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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/07/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1040 / 2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to PONTREMOLI ALESSANDRO presso il cui studio Parte_1
è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to PESENTI MARCO presso il cui studio è elett. CP_1 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 18/06/2025 CONCLUSIONI delle PARTI PARTE APPELLANTE Con note depositate per udienza di p.c.; l'appellante conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: - dichiarare l'invalidità, a titolo di nullità parziale, dei rapporti inter partes per difetto di valida forma scritta in relazione all'applicazione degli interessi ultralegali e composti;
- dichiarare nulli e/o illegittimi gli addebiti di spese, commissioni, oneri e remunerazioni non sorretti da valida causa negoziale e/o indeterminati;
- dichiarare non dovuti gli interessi, le commissioni e le spese superiori al tasso soglia di legge;
- dichiarare in ogni caso non dovuto il saldo debitore alla data del 21.3.2008; - per l'effetto, disporre la rettifica del saldo al 30.9.2018 per la somma di cui sopra
o la somma diversa che sarà accertata, maggiorata di interessi e rivalutazione;
- con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al sottoscritto antistatario”
PARTE APPELLATA Con note depositate per udienza di p.c., l'appellata conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di
1 rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado (ivi compresa, e soprattutto, quella di prescrizione) così giudicare:
- In via principale: rigettare l'appello e le istanze istruttorie avversarie, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 275/2023; In ogni caso:
- condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di Giudizio” Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la sentenza nr. 874/2023 Parte_1 del Tribunale di La Spezia con cui:
“ A) Accerta che il saldo del conto corrente n. 000040576520 intestato a presso Parte_1
alla data del 30.09.2017 ammonta ad Euro -58.459,85. CP_1
B) Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di CP_1 Pt_1
, liquidandole in Euro 5.077,00 ed accessori per onorari ed Euro 786,00 per esborsi, con
[...] distrazione a favore del difensore antistatario avv. Alessandro Pontremoli. C) Pone definitivamente gli onorari della consulenza tecnico d'ufficio in via definitiva a carico solidale delle parti ed nei rapporti tra di esse ed il consulente Parte_1 CP_1 tecnico d'ufficio, nonché a carico esclusivo di nei rapporti interni tra le CP_1 parti. D) Rigetta tutte le altre domande”. Parte attrice in primo grado, odierna appellante, esponeva di aver convenuto in giudizio n ragione del rapporto di conto corrente n. 40576520, caratterizzato anche Controparte_1 dalla presenza di aperture di credito. L'attore deduceva in diritto numerosi profili di illegittimità del rapporto di conto corrente (e delle correlate aperture di credito) imputabili ad , in particolare per quanto CP_1 riguarda l'applicazione di addebiti non pattuiti in contratto, interessi anatocistici contra legem, ed interessi usurari, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità totale o parziale dei rapporti contrattuali bancari, rideterminare il saldo del conto corrente in Euro 30.841,53 e condannare il sopracitato istituto bancario al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio allegando e deducendo l'incompetenza per territorio CP_1 del Tribunale della Spezia a favore del Tribunale di Milano, la prescrizione degli eventuali diritti restitutori di (considerata la necessità di qualificare le domande di Parte_1
come azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc soggetta alla Parte_1 prescrizione decennale ex art. 2946 cc), ed in ogni caso l'infondatezza nel merito delle domande attoree. Nel corso del giudizio era esperita CTU tecnico-contabile. Il Tribunale accertava un saldo del conto corrente accertava un saldo negativo del conto corrente n. 000040576520 intestato a presso alla data del 30.09.2017 Parte_1 CP_1 ammonta ad Euro -58.459,85., condannava alla rifusione delle spese CP_1 processuali liquidandole in complessivi euro 5.077,00 ed accessori per onorari di cui euro 786,00 per esborsi, con distrazione a favore del difensore antistatario; poneva definitivamente gli onorari della consulenza tecnico d'ufficio in via definitiva a carico solidale
2 delle parti ed nei rapporti tra di esse ed il consulente tecnico Parte_1 CP_1
d'ufficio ed a carico esclusivo di nei rapporti interni tra le parti, rigettando CP_1 le altre domande.
impugnava predetta sentenza chiedendo in via istruttoria la rinnovazione della Parte_1
CTU esperita in primo grado. Si costituiva in appello parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto. La Corte disponeva nuova CTU all'esito della quale formulava proposta conciliativa non accolta dalle parti.Era fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per note conclusive.La parte appellante non depositava note.All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la causa era trattenuta in decisione.
