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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Previdenza ed Assistenza
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1274 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano,
n. 17, presso la Sede Provinciale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria
Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Marcello Carnovale, , Controparte_1
Carmela Filice, in forza di procura generale alle liti repertorio n. 80974 Controparte_2 del 21.07.2015 per atti Notaio di Roma Persona_1
appellante
E
, CF. rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Scarcello, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e accertamento negativo di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < difetto di giurisdizione del Giudice adito, l'inammissibilità, l'improponibilità della domanda per i motivi esposti in narrativa e improcedibilità per mancato esperimento del ricorso amministrativo, la nullità del ricorso introduttivo, l'intervenuta decadenza e nel merito rigettare integralmente il ricorso avversario poiché destituito di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio>>; per l'appellata: << rigetto dell'appello proposto e per la conferma in ogni sua parte della statuizione impugnata. Vinte le spese del presente grado distratte>> FATTO E DIRITTO
§1
La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata: <La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 1.8.2016, ha proposto domanda al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2012, 2013 e 2014 – per le giornate lavorative espletate alle dipendenze dell'azienda agricola di . Con ricorso depositato in data 1.8.2017, ha CP_4 chiesto di dichiarare l'insussistenza della pretesa restitutoria avanzata dall' sul Pt_1 presupposto dell'avvenuta cancellazione della ricorrente dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni indicati, in relazione alle prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione) erogatele negli anni 2012, 2013 e 2014. Costituitasi la parte resistente
ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito ha chiesto il rigetto di tutte le Pt_1 domande promosse per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura secondo quanto evincibile dai verbali ispettivi prodotti. Si è ritenuto di procedere alla riunione dei procedimenti, data la connessione tra gli stessi. La controversia è stata istruita con l'assunzione di prove testimoniali>>.
§2
Il Tribunale “accerta e dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura negli anni 2012, 2013 e 2014 e, per l'effetto, ordina alla parte resistente la re-iscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli anni 2012, 2013 e 2014 per il numero di giorni denunciati;
accerta l'insussistenza dell'indebito di indennità di disoccupazione degli anni 2012, 2013 e 2014; - condanna l' resistente al Pt_1 pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.099,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c.”.
In particolare, il Tribunale, dopo avere disatteso le eccezioni preliminari avanzate dall' (che in sede di appello non vengono riproposte, sicché sul punto la sentenza è Pt_1 da reputare coperta da giudicato), perviene all'accoglimento della domanda, avendo ritenuto decisive le deposizioni rese dai testi escussi su richiesta della ricorrente e scarsamente dirimenti le contestazioni elevante in sede ispettiva, stante il carattere parziale del verbale, perché, avendo gli ispettori valorizzato le sole dichiarazioni rese dal coniuge della datrice di lavoro che invero ha fatto riferimento alla CP_4 disponibilità di terreni, oltre che in Saracena, anche in Rossano, avendo invece i medesimi focalizzato l'attenzione solo su quelli di Saracena, hanno dato luogo ad un accertamento carente.
§3
La sentenza è gravata d'appello dall' che contesta sia la lettura che fa il giudicante Pt_1 del verbale ispettivo, che la valutazione della prova per testi.
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_3 riportate.
Pag. 2 di 6 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4
L'appello si presta ad essere accolto.
Orbene, l' è pervenuto alla cancellazione di dagli elenchi Pt_1 Controparte_3 anagrafici dei braccianti agricoli in esito ad indagine ispettiva da cui era emerso che la prestazione lavorativa – denunciata come effettuata negli anni 2012, 2013 e 2014; – era da considerare insussistente.
