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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/06/2024, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1253/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE CIVILE DI PRATO in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Carmen Napolitano ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile n. 1253/21 RG TRA ( con sede in Via Del Carmine 11, in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 persona del l.r. , rappresentata e difesa dagli Avv. ti Renzo Turri e Cristiana CP_1
Turri presso lo studio dei quali in Viale della Repubblica 241 è elettivamente Pt_1 domiciliata ATTORE
CONTRO
CF ) nata a [...] [...], ivi residente Via CP_2 C.F._1 Pt_1
O. Bambini 38, quale erede universale di (C.F. ), nata Persona_1 C.F._2 il 27/03/1923 a e deceduta a in data 10/11/2017 rappresentata e difesa Pt_1 Pt_1 dall'Avv. Gianluca Sansonetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Pt_1
Viale Vittorio Veneto n. 7 CONVENUTO
All'udienza del 9 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti: per parte attrice: l'Avv. C. Turri conclude come da foglio di pc depositato in pct, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove;
per parte convenuta: l'Avv. Cantale conclude in via istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e nel merito come da comparsa di costituzione e risposta. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 anche in qualità di erede della deceduta per sentire accogliere CP_2 Persona_1 le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Prato accertare e dichiarare che i costi dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile oggetto della compravendita, come previsto dal contratto e dagli accordi integrativi sono pari ad almeno € 280.000,00 oltre IVA così come indicato nella
[... relazione peritale del CTU e voglia accertare e dichiarare che l'obbligazione di Per_2
al pagamento del residuo prezzo della compravendita è da ritenersi Parte_1 compensata, o che le parti hanno pattuito condizioni necessarie e sufficienti al prodursi pagina 1 di 9 dell'effetto compensativo, o che comunque il credito residuo di è da CP_2 considerarsi estinto fino a concorrenza di € 300.000,00 in linea capitale con gli importi dei pagamenti (in parte già effettuati per € 111.743,48 oltre IVA per € 24.199,23) per i lavori di messa in sicurezza degli immobili come indicati nella relazione di ATP”. In ha spiegato la domanda esponendo di avere acquistato in data 28.7.2015 Parte_1 da allora rappresentata da in forza di procura generale, un Persona_1 CP_2 fabbricato industriale con scrittura privata autenticata del Notaio Il prezzo Parte_2 della compravendita convenuto tra le parti era pari a € 1.500.000,00; parte di esso era stato corrisposto con le seguenti modalità: 1) € 50.000,00 con assegno emesso all'ordine di
[...]
in data 4.3.2015 2) € 100.000,00 con assegno emesso all'ordine di in Per_1 Persona_1 data 18.3.2015 ; 3) € 62.905,51 con due assegni emessi, su richiesta della parte venditrice, all'ordine di;
4) € 37.094,49 con due assegni emessi all'ordine di Organizzazione_1 [...]
in data 28.7.2015 . Per_1
Con riferimento al residuo importo ancora da versare pari a € 1.250.000,00 i contraenti avevano stabilito che la cifra sarebbe stata corrisposta nei seguenti termini: a) € 250.000,00 entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto con la precisazione che alla suddetta somma sarebbero state imputate le spese affrontate dall'acquirente per la messa in sicurezza del bene risultanti da fatture intestate a , così come concordato nel Persona_1 contratto preliminare del 18.3.2015; b) € 500.000,00 entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto;
c) € 500.000,00 entro 18 mesi dalla data di stipulazione del contratto. Le parti avevano precisato che le rate semestrali previste avrebbero dovuto essere anticipate in un'unica rata entro dieci giorni dall'approvazione del piano attuativo sviluppato per la compensazione urbanistica di cui alla L. R. 65/2014 e del conseguente rilascio del permesso di costruire sul terreno posto nel Macrolotto 1 di proprietà della società acquirente. Successivamente alla conclusione del contratto le parti sottoscrissero due “accordi integrativi a contratto di compravendita”. Con la scrittura privata del 20/4/2016, autenticata dal Notaio rep. 3517 racc. Parte_2
2699, le parti pattuirono che la somma di € 300.000,00 sarebbe stata corrisposta entro e non oltre il 30.9.2017 nel rispetto della normativa antiriciclaggio e che quest'ultimo pagamento sarebbe avvenuto al netto delle spese di messa in sicurezza della cisterna, con l'ulteriore precisazione che alla suddetta cifra avrebbero dovuto essere imputate tutte le somme sostenute dalla parte acquirente per la messa in sicurezza degli immobili se richieste successivamente dal Comune o dagli Enti preposti, risultanti da fatture intestate a
[...]
