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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4429 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1303/2018 pronunciata in data 6 febbraio 2018 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
) e ( ), Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
quali genitori titolari della responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
( , tutti elettivamente domiciliati in Corso Umberto I n.154 a C.F._3
Napoli presso lo studio legale Maiello e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco
Maiello e Daniele Passaro appellanti
E
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano alla via Pittore n.127 presso lo studio dell'Avv. Armando Bello dal quale è rappresentata e difesa appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21 ottobre 2015, e Parte_1
, nella qualità di esercenti la potestà sul minore CP_1 Persona_1
deducevano che in data 1° aprile 2014, alle ore 17:30 circa, in Napoli alla via Tito
Lucrezio Caro n.6/8 presso il campo di calcio gestito dalla il minore, Controparte_2
nel mentre era intento a svolgere attività sportiva, “rovinava al suolo esclusivamente a causa delle cattive condizioni del manto erboso, riportando lesioni fisiche” e che, sebbene richiesto, alcun risarcimento del danno era stato corrisposto in via stragiudiziale dal gestore il campo, da ritenersi responsabile a norma dell'art.2051 c.c.; tanto premesso, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la predetta società al fine di sentirla dichiarare esclusiva responsabile dell'evento dannoso occorso al minore e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, biologico, morale, alla vita di relazione, nessuno escluso, determinati in una somma pari a € 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la società la quale, oltre a eccepire la litispendenza con altro giudizio e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi non essendo stato indicato in quale dei due campi da calcetto sarebbe avvenuto l'infortunio e il tipo di insidia che lo avrebbe provocato, deduceva l'infondatezza della domanda anche in assenza di una denuncia di infortunio avanzata nell'immediatezza del fatto ad alcuna persona della struttura, di testimoni presenti al fatto e della dubbia compatibilità della frattura della tibia e del perone riportate rispetto alla ipotizzata caduta.
Dichiarata da parte del Tribunale la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, gli attori, in data 29 aprile 2016, depositavano memoria integrativa precisando “come il minore mentre Persona_1 svolgeva attività sportiva presso la Virgilio Club s.r.l., e precisamente presso il “ Parte_2
” ivi insistente, senza l'intervento di terzi, mentre “correva” nei pressi del cd.
[...]
“Centro Campo”, a causa delle pessime condizioni del “manto di erba sintetica” , come raffigurato in particolare dai rilevi fotografici allegati alla produzione di parte attrice (nn.1, 2
e 3 dell'allegato 5), rovinava dolorante al suolo, alla presenza di decine di testimoni”.
2 Respinte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e irrilevanti giusta ordinanza pronunciata in data 16.3.2017, la causa veniva definita, in data 6.2.2018, con la sentenza n. 1303/2018 con cui il Tribunale rigettava l'appello e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponevano appello e , nella Parte_1 CP_1
precisata qualità, con atto di citazione notificato in data 4.9.2018, invocandone l'integrale rigetto e, quindi, l'accoglimento della domanda.
Radicato il contraddittorio, si costituiva la , in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, eccependone l'infondatezza in fatto e in diritto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese del grado.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 13.2.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti a quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Occorre preliminarmente riconoscere che i motivi di censura, al contrario di quanto sostenuto da parte appellata, soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342
c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto
3 completo delle proprie doglianze così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello. Ha tenuto, difatti, conto delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice e per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza ha articolato le modifiche invocate, con ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata.
L'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento alla luce delle corrette e condivisibili argomentazioni in fatto e in diritto poste a sostegno della pronuncia impugnata che non appaiono affatto scalfibili dai motivi di gravame.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale, in maniera assolutamente illegittima, ha rigettato la domanda “ritenendo non conforme al modello legale l'attività deduttiva svolta in relazione alla esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, tanto relativamente all'atto di citazione quanto - soprattutto - in ordine alla memoria integrativa ritualmente depositata” contrariamente ai dettami della Suprema
Corte (Cass. S.U. 8077/2012) secondo cui “al fine della corretta valutazione della conformità dell'atto al modello legale, l'esame va operato tenendo conto dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati […] con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura dell'oggetto e della relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale cioè, da consentire, comunque, un agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa” per cui, richiamando altra pronuncia (Cass. 7411/2017),
“Ogni altro aspetto - in particolare quello dell'effettivo collegamento causale tra i danni lamentati e la condotta illecita ascritta al responsabile e quello dell'esatta loro quantificazione
… IS … attiene, non alla validità dell'atto di citazione, ma al merito della controversia, quindi al thema probandum ed alla fondatezza della domanda”.
Aggiungono, quindi, circa la ritenuta riferibilità dei rilievi fotografici a una pluralità di porzioni della struttura sportiva: - “come la individuazione della porzione “del campo” ove è avvenuto il sinistro è nel caso di specie “precisa”, ancor più attraverso il richiamo operato ai rilievi fotografici “n.1, 2 e 3 dell'allegato 5” atteso che gli stessi, di contro a quanto asserito dal Giudice Unico, risultano essere assolutamente afferenti alla porzione del “cd.