Ebbene, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla sig.ra l'onere di provare il proprio CP_3 diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Ritiene il collegio che la disamina delle emergenze istruttorie consente di escludere l'assolvimento di detto onere da parte dell'odierna appellante, valutato pure il contenuto delle risultanze degli accertamenti ispettivi, tempestivamente versati in atti dall' con Pt_1 la memoria di costituzione in primo grado (cfr. verbale di accertamento del 28 luglio 2015, allegato del fascicolo di primo grado dell' . Pt_1
§4.1
Ora, la contestazione fatta in sede ispettiva è incentrata sui seguenti dati fattuali: 1) sono stati presi in considerazioni i terreni dichiarati con D.A. del 4/8/2010 dalla azienda agricola , al fine di ricostruire il fabbisogno di giornate lavorative in CP_4 relazione ai suddetti, per come qualificati in base alle visure catastali effettuate, alle analisi delle banche dati AGEA riportanti le dichiarazioni e le denunce della sig.ra
Pag. 3 di 6 , al sopralluogo effettuato in agro di SARACENA dagli ispettori in data CP_4 06/07/2015; è stata quindi ricostruita l'effettiva consistenza e le relative colture dei suddetti terreni;
i relativi dati sono stati riportati nella tabella a pag. 4 del verbale;
2) in relazione all'ordinamento colturale praticato durante alcuni periodi dell'anno e ai sistemi di lavorazione adottati - tenuto conto delle consuetudini locali, delle perizie giurate agronomiche agli atti dell'Istituto, nonché in base a quanto stabilito, in data 03/11/2008, dalla Giunta Regionale della Calabria con "Aggiornamento dei parametri tecnici relativi alle colture e agli allevamenti riportati nella Tabella "Ettaro Coltura" già approvati con D.G.R. 1B8/2007" che fissano un totale massimo di 70/80 giornate annue per ettaro
(uliveto, seminativi pascolo, vite) per l'Intero ciclo produttivo (il fabbisogno per ettaro è stato maggiorato del 20% per le eventuali oggettive difficoltà ambientali e logistiche); - si è stabilito che il fabbisogno di giornate di lavoro risulta pari alle 1000 giornate richieste con la succitata 3) per gli anni dal 2011 al 2014 ha denunciato, invece, Pt_2 con le prescritte denunce trimestrali (modd. DMAG), lavoratori per in numero di gran lunga superiore a mille (3144 nel 2011, 5692 nel 2012, 6864 nel 2013 e 6399 nel 2014);
4) le fatture di acquisto e vendita relative al periodo 2010/2014 evidenziano che l'azienda produce olive da olio e da tavola e agrumi in parte residuale;
5) la sig.ra in qualità di datore di lavoro, nel periodo rilevato (01/10/2010 alla CP_4 data del verbale ispettivo) risulta quasi totalmente inadempiente agli obblighi contributivi relativi ai lavoratori assunti (debito contributivo nei confronti dell' per Pt_1 un totale di € 207.737,25); 5) a fronte di incassi annui pari a circa euro 35.000,00/50.000,00, la ditta avrebbe sostenuto spese per la coltivazione dei fondi, per retribuzioni dei dipendenti (da un minimo di euro 25.449,00 nell'anno 2010 ad un massimo di euro 311.609,33,00 nell'anno 2013), nonché per obbligo contributivo nella misura sopra indicata, con evidente anti-economicità della gestione aziendale.
A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti
(buste paga e comunicazione di assunzione) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013).
Ed invece, i testi escussi su istanza della sig.ra sono da reputare CP_3 inattendibili.
Invero, nell'atto introduttivo ella ha dedotto di avere lavorato presso CP_4 negli anni 2012 (mesi giugno-ottobre), 2013 (mesi giugno-ottobre) e 2014 (mesi gennaio-giugno); di avere lavorato in terreni ubicati in Rossano, Saracena e zone limitrofe.
