Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 3.646.660 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a euro 3.646.660 per l'anno 2024 e a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) quanto a euro 14 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente previsto dall' articolo 619 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ;
c) quanto a euro 21 milioni per l'anno 2026 ed euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione per euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Agli eventuali oneri per l'istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione governativa internazionale GCAP nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'articolo 62 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvedera' con apposito provvedimento legislativo.
a) quanto a euro 3.646.660 per l'anno 2024 e a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) quanto a euro 14 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente previsto dall' articolo 619 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ;
c) quanto a euro 21 milioni per l'anno 2026 ed euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione per euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Agli eventuali oneri per l'istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione governativa internazionale GCAP nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'articolo 62 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvedera' con apposito provvedimento legislativo.