1. sui motivi di appello principale 1) PRIMO MOTIVO – “VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. E ARTT. 1856 E 1713 C.C. IN
RELAZIONE ALLA DOMANDA DI RETTIFICA DEL SALDO”
L'appellante censura la sentenza impugnata per l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del saldo iniziale del rapporto di conto corrente.
Il motivo è inammissibile.
La parte attrice in primo grado ha domandato la rettifica del “saldo” e il Tribunale ha disposto una CTU che si è attenuta al principi del saldo zero, secondo i criteri indicati dalla Suprema
Corte ( ord., n. 15601 del 16/05/2022) nei casi come quello in esame in cui difetti l'allegazione di parte della documentazione.
Non si ravvisa alcuna violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. in quanto evidentemente la
CTU ha provveduto alla rettifica come richiesta dalla parte secondo sistemi di calcolo non tempestivamente eccepiti.
2) sui motivi di appello relativi alla quantificazione del saldo e sulla CTU e sulla prescrizione
a. “sull'affidamento del conto
L'appellante contesta il provvedimento impugnato ove è stato ritenuto il conto affidato solo dal
02.07.2015. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Occorre preliminarmente rilevare che anche l'eccezione della banca circa la prescrizione è fondata.
Rilevato :
- che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla
3 dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895);
- che con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio: a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza, l'apertura di credito da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto.;
- che nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio(Cass.
Sez. 1, 14/12/2023, n. 34997);
- che pertanto nel caso in esame non essendo dedotta tale nullità da parte del correntista può essere data prova della sussistenza del contratto di apertura di credito anche mediante presunzioni. “Le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del codice civile, dedicato appunto alle prove;
significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come «prove indirette» o «prove critiche». L'art. 2725 c.c. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2, c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera «soltanto a vantaggio del cliente», l'obbligo di forma posto dal cit. art. 117, comma 1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Né rileva che a norma dell'art. 127, comma 2, t.u.b. la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata «ragione più liquida», la loro «dichiarazione», ove sia mancata un'espressa
4 domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione ― come nel caso in esame ― nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (Cass. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243; in senso conforme, di recente, Cass. 13 dicembre 2021, n. 39437). Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art.
2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725” ( Cass. Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023, in motivazione);
- che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass.
5 dicembre 1992, n. 12947). Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni (
Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023 in motivazione);
- che nel caso in esame sussistono indizi gravi, precisi e concordanti sulla concessione del fido costituiti dalla comunicazione da parte della banca alla Centrale Rischi della sussistenza del fido a far data dal 2009 ( allegato doc. nr. 2 della parte appellante); nonché dalle modalità di gestione del conto. Sussistono quindi presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto;
scoperto che la banca ha in concreto consentito e che ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario;
le risultanze degli estratti conto comprovavano tale circostanza e
5 unitamente all'andamento del rapporto da cui si deduce l'esistenza di «affidamenti» nonché di altri atti ricognitivi delle linee di credito concesse.;
b. competenze di liquidazione non espressamente pattuite il motivo è fondato e deve essere accolto in applicazione del principio della forma scritta dei contratti bancari.
Risulta :
- che “la commissione disponibilità immediata fondi e la commissione di istruttoria veloce sono state pattuite, la prima volta, in data 2 luglio 2015 e pertanto gli importi addebitati in precedenza saranno eliminati;
- che la commissione rinnovo fido e le spese per invio documenti risultano pattuite nel contratto di apertura del rapporto.
- La CTu ha concluso:
Il dettaglio delle spese da Importo Importo da Importo rilevante ai eliminare che, come da Addebitato eliminare fini della CTU seguente tabella, sono pari ad Euro 11.505,97, è riportato nella Tabella C allegata alla presente relazione. Descrizione
Commissione disponibilità 9.603,00 4.086,00 5.517,00 immediata fondi
Canone imprendo silver 4.267,45 4.267,45 -
Commissioni carte di 1.434,32 1.434,32 - credito
Commissione utilizzi oltre 854,00 854,00 - disponibilità fidi
Canone mensile mybusiness 439,20 439,20 -
Commissioni POS 375,00 375,00 -
Commissione rinnovo fido 303,00 - 303,00
Commissione istruttoria 150,00 50,00 100,00 veloce
Spese invio documenti 28,54 - 28,54
Totale 17.454,51 11.505,97 5.948,54
6 (tabella estratta dalla CTU della CA pag.11).
c. sulla commissione di massimo scoperto
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Essa è così determinata nel contratto: trimestrale per utilizzo allo scoperto oltre la disponibilità esistente 1,20.
Si tratta quindi di una pattuizione nulla per genericità in quanto priva degli elementi di calcolo;
secondo l'insegnamento della Suprema Corte, perché una convenzione sugli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3 (norma imperativa), la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco (Cass. 18 aprile 2001 n. 5675, 9465 del 2000, 6247 del 1998, 11042 del 1997).A tal fine della determinatezza dell'oggetto della pattuizione in esame, è necessaria la puntuale specificazione della misura del calcolo per la determinazione della entità della misura stessa, non anche generici riferimenti inidonei a stabilire quale previsione le parti abbiano inteso sottoscrivere, così come nel caso in esame. Dal contesto del contratto prodotto in atti risulta la genericità della convenzione posta a base del calcolo effettuato dalla banca. Il vizio rilevato comporta, ai sensi dell'art. 1421 codice civile, la nullità assoluta ed insanabile della pattuizione in oggetto, con la conseguente sua rilevabilità di ufficio
(Cass. n. 5675 del 2001), peraltro non necessaria nel caso in esame essendo dedotta con l'atto di citazione dalla parte attrice;
d. sull'anatocismo
L'appellante, considerata l'evidenza documentale del contratto di conto corrente in cui il tasso nominale e il tasso effettivo degli interessi attivi del correntista, indicati nel documento negoziale, fossero numericamente identici, deduceva che nel caso in esame doveva escludersi fosse stata convenuta alcuna capitalizzazione degli stessi in favore del cliente in violazione della normativa bancaria.
Il motivo è fondato.
“L'art. 3 delib. CICR del 9 febbraio 2000, dopo aver prescritto, al primo comma, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al secondo comma, che «[n]ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori». L'art. 6 della stessa delibera ha previsto, poi: «I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre
7 indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2,
t.u.b. ha demandato la fissazione di fissare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” ( Cass. Cass. Ord. 10/02/2022, n. 4321, in motivazione).
Infatti «La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR
9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».
Ciò premesso deve essere dichiarata la nullità della predetta pattuizione e conseguentemente devono essere eliminate dalle risultanze del conto le somme richieste a tale titolo che ammontano ad € 26.376,82 ( tabella CTU pag. 13).
e. sull'usura
La doglianza è infondata secondo le risultanze della CTU in atti, peraltro non compiutamente contestata.
8 ***
Concludendo devono essere accolte le risultanze del primo calcolo effettuato dal CTU come segue:
“5.4.1 Primo ricalcolo
Lo scrivente ha provveduto, nella Tabella E allegata alla presente relazione, ad effettuare il seguente ricalcolo del c/c in esame:
esclusione degli addebiti a titolo di cms;
esclusione degli addebiti di spese e commissioni non pattuite;
esclusione dell'anatocismo;
applicazione dell'art. 1194 c.c. alle rimesse solutorie individuate nel corso dell'intera durata del rapporto considerando il conto affidato fin dall'inizio del ricalcolo e prendendo in considerazione il saldo ricalcolato.
Dalla Tabella E risulta come il saldo ricalcolato del c/c in esame alla data del 30 settembre 2018
è negativo (quindi a debito del Correntista e a credito della di Euro -50.367,92. CP_2
Pertanto, la differenza tra il saldo ricalcolato e quello risultante dagli estratti conto è pari a Euro
38.892,79:
La differenza da ricalcolo di cui sopra risulta così composta:
DESCRIZIONE IMPORTO
Eliminazione anatocismo 26.376,82
Eliminazione cms 1.244,90
Commissione disponibilità immediata fondi 4.086,00
Canone imprendo silver 4.267,45
Commissioni carte di credito 1.434,32
Commissione utilizzi oltre disponibilità fidi 854,00
Canone mensile mybusiness 439,20
Commissioni POS 375,00
Eliminazione civ 50,00
Minori interessi per eliminazione commissioni 6.973,31
Applicazione dell'art. 1194 c.c. alle rimesse solutorie -7.208,21
Totale 38.892,79
(tabella ctu pag.16)
9
2.sulle spese
L'accoglimento dell'appello comporta, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993).
Le spese di lite possono essere compensate per 1/3 essendo accolta l'eccezione delle banca.
