TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa previdenziale N 2573/2024 promossa da:
corrente in Genova, rappresentato e difeso dall'Avv.to V. Ferrandino e ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in Genova, Via Fiasella 10, come da mandato di cui agli atti
OPPONENTE
CONTRO
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del suo Presidente e legale rapp.te pro tempore., elettivamente domiciliato in
Genova, Piazza della Vittoria 6R, rappresentato e difeso dagli Avvti L Bonicioli, Capurso, C. Lolli,
C Lo Scalzo come da procura di cui agli atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE Previa sospensione dell'Avviso di addebito n.
34820240000277779000, accertata la buona fede della odierna Ricorrente, dichiarare
l'inapplicabilità di quanto disposto dall'articolo 116 comma VIII e ss. della Legge 23 Dicembre 2000
in capo alla società denominata con sede in Genova, via Borghero n. 9 in ragione Parte_1
della inosservanza da parte dell' degli obblighi di informativa di cui alla Circolare n. 110 CP_1
emessa in Roma il 23 maggio 2001 rispetto all'intervenuta revoca del codice di autorizzazione 3V di
cui in atto in spregio al principio di buona fede e corretta ed al dovere di informazione proprio della
Pubblica Amministrazione. -Per l'effetto, annullare le sanzioni morosità di cui all'"Avviso di
addebito n. 34820240000277779000 - Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di GENOVA
- Nome cognome/ denominazione: Codice fiscale: notificato Parte_1 P.IVA_1
alla Ricorrente il giorno 15/04/2024 dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ( – Sede di CP_1
Genova Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre oneri di Legge.
CONCLUSIONI PER L' : Si chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.5.2024 ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_2
addebito n. 34820240000277779000 relativo ad una indicata inadempienza inerente alla denuncia mensile DM 2013 di competenza febbraio 2021, per differenze contributive riscontrate come pari a €
1576, 18 oltre sanzioni civili per € 401,25, con applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art
116 comma 8 lett A L 388/00 per un importo totale comprensivo di €. 327,59
Parte opponente ha sostenuto, in virtù di nota di rettifica 25.9.2023 che il contributo CUAF, risultando la società iscritta negli elenchi IVS, avrebbe dovuto essere ridotto in beneficio dell'azienda nella misura del 2,05% , come già riconosciuto da mediante l'attribuzione di un codice di CP_1
Autorizzazione mel dicembre 2020 ( il 3V) successivamente di fatto, disconosciuto arbitrariamente con comunicazione tardiva, dell'agosto 2023, nonostante più richieste di chiarimenti, comportante un aggravio ingiusto in punto sanzioni per la società medesima, contrario ai principi di correttezza e buona fede e agli stessi intenti dell di cui alla circolare n 65/97 CP_1
Deducendo quindi il mancato rispetto degli obblighi di informazione gravanti sull' e ribadita CP_1
la conseguente, non dovuta, debenza degli interessi applicati, l'opponente ha sottolineato la propria buona fede e l'inapplicabilità del regime sanzionatorio sopra richiamato per assenza di un omesso o ritardato pagamento ritenuto non riscontrabile nel caso di specie e ha quindi concluso come in epigrafe.
Si è costituito in giudizio contestando integralmente le argomentazioni di parte opponente e CP_1
concludendo conformemente.
La causa è stata trattata senza ritenuta necessità di istruttoria e all'udienza del 16.4.2025 definita con lettura del dispositivo
Alla luce della trattazione svolta, l'opposizione proposta non si ritiene fondata e non va, pertanto,
accolta.
Nel caso, infatti, non si ritiene che, anche al di là delle diverse interpretazioni fornite dalle parti al disposto dell'art. 116 L. 388/00 in punto buona fede del contribuente e dei suoi effetti, abbia CP_1
violato particolari obblighi di informativa tanto da incorrere in difetto di buona fede e correttezza nell'applicazione delle sanzioni contestate dall'opponente.
Ciò si afferma, pur avendo riconosciuto la tardiva comunicazione della non spettanza della CP_1
riduzione CUAF alla società ricorrente prendendo in considerazione, come evidenziato da , il CP_1
disposto dell'art. 20, comma 1, n,1 della L.114/74, di conversione del dl 30/74, norma che da un lato indica l'aliquota stabilita per la determinazione del contributo dovuto al CUAF e, dall'altro lato,
stabilisce i due requisiti per la fruizione del beneficio della riduzione di cui si discute: l'essere commercianti e l'essere iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione contro le malattie di categoria. Atteso che, circostanza incontestata, il legale rappresentante della società, nel gennaio 2021 ha chiesto di essere cancellato dalla gestione commercianti, uno di questi requisiti è inevitabilmente venuto meno con tale decorrenza, non sussistendo più alcun diritto della società opponente alla pretesa riduzione. Trattandosi di effetto discendente direttamente da una norma di comune applicazione e senza particolari difficoltà interpretative, non si ritiene pertanto che gravassero su peculiari CP_1
obblighi informativi in merito ad una situazione che l'opponente poteva e doveva conoscere.
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, l'opposizione proposta, come premesso non risulta fondata e deve essere quindi respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna di parte opponente al relativo rimborso in favore di liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Respinge l'opposizione proposta;
condanna parte opponente a rimborsare ad le spese del CP_1
processo che liquida in complessivi € 332,00 oltre accessori di legge.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 16/04/2025 IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito