa del padre e della madre, come espresso dal ragazzo in sede di Per_1 ascolto, ferme le altre condizioni sui periodi di vacanze scolastica invernale ed estiva così come resa in sede di divorzio, con piano genitoriale che assicuri un minimo di garanzia della relazione con la madre ovverosia fine settimana alternati da venerdì a domenica e almeno due giorni infrasettimanali con la madre, ovverosia il martedì e il giovedì nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre;
martedì e venerdì (e weekend) nella settimana successiva, comunque tenendo conto delle esigenze del ragazzo;
pagina 2 di 10 • confermare il contributo al mantenimento del figlio a favore della madre di euro 600 aggiornato ISTAT ad oggi di Euro 603,00, per tutte le ragioni espresse in atti, o comunque in subordine la maggiore o minore somma che nel caso il Giudice vorrà ritenere congrua alla luce delle risultanze processuali comunque a far data dal provvedimento definitivo del presente giudizio;
• Ammonire il genitore inadempiente, sig. ai sensi dell'art. 473- bis.39, lett. A, Parte_1
c.p.c. per gravi inadempienze che hanno arrecato pregiudizio al minore ed ostacolato il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
• Per le medesime ragioni di cui immediatamente supra condannare il Sig. ai sensi Per_1 dell'art. 473-bis.39, lett. C., c.p.c. al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
• Altresì condannare il Sig. ai sensi dell'art. 473-bis.39, comma II, c.p.c., al Per_1 risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore, e a favore del minore Controparte_1
, nella misura che verrà ritenuta di giustizia Per_1
• In ogni caso si chiede che venga disposta condanna alle spese di lite oltre accessori, anche ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c; ovvero in subordine, si chiede la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, commi I e II, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 354/2022 del 27/04/2022 con cui il Tribunale di Mantova ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, recependo gli accordi tra le stesse in merito alle condizioni di divorzio, che prevedevano: l'affidamento condiviso del figlio minore con sua collocazione privilegiata e residenza anagrafica presso la madre Per_1
e regolamentazione delle visite paterne, nonché un concorso al mantenimento del figlio da parte del padre di 600,00 Euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. La resistente, costituitasi in giudizio, si è opposta alle domande attoree, chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti in sede di divorzio.
3. Sentito il minore con l'ausilio della specialista all'uopo nominata, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni di divorzio e tenendo conto degli esiti dell'ascolto del minore, è stato disposto che, fermo l'affidamento condiviso del minore, egli avesse collocazione privilegiata e residenza anagrafica presso il padre con regolamentazione delle visite tra madre e figlio e conseguente revoca dell'onere gravate sul ricorrente di provvedere al mantenimento ordinario del figlio, prevedendo il mantenimento diretto da parte dei genitori nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi e confermando il riparto al 50% delle spese di lite tra le parti.
4. Conclusa l'attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
pagina 3 di 10 ***
5. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del figlio minore
6. Nulla quaestio sulla conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1 entrambi i genitori, posto che entrambe le parti hanno insistito in tal senso.
7. Quanto al collocamento del minore, il Collegio ritiene di dover accogliere la domanda attorea e confermare i provvedimenti già assunti in via provvisoria, disponendo in via definitiva che il minore abbia collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre.
Il minore, che compirà diciassette anni il prossimo mese di ottobre 2025, ha infatti espressamente manifestato la propria volontà di rimanere collocato presso il padre, presso il quale risulta essersi trasferito ormai da diversi mesi, chiedendo una regolamentazione libera e flessibile delle visite con la madre.
Le determinazioni espresse dal minore sono apparse libere e scevre da condizionamenti, meditate e ben argomentate, secondo quanto rilevato dalla Giudice relatrice e dalla CTU, dott.ssa presente all'ascolto, la quale ha evidenziato (cfr. verbale udienza Per_2 28.05.2025) come “il minore sia risultato all'ascolto chiaro, coerente, che ha motivato tutte le sue affermazioni in modo articolato, in modo maturo e facendo comprendere che il problema consiste nel conflitto tra i genitori e la loro mancanza di comunicazione.