Centro Campo”. Non è dato comprendere come il Giudice di prime cure possa aver valutato in maniera differente tali rilievi atteso che appare ictu oculi dall'andamento curvilineo delle
4 strisce bianche delimitative della porzione raffigurata, che gli stessi afferiscono all'area del campo di calcio denominato “centro campo”!”; - “hanno provveduto a specificare le
“caratteristiche strutturali” del manto erboso, sia specificando che il terreno di gioco era in erba sintetica, sia attraverso il richiamo ai rilievi fotografici nn°1, 2 e 3 dell'allegato 5!”; -
l'allegazione degli ulteriori rilievi fotografici è avvenuta ai fini di una più compiuta rappresentazione dei luoghi di causa e in replica alle osservazioni della impresa di assicurazione. Sulla scorta di tali elementi di prova, secondo gli appellanti, “appare pacifico che il Giudice unico avesse ben consapevolezza di quale fosse la condotta illecita imputata alla convenuta;
ovvero il “pessimo stato” in cui versava il manto di erba sintetica” onde l'irrilevanza della “eventuale omessa “qualificazione” da parte degli attori della detta deficienza quale “solco, buca, scollamento, rialzo”” e precisano che “pur ribadendo come per insegnamento della Corte di legittimità sia assolutamente pacifico che la ricostruzione del nesso causale sia afferente al thema probandum (nella fattispecie “tecnico”) vale evidenziare come su impulso del G.U. gli attori, sin dalla rinnovazione e/o integrazione degli atti, hanno prodotto perizia di parte con la quale deduceva che il minore aveva Persona_1 riportato“… trauma contusivo – distorsivo di gamba destra con frattura … Tale lesività risulta compatibile con la dinamica dell'incidente …”. (vd. pag.3 elaborato peritale)” concludendo, sul punto della fondatezza della domanda, che “dall'esame degli atti di parte attrice e della documentazione allegata, si evince in maniera evidente, pacifica e assolutamente certa, tanto la porzione di “campo” in cui si è verificato l'evento dannoso, tanto le “caratteristiche strutturali” del manto erboso che hanno costituito la causa dei danni riportati dal minore, quanto - finanche - il nesso causale, atteso che dalla consulenza di parte è dato evincere come la frattura della tibia e del perone siano dovute a un trauma distorsivo”.
Il motivo non appare fondato e non pare nemmeno cogliere a pieno le argomentazioni con cui sostanzialmente il giudice di prime cure ha escluso la mancata allegazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia dalla quale sarebbe derivato il danno occorso al minore che non può certo ricondursi al mero utilizzo del campo sportivo, seppure voglia ritenersi deficitario sotto il profilo manutentivo del manto erboso, che, altrimenti, sarebbe stato occasione di analoghi incidenti in quello stesso giorno o in quelli prossimi precedenti per tutti coloro che abbiano svolto analoga attività di gioco.
5 Il Tribunale, invero, dopo aver riportato la dinamica dell'incidente, come precisata dagli attori con memoria integrativa del 29.4.2016, ha così ritenuto: “tale deficienza deduttiva perpetua, inoltre, l'obiettiva impossibilità di comprendere, finanche in chiave deduttiva, in che termini le caratteristiche del manto erboso abbiano concretamente inciso nel determinismo del sinistro ovvero nel causare la caduta al suolo del minore;
parimenti generico appare il richiamo alla zona di centrocampo, in assenza di ulteriori specificazioni. Anche il rinvio al materiale fotografico in atti (n°12 fotografie) appare inidoneo a superare le incertezze ricostruttive appena evidenziate, atteso che le stesse, lungi dal rappresentare un'unica porzione del campo (ed in particolare quella in cui si sarebbe verificato il sinistro) forniscono una variegata e diffusa rappresentazione di una pluralità di porzioni della struttura sportiva, ognuna a suo modo caratterizzantesi, all'apparenza, per autonome e distinte carenze manutentive e/o difetti del manto erboso (cfr. in particolare le foto numero 1, 2,6,9,10,11 e
12). A ciò si aggiunge una perdurante carenza deduttiva nella concreta descrizione dell'eziologia del sinistro ovvero nella individuazione delle modalità attraverso cui eventuali difetti del manto erboso abbiano concretamente determinato le gravi lesioni patite dal minore
(frattura di tibia e perone).”.
Argomentazione assolutamente da condividere anche alla luce delle ulteriori seguenti considerazioni e della ragione fondamentale secondo cui chi invoca il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve dedurre gli elementi di fatto tipici della responsabilità del custode e cioè il rapporto di custodia, la qualità di custode e il nesso di causa tra cosa e danno nel senso che "la responsabilità ex art. 2051
c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità"
(cfr. tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761). Si è, altresì, precisato che “quanto all'onere della prova, ove sia applicabile l'art. 2051 c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare
6 l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo;
- quanto all'ambito di applicazione, la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente;
non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5031 del 20/05/1998 e
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008) per cui presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., che devono essere provati dal danneggiato (Cass., sez. 3, 07/09/2023, n.
26142; Cass., sez. 3, 08/07/2024, n. 18518).
L'operazione preliminare da compiersi è, però, quella di identificazione del nesso causale sulla base dei fatti prospettati dalle parti che non appare eseguibile tenuto conto della descrizione sommaria e documentale del cattivo stato manutentivo del campo da calcetto e dell'utilizzo dello stesso da parte del minore nello svolgimento della attività sportiva (“mentre “correva” nei pressi del cd. “Centro Campo”, a causa delle pessime condizioni del “manto di erba sintetica” , come raffigurato in particolare dai rilevi fotografici allegati alla produzione di parte attrice (nn.1, 2 e 3 dell'allegato 5), rovinava dolorante al suolo”) che, non è, di per sé, elemento decisivo al fine di individuare il richiesto nesso di causalità con il preteso incidente occorsogli.
Premesso che i soli rilievi fotografici nn. 1 e 2 riproducono una porzione limitata del campo mentre dai rilievi che riprendono lo stesso in maniera più ampia il particolare non è più visibile, anche con la integrazione della domanda introduttiva a seguito della dichiarata nullità dell'atto di citazione, osserva la Corte che non risultano efficacemente dedotte le modalità del fatto e, in particolare, in quali termini le condizioni del campo abbiano potuto provocare la caduta a terra del minore, dovendosi così ribadire che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità.
7 Peraltro, i rilievi fotografici nn. 1 e 2, che secondo l'assunto difensivo di parte appellante si riferiscono alla porzione del campo in cui sarebbe caduto il minore, riproducono una imperfezione del manto erboso che, non si comprende perfettamente, se sia solo leggermente sollevato per quel tratto o mancante. Di poi, la denunciata cattiva manutenzione del campo sembra riferirsi a porzioni limitate dello stesso così che appare normalmente esigibile da parte di chi lamenta di essersi infortunato a causa dello stesso la descrizione del suo stato, almeno, per la parte in cui avrebbe cagionato il danno.
L'incertezza della imperfezione che avrebbe caratterizzato il manto erboso e, quindi, la rovina al suolo del minore appare, vieppiù, manifesta laddove nella prima richiesta di risarcimento dei danni del 15.5.2014, inoltrata alla società , CP_2
l'incidente viene descritto nei seguenti termini: “nel corso di una partita di calcio sul campo del , il piccolo causa un avvallamento sul campo di calcio, rovinava al CP_2 Per_1 suolo riportando lesioni fisiche” (cfr. in atti).
Tale circostanza, dunque, non essendo stata allegata non può ritenersi provata per la sua mancata contestazione, peraltro sempre ampiamente e fermamente sostenuta dall'appellata fin dal primo grado del giudizio, non potendosi porre in capo al convenuto l'onere di dover contestare fatti costitutivi non allegati, anche se presupposti della domanda. Si tratta del principio di non contestazione che come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 3,
22/9/2017, n. 22055) non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. Pertanto, il richiamo ai rilievi fotografici depositati con la memoria integrativa della domanda originaria non vale certamente a far ritenere più compiutamente allegati i fatti e, precisamente, il nesso di causalità posto a fondamento della domanda ex art.2051 c.c. quasi a dover ritenere, come infondatamente sostenuto dagli appellanti, che la specificità dell'allegazione potrebbe
8 essere desunta anche dall'esame dei documenti depositati (cfr. Cass. Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 8900 del 3/4/2025).
Infine, alcun rilievo integrativo in tema di allegazione del nesso di causalità può attribuirsi alla consulenza medico-legale di parte appellante con la quale, quantunque si affermi la compatibilità tra le lesioni riportate dal minore con la dinamica dell'incidente come descritta nell'anamnesi, vengono recepite le dichiarazioni riferite al sanitario con cui ancora una volta si fa riferimento a non meglio specificate “cattive condizioni” in cui versava il campo.
Ciò posto, quindi, sulla mancata corretta allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda con particolare riferimento al nesso di causalità, appare parimenti infondato il secondo motivo con cui gli appellanti deducono che “risultano assolutamente illegittime ed erronee le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado anche in riferimento alle risultanze probatorie afferenti la documentazione sanitaria prodotta e la dichiarata inammissibilità dei mezzi istruttori articolati dagli attori” e aggiungono che
“parte convenuta non ha in alcun modo controdedotto in ordine a tali rinnovati atti e, pertanto, in ossequio al principio di non contestazione, devono intendersi provate e accertate ex art. 115 c.p.c.” e “Allo stesso modo, rileva la missiva inoltrata dalla
[...] dal cui contenuto si evince come l'impresa assicurativa in Parte_3 nessun modo fa riferimento a presunte contestazioni sollevate dalla convenuta in ordine alla veridicità dell'evento limitandosi a ritenere nel caso in esame la polizza non operativa”.
Infine, laddove la Corte dovesse ritenere la causa non sufficientemente provata, gli appellanti reiterano l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori.
Richiamato quanto sopra esposto circa la ferma contestazione da parte della società
, nei limiti delle allegazioni assertive, della domanda avversaria, da non CP_2
doversi esprimere anche con riferimento ai documenti ma solo alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, va, altresì, evidenziato come alcun riconoscimento può essere desunto dalla missiva inoltrata dalla posto che con essa la predetta Pt_3 Parte_3 società dichiara che “Dal sopralluogo effettuato dal nostro perito tecnico presso la struttura assicurata, è emerso che il campo di calcio, teatro dell'evento, viene regolarmente manutenuto ed è omologato fino al 2015. Riteniamo quindi che la normale usura del manto erboso non sia
9 da considerarsi come un'anomalia” per cui, quand'anche voglia ritenersi avvenuto l'incidente all'interno del campo di calcio, se ne è esclusa qualsivoglia riconducibilità alle condizioni dello stesso.
Quanto alla circostanza evidenziata dal Tribunale in merito alla “certificazione della struttura ospedaliera recante la data del 1 aprile 2014 sottoscritta dal genitore del minore” che “in ordine all'eziologia dell'infortunio, presenta barrata la casella con l'indicazione
“stradale”, dinamica che si pone in aperto contrasto con l'assunto attoreo”, osserva la Corte che, quand'anche la si voglia attribuire a un errore compiuto dal sanitario che ha redatto la scheda, rimane, in ogni caso, del tutto non provato oltre che dubbio il nesso di causalità già così genericamente allegato, risultando conseguentemente inammissibile la prova per testimoni e per interpello articolata sulle medesime generiche circostanze di fatto.
Invero, il giudizio anche di irrilevanza della prova espresso dal Tribunale è pienamente da condividere tenuto conto dei relativi capitoli la cui conferma non condurrebbe, comunque, all'accoglimento della domanda posto che i primi due capitoli vertono sulla pratica sportiva esercitata alle ore e nel giorno indicato presso la struttura sportiva della società appellata da parte del minore e sulla circostanza che quest'ultimo “mentre “correva” nei pressi del cd. “Centro Campo”, senza l'intervento di terzi, rovinava dolorante al suolo alla presenza di decine di testimoni” laddove solo il capitolo 6) sembra accennare alla causa della caduta, ancora una volta, però, senza specificarla affatto in quanto riferentesi al momento successivo alla caduta avendo il seguente contenuto “le condizioni del manto erboso in prossimità di dove si era accasciato il giovane risultavano essere quelle raffigurate nei rilievi fotografici allegati da Persona_1 parte attrice ai nn.1, 2 e 3 dell'allegato 5” che induce solo a delle valutazioni presuntive in merito alla causa della caduta al suolo, affatto specificata nei capitoli precedenti.
Eppure, la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi, e non già apprezzamenti o valutazioni, e la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. incontra quale limite quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova. Ed, invero, la facoltà di porre domande a chiarimenti va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto di
10 prova con il capitolo ammesso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015 e, nello stesso senso, Cass. 5.6.2018, n. 14363, Cass. 20.3.2022, n.9962 e Cass. 31.3.2022, n.
10472;).
E cioè la domanda a chiarimenti non deve svolgere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio a carico delle parti ma ha solo la funzione di meglio chiarire al giudice che poi dovrà pronunciarsi, come si è effettivamente svolto un determinato fatto che sia oggetto del capitolo di prova.
Pertanto, se la prova di cui parte appellante invoca l'ammissione non contiene un capitolo su un determinato fatto decisivo, perché costitutivo della pretesa, e di cui si
è già lamentata la mancata allegazione, non si può poi pretendere che il giudice con la domanda a chiarimenti introduca un fatto che non è nel capitolo, perché verrebbe in tal modo a supplire a una deficienza probatoria della parte e a squilibrare la parità delle "armi" che il rispetto del contraddittorio tende ad assicurare.
E questo difetto è ancor più evidente laddove l'odierna parte appellante è stata anche invitata a emendare la mancata allegazione della ragione determinante la caduta del minore, genericamente individuata nella cattiva manutenzione del manto erboso del campo di calcetto, continuando a riferirla nei medesimi termini e salvo a depositare due rilievi fotografici ritraenti una limitata porzione del campo.
Per le tutte le suindicate complessive ragioni l'appello va respinto e, così, confermata la sentenza impugnata.