Pag. 4 di 6 A fronte di ciò, la teste dichiara di avere lavorato con la ricorrente nel Tes_1
2013 presso l'azienda agricola da giugno ad ottobre;
che nei mesi estivi CP_4 si sono occupate della pulizia dei fondi dopo la potatura, hanno preparato il terreno per gli ortaggi, predisponendo anche l'impianto di irrigazione;
hanno piantato e poi raccolto gli ortaggi;
tra settembre e ottobre hanno preparato il terreno per la raccolta delle olive;
che l'azienda aveva terreni in Rossano, contrada Zolfara, e nel comune di Saracena;
che hanno seguito l'orario di lavoro 7-15 con un'ora di pausa pranzo;
che presso i terreni di
Saracena andavano con un furgone della ditta guidato da un autista rumeno, mentre su quello di Rossano con il mezzo proprio;
che le direttive erano impartite sul posto dal datore di lavoro o da un suo delegato.
Il teste afferma che: hanno lavorato insieme presso nel Testimone_2 CP_4
2014, da marzo ad agosto;
hanno raccolto olive ed agrumi nel mese di marzo;
nei mesi estivi hanno preparato i terreni per la piantagione di ortaggi e sistemato l'impianto di irrigazione;
i terreni erano indicati in Rossano e in Saracena;
presso i primi andavano da soli, presso i secondi con il datore di lavoro;
quest'ultimo era sempre presente sul posto a dare le indicazioni sulle attività da svolgere.
Ora, sulla prestazione lavorativa resa nell'anno 2012 nessun teste riferisce (ché i due testi escussi hanno fatto riferimento, soltanto, uno al 2013 e uno al 2014, mentre l'odierna appellata ha poi rinunciato all'escussione del terzo teste); quindi, per tale anno, la domanda va solo per ciò respinta.
Quanto all'anno 2014, non v'è coerenza tra il dichiarato del teste e l'allegazione attorea sui periodi lavorativi;
quindi pure per tale annata lavorativa la domanda è infondata.
Per il 2013, infine, la teste appare scarsamente attendibile perché dice di avere Tes_1 lavorato presso nel 2013, mentre dagli allegati al verbale ispettivo risulta CP_4 assunta anche nel 2014; vero è che potrebbe avere lavorato in periodi dell'anno 2014 diversi da quelli della ricorrente, ma allora c'è da chiedersi perché non abbia comunque dichiarato di avere prestato la propria attività presso l'azienda sia nel 2013 che CP_4 nel 2014. Inoltre, la sua deposizione è generica perché si è limitata a confermare le allegazioni attoree senza fornire elementi idonei a superare le contestazioni rese in sede CP_ ispettiva, che riguardano l'effettiva consistenza dei terreni in capo alla , le colture ivi praticate, oltre che dei ricavi, tali da giustificare l'assunzione di dipendenti per non più di 1000 giornate all'anno.
Né appare decisiva l'argomentazione del giudicante circa la parzialità del verbale, alla quale si può agevolmente ribattere che gli ispettori si sono attenuti alla documentazione esibita dalla ditta e acquisita presso l'ufficio: il titolo da cui scaturisce la disponibilità di terreni in Rossano non è stato esibito;
nella denuncia aziendale del 2010, l'ultima fatta dalla ditta in ordine di tempo, risulta la disponibilità solo dei terreni di Saracena.
§5
In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della sig.ra in CP_3 agricoltura nei periodi di interesse non è stata provata: ciò determina la riforma della gravata sentenza e il rigetto del ricorso da lei spiegato.
Pag. 5 di 6 Il contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, in calce all'atto introduttivo di primo grado, comporta l'integrale compensazione delle spese sia del primo che del secondo.
Invero, la materia dell'indebito assistenziale/previdenziale rientra tra quelle per cui vale la possibilità di esonero ex art. 152 cit., perché all'accertamento negativo dell'esistenza dello stesso, consegue il mantenimento della prestazione, che, dunque, non è conseguenza indiretta dell'accertamento, ma effetto diretto della pronuncia, da cui pertanto discenderà il conseguimento della prestazione di cui l'ente previdenziale aveva chiesto in sede amministrativa la restituzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso in Pt_1 data 19 dicembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1753/22, resa in data 2 dicembre 2022, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, rigetta le domande spiegate in primo grado da
[...]