Evidenzia come non emerga alcun elemento per ritenere che vi sia un condizionamento del minore da parte dei genitori, dal momento che lo stesso chiede solo maggiore flessibilità e maggiore collaborazione tra i genitori, nonché una maggiore capacità dei genitori di comprendere le sue esigenze, tipiche di un adolescente molto impegnato anche socialmente.”.
Non sussiste dunque alcuna concreta ragione per non recepire la volontà del minore circa il suo collocamento paterno.
8. Parimenti, deve confermarsi la regolamentazione delle visite materne con le modalità già previste nei provvedimenti provvisori, che appaiono, quantomeno allo stato, rispondenti alle esigenze organizzative del minore secondo quanto dallo stesso dichiarato, prevedendo comunque ampi margini di flessibilità, anche tenuto conto che diventerà Per_1 maggiorenne nel prossimo 2026, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
9. Sull'onere di mantenimento ordinario e straordinario del minore
10. Deve altresì confermarsi, in via definitiva, la revoca dell'onere di mantenimento ordinario gravante sul padre a favore del figlio già previsto in sede di divorzio.
11. Deve infatti considerarsi, preliminarmente, come rispetto al tempo del divorzio i tempi di permanenza di presso il padre non solo sono aumentati, ma sono diventati in Per_1 concreto prevalenti rispetto ai periodi di permanenza del minore presso la madre, secondo il calendario indicato da minore e recepito in questa sede.
12. D'altro canto, neppure le condizioni economiche delle parti mostrano una sproporzione reddituale tale da giustificare la conferma di un contributo al mantenimento del figlio da pagina 4 di 10 parte del padre, nonostante egli ne sia il collocatario prevalente.
13. Prima di entrare nel merito delle domande relative agli aspetti economici, è bene premettere come la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che, al fine di ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti, non sia necessario pervenire ad un accertamento dei loro redditi nel loro esatto ammontare, quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno
(cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005).
Nel caso di specie, si ritiene di disporre di sufficienti elementi per ricostruire la complessiva situazione economico-reddituale delle parti, senza necessità di ulteriori attività istruttorie.
14. Ciò premesso, il Collegio osserva come il ricorrente risulti consigliere della società
RA OS IB S.R.L. (doc. 8 fascicolo attoreo), amministratore unico della società TOP BU S.R.L. (doc. 9 fascicolo attoreo) e amministratore della società doc. 10 fascicolo attoreo), oltre ad essere percettore Parte_2 di pensione di invalidità in quanto cieco assoluto.
Egli ha prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
CU 2024 (redditi 2023): reddito esente da pensione INPS 18.495,00 + CU 2024 (2023): reddito da lavoro a tempo indeterminato Euro 6.168,00, per un reddito mensile complessivo netto (calcolato sommando i redditi e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 1.925,00;
CU 2023 (redditi 2022): reddito esente da pensione INPS 18.181,00 + 730/2023 (redditi
2022): reddito imponibile Euro 8.390,00 complessivi circa, per un reddito mensile complessivo netto (calcolato sommando i redditi e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 2.045,00;
CU 2022 (redditi 2021): redditi da lavoro a tempo indeterminato Euro 2.215,00 circa complessivi;
CU 2020 (redditi 2019): redditi da lavoro a tempo indeterminato Euro 2.215,00 circa complessivi.
Ha inoltre prodotto la delibera della società del 20.01.2024 Parte_2 con cui è stato deliberato un compenso annuo lordo per l'amministratore di 12.225,00 Euro (oltre a ulteriore compenso all'amministratrice , attuale moglie del ricorrente, Persona_3 per circa 16.665,00 Euro annui) e le buste paga relative ai propri compensi come amministratore della società citata, che risultano dalle predette pari a Euro 1.924,00 a marzo 2024 e per 2.031,00 Euro a settembre 2024.
Ha prodotto inoltre il riepilogo dei pagamenti eseguiti dall' a titolo di pensione di CP_2 invalidità nel 2021 per 1.450,00 Euro mensili circa.
Dagli estratti di conto corrente e dalle liste di movimenti in atti, sebbene non completi, non emerge che egli abbia, a oggi, entrate sensibilmente ulteriori rispetto a quelle dichiarate, né risparmi o accantonamenti di particolare entità.
pagina 5 di 10 Il ricorrente ha, da ultimo, infine allegato di non percepire, ad oggi, ulteriori compensi per le altre cariche sociali svolte, oltre a quelli dichiarati come amministratore della
[...]
e da pensione di invalidità, dovendosi evidenziare come, dagli Parte_2 estratti conto in atti, emerga come solo negli anni passati egli risulti aver percepito compensi anche dalla società TOP BU S.R.L (principalmente nel 2021 e nei primi mesi del 2022), mentre non risultano movimenti in entrata provenienti dalla società RA OS IB S.R.L. nell'ultimo biennio.
Il ricorrente, infine, non risulta proprietario di immobili, pur vivendo gratuitamente in abitazione messa a disposizione dall'attuale moglie.
15. La resistente invece ha dichiarato di essere impiegata come tecnica di laboratorio presso e di avere redditi mensili per circa 2.160,00 Euro. CP_3
Ha prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
730/2024 (redditi 2023): reddito imponibile Euro 32.977,00, per un reddito mensile netto
(calcolato sommando i redditi e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 2.179,00 Euro
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile Euro 32.960,00, per un reddito mensile netto
(calcolato sommando i redditi e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 2.165,00 Euro
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile Euro 30.492,00, per un reddito mensile netto
(calcolato sommando i redditi e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 2.072,00 Euro;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile Euro 30.139,00, per un reddito mensile netto (calcolato sommando i redditi e sottraendo imposte e addizionali, dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa 1.992,00 Euro.
Ha inoltre prodotto buste paga relative all'anno 2023, da cui emergono redditi medi mensili di circa 2.158,00 Euro, e buste paga relative al periodo da gennaio a giugno 2024, da cui emergono redditi medi mensili di circa 1.950,00 Euro.
Anche la resistente ha dichiarato di non godere di ulteriori fonti di reddito.
La resistente risulta essere titolare di liquidità e strumenti finanziari presso Fideuram per complessivi 74.232,00 Euro circa all'8.01.2024, oltre ad essere intestataria di un ulteriore Cont conto con saldo al 30.06.2024 di Euro 979,00 circa.
La parte ha infine allegato di sostenere circa 620,00 Euro mensili a titolo di canone di locazione, oltre 50,00 Euro di spese condominiali (doc. 16 fascicolo attoreo), non essendo proprietaria di immobili.
E' pacifico che, per accordo delle parti, la resistente percepisca integralmente l'assegno unico per il figlio.
16. Dalla documentazione reddituale in atti non risulta dunque una sproporzione reddituale a favore del ricorrente tale da giustificare la conferma, a suo carico, di un assegno a titolo di pagina 6 di 10 contributo al mantenimento ordinario del figlio da versare periodicamente alla madre, nonostante la previsione del collocamento prevalente del minore presso lo stesso.
Deve dunque confermarsi la revoca dell'assegno a far data dalla domanda proposta dal ricorrente, ossia dal mese di novembre 2023.
17. Appare, da ultimo, inammissibile in questa sede la domanda attorea di restituzione di quanto corrisposto alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore dalla data della domanda (ossia dal mese di novembre 2023) alla data con cui, Per_1 con provvedimento provvisorio, l'onere economico a carico del padre fu revocato (ossia al mese di luglio 2024).
La domanda appare infatti essere stata proposta tardivamente, ben oltre i termini preclusivi che regolano il giudizio e solo in sede di precisazione delle conclusioni.
18. Sulle domande ex art. 473 bis.39 c.p.c formulate da parte resistente
19. Non appaiono da ultimo meritevoli di accoglimento le ulteriori domande formulate da parte resistente ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., ossia le richieste di ammonimento e di condanna al risarcimento del danno o di pagamento di sanzioni amministrative da parte del resistente per i presunti inadempimenti e ostacoli all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio che sarebbero stati posti in essere dall'altro genitore, secondo le allegazioni della resistente.
20. Quanto infatti alle esternazioni relative alla figura genitoriale materna contenute nei messaggi scambiati tra l'odierna moglie del ricorrente e il figlio minore sebbene Per_1 inopportune, il Collegio evidenzia come le stesse provengano non dal ricorrente, bensì da soggetto (la moglie dello stesso) estraneo al procedimento, dovendosi al più sollecitare il padre a non coinvolgere terzi, e in particolare la moglie, nelle questioni relative ai rapporti tra madre e figlio e nelle questioni educative relative il minore.