I restanti 2/3 sono posti a carico della parte appellata, soccombente, per i due gradi di giudizio.
Esse sono calcolate in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, nei valori medi. E precisamente: valore causa inferiore ad € 52.000,00=
a. davanti al Tribunale
a.Studio controversia:€ 1620,00=
2. Fase introduttiva :€ 1147,00=
3. fase istruttoria: € 1.720,00=
4. Fase decisionale: € 2.767,00=totale per compensi avvocato:€ 7.250,00=per i 2/3 pari ad €
4.833,35;
b. davanti alla Corte d'Appello
1.Studio controversia:€ 2.058,00=
2.Fase introduttiva : € 1.418,00=
3.Fase istruttoria : € 3.045,00=
4.ase decisionale: non depositate note 3.470,00=totale per compensi avvocato:€ 6521,00=e per i 2/3 € 4.347,35.
Pone definitivamente a carico della parte appellata le spese delle CTU di primo e secondo grado, così come già liquidate con separati provvedimenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando: 1) in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della impugnata sentenza:
a. dichiara la nullità della pattuizione della commissione di massimo e della pattuizione dell'anatocismo;
b. dichiara l'illegittimità dell'applicazione delle spese, commissioni e oneri non pattuiti;
c. accerta che il saldo del conto corrente di cui è causa alla data del 30.09.2018, depurato delle somme di cui ai punto a e b del presente dispositivo, è pari ad € -50.367,92 ( saldo negativo);
10 2) dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese dei due gradi di giudizio;
3) dichiara tenuta e condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali in misura dei restanti 2/3 in favore della parte appellante e per essa in favore del difensore dichiaratosi antistatario che liquida in detta misura in € 4.833,35per il primo grado di giudizio;
e in €
4.347,35 per il grado di appello, per compensi di avvocato;
oltre rimborso forfettario, iva e cpa per entrambi i gradi di giudizio;
4) pone definitivamente a carico della parte appellata le spese delle CTU del primo grado di giudizio e del presente grado di appello, già liquidate con separati provvedimenti;
5) si comunichi
Così deciso addì 18.06.2025
La Presidente
Dott. Rosella Silvestri
11
nella causa n. 1040 / 2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to PONTREMOLI ALESSANDRO presso il cui studio Parte_1
è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to PESENTI MARCO presso il cui studio è elett. CP_1 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 18/06/2025 CONCLUSIONI delle PARTI PARTE APPELLANTE Con note depositate per udienza di p.c.; l'appellante conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: - dichiarare l'invalidità, a titolo di nullità parziale, dei rapporti inter partes per difetto di valida forma scritta in relazione all'applicazione degli interessi ultralegali e composti;
- dichiarare nulli e/o illegittimi gli addebiti di spese, commissioni, oneri e remunerazioni non sorretti da valida causa negoziale e/o indeterminati;
- dichiarare non dovuti gli interessi, le commissioni e le spese superiori al tasso soglia di legge;
- dichiarare in ogni caso non dovuto il saldo debitore alla data del 21.3.2008; - per l'effetto, disporre la rettifica del saldo al 30.9.2018 per la somma di cui sopra
o la somma diversa che sarà accertata, maggiorata di interessi e rivalutazione;
- con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al sottoscritto antistatario”
PARTE APPELLATA Con note depositate per udienza di p.c., l'appellata conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di
1 rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado (ivi compresa, e soprattutto, quella di prescrizione) così giudicare:
- In via principale: rigettare l'appello e le istanze istruttorie avversarie, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 275/2023; In ogni caso:
- condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di Giudizio” Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la sentenza nr. 874/2023 Parte_1 del Tribunale di La Spezia con cui:
“ A) Accerta che il saldo del conto corrente n. 000040576520 intestato a presso Parte_1
alla data del 30.09.2017 ammonta ad Euro -58.459,85. CP_1
B) Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di CP_1 Pt_1
, liquidandole in Euro 5.077,00 ed accessori per onorari ed Euro 786,00 per esborsi, con
[...] distrazione a favore del difensore antistatario avv. Alessandro Pontremoli. C) Pone definitivamente gli onorari della consulenza tecnico d'ufficio in via definitiva a carico solidale delle parti ed nei rapporti tra di esse ed il consulente Parte_1 CP_1 tecnico d'ufficio, nonché a carico esclusivo di nei rapporti interni tra le CP_1 parti. D) Rigetta tutte le altre domande”. Parte attrice in primo grado, odierna appellante, esponeva di aver convenuto in giudizio n ragione del rapporto di conto corrente n. 40576520, caratterizzato anche Controparte_1 dalla presenza di aperture di credito. L'attore deduceva in diritto numerosi profili di illegittimità del rapporto di conto corrente (e delle correlate aperture di credito) imputabili ad , in particolare per quanto CP_1 riguarda l'applicazione di addebiti non pattuiti in contratto, interessi anatocistici contra legem, ed interessi usurari, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità totale o parziale dei rapporti contrattuali bancari, rideterminare il saldo del conto corrente in Euro 30.841,53 e condannare il sopracitato istituto bancario al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio allegando e deducendo l'incompetenza per territorio CP_1 del Tribunale della Spezia a favore del Tribunale di Milano, la prescrizione degli eventuali diritti restitutori di (considerata la necessità di qualificare le domande di Parte_1
come azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cc soggetta alla Parte_1 prescrizione decennale ex art. 2946 cc), ed in ogni caso l'infondatezza nel merito delle domande attoree. Nel corso del giudizio era esperita CTU tecnico-contabile. Il Tribunale accertava un saldo del conto corrente accertava un saldo negativo del conto corrente n. 000040576520 intestato a presso alla data del 30.09.2017 Parte_1 CP_1 ammonta ad Euro -58.459,85., condannava alla rifusione delle spese CP_1 processuali liquidandole in complessivi euro 5.077,00 ed accessori per onorari di cui euro 786,00 per esborsi, con distrazione a favore del difensore antistatario; poneva definitivamente gli onorari della consulenza tecnico d'ufficio in via definitiva a carico solidale
2 delle parti ed nei rapporti tra di esse ed il consulente tecnico Parte_1 CP_1
d'ufficio ed a carico esclusivo di nei rapporti interni tra le parti, rigettando CP_1 le altre domande.
impugnava predetta sentenza chiedendo in via istruttoria la rinnovazione della Parte_1
CTU esperita in primo grado. Si costituiva in appello parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto. La Corte disponeva nuova CTU all'esito della quale formulava proposta conciliativa non accolta dalle parti.Era fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per note conclusive.La parte appellante non depositava note.All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la causa era trattenuta in decisione.
1. sui motivi di appello principale 1) PRIMO MOTIVO – “VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. E ARTT. 1856 E 1713 C.C. IN
RELAZIONE ALLA DOMANDA DI RETTIFICA DEL SALDO”
L'appellante censura la sentenza impugnata per l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del saldo iniziale del rapporto di conto corrente.
Il motivo è inammissibile.
La parte attrice in primo grado ha domandato la rettifica del “saldo” e il Tribunale ha disposto una CTU che si è attenuta al principi del saldo zero, secondo i criteri indicati dalla Suprema
Corte ( ord., n. 15601 del 16/05/2022) nei casi come quello in esame in cui difetti l'allegazione di parte della documentazione.
Non si ravvisa alcuna violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. in quanto evidentemente la
CTU ha provveduto alla rettifica come richiesta dalla parte secondo sistemi di calcolo non tempestivamente eccepiti.
2) sui motivi di appello relativi alla quantificazione del saldo e sulla CTU e sulla prescrizione
a. “sull'affidamento del conto
L'appellante contesta il provvedimento impugnato ove è stato ritenuto il conto affidato solo dal
02.07.2015. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Occorre preliminarmente rilevare che anche l'eccezione della banca circa la prescrizione è fondata.
Rilevato :
- che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla
3 dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895);
- che con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio: a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza, l'apertura di credito da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto.;
- che nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio(Cass.
Sez. 1, 14/12/2023, n. 34997);
- che pertanto nel caso in esame non essendo dedotta tale nullità da parte del correntista può essere data prova della sussistenza del contratto di apertura di credito anche mediante presunzioni. “Le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del codice civile, dedicato appunto alle prove;
significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come «prove indirette» o «prove critiche». L'art. 2725 c.c. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2, c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera «soltanto a vantaggio del cliente», l'obbligo di forma posto dal cit. art. 117, comma 1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Né rileva che a norma dell'art. 127, comma 2, t.u.b. la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata «ragione più liquida», la loro «dichiarazione», ove sia mancata un'espressa
4 domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione ― come nel caso in esame ― nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (Cass. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243; in senso conforme, di recente, Cass. 13 dicembre 2021, n. 39437). Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art.