; Controparte_3
2. compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10/12/2024
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Previdenza ed Assistenza
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1274 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano,
n. 17, presso la Sede Provinciale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria
Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Marcello Carnovale, , Controparte_1
Carmela Filice, in forza di procura generale alle liti repertorio n. 80974 Controparte_2 del 21.07.2015 per atti Notaio di Roma Persona_1
appellante
E
, CF. rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Scarcello, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e accertamento negativo di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < difetto di giurisdizione del Giudice adito, l'inammissibilità, l'improponibilità della domanda per i motivi esposti in narrativa e improcedibilità per mancato esperimento del ricorso amministrativo, la nullità del ricorso introduttivo, l'intervenuta decadenza e nel merito rigettare integralmente il ricorso avversario poiché destituito di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio>>; per l'appellata: << rigetto dell'appello proposto e per la conferma in ogni sua parte della statuizione impugnata. Vinte le spese del presente grado distratte>> FATTO E DIRITTO
§1
La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata: <La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 1.8.2016, ha proposto domanda al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2012, 2013 e 2014 – per le giornate lavorative espletate alle dipendenze dell'azienda agricola di . Con ricorso depositato in data 1.8.2017, ha CP_4 chiesto di dichiarare l'insussistenza della pretesa restitutoria avanzata dall' sul Pt_1 presupposto dell'avvenuta cancellazione della ricorrente dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni indicati, in relazione alle prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione) erogatele negli anni 2012, 2013 e 2014. Costituitasi la parte resistente
ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito ha chiesto il rigetto di tutte le Pt_1 domande promosse per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura secondo quanto evincibile dai verbali ispettivi prodotti. Si è ritenuto di procedere alla riunione dei procedimenti, data la connessione tra gli stessi. La controversia è stata istruita con l'assunzione di prove testimoniali>>.
§2
Il Tribunale “accerta e dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura negli anni 2012, 2013 e 2014 e, per l'effetto, ordina alla parte resistente la re-iscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli anni 2012, 2013 e 2014 per il numero di giorni denunciati;
accerta l'insussistenza dell'indebito di indennità di disoccupazione degli anni 2012, 2013 e 2014; - condanna l' resistente al Pt_1 pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.099,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c.”.
In particolare, il Tribunale, dopo avere disatteso le eccezioni preliminari avanzate dall' (che in sede di appello non vengono riproposte, sicché sul punto la sentenza è Pt_1 da reputare coperta da giudicato), perviene all'accoglimento della domanda, avendo ritenuto decisive le deposizioni rese dai testi escussi su richiesta della ricorrente e scarsamente dirimenti le contestazioni elevante in sede ispettiva, stante il carattere parziale del verbale, perché, avendo gli ispettori valorizzato le sole dichiarazioni rese dal coniuge della datrice di lavoro che invero ha fatto riferimento alla CP_4 disponibilità di terreni, oltre che in Saracena, anche in Rossano, avendo invece i medesimi focalizzato l'attenzione solo su quelli di Saracena, hanno dato luogo ad un accertamento carente.
§3
La sentenza è gravata d'appello dall' che contesta sia la lettura che fa il giudicante Pt_1 del verbale ispettivo, che la valutazione della prova per testi.
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_3 riportate.
Pag. 2 di 6 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4
L'appello si presta ad essere accolto.
Orbene, l' è pervenuto alla cancellazione di dagli elenchi Pt_1 Controparte_3 anagrafici dei braccianti agricoli in esito ad indagine ispettiva da cui era emerso che la prestazione lavorativa – denunciata come effettuata negli anni 2012, 2013 e 2014; – era da considerare insussistente.