21. Ancora, in merito alla circostanza che il padre accompagnerebbe il minore, da solo e senza coinvolgere la madre, a visite mediche non necessarie, pure allegata dalla resistente, a ben vedere è stato circostanziato un unico episodio concreto, avvenuto nel corso del 2023, in cui il minore sarebbe stato condotto a visita dai genitori della moglie del ricorrente, in assenza di questi, a causa di forti sintomi influenzali.
Tale circostanza, sola, non appare certo di gravità tale da giustificare l'assunzione delle misure sanzionatorie richieste dalla resistente.
22. Per il resto, non sono emerse evidenza di concrete inadempienze o effettivi ostacoli posti in essere dal padre nell'esercizio della responsabilità genitoriale materna o condotte manipolative come quelle indicate dalla stessa madre.
Appare in tal senso emblematico il fatto che, sebbene il minore sentito nel corso Per_1 del procedimento dalla Giudice relatrice, abbia espresso la ferma volontà di trasferire la propria residenza presso il padre e abbia evidenziato di avere maggiore affinità e maggiori interessi comuni con lo stesso, piuttosto che con la madre, ciò non gli ha impedito di valutare con oggettività i rapporti familiari, di riconoscere alcuni difetti del padre (il minore sul punto, ha dichiarato: “Papà ha anche difetti: per esempio, a volte si arrabbia, non
pagina 7 di 10 spesso, ma quando lo fa è un po' aggressivo, magari dice parolacce o bestemmia. Gliel'ho fatto notare e se ne vergogna, dice che non lo fa apposta”, cfr. verbale udienza 28.05.2025), né di cercare di assumere una posizione quanto più possibile neutrale in relazione alla separazione dei genitori (il minore, sul punto, ha dichiarato;
“Queste cose (il fatto di aver scoperto che il matrimonio dei genitori sarebbe naufragato a causa di un presunto tradimento della madre, n.d.r.) lì per lì mi hanno fatto provare vergogna per mamma, ma è una cosa che ho messo da parte. Loro sono i miei genitori e non è questo il motivo solo per cui si sono separati, la mamma lo dice spesso. Non incolpo mia mamma.” cfr. verbale cit.).
Inoltre, sebbene la rigidità della madre nell'accogliere le richieste del figlio di trasferirsi dal padre abbiano ingenerato indubitabili tensione e aspri conflitti tra madre e figlio (lo stesso minore, nel corso della sua audizione, ha ammesso di aver detto “parole improprie” alla madre, dichiarando di non essersi sentito compreso dalla genitrice e di essersi sentito esasperato da alcune sue reazioni), la determinazione di non sembra affatto aver Per_1 coinciso con una estraneazione della figura genitoriale materna, che lo stesso minore ha dichiarato di voler continuare a frequentare in modo regolare e costante, circostanza che peraltro, pacificamente, tutt'ora si verifica e si è sempre verificata nel corso del giudizio.
Infine, il minore è apparso ben inserito e impegnato socialmente e si è espresso in modo sereno e franco, mentre dal suo ascolto non è emerso alcun elemento che induca a ritenere – come sostenuto dalla resistente - che egli sia stato manipolato o suggestionato dal padre o dalla nuova moglie di questi.
23. E' emersa piuttosto una situazione generale e ormai consolidata di conflittualità e scarso dialogo tra gli adulti, nonché di profonda sfiducia e disistima reciproca tra gli stessi, che emerge ampiamente dal tenore degli atti e dei documenti di causa e che ha visto, verosimilmente, a più riprese coinvolto il minore, specie nell'assistere a esternazioni di risentimento e disistima espresse da parte di entrambi i genitori (il minore, sul punto, ha infatti dichiarato: “lei (la moglie del padre, n.d.r.) non ha espresso direttamente con me cose negative sulla mamma, ma ho sentito conversazioni in cui faceva questi commenti col papà. Anche mamma ho sentito che parlava male della moglie di mio padre, spesso dice che mio padre e la moglie sono poverini e ce l'ha con la moglie di papà perché penso che tema che si sostituisca a lei come figura materna. Cosa che le ho spiegato che non è vera.