Parte appellante, giacché soccombente anche nel presente grado di giudizio, va condannata a rimborsare le spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata dall'appellata che si è limitata a costituirsi in giudizio e a essere presente alla prima udienza.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
11 La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1303/2018 pronunciata in data 6 febbraio 2018 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che si liquidano in € 1.950,00, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4429 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1303/2018 pronunciata in data 6 febbraio 2018 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
) e ( ), Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
quali genitori titolari della responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
( , tutti elettivamente domiciliati in Corso Umberto I n.154 a C.F._3
Napoli presso lo studio legale Maiello e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco
Maiello e Daniele Passaro appellanti
E
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano alla via Pittore n.127 presso lo studio dell'Avv. Armando Bello dal quale è rappresentata e difesa appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21 ottobre 2015, e Parte_1
, nella qualità di esercenti la potestà sul minore CP_1 Persona_1
deducevano che in data 1° aprile 2014, alle ore 17:30 circa, in Napoli alla via Tito
Lucrezio Caro n.6/8 presso il campo di calcio gestito dalla il minore, Controparte_2
nel mentre era intento a svolgere attività sportiva, “rovinava al suolo esclusivamente a causa delle cattive condizioni del manto erboso, riportando lesioni fisiche” e che, sebbene richiesto, alcun risarcimento del danno era stato corrisposto in via stragiudiziale dal gestore il campo, da ritenersi responsabile a norma dell'art.2051 c.c.; tanto premesso, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la predetta società al fine di sentirla dichiarare esclusiva responsabile dell'evento dannoso occorso al minore e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, biologico, morale, alla vita di relazione, nessuno escluso, determinati in una somma pari a € 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la società la quale, oltre a eccepire la litispendenza con altro giudizio e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi non essendo stato indicato in quale dei due campi da calcetto sarebbe avvenuto l'infortunio e il tipo di insidia che lo avrebbe provocato, deduceva l'infondatezza della domanda anche in assenza di una denuncia di infortunio avanzata nell'immediatezza del fatto ad alcuna persona della struttura, di testimoni presenti al fatto e della dubbia compatibilità della frattura della tibia e del perone riportate rispetto alla ipotizzata caduta.
Dichiarata da parte del Tribunale la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, gli attori, in data 29 aprile 2016, depositavano memoria integrativa precisando “come il minore mentre Persona_1 svolgeva attività sportiva presso la Virgilio Club s.r.l., e precisamente presso il “ Parte_2
” ivi insistente, senza l'intervento di terzi, mentre “correva” nei pressi del cd.
[...]
“Centro Campo”, a causa delle pessime condizioni del “manto di erba sintetica” , come raffigurato in particolare dai rilevi fotografici allegati alla produzione di parte attrice (nn.1, 2
e 3 dell'allegato 5), rovinava dolorante al suolo, alla presenza di decine di testimoni”.
2 Respinte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e irrilevanti giusta ordinanza pronunciata in data 16.3.2017, la causa veniva definita, in data 6.2.2018, con la sentenza n. 1303/2018 con cui il Tribunale rigettava l'appello e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponevano appello e , nella Parte_1 CP_1
precisata qualità, con atto di citazione notificato in data 4.9.2018, invocandone l'integrale rigetto e, quindi, l'accoglimento della domanda.
Radicato il contraddittorio, si costituiva la , in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, eccependone l'infondatezza in fatto e in diritto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese del grado.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 13.2.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti a quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Occorre preliminarmente riconoscere che i motivi di censura, al contrario di quanto sostenuto da parte appellata, soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342
c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto
3 completo delle proprie doglianze così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello. Ha tenuto, difatti, conto delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice e per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza ha articolato le modifiche invocate, con ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata.
L'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento alla luce delle corrette e condivisibili argomentazioni in fatto e in diritto poste a sostegno della pronuncia impugnata che non appaiono affatto scalfibili dai motivi di gravame.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale, in maniera assolutamente illegittima, ha rigettato la domanda “ritenendo non conforme al modello legale l'attività deduttiva svolta in relazione alla esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, tanto relativamente all'atto di citazione quanto - soprattutto - in ordine alla memoria integrativa ritualmente depositata” contrariamente ai dettami della Suprema
Corte (Cass. S.U. 8077/2012) secondo cui “al fine della corretta valutazione della conformità dell'atto al modello legale, l'esame va operato tenendo conto dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati […] con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura dell'oggetto e della relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale cioè, da consentire, comunque, un agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa” per cui, richiamando altra pronuncia (Cass. 7411/2017),
“Ogni altro aspetto - in particolare quello dell'effettivo collegamento causale tra i danni lamentati e la condotta illecita ascritta al responsabile e quello dell'esatta loro quantificazione
… IS … attiene, non alla validità dell'atto di citazione, ma al merito della controversia, quindi al thema probandum ed alla fondatezza della domanda”.
Aggiungono, quindi, circa la ritenuta riferibilità dei rilievi fotografici a una pluralità di porzioni della struttura sportiva: - “come la individuazione della porzione “del campo” ove è avvenuto il sinistro è nel caso di specie “precisa”, ancor più attraverso il richiamo operato ai rilievi fotografici “n.1, 2 e 3 dell'allegato 5” atteso che gli stessi, di contro a quanto asserito dal Giudice Unico, risultano essere assolutamente afferenti alla porzione del “cd.
Centro Campo”. Non è dato comprendere come il Giudice di prime cure possa aver valutato in maniera differente tali rilievi atteso che appare ictu oculi dall'andamento curvilineo delle
4 strisce bianche delimitative della porzione raffigurata, che gli stessi afferiscono all'area del campo di calcio denominato “centro campo”!”; - “hanno provveduto a specificare le
“caratteristiche strutturali” del manto erboso, sia specificando che il terreno di gioco era in erba sintetica, sia attraverso il richiamo ai rilievi fotografici nn°1, 2 e 3 dell'allegato 5!”; -
l'allegazione degli ulteriori rilievi fotografici è avvenuta ai fini di una più compiuta rappresentazione dei luoghi di causa e in replica alle osservazioni della impresa di assicurazione. Sulla scorta di tali elementi di prova, secondo gli appellanti, “appare pacifico che il Giudice unico avesse ben consapevolezza di quale fosse la condotta illecita imputata alla convenuta;
ovvero il “pessimo stato” in cui versava il manto di erba sintetica” onde l'irrilevanza della “eventuale omessa “qualificazione” da parte degli attori della detta deficienza quale “solco, buca, scollamento, rialzo”” e precisano che “pur ribadendo come per insegnamento della Corte di legittimità sia assolutamente pacifico che la ricostruzione del nesso causale sia afferente al thema probandum (nella fattispecie “tecnico”) vale evidenziare come su impulso del G.U. gli attori, sin dalla rinnovazione e/o integrazione degli atti, hanno prodotto perizia di parte con la quale deduceva che il minore aveva Persona_1 riportato“… trauma contusivo – distorsivo di gamba destra con frattura … Tale lesività risulta compatibile con la dinamica dell'incidente …”. (vd. pag.3 elaborato peritale)” concludendo, sul punto della fondatezza della domanda, che “dall'esame degli atti di parte attrice e della documentazione allegata, si evince in maniera evidente, pacifica e assolutamente certa, tanto la porzione di “campo” in cui si è verificato l'evento dannoso, tanto le “caratteristiche strutturali” del manto erboso che hanno costituito la causa dei danni riportati dal minore, quanto - finanche - il nesso causale, atteso che dalla consulenza di parte è dato evincere come la frattura della tibia e del perone siano dovute a un trauma distorsivo”.
Il motivo non appare fondato e non pare nemmeno cogliere a pieno le argomentazioni con cui sostanzialmente il giudice di prime cure ha escluso la mancata allegazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia dalla quale sarebbe derivato il danno occorso al minore che non può certo ricondursi al mero utilizzo del campo sportivo, seppure voglia ritenersi deficitario sotto il profilo manutentivo del manto erboso, che, altrimenti, sarebbe stato occasione di analoghi incidenti in quello stesso giorno o in quelli prossimi precedenti per tutti coloro che abbiano svolto analoga attività di gioco.
5 Il Tribunale, invero, dopo aver riportato la dinamica dell'incidente, come precisata dagli attori con memoria integrativa del 29.4.2016, ha così ritenuto: “tale deficienza deduttiva perpetua, inoltre, l'obiettiva impossibilità di comprendere, finanche in chiave deduttiva, in che termini le caratteristiche del manto erboso abbiano concretamente inciso nel determinismo del sinistro ovvero nel causare la caduta al suolo del minore;
parimenti generico appare il richiamo alla zona di centrocampo, in assenza di ulteriori specificazioni. Anche il rinvio al materiale fotografico in atti (n°12 fotografie) appare inidoneo a superare le incertezze ricostruttive appena evidenziate, atteso che le stesse, lungi dal rappresentare un'unica porzione del campo (ed in particolare quella in cui si sarebbe verificato il sinistro) forniscono una variegata e diffusa rappresentazione di una pluralità di porzioni della struttura sportiva, ognuna a suo modo caratterizzantesi, all'apparenza, per autonome e distinte carenze manutentive e/o difetti del manto erboso (cfr. in particolare le foto numero 1, 2,6,9,10,11 e
12). A ciò si aggiunge una perdurante carenza deduttiva nella concreta descrizione dell'eziologia del sinistro ovvero nella individuazione delle modalità attraverso cui eventuali difetti del manto erboso abbiano concretamente determinato le gravi lesioni patite dal minore
(frattura di tibia e perone).”.
Argomentazione assolutamente da condividere anche alla luce delle ulteriori seguenti considerazioni e della ragione fondamentale secondo cui chi invoca il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve dedurre gli elementi di fatto tipici della responsabilità del custode e cioè il rapporto di custodia, la qualità di custode e il nesso di causa tra cosa e danno nel senso che "la responsabilità ex art. 2051
c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità"
(cfr. tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761). Si è, altresì, precisato che “quanto all'onere della prova, ove sia applicabile l'art. 2051 c.c., il danneggiato ha il solo onere di provare
6 l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo;
- quanto all'ambito di applicazione, la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente;
non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5031 del 20/05/1998 e
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008) per cui presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., che devono essere provati dal danneggiato (Cass., sez. 3, 07/09/2023, n.