, previa esibizione di idonea documentazione. Per_1
In data 24/10/2017 fu stipulata un'altra scrittura privata autenticata Notaio Parte_2 rep. 5510 racc. 4269 nella quale le parti riconobbero preliminarmente che a quella data residuava da corrispondere per saldo prezzo la cifra di € 800.000,00 e stabilirono di modificare ancora una volta le condizioni che avevano convenuto sulla dilazione di pagamento nei seguenti termini: pagina 2 di 9 quanto ad € 150.000,00 entro e non oltre il 31.10.2017;
quanto ad € 150.000,00 entro e non oltre il 31.3.2018;
quanto ad € 100.000,00 entro e non oltre il 31.5.2018;
quanto ad € 100.000,00 entro e non oltre il 31.7.2018;
quanto ad € 300.000,00 entro e non oltre il 31.12.2018. Con riferimento all'ultima porzione di pagamento le parti avevano pattuito che l'importo sarebbe stato corrisposto al netto delle spese di messa in sicurezza della cisterna e che alla suddetta somma avrebbero dovuto essere imputati i costi sostenuti dalla parte acquirente per la messa in sicurezza della cisterna, nonché tutte le altre spese dalla medesima sostenute per la messa in sicurezza degli immobili oggetto della compravendita se richieste successivamente dal o dagli enti preposti, risultanti da apposite fatture intestate a o alla CP_3 Persona_1 società previa esibizione di idonea documentazione ed in accordo tra le Organizzazione_2 parti;
le suddette spese avrebbero potuto essere imputate al pagamento della sola ultima rata. Con la suddetta scrittura fu concessa ipoteca in favore della parte alienante sull'immobile posto in Via Carradori n. 58 – 60 per la complessiva somma di € 500.000,00. Nel tempo era insorto controversia tra le parti in relazione all'entità dei costi per i lavori necessari alla messa in sicurezza della sicurezza della cisterna e per le spese che sarebbero divenute necessarie in conseguenza delle richieste del o degli Enti preposti per CP_3
l'adeguamento degli immobili. Di fatto si realizzarono dei crolli che comportarono l'adozione da parte del di ordinanze di messa in sicurezza del compendio immobiliare e Controparte_4
l'assunzione da parte di del costo degli interventi, con esborso di € 39.931,48 oltre Parte_1
IVA, mentre quest'ultima imposta avrebbe dovuto essere pagata da alla quale Persona_1 avrebbero dovuto essere intestate le fatture. Nell'ambito del contenzioso che si era originato erede di , chiese CP_2 Per_1
l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. volta a quantificare l'ammontare delle spese, a determinare la tipologia e le caratteristiche delle opere da eseguirsi per la messa in sicurezza dell'immobile, oltre ai relativi costi, ed addivenire così ad una composizione bonaria della lite. La CTU svolta aveva stimato l'entità dei costi per la messa in sicurezza dell'immobile in € 280.000,00 oltre IVA. Anche dopo la consulenza tecnica si erano verificati altri crolli che avevano causato altri esborsi da parte di nella misura di € 82.500,00 oltre IVA per le Parte_1 opere urgenti che si erano rivelate necessarie. L'attrice ha rappresentato che non aveva accettato il risultato dell'accertamento Persona_1 ed aveva perfino proposto istanza di fallimento nei suoi confronti assumendo di essere creditrice della somma di € 300.000,00 a titolo di prezzo della compravendita mentre tale cifra, secondo la prospettazione attorea, avrebbe dovuto essere scalata dal costo dei lavori accertato nella consulenza tecnica preventiva e da quelli che aveva già affrontato. Il Parte_1 ricorso per la dichiarazione di fallimento era stato respinto con pronuncia del Tribunale di Prato, confermata dalla Corte di Appello di Firenze.
pagina 3 di 9 In virtù di quanto esposto avendo interesse a sentire dichiarare che il costo Parte_1 degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza dell'immobile oggetto della compravendita è quello quantificato in sede di ATP e ritenendo che nell'accordo integrativo del 24.10.2017, le parti avevano contemplato un'ipotesi di compensazione volontaria in ragione dei reciproci crediti, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra formulate.
2. Si è costituita in giudizio in data 26.10.2021 con comparsa assumendo CP_2
l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto. La convenuta ha evidenziato che era decaduta dal beneficio del termine in ordine al Parte_1 pagamento convenuto dato che non aveva provveduto a corrispondere i ratei scaduti al 31/01/17 di €.200.000,00 ed al 31 maggio 2017 (€.300.000,00). La convenuta ha lamentato la mancata corresponsione del saldo prezzo di € 300.000,00 da parte di scaduto al 31.12.2018, ha contestato l'efficacia probatoria dell'ATP Parte_1 anche in punto di quantificazione delle spese ed ha focalizzato la mancata esecuzione dei lavori da parte di entro il 31.12.2018 termine da considerarsi essenziale. Parte_1
i è opposta alla dichiarazione di compensazione sostenuta dall'attrice, in primo luogo Per_1 perché il credito vantato da quest'ultima non era certo e poi perché non ricorrevano i presupposti per la compensazione volontaria, dato che la volontà delle parti non aveva espresso quella intenzione;
laddove essa fosse in ipotesi configurabile ha sostenuto che il periodo di riferimento per applicarla, tenendo conto dei costi sostenuti da , sarebbe Parte_1 stato quello del 31.12.2018. La convenuta ha rilevato che il degrado che aveva interessato il complesso immobiliare non poteva esserle addebitato dato che dall'epoca della compravendita, conclusa nel 2015, l'acquirente non aveva eseguito le opere per mettere in sicurezza la cisterna. Ha osservato sul punto che il ponteggio installato, primo elemento per avviare l'operazione di messa in sicurezza della cisterna aveva avuto un costo di € 50.000,00, inferiore alla stima operata dal CTU nell'ambito della procedura cautelare. Per_2
Contestando le tre soluzioni con cui il CTU aveva concluso l'accertamento, le quali comunque avevano evidenziato un credito in favore di , ed asserendo che l'IVA non poteva CP_2 esserle addebitata, ha concluso in via principale affinché il Tribunale rigettasse la domanda
[... attorea, ed in via subordinata affinché fosse accertato il minor credito nei confronti di
Parte_1
La causa non ha visto istruttoria orale, poiché le richieste istruttorie avanzate da parte attrice sono state considerate tardive rispetto ai termini di scadenza della seconda e della terza memoria ex art. 183 VI co c.p.c., mentre quelle avanzate da parte convenuta sono state ritenute superflue ai fini del decidere. E' stata fissata l' udienza per la precisazione delle conclusioni al 9.10.2023 nella quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate sopra richiamate.