[…] Credo che papà e mamma comunichino molto poco tra loro, anche su cose in cui sarebbe necessaria la comunicazione. Io vorrei che riuscissero a dialogare, non dico a volersi bene, se provano rancore non li biasimo. Penso sia una questione che riguarda loro, vorrei starne fuori, ma se ho da comunicare loro qualcosa non ho problemi. Non mi crea problemi comunicare con loro, mi sento abbastanza libero a parlare con loro. In questo momento non me la sentirei di parlare in un dialogo a tre. Non so che tipo di interazioni ci siano tra papà e mamma, ma sono molto poche e penso che debbano vedersela loro” (cfr. verbale cit.), nonostante il minore abbia più volte, nel corso della sua audizione, espressamente affermato di voler rimanere estraneo dalle tensioni tra i genitori.
In tal senso, appare dunque opportuno richiamare entrambi i genitori a non coinvolgere il minore nelle proprie dinamiche conflittuali evidenziando come, stante l'età di Per_1 eventuali percorsi di sostegno alla relazione tra il minore e ciascuno dei genitori, non può disporsi se non con l'espresso consenso del minore stesso, così come non può che prendersi atto dell'indisponibilità attuale del ricorrente a seguire il percorso di mediazione familiare, pur suggerito dalla Giudice relatrice nel corso del giudizio, al fine di agevolare il dialogo pagina 8 di 10 con l'ex moglie.
24. Sulla domanda di autorizzazione al rilascio del passaporto del minore formulata dal ricorrente
25. L'ulteriore domanda formulata dal ricorrente, con cui si chiede di autorizzare il rilascio del passaporto a favore del minore non appare da ultimo meritevole di accoglimento.
In mancanza di espresso accordo tra le parti, che consentirebbe al Collegio di recepire la volontà dalle spesse congiuntamente manifestata, la domanda è infatti in questa sede inammissibile, trattandosi di materia rimessa alla competenza del Giudice Tutelare e soggetta al peculiare procedimento previsto a norma delle leggi 21/11/67 n.1185 e
16/01/2003 n. 3.
26. Sulle spese di lite
27. Stante la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti circa le domande rispettivamente svolte, ritiene il Collegio di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 354/2022 del 27/04/2022 del Tribunale di Mantova:
1) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
2) dispone che potrà vedere la madre liberamente, previ accordi con la stessa e Per_1 tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, stabilendo, salvi diversi accordi con il minore, la presenza di alternativamente presso l'abitazione Per_1 paterna, durante il finesettimana di competenza del padre, dal mercoledì alle ore 8.00 al giovedì alle ore 8.00 e dal venerdì alle ore 8.00 al martedì alle ore 8.00; presso l'abitazione materna, durante il fine-settimana di competenza della madre, dal sabato alle ore 8.00 al lunedì alle ore 8.00, dal martedì alle ore 8.00 al mercoledì alle ore 8.00 e dal giovedì alle ore 8.00 al venerdì alle ore 8.00. Durante le vacanze estive, salvo diversi accordi con i genitori, verrà seguito il calendario in vigore durante il periodo scolastico e il figlio minore trascorrerà due settimane consecutive o non consecutive con ciascun genitore anche all'estero da comunicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno;
con alternanza del giorno della Vigilia e di Natale e del 31 dicembre e del 1° gennaio;
ponti e festività da concordarsi di volta in volta con un mese di anticipo;
3) dispone il mantenimento diretto del minore da parte dei genitori nei rispettivi periodi di permanenza, per l'effetto revocando l'onere gravante sul ricorrente di provvedere al mantenimento ordinario del figlio minore tramite il pagamento della somma Per_1 mensile di Euro 600,00 a favore della resistente, a decorrere dal mese di novembre 2023;
pagina 9 di 10 4) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi per il minore come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28/05/2024;
5) dichiara inammissibile la domanda attorea di condanna della resistente alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore dal mese di novembre 2023 al mese di luglio 2024, nonché la domanda di autorizzazione al rilascio del passaporto del minore;
6) rigetta le ulteriori domande formulate da parte resistente ai sensi dell'art. 473 bis.39;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
22.05.2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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