26142; Cass., sez. 3, 08/07/2024, n. 18518).
L'operazione preliminare da compiersi è, però, quella di identificazione del nesso causale sulla base dei fatti prospettati dalle parti che non appare eseguibile tenuto conto della descrizione sommaria e documentale del cattivo stato manutentivo del campo da calcetto e dell'utilizzo dello stesso da parte del minore nello svolgimento della attività sportiva (“mentre “correva” nei pressi del cd. “Centro Campo”, a causa delle pessime condizioni del “manto di erba sintetica” , come raffigurato in particolare dai rilevi fotografici allegati alla produzione di parte attrice (nn.1, 2 e 3 dell'allegato 5), rovinava dolorante al suolo”) che, non è, di per sé, elemento decisivo al fine di individuare il richiesto nesso di causalità con il preteso incidente occorsogli.
Premesso che i soli rilievi fotografici nn. 1 e 2 riproducono una porzione limitata del campo mentre dai rilievi che riprendono lo stesso in maniera più ampia il particolare non è più visibile, anche con la integrazione della domanda introduttiva a seguito della dichiarata nullità dell'atto di citazione, osserva la Corte che non risultano efficacemente dedotte le modalità del fatto e, in particolare, in quali termini le condizioni del campo abbiano potuto provocare la caduta a terra del minore, dovendosi così ribadire che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità.
7 Peraltro, i rilievi fotografici nn. 1 e 2, che secondo l'assunto difensivo di parte appellante si riferiscono alla porzione del campo in cui sarebbe caduto il minore, riproducono una imperfezione del manto erboso che, non si comprende perfettamente, se sia solo leggermente sollevato per quel tratto o mancante. Di poi, la denunciata cattiva manutenzione del campo sembra riferirsi a porzioni limitate dello stesso così che appare normalmente esigibile da parte di chi lamenta di essersi infortunato a causa dello stesso la descrizione del suo stato, almeno, per la parte in cui avrebbe cagionato il danno.
L'incertezza della imperfezione che avrebbe caratterizzato il manto erboso e, quindi, la rovina al suolo del minore appare, vieppiù, manifesta laddove nella prima richiesta di risarcimento dei danni del 15.5.2014, inoltrata alla società , CP_2
l'incidente viene descritto nei seguenti termini: “nel corso di una partita di calcio sul campo del , il piccolo causa un avvallamento sul campo di calcio, rovinava al CP_2 Per_1 suolo riportando lesioni fisiche” (cfr. in atti).
Tale circostanza, dunque, non essendo stata allegata non può ritenersi provata per la sua mancata contestazione, peraltro sempre ampiamente e fermamente sostenuta dall'appellata fin dal primo grado del giudizio, non potendosi porre in capo al convenuto l'onere di dover contestare fatti costitutivi non allegati, anche se presupposti della domanda. Si tratta del principio di non contestazione che come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 3,
22/9/2017, n. 22055) non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. Pertanto, il richiamo ai rilievi fotografici depositati con la memoria integrativa della domanda originaria non vale certamente a far ritenere più compiutamente allegati i fatti e, precisamente, il nesso di causalità posto a fondamento della domanda ex art.2051 c.c. quasi a dover ritenere, come infondatamente sostenuto dagli appellanti, che la specificità dell'allegazione potrebbe
8 essere desunta anche dall'esame dei documenti depositati (cfr. Cass. Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 8900 del 3/4/2025).
Infine, alcun rilievo integrativo in tema di allegazione del nesso di causalità può attribuirsi alla consulenza medico-legale di parte appellante con la quale, quantunque si affermi la compatibilità tra le lesioni riportate dal minore con la dinamica dell'incidente come descritta nell'anamnesi, vengono recepite le dichiarazioni riferite al sanitario con cui ancora una volta si fa riferimento a non meglio specificate “cattive condizioni” in cui versava il campo.
Ciò posto, quindi, sulla mancata corretta allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda con particolare riferimento al nesso di causalità, appare parimenti infondato il secondo motivo con cui gli appellanti deducono che “risultano assolutamente illegittime ed erronee le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado anche in riferimento alle risultanze probatorie afferenti la documentazione sanitaria prodotta e la dichiarata inammissibilità dei mezzi istruttori articolati dagli attori” e aggiungono che
“parte convenuta non ha in alcun modo controdedotto in ordine a tali rinnovati atti e, pertanto, in ossequio al principio di non contestazione, devono intendersi provate e accertate ex art. 115 c.p.c.” e “Allo stesso modo, rileva la missiva inoltrata dalla
[...] dal cui contenuto si evince come l'impresa assicurativa in Parte_3 nessun modo fa riferimento a presunte contestazioni sollevate dalla convenuta in ordine alla veridicità dell'evento limitandosi a ritenere nel caso in esame la polizza non operativa”.
