Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/1983, n. 6392
CASS
Sentenza 28 ottobre 1983

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L'esigenza di specificità dei motivi d'appello, di cui all'art. 342 cod. proc. civ., postula che l'atto di gravame contenga l'esposizione, sia pure succinta, del contenuto e della portata delle censure rivolte alla pronunzia del primo giudice, anche al fine di individuare e delimitare i punti da riesaminare, senza che l'inosservanza della norma citata possa essere superata dalla indicazione in comparsa conclusionale delle ragioni delle doglianze mosse, non essendo consentita la formulazione dei motivi di impugnazione nel corso del giudizio d'appello e, tanto meno, nella comparsa conclusionale, destinata ad illustrare le censure già proposte e non certo ad integrarle. ( V 4380/82, mass n 422365; ( V 4196/81, mass n 414861; ( V 3656/80, mass n 407520).*

Nella liquidazione del danno da Invalidità permanente, il ricorso alle tabelle di capitalizzazione (R.d. 9 ottobre 1922 n. 1403) - che, in quanto fondate su calcoli di probabilità e non di certezza, non rappresentano uno strumento di liquidazione tassativo ed inderogabile e, soprattutto, un mezzo di prova specifica e diretta del pregiudizio economico dell'infortunato - costituisce non un Obbligo, ma una facoltà del giudice, per cui la mancata applicazione di tali tabelle non è censurabile in Sede di legittimità. ( V 1548/80, mass n 405117; ( V 1753/73, mass n 364701; ( V 46/69, mass n 337867).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/1983, n. 6392
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6392
    Data del deposito : 28 ottobre 1983

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