≈ 3. All'esito del giudizio il giudice ritiene che la domanda azionata in citazione sia fondata e che meriti accoglimento . pagina 4 di 9 4. Preliminarmente deve confermarsi l'ordinanza con cui sono state respinte le istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto tardive rispetto alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI co c.p.c.. L'opinione contraria proposta da parte attrice nella comparsa conclusionale, fondata sulla mancanza di contestualità tra lo svolgimento “figurato” dell'udienza cartolare e la conoscenza dei provvedimenti presi dal Giudice in tale udienza, presuppone in modo erroneo che l'ordinanza dovesse essere comunicata alle parti, mentre nel caso di specie si trattava del verbale di udienza nel quale il giudice ha preso atto della trasmissione delle note di trattazione scritta, riportandole quali deduzioni delle parti, e poi ha adottato il provvedimento per la prosecuzione del giudizio senza assumere alcuna riserva. Nessuna comunicazione era dovuta alle parti, trattandosi di verbale di udienza, di talchè la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI co c.p.c. andava calcolata dal giorno dell'udienza, seppure celebrata in forma cartolare, e non dalla comunicazione del verbale.
5. Ciò premesso, valutando il merito delle questioni controverse si osserva quanto segue. La causa ha ad oggetto la determinazione dei costi necessari per la messa in sicurezza del complesso immobiliare oggetto del contratto di compravendita stipulato tra le parti, l'imputazione degli stessi al saldo prezzo e la valutazione sulla eventuale compensazione delle poste creditorie.
6. Occorre prendere le mosse dalla consulenza tecnica preventiva promossa dalla convenuta avente ad oggetto il seguente quesito: “Quali siano le opere necessarie alla messa in sicurezza della cisterna presente nell'immobile oggetto di causa;
quali siano i costi di tali opere”. Il CTU nominato, adiuvato dall'ausiliario ingegnere, ha confermato che nel complesso immobiliare sono presenti fabbricati e manufatti costruiti prevalentemente in legno ed in muratura, versanti in stato di abbandono da decine d'anni, diroccati e semi crollati, tra i quali vi è una torre piezometrica, edificata in cemento armato, composta da un fusto avente altezza venti metri e da un serbatoio di quattro metri. La struttura ha un'altezza totale di ventiquattro metri. Il CTU ha indicato che gli effetti determinati dal tempo, dagli agenti atmosferici e dalla mancata manutenzione hanno innescato il processo chimico di carbonatazione del calcestruzzo e la conseguente corrosione delle armature, visibili nei pilastri e nei traversi della torre. Il CTU, pur premettendo che la collocazione della torre all'interno di una struttura diroccata aveva reso difficile individuare il tipo di intervento di messa in sicurezza, ha concluso che lo stato della stessa, in ragione delle sue caratteristiche strutturali, non è tale da garantire le condizioni minime di stabilità richieste dalla normativa vigente e costituisce una fonte di pericolo, sia per le persone che per le costruzioni circostanti alcune delle quali di origine medievali, per il rischio concreto di crollo.