2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725” ( Cass. Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023, in motivazione);
- che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass.
5 dicembre 1992, n. 12947). Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni (
Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023 in motivazione);
- che nel caso in esame sussistono indizi gravi, precisi e concordanti sulla concessione del fido costituiti dalla comunicazione da parte della banca alla Centrale Rischi della sussistenza del fido a far data dal 2009 ( allegato doc. nr. 2 della parte appellante); nonché dalle modalità di gestione del conto. Sussistono quindi presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto;
scoperto che la banca ha in concreto consentito e che ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario;
le risultanze degli estratti conto comprovavano tale circostanza e
5 unitamente all'andamento del rapporto da cui si deduce l'esistenza di «affidamenti» nonché di altri atti ricognitivi delle linee di credito concesse.;
b. competenze di liquidazione non espressamente pattuite il motivo è fondato e deve essere accolto in applicazione del principio della forma scritta dei contratti bancari.
Risulta :
- che “la commissione disponibilità immediata fondi e la commissione di istruttoria veloce sono state pattuite, la prima volta, in data 2 luglio 2015 e pertanto gli importi addebitati in precedenza saranno eliminati;
- che la commissione rinnovo fido e le spese per invio documenti risultano pattuite nel contratto di apertura del rapporto.
- La CTu ha concluso:
Il dettaglio delle spese da Importo Importo da Importo rilevante ai eliminare che, come da Addebitato eliminare fini della CTU seguente tabella, sono pari ad Euro 11.505,97, è riportato nella Tabella C allegata alla presente relazione. Descrizione
Commissione disponibilità 9.603,00 4.086,00 5.517,00 immediata fondi
Canone imprendo silver 4.267,45 4.267,45 -
Commissioni carte di 1.434,32 1.434,32 - credito
Commissione utilizzi oltre 854,00 854,00 - disponibilità fidi
Canone mensile mybusiness 439,20 439,20 -
Commissioni POS 375,00 375,00 -
Commissione rinnovo fido 303,00 - 303,00
Commissione istruttoria 150,00 50,00 100,00 veloce
Spese invio documenti 28,54 - 28,54
Totale 17.454,51 11.505,97 5.948,54
6 (tabella estratta dalla CTU della CA pag.11).
c. sulla commissione di massimo scoperto
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Essa è così determinata nel contratto: trimestrale per utilizzo allo scoperto oltre la disponibilità esistente 1,20.
Si tratta quindi di una pattuizione nulla per genericità in quanto priva degli elementi di calcolo;
secondo l'insegnamento della Suprema Corte, perché una convenzione sugli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3 (norma imperativa), la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco (Cass. 18 aprile 2001 n. 5675, 9465 del 2000, 6247 del 1998, 11042 del 1997).A tal fine della determinatezza dell'oggetto della pattuizione in esame, è necessaria la puntuale specificazione della misura del calcolo per la determinazione della entità della misura stessa, non anche generici riferimenti inidonei a stabilire quale previsione le parti abbiano inteso sottoscrivere, così come nel caso in esame. Dal contesto del contratto prodotto in atti risulta la genericità della convenzione posta a base del calcolo effettuato dalla banca. Il vizio rilevato comporta, ai sensi dell'art. 1421 codice civile, la nullità assoluta ed insanabile della pattuizione in oggetto, con la conseguente sua rilevabilità di ufficio
(Cass. n. 5675 del 2001), peraltro non necessaria nel caso in esame essendo dedotta con l'atto di citazione dalla parte attrice;
d. sull'anatocismo
L'appellante, considerata l'evidenza documentale del contratto di conto corrente in cui il tasso nominale e il tasso effettivo degli interessi attivi del correntista, indicati nel documento negoziale, fossero numericamente identici, deduceva che nel caso in esame doveva escludersi fosse stata convenuta alcuna capitalizzazione degli stessi in favore del cliente in violazione della normativa bancaria.
Il motivo è fondato.
“L'art. 3 delib. CICR del 9 febbraio 2000, dopo aver prescritto, al primo comma, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al secondo comma, che «[n]ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori». L'art. 6 della stessa delibera ha previsto, poi: «I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre
7 indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2,
t.u.b. ha demandato la fissazione di fissare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” ( Cass. Cass. Ord. 10/02/2022, n. 4321, in motivazione).