Infine, laddove la Corte dovesse ritenere la causa non sufficientemente provata, gli appellanti reiterano l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori.
Richiamato quanto sopra esposto circa la ferma contestazione da parte della società
, nei limiti delle allegazioni assertive, della domanda avversaria, da non CP_2
doversi esprimere anche con riferimento ai documenti ma solo alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, va, altresì, evidenziato come alcun riconoscimento può essere desunto dalla missiva inoltrata dalla posto che con essa la predetta Pt_3 Parte_3 società dichiara che “Dal sopralluogo effettuato dal nostro perito tecnico presso la struttura assicurata, è emerso che il campo di calcio, teatro dell'evento, viene regolarmente manutenuto ed è omologato fino al 2015. Riteniamo quindi che la normale usura del manto erboso non sia
9 da considerarsi come un'anomalia” per cui, quand'anche voglia ritenersi avvenuto l'incidente all'interno del campo di calcio, se ne è esclusa qualsivoglia riconducibilità alle condizioni dello stesso.
Quanto alla circostanza evidenziata dal Tribunale in merito alla “certificazione della struttura ospedaliera recante la data del 1 aprile 2014 sottoscritta dal genitore del minore” che “in ordine all'eziologia dell'infortunio, presenta barrata la casella con l'indicazione
“stradale”, dinamica che si pone in aperto contrasto con l'assunto attoreo”, osserva la Corte che, quand'anche la si voglia attribuire a un errore compiuto dal sanitario che ha redatto la scheda, rimane, in ogni caso, del tutto non provato oltre che dubbio il nesso di causalità già così genericamente allegato, risultando conseguentemente inammissibile la prova per testimoni e per interpello articolata sulle medesime generiche circostanze di fatto.
Invero, il giudizio anche di irrilevanza della prova espresso dal Tribunale è pienamente da condividere tenuto conto dei relativi capitoli la cui conferma non condurrebbe, comunque, all'accoglimento della domanda posto che i primi due capitoli vertono sulla pratica sportiva esercitata alle ore e nel giorno indicato presso la struttura sportiva della società appellata da parte del minore e sulla circostanza che quest'ultimo “mentre “correva” nei pressi del cd. “Centro Campo”, senza l'intervento di terzi, rovinava dolorante al suolo alla presenza di decine di testimoni” laddove solo il capitolo 6) sembra accennare alla causa della caduta, ancora una volta, però, senza specificarla affatto in quanto riferentesi al momento successivo alla caduta avendo il seguente contenuto “le condizioni del manto erboso in prossimità di dove si era accasciato il giovane risultavano essere quelle raffigurate nei rilievi fotografici allegati da Persona_1 parte attrice ai nn.1, 2 e 3 dell'allegato 5” che induce solo a delle valutazioni presuntive in merito alla causa della caduta al suolo, affatto specificata nei capitoli precedenti.
Eppure, la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi, e non già apprezzamenti o valutazioni, e la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. incontra quale limite quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova. Ed, invero, la facoltà di porre domande a chiarimenti va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto di
10 prova con il capitolo ammesso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015 e, nello stesso senso, Cass. 5.6.2018, n. 14363, Cass. 20.3.2022, n.9962 e Cass. 31.3.2022, n.
10472;).
E cioè la domanda a chiarimenti non deve svolgere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio a carico delle parti ma ha solo la funzione di meglio chiarire al giudice che poi dovrà pronunciarsi, come si è effettivamente svolto un determinato fatto che sia oggetto del capitolo di prova.
Pertanto, se la prova di cui parte appellante invoca l'ammissione non contiene un capitolo su un determinato fatto decisivo, perché costitutivo della pretesa, e di cui si
è già lamentata la mancata allegazione, non si può poi pretendere che il giudice con la domanda a chiarimenti introduca un fatto che non è nel capitolo, perché verrebbe in tal modo a supplire a una deficienza probatoria della parte e a squilibrare la parità delle "armi" che il rispetto del contraddittorio tende ad assicurare.
E questo difetto è ancor più evidente laddove l'odierna parte appellante è stata anche invitata a emendare la mancata allegazione della ragione determinante la caduta del minore, genericamente individuata nella cattiva manutenzione del manto erboso del campo di calcetto, continuando a riferirla nei medesimi termini e salvo a depositare due rilievi fotografici ritraenti una limitata porzione del campo.
Per le tutte le suindicate complessive ragioni l'appello va respinto e, così, confermata la sentenza impugnata.
Parte appellante, giacché soccombente anche nel presente grado di giudizio, va condannata a rimborsare le spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata dall'appellata che si è limitata a costituirsi in giudizio e a essere presente alla prima udienza.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
11 La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1303/2018 pronunciata in data 6 febbraio 2018 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che si liquidano in € 1.950,00, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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