Rispondendo ai quesiti il CTU ha individuato tre possibili soluzioni per la messa in sicurezza:
1) demolizione controllata della torre e del serbatoio,
2) intervento di adeguamento strutturale statico e miglioramento sismico;
3) messa in sicurezza temporanea. pagina 5 di 9 Nella valutazione della concreta fattibilità delle soluzioni proposte ha precisato quanto segue. La soluzione indicata al punto 1), pur essendo più rapida, sconta l'impossibilità di effettiva attuazione in quanto il ha ritenuto l'intervento non ammissibile stante il valore CP_3 storico, testimoniale ed identitario della torre piezometrica che l'assoggetta ad un'opera di recupero e di consolidamento prevista dall'art. 149 del N.T.A. del Piano operativo (sul punto il CTU ha richiamato la risposta del 19.5.2020). Dovendo comunque fornire una riposta al quesito sui costi preventivabili ha stimato una cifra compresa tra € 145.000,00 e 150.000,00 oltre IVA, secondo le offerte raccolte e la ricerca di mercato compiuta. L'ipotesi prospettata al punto 2), avente ad oggetto l'adeguamento strutturale ed il miglioramento sismico, è stata ritenuta dal CTU l'unica percorribile anche in relazione a quanto evidenziato dalla Commissione Edilizia del Comune . Tenuto conto dell'analisi Org_2 condotta sulla capacità di resistenza strutturale il CTU ha descritto un percorso che prevede l'esecuzione di analisi, di saggi e di prelievi, che si esplica nella previsione di interventi di sostegno del serbatoio per la messa in sicurezza temporanea della torre e che contempla infine un'azione di recupero della struttura, di rinforzo delle fondamenta e dei pilastri. Tale soluzione si sostanzia in una forma di ripristino complessivo per evitare l'ulteriore degrado, che però comprende anche demolizioni di parti di fabbricato, segnatamente di quello posto alla base della torre e di quello situato di fronte a questa, già semi crollato e comunque pericolante. Il CTU ha stimato i costi per tale intervento in € 280.000,00. La messa in sicurezza temporanea, delineata quale soluzione n. 3, è stata invece ritenuta avere valenza limitata ed efficacia non risolutiva, seppure sia caratterizzata da una tempistica più ridotta;
essa però è tesa solamente ad arginare il pericolo di crollo e non ad eliminarlo. Per tale intervento il costo è stato indicato in € 80.000,00. Il Giudice scrivente ritiene che deve sicuramente essere condivisa e preferita la soluzione n. 2, proposta come l'unica percorribile, scartando a priori le ipotesi nn. 1 e 3 in quanto inattuabili ed inammissibili, in ragione del parere negativo alla demolizione formulato dalla Commissione Edilizia del Comune di e poiché l'intervento parziale volto alla messa in sicurezza Pt_1 temporanea finisce col rivelarsi di poca utilità e comunque non risolutivo dei gravi e concreti pericoli di crollo evidenziati. Tale conclusione poggia sul parere tecnico fornito dall'Ingegnere, nominato quale ausiliario nel corso delle operazioni di consulenza tecnica preventiva. Questi ha evidenziato che il livello elevato di degrado trova origine nella mancata manutenzione delle strutture che ha provocato l'avanzata del fronte di carbonatazione del calcestruzzo ben oltre lo spessore superficiale del copriferro di calcestruzzo;
ha verificato inoltre che il copriferro risulta diffusamente espulso lungo i pilastri ed i traversi, per effetto dell'esposizione agli agenti atmosferici la cui azione hanno comportato la corrosione delle barre di armatura. La soluzione individuata come l'unica percorribile risulta non solo ben argomentata sotto il profilo tecnico ma è aderente alla situazione concreta in cui versa il complesso ben descritta pagina 6 di 9 anche dal punto vista della raffigurazione dello stato dei luoghi;
essa trova anche l'approvazione del Comune la cui commissione edilizia ha espresso un parere mirato al mantenimento della struttura e non alla sua demolizione. I costi quantificati per il recupero della struttura sono stati quantificati in € 280.000,00. Giungendo ad esaminare l'attuazione degli impegni assunti nel contratto di compravendita e nelle successive scritture è risultato dato pacifico che la società attrice, in forza delle dilazioni concordate, ha pagato il prezzo complessivo dell'immobile salvo l'ultima rata di € 300.000,00. Ma rispetto a tale versamento le parti avevano adottato una regolamentazione particolare che traeva la sua origine proprio dal pessimo stato di conservazione del complesso, tanto noto, quanto esplicitato nel contratto di compravendita. Basta leggere l'art. 4 del contratto del 28 luglio 2015, laddove è indicato che: “La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che gli immobili oggetto del presente atto presentano forti lesioni come risulta dalla comunicazione P.G. 30694 del 12 marzo 2013 riferita alle strutture lesionate del serbatoio dell'acqua, nonché dissesti e crolli, l'ultimo dei quali, avvenuto in data 5 marzo 2015 e che per tale motivo il ha emesso un'ordinanza in data 6 marzo 2015, n. 513, con la Controparte_4 quale ha ordinato alla parte venditrice "di mettere in atto gli interventi necessari al ripristino della sicurezza delle strutture dell'edificio in oggetto in quanto sussistono gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica. La parte venditrice ha autorizzato la parte acquirente in data 9 marzo 2015 ad eseguire le opere necessarie per la messa in sicurezza;