Infatti «La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR
9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».
Ciò premesso deve essere dichiarata la nullità della predetta pattuizione e conseguentemente devono essere eliminate dalle risultanze del conto le somme richieste a tale titolo che ammontano ad € 26.376,82 ( tabella CTU pag. 13).
e. sull'usura
La doglianza è infondata secondo le risultanze della CTU in atti, peraltro non compiutamente contestata.
8 ***
Concludendo devono essere accolte le risultanze del primo calcolo effettuato dal CTU come segue:
“5.4.1 Primo ricalcolo
Lo scrivente ha provveduto, nella Tabella E allegata alla presente relazione, ad effettuare il seguente ricalcolo del c/c in esame:
esclusione degli addebiti a titolo di cms;
esclusione degli addebiti di spese e commissioni non pattuite;
esclusione dell'anatocismo;
applicazione dell'art. 1194 c.c. alle rimesse solutorie individuate nel corso dell'intera durata del rapporto considerando il conto affidato fin dall'inizio del ricalcolo e prendendo in considerazione il saldo ricalcolato.
Dalla Tabella E risulta come il saldo ricalcolato del c/c in esame alla data del 30 settembre 2018
è negativo (quindi a debito del Correntista e a credito della di Euro -50.367,92. CP_2
Pertanto, la differenza tra il saldo ricalcolato e quello risultante dagli estratti conto è pari a Euro
38.892,79:
La differenza da ricalcolo di cui sopra risulta così composta:
DESCRIZIONE IMPORTO
Eliminazione anatocismo 26.376,82
Eliminazione cms 1.244,90
Commissione disponibilità immediata fondi 4.086,00
Canone imprendo silver 4.267,45
Commissioni carte di credito 1.434,32
Commissione utilizzi oltre disponibilità fidi 854,00
Canone mensile mybusiness 439,20
Commissioni POS 375,00
Eliminazione civ 50,00
Minori interessi per eliminazione commissioni 6.973,31
Applicazione dell'art. 1194 c.c. alle rimesse solutorie -7.208,21
Totale 38.892,79
(tabella ctu pag.16)
9
2.sulle spese
L'accoglimento dell'appello comporta, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014,
Rv. 629993).
Le spese di lite possono essere compensate per 1/3 essendo accolta l'eccezione delle banca.
I restanti 2/3 sono posti a carico della parte appellata, soccombente, per i due gradi di giudizio.
Esse sono calcolate in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, nei valori medi. E precisamente: valore causa inferiore ad € 52.000,00=
a. davanti al Tribunale
a.Studio controversia:€ 1620,00=
2. Fase introduttiva :€ 1147,00=
3. fase istruttoria: € 1.720,00=
4. Fase decisionale: € 2.767,00=totale per compensi avvocato:€ 7.250,00=per i 2/3 pari ad €
4.833,35;
b. davanti alla Corte d'Appello
1.Studio controversia:€ 2.058,00=
2.Fase introduttiva : € 1.418,00=
3.Fase istruttoria : € 3.045,00=
4.ase decisionale: non depositate note 3.470,00=totale per compensi avvocato:€ 6521,00=e per i 2/3 € 4.347,35.
Pone definitivamente a carico della parte appellata le spese delle CTU di primo e secondo grado, così come già liquidate con separati provvedimenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando: 1) in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della impugnata sentenza:
a. dichiara la nullità della pattuizione della commissione di massimo e della pattuizione dell'anatocismo;
b. dichiara l'illegittimità dell'applicazione delle spese, commissioni e oneri non pattuiti;
c. accerta che il saldo del conto corrente di cui è causa alla data del 30.09.2018, depurato delle somme di cui ai punto a e b del presente dispositivo, è pari ad € -50.367,92 ( saldo negativo);
10 2) dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese dei due gradi di giudizio;
3) dichiara tenuta e condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali in misura dei restanti 2/3 in favore della parte appellante e per essa in favore del difensore dichiaratosi antistatario che liquida in detta misura in € 4.833,35per il primo grado di giudizio;
e in €
4.347,35 per il grado di appello, per compensi di avvocato;
oltre rimborso forfettario, iva e cpa per entrambi i gradi di giudizio;
4) pone definitivamente a carico della parte appellata le spese delle CTU del primo grado di giudizio e del presente grado di appello, già liquidate con separati provvedimenti;
5) si comunichi
Così deciso addì 18.06.2025
La Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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