Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 06/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2511/2024 promossa da:
VI SA (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce all'atto di citazione dall'avv. GALLORO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo ATTRICE contro
IA GA (C.F. [...]), CONVENUTO contumace CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato IL NA conveniva in giudizio la Sam&Mat di TI ZZ, affinché venisse condannata al pagamento di €400,00 al giorno, per complessivi €120.000,00, oltre interessi, per il ritardo nella realizzazione e consegna dei lavori previsti nel contratto di appalto stipulato tra le parti in data 15.12.2021 e successiva scrittura privata del 26.04.2023 relativi alla ristrutturazione dell'immobile sito in Sesto Calende - via Oneda, 33 -. Riferiva l'attrice che
- tale contratto, assunto dall'appaltatore “a corpo” e per l'importo complessivo di
€104.748,875, prevedeva come data inziale il 15.01.2022 e ultimazione entro i quattro mesi successivi, nonché una clausola penale di €400,00 per ogni giorno di ritardo;
- il ZZ abbandonava il cantiere, dopo le demolizioni murarie, recandovisi solo occasionalmente e a seguito di continui solleciti;
- nonostante gli inadempimenti dell'appaltatore e solo per evitare un contenzioso, le parti sottoscrivevano in data 26.04.2023 una scrittura privata, ove l'appaltatore dichiarava di aver percepito tutti i pagamenti e si impegnava a terminare i lavori a regola d'arte e liberare il cantiere entro e non oltre il 15.05.2023, termine che non veniva rispettato, sicché con raccomandata del 24.06.2023 la committente aveva inviato atto di diffida e contestuale messa in mora alla controparte contestando il grave inadempimento contrattuale per mancata realizzazione delle opere e il maturare di oltre 300 giorni di ritardo;
- il ZZ liberava i locali attorei in data 11-14.07.2023. Instauratosi il contraddittorio, parte convenuta restava contumace.
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- fra le parti, l'attrice quale committente e l'impresa convenuta quale appaltatrice, in data 15.12.2021 è stato sottoscritto un contratto di appalto per la ristrutturazione dell'immobile sito in Sesto Calende -via Oneda, 33- (v. docc.1 e s.), assunto dall'appaltatore “a corpo” e per l'importo complessivo di €104.748,875 (cfr. art.4 del doc.1), che prevedeva come data inziale il 15.01.2022 e ultimazione entro i quattro mesi successivi (cfr. art.7 del doc.1), nonché una clausola penale di €400,00 per ogni giorno di ritardo (cfr. art.7 cit., ultimo comma);
- il ZZ veniva sollecitato continuamente dalla committenza per lo svolgimento dei lavori appaltati (v. doc.3);
- le parti sottoscrivevano in data 26.04.2023 una scrittura privata, ove l'appaltatore, ferme tutte le precedenti clausole contrattuali già vigenti tra le parti, si impegnava espressamente ex art.1662, co.2, c.c. a terminare i lavori a regola d'arte e liberare il cantiere entro e non oltre il 15.05.2023 (v. doc.4);
- con raccomandata del 24.06.2023 la committente aveva inviato atto di diffida e contestuale messa in mora alla controparte contestando il grave inadempimento contrattuale per mancata realizzazione delle opere convenute e il maturare di oltre 300 giorni di ritardo (v. doc.5 e s.);
- l'inadempimento di cui si discute era da imputarsi esclusivamente a parte convenuta, come rilevato nei verbali di sopralluogo nel cantiere in data 22.06.2023 e 11.07.023 (v. docc.7 e s.). Le suddette circostanze e, in particolare, i continui solleciti e il ritardo nell'esecuzione delle opere de quabus risultano confermate anche dalla prova orale svolta (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 5.02.2025 dal teste Panza, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in considerazione del riscontro documentale alle stesse affermazioni). Il contratto d'appalto di cui si discute deve, pertanto, ritenersi sicuramente risolto per grave inadempimento dell'appaltatore, non avendo quest'ultimo eseguito e consegnato le opere a regola d'arte entro il termine convenzionalmente stabilito. Essendo vigente tra le parti il rapporto contrattuale del 15.01.2022, risulta applicabile la clausola penale ivi inserita all'articolo 7, predisposta per il semplice ritardo nell'adempimento, atteso che dalla stessa emerge chiaramente la volontà delle parti di attribuire al termine fissato (15.05.2022, quindi, un tempo ragionevole) un'incidenza determinante nell'economia del contratto. Ne consegue, pertanto, che la responsabilità dei fatti per cui è causa è da imputarsi esclusivamente alla parte convenuta, che andrà condannata a versare all'attrice detta penale per complessivi €120.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate.
pagina 2 di 3 Le spese di lite devono seguire la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificati, computati sull'importo indicato dall'attrice quale valore della controversia e sull'attività effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto,
2. accertato il ritardo nella realizzazione e consegna dei lavori previsti nel contratto di appalto stipulato tra le parti in data 15.12.2021 e successiva scrittura privata del 26.04.2023, condanna la Sam&Mat di TI ZZ a versare all'attrice la somma di €120.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna la parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese di giudizio che si liquidano in complessivi €4.925,00, oltre oneri di legge.
Busto Arsizio, 6 febbraio 2025
Il Giudice A. D'Elia
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