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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2077 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. IMBESI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dall'avv. ANNA MARIA COSTANZO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. FAZIO MARCO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: pensione - MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 26/10/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2
godimento del pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, chiedendone il riconoscimento sin dalla data della domanda amministrativa.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, dopo aver compiutamente accertato Persona_1
il quadro patologico del ricorrente ( cfr consulenza che deve intendersi qui integralmente trascritta) ha ritenuto, alla luce dell'esame anamnestico, dell'esame clinico e della documentazione in atti, che il Signor risulta invalido civile nella misura del 94%, che in considerazione Parte_1 dell'entità delle patologie di cui risulta essere affetto, può essere arrotondato al 100% a far data dal mese di Gennaio 2023. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla pensione di inabilità civile ex art. 12 legge 118/1973 con decorrenza da Gennaio 2023.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono compensarsi tra le parti, posto che il requisito sanitario legittimante l'erogazione della provvidenza richiesta è successivo alla domanda amministrativa ed alla visita medica disposta dall'Ente in sede amministrativa (ottobre 2022).
CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2077 /2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da Gennaio 2023, sussistono, in capo a le Parte_1
condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118/1971;
2) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/03/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2077 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. IMBESI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dall'avv. ANNA MARIA COSTANZO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. FAZIO MARCO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: pensione - MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 26/10/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2
godimento del pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, chiedendone il riconoscimento sin dalla data della domanda amministrativa.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, dopo aver compiutamente accertato Persona_1
il quadro patologico del ricorrente ( cfr consulenza che deve intendersi qui integralmente trascritta) ha ritenuto, alla luce dell'esame anamnestico, dell'esame clinico e della documentazione in atti, che il Signor risulta invalido civile nella misura del 94%, che in considerazione Parte_1 dell'entità delle patologie di cui risulta essere affetto, può essere arrotondato al 100% a far data dal mese di Gennaio 2023. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla pensione di inabilità civile ex art. 12 legge 118/1973 con decorrenza da Gennaio 2023.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono compensarsi tra le parti, posto che il requisito sanitario legittimante l'erogazione della provvidenza richiesta è successivo alla domanda amministrativa ed alla visita medica disposta dall'Ente in sede amministrativa (ottobre 2022).
CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2077 /2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza da Gennaio 2023, sussistono, in capo a le Parte_1
condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118/1971;
2) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/03/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano