Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/10/2025, n. 6683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6683 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06683/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01190/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2025, proposto da
Labconsulenze S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Walter Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Puglianello e Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
Traffic Tech S.r.l., Tre Esse Italia S.r.l., Soes S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, n. 7055/2024 del 13.12.2024, notificata in pari data e passata in giudicato per effetto della mancata proposizione di gravame;
nonché per la declaratoria di nullità per violazione e/o elusione del giudicato della nota del Comune di Puglianello prot. n. 559 del 15.1.2025, con cui il RUP, dopo la pubblicazione della Sentenza in epigrafe, anziché disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente, ha comunicato alla stessa la convocazione della Commissione giudicatrice per il “21 gennaio p.v. alle ore 18:00” ai fini di una “nuova valutazione”;
ovvero, ove non si ritenga di aderire alla prospettata ipotesi di violazione e/o elusione del giudicato per mezzo del menzionato provvedimento e previa conversione, in tal caso, del rito in ordinario e concessione di idonee misure cautelari, per l’annullamento del ridetto provvedimento, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 23 settembre 2025 la dott.ssa NN AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente, con ricorso ex art. 112 c.p.a. (notificato il 10/03/2025 e depositato in giudizio l’11/03/2025), chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, n. 7055/2024 del 13/12/2024, notificata in pari data, che ha annullato i gravati verbali n. 8 e 9 per la parte concernente la negativa valutazione di congruità dell’offerta economica presentata della ricorrente, ritenendo che “ la motivazione con la quale la S.A. ha “respinto” anche i secondi giustificativi della ricorrente sia effettivamente carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale nella parte in cui prospetta che la modifica dei costi della manodopera operata in sede di giustificativi integri una inammissibile rettifica dell’offerta economica ”; nonché la declaratoria di nullità per violazione e/o elusione del giudicato della nota del Comune di Puglianello prot. n. 559 del 15/1/2025, con cui il R.U.P., dopo la pubblicazione della predetta sentenza n. 7055/2024 di questo Tribunale, anziché disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente, ha comunicato alla stessa la convocazione della Commissione giudicatrice per il “ 21 gennaio p.v. alle ore 18:00 ” ai fini di una “ nuova valutazione ”; ovvero, ove non si ritenga di aderire alla prospettata ipotesi di violazione e/o elusione del giudicato per mezzo del menzionato provvedimento e previa conversione, in tal caso, del rito in ordinario e concessione di idonee misure cautelari, l’annullamento del ridetto provvedimento, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Il 05/05/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio della Camera di Consiglio del 22/05/2025, nella quale ha rappresentato che, avendo il Comune di Puglianello adottato, dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza e nelle more della Camera di Consiglio fissata per il giorno 22/05/2025, “ un nuovo provvedimento di esclusione basato su ragioni diverse da quelle già scrutinate da codesto On.le TAR, il ricorso per l’ottemperanza della Sentenza del TAR Napoli, Sez. VII, n. 7055 del 13.12.2024 è divenuto improcedibile in quanto tale provvedimento, allo stato, impedisce a laBconsulenze di conseguire il bene della vita anelato (aggiudicazione e stipulazione del contratto); - che, pertanto, è intenzione di laBconsulenze procedere alla rituale proposizione un autonomo ricorso per l’annullamento del nuovo provvedimento di esclusione adottato dal Comune di Puglianello, la cui decisione assume carattere logicamente pregiudiziale rispetto al presente giudizio di ottemperanza; - che ragioni di economia processuale e di omogeneità delle decisioni da adottare impongono quindi di rinviare e/o sospendere il presente giudizio nelle more della introduzione e definizione del nuovo giudizio di legittimità da parte di laBconsulenze ”, chiedendo “ di voler rinviare l’udienza camerale fissata per il 22.5.2025 ad altra udienza successiva alla definizione dell’instaurando giudizio avverso il nuovo provvedimento di esclusione adottato dal Comune di Puglianello ovvero, in alternativa, di sospendere il presente giudizio nelle more della definizione del medesimo giudizio ”.
Ad esito della Camera di Consiglio del 22/05/2025, questa Sezione, con ordinanza n. 4013 del 26/05/2025, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti il termine di giorni venti, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza, per il deposito in giudizio di memorie difensive vertenti sulla questione prospettata nella motivazione di seguito riportata: « Rilevati, (anche) ex art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di improcedibilità del ricorso di ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, come affermato dalla stessa Società ricorrente nell’istanza di rinvio del 05/05/2025, “avendo il Comune di Puglianello adottato un nuovo provvedimento di esclusione basato su ragioni diverse da quelle già scrutinate da codesto On.le TAR, il ricorso per l’ottemperanza della Sentenza del TAR Napoli, Sez. VII, n. 7055 del 13.12.2024 è divenuto improcedibile in quanto tale provvedimento, allo stato, impedisce a laBconsulenze di conseguire il bene della vita anelato (aggiudicazione e stipulazione del contratto)”;
Ritenuto, pertanto, di dover assegnare (ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a.) alle parti il termine di giorni venti, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per depositare in giudizio memorie difensive vertenti sulla questione innanzi prospettata; ».
Il 09/06/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva in ottemperanza all’ordinanza interlocutoria n. 4013/2025, pubblicata in data 26/05/2025, nella quale, in particolare, ha rappresentato che “ L’interesse della ricorrente non è venuto meno, ma si è trasformato in un interesse futuro, condizionato all’esito favorevole del giudizio pregiudiziale ” n. R.G. 2402/2025, chiedendo, “ a fronte di un rapporto di pregiudizialità tra due cause pendenti ”, “ la sospensione del presente giudizio (n. R.G. 1190/2025) in attesa della definizione dell’altro (n. R.G. 2402/2025), ai sensi dell’art. 295 c.p.c., pacificamente applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a ”.
Nella Camera di Consiglio del 19/06/2025, il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alla cautelare e insistito per la trattazione congiunta del ricorso di ottemperanza con il ricorso N.R.G. 2402/2025. Il Collegio, preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 23/09/2025 per la trattazione del ricorso di ottemperanza, sussistendo ragioni di connessione con il ricorso N.R.G. 2402/2025.
Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Puglianello, né la Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l., né le Società controinteressate Traffic Tech S.r.l., Tre Esse Italia S.r.l. e Soes S.p.a.
Nella Camera di Consiglio del 23/09/2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la cessata materia del contendere/sopravventa carenza di interesse, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, in particolare, il Collegio che il difensore di parte ricorrente, nella Camera di Consiglio del 23/09/2025, ha dichiarato a verbale la cessata materia del contendere/sopravvenuta carenza di interesse.
Premesso che, secondo giurisprudenza consolidata, « nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può esclusivamente dichiarare l'improcedibilità del ricorso » (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 21/10/2022, n. 6520), non resta al Tribunale, alla stregua della dichiarazione di parte ricorrente, nonché del rigetto del ricorso connesso n. R.G. 2402/2025, trattenuto in decisione nella pubblica udienza del 23/09/2025, che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. - Nulla per le spese del presente giudizio di ottemperanza, attesa la mancata costituzione in giudizio di tutte le parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA RA LE, Presidente
IA Grazia D'Alterio, Consigliere
NN AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AT | IA RA LE |
IL SEGRETARIO