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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/07/2024, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3347/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3347/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMINICI Parte_1 C.F._1
ALICE elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
DOMINICI ALICE
ATTORE/I contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio per sentire Parte_1 CP_1 one degli effetti civili del ontratto il 21/09/2002.
pagina 1 di 3 Parte ricorrente ha inoltre domandato la conferma del contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione in favore della figlia della coppia,
ormai divenuta maggiorenne. Per_1
Parte convenuta non si è costituita in giudizio e la notifica si è perfezionata con il rito degli irreperibili.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Le parti non vivono più insieme dalla separazione e la ricorrente persino ignora il luogo in cui il resistente vive stabilmente.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione.
Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine al mantenimento della prole.
Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso di specie, va confermato il contributo al mantenimento in favore della pagina 2 di 3 figlia che ad oggi è maggiorenne, ma si è appena diplomata e continuerà Per_1 gli st vendosi ad un corso universitario, e quindi non è economicamente autosufficiente.
Va confermato l'importo stabilito nelle condizioni di separazione consensuale di
€ 250,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Su domanda della ricorrente, va disposto che il contributo andrà versato dal padre entro il 5 di ogni mese direttamente alla figlia.
Le spese di lite, stante il contegno del resistente, vanno dichiarate irreperibili.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato Parte_1 CP_1 in data 21/09/2002 in CE l atrimonio di quel Comune al n. 38 parte 2 serie A anno 2002; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
1. Il resistente verserà nelle mani della figlia entro il 5 di ogni mese la Per_1 somma di 250,00, oltre ISTAT;
2. Le spese straordinarie, anche di istruzione, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
Spese di lite irripetibili
Livorno, 8 luglio 2024
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3347/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMINICI Parte_1 C.F._1
ALICE elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
DOMINICI ALICE
ATTORE/I contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio per sentire Parte_1 CP_1 one degli effetti civili del ontratto il 21/09/2002.
pagina 1 di 3 Parte ricorrente ha inoltre domandato la conferma del contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione in favore della figlia della coppia,
ormai divenuta maggiorenne. Per_1
Parte convenuta non si è costituita in giudizio e la notifica si è perfezionata con il rito degli irreperibili.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Le parti non vivono più insieme dalla separazione e la ricorrente persino ignora il luogo in cui il resistente vive stabilmente.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione.
Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine al mantenimento della prole.
Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso di specie, va confermato il contributo al mantenimento in favore della pagina 2 di 3 figlia che ad oggi è maggiorenne, ma si è appena diplomata e continuerà Per_1 gli st vendosi ad un corso universitario, e quindi non è economicamente autosufficiente.
Va confermato l'importo stabilito nelle condizioni di separazione consensuale di
€ 250,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Su domanda della ricorrente, va disposto che il contributo andrà versato dal padre entro il 5 di ogni mese direttamente alla figlia.
Le spese di lite, stante il contegno del resistente, vanno dichiarate irreperibili.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato Parte_1 CP_1 in data 21/09/2002 in CE l atrimonio di quel Comune al n. 38 parte 2 serie A anno 2002; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
1. Il resistente verserà nelle mani della figlia entro il 5 di ogni mese la Per_1 somma di 250,00, oltre ISTAT;
2. Le spese straordinarie, anche di istruzione, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
Spese di lite irripetibili
Livorno, 8 luglio 2024
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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