Ebbene, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla sig.ra l'onere di provare il proprio CP_3 diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Ritiene il collegio che la disamina delle emergenze istruttorie consente di escludere l'assolvimento di detto onere da parte dell'odierna appellante, valutato pure il contenuto delle risultanze degli accertamenti ispettivi, tempestivamente versati in atti dall' con Pt_1 la memoria di costituzione in primo grado (cfr. verbale di accertamento del 28 luglio 2015, allegato del fascicolo di primo grado dell' . Pt_1
§4.1
Ora, la contestazione fatta in sede ispettiva è incentrata sui seguenti dati fattuali: 1) sono stati presi in considerazioni i terreni dichiarati con D.A. del 4/8/2010 dalla azienda agricola , al fine di ricostruire il fabbisogno di giornate lavorative in CP_4 relazione ai suddetti, per come qualificati in base alle visure catastali effettuate, alle analisi delle banche dati AGEA riportanti le dichiarazioni e le denunce della sig.ra
Pag. 3 di 6 , al sopralluogo effettuato in agro di SARACENA dagli ispettori in data CP_4 06/07/2015; è stata quindi ricostruita l'effettiva consistenza e le relative colture dei suddetti terreni;
i relativi dati sono stati riportati nella tabella a pag. 4 del verbale;
2) in relazione all'ordinamento colturale praticato durante alcuni periodi dell'anno e ai sistemi di lavorazione adottati - tenuto conto delle consuetudini locali, delle perizie giurate agronomiche agli atti dell'Istituto, nonché in base a quanto stabilito, in data 03/11/2008, dalla Giunta Regionale della Calabria con "Aggiornamento dei parametri tecnici relativi alle colture e agli allevamenti riportati nella Tabella "Ettaro Coltura" già approvati con D.G.R. 1B8/2007" che fissano un totale massimo di 70/80 giornate annue per ettaro
(uliveto, seminativi pascolo, vite) per l'Intero ciclo produttivo (il fabbisogno per ettaro è stato maggiorato del 20% per le eventuali oggettive difficoltà ambientali e logistiche); - si è stabilito che il fabbisogno di giornate di lavoro risulta pari alle 1000 giornate richieste con la succitata 3) per gli anni dal 2011 al 2014 ha denunciato, invece, Pt_2 con le prescritte denunce trimestrali (modd. DMAG), lavoratori per in numero di gran lunga superiore a mille (3144 nel 2011, 5692 nel 2012, 6864 nel 2013 e 6399 nel 2014);
4) le fatture di acquisto e vendita relative al periodo 2010/2014 evidenziano che l'azienda produce olive da olio e da tavola e agrumi in parte residuale;
5) la sig.ra in qualità di datore di lavoro, nel periodo rilevato (01/10/2010 alla CP_4 data del verbale ispettivo) risulta quasi totalmente inadempiente agli obblighi contributivi relativi ai lavoratori assunti (debito contributivo nei confronti dell' per Pt_1 un totale di € 207.737,25); 5) a fronte di incassi annui pari a circa euro 35.000,00/50.000,00, la ditta avrebbe sostenuto spese per la coltivazione dei fondi, per retribuzioni dei dipendenti (da un minimo di euro 25.449,00 nell'anno 2010 ad un massimo di euro 311.609,33,00 nell'anno 2013), nonché per obbligo contributivo nella misura sopra indicata, con evidente anti-economicità della gestione aziendale.
A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti
(buste paga e comunicazione di assunzione) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013).
Ed invece, i testi escussi su istanza della sig.ra sono da reputare CP_3 inattendibili.
Invero, nell'atto introduttivo ella ha dedotto di avere lavorato presso CP_4 negli anni 2012 (mesi giugno-ottobre), 2013 (mesi giugno-ottobre) e 2014 (mesi gennaio-giugno); di avere lavorato in terreni ubicati in Rossano, Saracena e zone limitrofe.
Pag. 4 di 6 A fronte di ciò, la teste dichiara di avere lavorato con la ricorrente nel Tes_1
2013 presso l'azienda agricola da giugno ad ottobre;
che nei mesi estivi CP_4 si sono occupate della pulizia dei fondi dopo la potatura, hanno preparato il terreno per gli ortaggi, predisponendo anche l'impianto di irrigazione;
hanno piantato e poi raccolto gli ortaggi;
tra settembre e ottobre hanno preparato il terreno per la raccolta delle olive;
che l'azienda aveva terreni in Rossano, contrada Zolfara, e nel comune di Saracena;
che hanno seguito l'orario di lavoro 7-15 con un'ora di pausa pranzo;
che presso i terreni di
Saracena andavano con un furgone della ditta guidato da un autista rumeno, mentre su quello di Rossano con il mezzo proprio;
che le direttive erano impartite sul posto dal datore di lavoro o da un suo delegato.
Il teste afferma che: hanno lavorato insieme presso nel Testimone_2 CP_4
2014, da marzo ad agosto;
hanno raccolto olive ed agrumi nel mese di marzo;
nei mesi estivi hanno preparato i terreni per la piantagione di ortaggi e sistemato l'impianto di irrigazione;
i terreni erano indicati in Rossano e in Saracena;
presso i primi andavano da soli, presso i secondi con il datore di lavoro;
quest'ultimo era sempre presente sul posto a dare le indicazioni sulle attività da svolgere.
Ora, sulla prestazione lavorativa resa nell'anno 2012 nessun teste riferisce (ché i due testi escussi hanno fatto riferimento, soltanto, uno al 2013 e uno al 2014, mentre l'odierna appellata ha poi rinunciato all'escussione del terzo teste); quindi, per tale anno, la domanda va solo per ciò respinta.
Quanto all'anno 2014, non v'è coerenza tra il dichiarato del teste e l'allegazione attorea sui periodi lavorativi;
quindi pure per tale annata lavorativa la domanda è infondata.
Per il 2013, infine, la teste appare scarsamente attendibile perché dice di avere Tes_1 lavorato presso nel 2013, mentre dagli allegati al verbale ispettivo risulta CP_4 assunta anche nel 2014; vero è che potrebbe avere lavorato in periodi dell'anno 2014 diversi da quelli della ricorrente, ma allora c'è da chiedersi perché non abbia comunque dichiarato di avere prestato la propria attività presso l'azienda sia nel 2013 che CP_4 nel 2014. Inoltre, la sua deposizione è generica perché si è limitata a confermare le allegazioni attoree senza fornire elementi idonei a superare le contestazioni rese in sede CP_ ispettiva, che riguardano l'effettiva consistenza dei terreni in capo alla , le colture ivi praticate, oltre che dei ricavi, tali da giustificare l'assunzione di dipendenti per non più di 1000 giornate all'anno.
Né appare decisiva l'argomentazione del giudicante circa la parzialità del verbale, alla quale si può agevolmente ribattere che gli ispettori si sono attenuti alla documentazione esibita dalla ditta e acquisita presso l'ufficio: il titolo da cui scaturisce la disponibilità di terreni in Rossano non è stato esibito;
nella denuncia aziendale del 2010, l'ultima fatta dalla ditta in ordine di tempo, risulta la disponibilità solo dei terreni di Saracena.
§5
In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della sig.ra in CP_3 agricoltura nei periodi di interesse non è stata provata: ciò determina la riforma della gravata sentenza e il rigetto del ricorso da lei spiegato.
Pag. 5 di 6 Il contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, in calce all'atto introduttivo di primo grado, comporta l'integrale compensazione delle spese sia del primo che del secondo.
Invero, la materia dell'indebito assistenziale/previdenziale rientra tra quelle per cui vale la possibilità di esonero ex art. 152 cit., perché all'accertamento negativo dell'esistenza dello stesso, consegue il mantenimento della prestazione, che, dunque, non è conseguenza indiretta dell'accertamento, ma effetto diretto della pronuncia, da cui pertanto discenderà il conseguimento della prestazione di cui l'ente previdenziale aveva chiesto in sede amministrativa la restituzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso in Pt_1 data 19 dicembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1753/22, resa in data 2 dicembre 2022, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, rigetta le domande spiegate in primo grado da
[...]
; Controparte_3
2. compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10/12/2024
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
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