Decreto cautelare 27 febbraio 2026
Sentenza breve 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 12/03/2026, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01721/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01281/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2026, proposto da AN TA e ER EN, rappresentate e difese dall'avvocato Michela Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento della deliberazione n. 567/2025 e ogni atto consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. VI AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, con ricorso notificato il 16.02 e depositato il 26.02.2026, la parte ricorrente proponeva la suddetta domanda di annullamento, allegando che, con delibera n. 567 del 24.12.2025 (comunicata il 02.01.2026), la ASL aveva disposto la cessazione del rapporto di lavoro;
Rilevato che, con memoria depositata il 03.03.2026, la ASL eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Rilevato che la deliberazione in questione contiene il seguente dispositivo: « Delibera (…) PRENDERE ATTO della sentenza n. 3297/2025, emessa in data 07/10/2025 dalla Corte di appello di LI, Sezione Lavoro, e delle conclusioni in essa contenute, per effetto della suddetta pronuncia e per le motivazioni precisate in premessa, disporre la cessazione del rapporto di lavoro (…) non sussistendo più alcun titolo giuridico che giustifichi la loro permanenza in servizio presso questa Azienda, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento. »;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 63 D. lgs. n. 165/2001, « 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. (…)
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. »;
Ritenuto pertanto che la presente controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario (che peraltro, secondo l’allegazione di parte ricorrente, risulta essersene già occupato, anche in grado di appello), conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui « Ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29 del d. lgs. n. 80 del 1998, trasfuso nell'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum" » (Cass., Sez. U, ordinanza n. 15904 del 13/07/2006);
Ritenuto pertanto di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia avente per oggetto l’estinzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL, rientrando essa nella giurisdizione del giudice ordinario, e fatti salvi (ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute) gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;
Ritenuto di dover provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento//00) oltre accessori dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MO SS Di LI, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
VI AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI AS | MO SS Di LI |
IL SEGRETARIO