conseguentemente è stata depositata presso il Comune di istanza ai sensi dell'art. 8 REC. PG. 38150 del 11 marzo 2015. Tali Pt_1 opere sono state parzialmente eseguite dalla parte acquirente, che ha sostenuto tutte le spese conseguenti, materiali e tecniche necessarie per l'esecuzione della messa in sicurezza, mentre sono ancora da completare le opere di cui alla comunicazione del 12 marzo 2013 P.G. 30694 in relazione alle strutture lesionate del serbatoio dell'acqua. Nel menzionato contratto era stato previsto che: tutti i predetti costi, anche in relazione alla opere ancora da eseguirsi, nonché le spese relative al noleggio delle transenne, che verranno fatturate dalla società " di alla parte venditrice, verranno detratte dal Org_3 Pt_1 pagamento dilazionato previsto al precedente articolo del prezzo, al punto a), come già previsto nel preliminare di compravendita stipulato fra le parti con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio di in data 18 marzo 2015, repertorio n. 2217 e Parte_2 Pt_1 raccolta n. 1681, registrato il 23 marzo 2015 al n. al n. 2678 serie 1T e trascritto Pt_1 Pt_1 il 23 marzo 2015 al n. 1702 di Registro Particolare, di cui il presente atto costituisce adempimento. In particolare le parti precisano che fino alla data odierna la parte acquirente ha pagato interamente le fatture n. 28 del 31 marzo 2015 dell'importo di euro 10.980,00 (diecimilanovecentoottanta virgola zero zero) compresa i.v.a. e n. 72 del 30 giugno 2015 dell'importo di euro 18.324,40 (diciottomilatrecentoventiquattro virgola quaranta) compresa i.v.a., emesse nei confronti della parte venditrice dalla società con sede in Organizzazione_4
pagina 7 di 9 , c.f. e che detti importi saranno interamente detratti dalla rata di cui alla Pt_1 P.IVA_2 precedente lett. a) dell'articolo 2 del presente atto.” Nell'atto integrativo del 20 aprile 2016 furono stabilite nuove modalità di rateizzazione del prezzo di vendita e, in particolare, con riferimento all'ultima rata, fu previsto che: “quanto ad euro 300.000,00 entro e non oltre il 30 settembre 2017 nel rispetto della normativa antiriciclaggio;
questo ultimo pagamento sarà corrisposto al netto delle spese di messa in sicurezza della cisterna, pertanto a detta somma dovranno essere imputate tutte le somme sostenute dalla parte acquirente per la messa in sicurezza della cisterna, nonché le altre spese dalla medesima sostenute per la messa in sicurezza degli immobili in oggetto se richieste successivamente dal o dagli Enti preposti, che risulteranno da apposite fatture CP_3 intestate a previa esibizione di idonea documentazione;
la parte venditrice Persona_1 altresì consente che le spese sostenute a tale titolo siano decurtate, ove richiesto dalla parte acquirente, dalla prima scadenza di pagamento del prezzo di vendita successiva all'effettivo pagamento effettuato dalla parte acquirente a tale titolo.”; Nella successiva scrittura del 24 ottobre 2017, ancora si fa riferimento alla necessità della messa in sicurezza del complesso. Si legge infatti che le parti, dandosi reciprocamente atto che rispetto al prezzo convenuto di € 1.500.000 era rimasto da pagare l'importo di € 800.000, avevano stabilito che la cifra di € 300.000,00 sarebbe stata versata entro e non oltre il 31 dicembre 2018 nel rispetto della normativa antiriciclaggio, precisando che questo ultimo pagamento “sarà corrisposto al netto delle spese di messa in sicurezza della cisterna, pertanto a detta somma dovranno essere imputate tutte le somme sostenute dalla parte acquirente per la messa in sicurezza della cisterna, nonché le altre spese dalla medesima sostenute per la messa in sicurezza degli immobili in oggetto se richieste successivamente dal Comune o dagli Enti preposti, che risulteranno da apposite fatture intestate a o alla società Persona_1 [...]
previa esibizione di idonea documentazione ed in accordo tra le parti;
Parte_1 dette spese potranno essere imputate al pagamento della sola ultima rata.” Le disposizioni convenute sono chiare, hanno presupposto la fatiscenza del complesso e la necessità di affrontare dei costi per la messa in sicurezza della cisterna che devono essere scomputate dall'ultima parte di prezzo ancora da corrispondere da parte attrice. Le risultanze del procedimento di consulenza tecnica preventiva hanno confermato in modo definitivo la necessità di eseguire consistenti interventi volti alla messa in sicurezza della cisterna, quantificandone l'importo. In attuazione degli accordi sopra richiamati la spesa indicata dal CTU per affrontare tale intervento deve essere scomputata dall'ultima parte del prezzo ancora dovuta da Parte_1
[... nei confronti della parte alienante. Le disposizioni delle scritture integrative al contratto di compravendita delineano un patto con cui le parti avevano previsto di operare la compensazione fra il credito esistente della venditrice a titolo di saldo prezzo e quello che sarebbe insorto in capo all'acquirente per le opere da affrontare;
costoro avevano fissato le condizioni necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti. pagina 8 di 9 Il credito della convenuta a dichiarato estinto fino a concorrenza della somma di € Per_1
300.000,00 in linea capitale dati i pagamenti già eseguiti per le opere compiute e nella restante parte per quelli da sostenere per le opere di messa in sicurezza così come indicato nella procedura di consulenza tecnica preventiva. La soccombenza comporta per parte convenuta il carico delle spese processuali sostenute dalla controparte (art. 91 c.p.c.), che vengono quantificate, applicando i valori medi dello scaglione, nella misura di € 12.046, 00 oltre spese generali 15%, IVA e CAP di legge ed esborsi per € 1241,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1253/2021 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che i costi di lavoro di ripristino e di messa in sicurezza del complesso immobiliare oggetto della compravendita intercorsa tra le parti con atto del 28.7.2015, sono pari ad € 280.000,00 oltre IVA, per l'effetto dichiara che il credito residuo della alienante a saldo prezzo è estinto fino a concorrenza di € 300.000,00 in linea capitale, CP_2 dovendo lo stesso compensarsi con i costi affrontati e da sostenere da per la messa Parte_1 in sicurezza degli immobili. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla CP_2 controparte nel presente giudizio, liquidate in € 12.046,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge ed esborsi per € 1241,00. Così deciso in Prato il 7 giugno 2024
IL GOT Maria Carmen Napolitano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE CIVILE DI PRATO in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Carmen Napolitano ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile n. 1253/21 RG TRA ( con sede in Via Del Carmine 11, in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 persona del l.r. , rappresentata e difesa dagli Avv. ti Renzo Turri e Cristiana CP_1
Turri presso lo studio dei quali in Viale della Repubblica 241 è elettivamente Pt_1 domiciliata ATTORE
CONTRO
CF ) nata a [...] [...], ivi residente Via CP_2 C.F._1 Pt_1
O. Bambini 38, quale erede universale di (C.F. ), nata Persona_1 C.F._2 il 27/03/1923 a e deceduta a in data 10/11/2017 rappresentata e difesa Pt_1 Pt_1 dall'Avv. Gianluca Sansonetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , Pt_1
Viale Vittorio Veneto n. 7 CONVENUTO
All'udienza del 9 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti: per parte attrice: l'Avv. C. Turri conclude come da foglio di pc depositato in pct, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove;
per parte convenuta: l'Avv. Cantale conclude in via istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e nel merito come da comparsa di costituzione e risposta. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 anche in qualità di erede della deceduta per sentire accogliere CP_2 Persona_1 le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Prato accertare e dichiarare che i costi dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile oggetto della compravendita, come previsto dal contratto e dagli accordi integrativi sono pari ad almeno € 280.000,00 oltre IVA così come indicato nella
[... relazione peritale del CTU e voglia accertare e dichiarare che l'obbligazione di Per_2
al pagamento del residuo prezzo della compravendita è da ritenersi Parte_1 compensata, o che le parti hanno pattuito condizioni necessarie e sufficienti al prodursi pagina 1 di 9 dell'effetto compensativo, o che comunque il credito residuo di è da CP_2 considerarsi estinto fino a concorrenza di € 300.000,00 in linea capitale con gli importi dei pagamenti (in parte già effettuati per € 111.743,48 oltre IVA per € 24.199,23) per i lavori di messa in sicurezza degli immobili come indicati nella relazione di ATP”. In ha spiegato la domanda esponendo di avere acquistato in data 28.7.2015 Parte_1 da allora rappresentata da in forza di procura generale, un Persona_1 CP_2 fabbricato industriale con scrittura privata autenticata del Notaio Il prezzo Parte_2 della compravendita convenuto tra le parti era pari a € 1.500.000,00; parte di esso era stato corrisposto con le seguenti modalità: 1) € 50.000,00 con assegno emesso all'ordine di
[...]
in data 4.3.2015 2) € 100.000,00 con assegno emesso all'ordine di in Per_1 Persona_1 data 18.3.2015 ; 3) € 62.905,51 con due assegni emessi, su richiesta della parte venditrice, all'ordine di;
4) € 37.094,49 con due assegni emessi all'ordine di Organizzazione_1 [...]
in data 28.7.2015 . Per_1
Con riferimento al residuo importo ancora da versare pari a € 1.250.000,00 i contraenti avevano stabilito che la cifra sarebbe stata corrisposta nei seguenti termini: a) € 250.000,00 entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto con la precisazione che alla suddetta somma sarebbero state imputate le spese affrontate dall'acquirente per la messa in sicurezza del bene risultanti da fatture intestate a , così come concordato nel Persona_1 contratto preliminare del 18.3.2015; b) € 500.000,00 entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto;
c) € 500.000,00 entro 18 mesi dalla data di stipulazione del contratto. Le parti avevano precisato che le rate semestrali previste avrebbero dovuto essere anticipate in un'unica rata entro dieci giorni dall'approvazione del piano attuativo sviluppato per la compensazione urbanistica di cui alla L. R. 65/2014 e del conseguente rilascio del permesso di costruire sul terreno posto nel Macrolotto 1 di proprietà della società acquirente. Successivamente alla conclusione del contratto le parti sottoscrissero due “accordi integrativi a contratto di compravendita”. Con la scrittura privata del 20/4/2016, autenticata dal Notaio rep. 3517 racc. Parte_2
2699, le parti pattuirono che la somma di € 300.000,00 sarebbe stata corrisposta entro e non oltre il 30.9.2017 nel rispetto della normativa antiriciclaggio e che quest'ultimo pagamento sarebbe avvenuto al netto delle spese di messa in sicurezza della cisterna, con l'ulteriore precisazione che alla suddetta cifra avrebbero dovuto essere imputate tutte le somme sostenute dalla parte acquirente per la messa in sicurezza degli immobili se richieste successivamente dal Comune o dagli Enti preposti, risultanti da fatture intestate a
[...]
, previa esibizione di idonea documentazione. Per_1
In data 24/10/2017 fu stipulata un'altra scrittura privata autenticata Notaio Parte_2 rep. 5510 racc. 4269 nella quale le parti riconobbero preliminarmente che a quella data residuava da corrispondere per saldo prezzo la cifra di € 800.000,00 e stabilirono di modificare ancora una volta le condizioni che avevano convenuto sulla dilazione di pagamento nei seguenti termini: pagina 2 di 9 quanto ad € 150.000,00 entro e non oltre il 31.10.2017;
quanto ad € 150.000,00 entro e non oltre il 31.3.2018;
quanto ad € 100.000,00 entro e non oltre il 31.5.2018;
quanto ad € 100.000,00 entro e non oltre il 31.7.2018;
quanto ad € 300.000,00 entro e non oltre il 31.12.2018. Con riferimento all'ultima porzione di pagamento le parti avevano pattuito che l'importo sarebbe stato corrisposto al netto delle spese di messa in sicurezza della cisterna e che alla suddetta somma avrebbero dovuto essere imputati i costi sostenuti dalla parte acquirente per la messa in sicurezza della cisterna, nonché tutte le altre spese dalla medesima sostenute per la messa in sicurezza degli immobili oggetto della compravendita se richieste successivamente dal o dagli enti preposti, risultanti da apposite fatture intestate a o alla CP_3 Persona_1 società previa esibizione di idonea documentazione ed in accordo tra le Organizzazione_2 parti;
le suddette spese avrebbero potuto essere imputate al pagamento della sola ultima rata. Con la suddetta scrittura fu concessa ipoteca in favore della parte alienante sull'immobile posto in Via Carradori n. 58 – 60 per la complessiva somma di € 500.000,00. Nel tempo era insorto controversia tra le parti in relazione all'entità dei costi per i lavori necessari alla messa in sicurezza della sicurezza della cisterna e per le spese che sarebbero divenute necessarie in conseguenza delle richieste del o degli Enti preposti per CP_3
l'adeguamento degli immobili. Di fatto si realizzarono dei crolli che comportarono l'adozione da parte del di ordinanze di messa in sicurezza del compendio immobiliare e Controparte_4
l'assunzione da parte di del costo degli interventi, con esborso di € 39.931,48 oltre Parte_1
IVA, mentre quest'ultima imposta avrebbe dovuto essere pagata da alla quale Persona_1 avrebbero dovuto essere intestate le fatture. Nell'ambito del contenzioso che si era originato erede di , chiese CP_2 Per_1
l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. volta a quantificare l'ammontare delle spese, a determinare la tipologia e le caratteristiche delle opere da eseguirsi per la messa in sicurezza dell'immobile, oltre ai relativi costi, ed addivenire così ad una composizione bonaria della lite. La CTU svolta aveva stimato l'entità dei costi per la messa in sicurezza dell'immobile in € 280.000,00 oltre IVA. Anche dopo la consulenza tecnica si erano verificati altri crolli che avevano causato altri esborsi da parte di nella misura di € 82.500,00 oltre IVA per le Parte_1 opere urgenti che si erano rivelate necessarie. L'attrice ha rappresentato che non aveva accettato il risultato dell'accertamento Persona_1 ed aveva perfino proposto istanza di fallimento nei suoi confronti assumendo di essere creditrice della somma di € 300.000,00 a titolo di prezzo della compravendita mentre tale cifra, secondo la prospettazione attorea, avrebbe dovuto essere scalata dal costo dei lavori accertato nella consulenza tecnica preventiva e da quelli che aveva già affrontato. Il Parte_1 ricorso per la dichiarazione di fallimento era stato respinto con pronuncia del Tribunale di Prato, confermata dalla Corte di Appello di Firenze.
pagina 3 di 9 In virtù di quanto esposto avendo interesse a sentire dichiarare che il costo Parte_1 degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza dell'immobile oggetto della compravendita è quello quantificato in sede di ATP e ritenendo che nell'accordo integrativo del 24.10.2017, le parti avevano contemplato un'ipotesi di compensazione volontaria in ragione dei reciproci crediti, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra formulate.
2. Si è costituita in giudizio in data 26.10.2021 con comparsa assumendo CP_2
l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto. La convenuta ha evidenziato che era decaduta dal beneficio del termine in ordine al Parte_1 pagamento convenuto dato che non aveva provveduto a corrispondere i ratei scaduti al 31/01/17 di €.200.000,00 ed al 31 maggio 2017 (€.300.000,00). La convenuta ha lamentato la mancata corresponsione del saldo prezzo di € 300.000,00 da parte di scaduto al 31.12.2018, ha contestato l'efficacia probatoria dell'ATP Parte_1 anche in punto di quantificazione delle spese ed ha focalizzato la mancata esecuzione dei lavori da parte di entro il 31.12.2018 termine da considerarsi essenziale. Parte_1
i è opposta alla dichiarazione di compensazione sostenuta dall'attrice, in primo luogo Per_1 perché il credito vantato da quest'ultima non era certo e poi perché non ricorrevano i presupposti per la compensazione volontaria, dato che la volontà delle parti non aveva espresso quella intenzione;
laddove essa fosse in ipotesi configurabile ha sostenuto che il periodo di riferimento per applicarla, tenendo conto dei costi sostenuti da , sarebbe Parte_1 stato quello del 31.12.2018. La convenuta ha rilevato che il degrado che aveva interessato il complesso immobiliare non poteva esserle addebitato dato che dall'epoca della compravendita, conclusa nel 2015, l'acquirente non aveva eseguito le opere per mettere in sicurezza la cisterna. Ha osservato sul punto che il ponteggio installato, primo elemento per avviare l'operazione di messa in sicurezza della cisterna aveva avuto un costo di € 50.000,00, inferiore alla stima operata dal CTU nell'ambito della procedura cautelare. Per_2
Contestando le tre soluzioni con cui il CTU aveva concluso l'accertamento, le quali comunque avevano evidenziato un credito in favore di , ed asserendo che l'IVA non poteva CP_2 esserle addebitata, ha concluso in via principale affinché il Tribunale rigettasse la domanda
[... attorea, ed in via subordinata affinché fosse accertato il minor credito nei confronti di
Parte_1
La causa non ha visto istruttoria orale, poiché le richieste istruttorie avanzate da parte attrice sono state considerate tardive rispetto ai termini di scadenza della seconda e della terza memoria ex art. 183 VI co c.p.c., mentre quelle avanzate da parte convenuta sono state ritenute superflue ai fini del decidere. E' stata fissata l' udienza per la precisazione delle conclusioni al 9.10.2023 nella quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate sopra richiamate.
