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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare dell'8.4.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 10004/2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: assegno sociale
T R A
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maurizio D'Ago, in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia,
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1 come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
MOTIVI della DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.7.2024, parte ricorrente allegava di aver proposto domanda amministrativa in data 23.11.2023 per l'accertamento del diritto a percepire l'assegno sociale;
che il coniuge convivente beneficiava di un piccolo reddito mensile derivante da una pensione francese (Assurance Retraite) di € 65,32 mensili (reddito annuo di € 783,84) e della pensione cat. VOART n. 088200048330029 con decorrenza 01/07/2009 per un importo annuo di € 12.289,31
– totale redditi annui del coniuge: € 13.073,15; che la stessa domanda era stata rigettata dall con la seguente motivazione: “Non è stato indicato il reddito CP_1 della pensione francese per il coniuge, pertanto non è possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione richiesta”. Deduceva l'illegittimità del suddetto provvedimento e, allegando la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva la condanna dell al pagamento della prestazione. CP_1
Si costituiva l , deducendo che l'istituto ha legittimamente negato la CP_1 prestazione per difetto di prova circa la sussistenza del requisito reddituale, in quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare il reddito annuo lordo della pensione estera percepita dal marito desumibile dall'allegazione dei cedolini o, in alternativa, una certificazione proveniente dall'Ente Previdenziale Francese che eroga tale pensione. Alla prima udienza, questo giudice concedeva un termine per consentire a parte ricorrente di integrare la documentazione versata in atti, producendo i cedolini della pensione francese o altra attestazione proveniente dall'ente previdenziale francese dalla quale emergesse il reddito lordo annuo complessivo di suddetta pensione.
All'udienza cartolare, il giudice, lette le note per la trattazione scritta, decideva la causa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
La domanda è infondata. L'art. 3, comma 6, Legge 335 del 1995 prevede, nella formulazione vigente ratione temporis, che: “6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.” Ne deriva che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, spetta all'interessato che abbia fatto istanza di assegno sociale l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (cfr. Cass. n. 23477 del 19/11/2010). Tanto premesso, nel caso di specie parte ricorrente, pur a fronte dell'invito ad integrare la documentazione formulato da questo giudice, non ha fornito la prova della sussistenza del requisito reddituale. Ed invero, parte ricorrente ha versato in atti come documentazione comprovante i redditi da pensione francese del marito, dei meri estratti conto da cui risultano gli importi mensili netti di tale pensione (cfr. produzione parte ricorrente), con ciò omettendo di indicare e provare il reddito annuo lordo di detta pensione estera. Estratti, peraltro, relativi solo ad alcune mensilità e non già all'intero anno solare, sicché difetta anche la determinazione al netto del reddito annuo derivante da tale pensione. In mancanza di prova dell'importo lordo annuo della pensione straniera e vista l'impossibilità di verificare se essa, cumulata con quella italiana, supera o meno il limite per l'assegno sociale, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
La dott.ssa Ida Ponticelli in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Aversa addì 9.4.2025
Il giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare dell'8.4.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 10004/2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: assegno sociale
T R A
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maurizio D'Ago, in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia,
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1 come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
MOTIVI della DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.7.2024, parte ricorrente allegava di aver proposto domanda amministrativa in data 23.11.2023 per l'accertamento del diritto a percepire l'assegno sociale;
che il coniuge convivente beneficiava di un piccolo reddito mensile derivante da una pensione francese (Assurance Retraite) di € 65,32 mensili (reddito annuo di € 783,84) e della pensione cat. VOART n. 088200048330029 con decorrenza 01/07/2009 per un importo annuo di € 12.289,31
– totale redditi annui del coniuge: € 13.073,15; che la stessa domanda era stata rigettata dall con la seguente motivazione: “Non è stato indicato il reddito CP_1 della pensione francese per il coniuge, pertanto non è possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione richiesta”. Deduceva l'illegittimità del suddetto provvedimento e, allegando la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva la condanna dell al pagamento della prestazione. CP_1
Si costituiva l , deducendo che l'istituto ha legittimamente negato la CP_1 prestazione per difetto di prova circa la sussistenza del requisito reddituale, in quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare il reddito annuo lordo della pensione estera percepita dal marito desumibile dall'allegazione dei cedolini o, in alternativa, una certificazione proveniente dall'Ente Previdenziale Francese che eroga tale pensione. Alla prima udienza, questo giudice concedeva un termine per consentire a parte ricorrente di integrare la documentazione versata in atti, producendo i cedolini della pensione francese o altra attestazione proveniente dall'ente previdenziale francese dalla quale emergesse il reddito lordo annuo complessivo di suddetta pensione.
All'udienza cartolare, il giudice, lette le note per la trattazione scritta, decideva la causa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
La domanda è infondata. L'art. 3, comma 6, Legge 335 del 1995 prevede, nella formulazione vigente ratione temporis, che: “6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.” Ne deriva che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, spetta all'interessato che abbia fatto istanza di assegno sociale l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (cfr. Cass. n. 23477 del 19/11/2010). Tanto premesso, nel caso di specie parte ricorrente, pur a fronte dell'invito ad integrare la documentazione formulato da questo giudice, non ha fornito la prova della sussistenza del requisito reddituale. Ed invero, parte ricorrente ha versato in atti come documentazione comprovante i redditi da pensione francese del marito, dei meri estratti conto da cui risultano gli importi mensili netti di tale pensione (cfr. produzione parte ricorrente), con ciò omettendo di indicare e provare il reddito annuo lordo di detta pensione estera. Estratti, peraltro, relativi solo ad alcune mensilità e non già all'intero anno solare, sicché difetta anche la determinazione al netto del reddito annuo derivante da tale pensione. In mancanza di prova dell'importo lordo annuo della pensione straniera e vista l'impossibilità di verificare se essa, cumulata con quella italiana, supera o meno il limite per l'assegno sociale, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
La dott.ssa Ida Ponticelli in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Aversa addì 9.4.2025
Il giudice
dott.ssa Ida Ponticelli