≈ 3. All'esito del giudizio il giudice ritiene che la domanda azionata in citazione sia fondata e che meriti accoglimento . pagina 4 di 9 4. Preliminarmente deve confermarsi l'ordinanza con cui sono state respinte le istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto tardive rispetto alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI co c.p.c.. L'opinione contraria proposta da parte attrice nella comparsa conclusionale, fondata sulla mancanza di contestualità tra lo svolgimento “figurato” dell'udienza cartolare e la conoscenza dei provvedimenti presi dal Giudice in tale udienza, presuppone in modo erroneo che l'ordinanza dovesse essere comunicata alle parti, mentre nel caso di specie si trattava del verbale di udienza nel quale il giudice ha preso atto della trasmissione delle note di trattazione scritta, riportandole quali deduzioni delle parti, e poi ha adottato il provvedimento per la prosecuzione del giudizio senza assumere alcuna riserva. Nessuna comunicazione era dovuta alle parti, trattandosi di verbale di udienza, di talchè la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI co c.p.c. andava calcolata dal giorno dell'udienza, seppure celebrata in forma cartolare, e non dalla comunicazione del verbale.
5. Ciò premesso, valutando il merito delle questioni controverse si osserva quanto segue. La causa ha ad oggetto la determinazione dei costi necessari per la messa in sicurezza del complesso immobiliare oggetto del contratto di compravendita stipulato tra le parti, l'imputazione degli stessi al saldo prezzo e la valutazione sulla eventuale compensazione delle poste creditorie.
6. Occorre prendere le mosse dalla consulenza tecnica preventiva promossa dalla convenuta avente ad oggetto il seguente quesito: “Quali siano le opere necessarie alla messa in sicurezza della cisterna presente nell'immobile oggetto di causa;
quali siano i costi di tali opere”. Il CTU nominato, adiuvato dall'ausiliario ingegnere, ha confermato che nel complesso immobiliare sono presenti fabbricati e manufatti costruiti prevalentemente in legno ed in muratura, versanti in stato di abbandono da decine d'anni, diroccati e semi crollati, tra i quali vi è una torre piezometrica, edificata in cemento armato, composta da un fusto avente altezza venti metri e da un serbatoio di quattro metri. La struttura ha un'altezza totale di ventiquattro metri. Il CTU ha indicato che gli effetti determinati dal tempo, dagli agenti atmosferici e dalla mancata manutenzione hanno innescato il processo chimico di carbonatazione del calcestruzzo e la conseguente corrosione delle armature, visibili nei pilastri e nei traversi della torre. Il CTU, pur premettendo che la collocazione della torre all'interno di una struttura diroccata aveva reso difficile individuare il tipo di intervento di messa in sicurezza, ha concluso che lo stato della stessa, in ragione delle sue caratteristiche strutturali, non è tale da garantire le condizioni minime di stabilità richieste dalla normativa vigente e costituisce una fonte di pericolo, sia per le persone che per le costruzioni circostanti alcune delle quali di origine medievali, per il rischio concreto di crollo.
Rispondendo ai quesiti il CTU ha individuato tre possibili soluzioni per la messa in sicurezza:
1) demolizione controllata della torre e del serbatoio,
2) intervento di adeguamento strutturale statico e miglioramento sismico;
3) messa in sicurezza temporanea. pagina 5 di 9 Nella valutazione della concreta fattibilità delle soluzioni proposte ha precisato quanto segue. La soluzione indicata al punto 1), pur essendo più rapida, sconta l'impossibilità di effettiva attuazione in quanto il ha ritenuto l'intervento non ammissibile stante il valore CP_3 storico, testimoniale ed identitario della torre piezometrica che l'assoggetta ad un'opera di recupero e di consolidamento prevista dall'art. 149 del N.T.A. del Piano operativo (sul punto il CTU ha richiamato la risposta del 19.5.2020). Dovendo comunque fornire una riposta al quesito sui costi preventivabili ha stimato una cifra compresa tra € 145.000,00 e 150.000,00 oltre IVA, secondo le offerte raccolte e la ricerca di mercato compiuta. L'ipotesi prospettata al punto 2), avente ad oggetto l'adeguamento strutturale ed il miglioramento sismico, è stata ritenuta dal CTU l'unica percorribile anche in relazione a quanto evidenziato dalla Commissione Edilizia del Comune . Tenuto conto dell'analisi Org_2 condotta sulla capacità di resistenza strutturale il CTU ha descritto un percorso che prevede l'esecuzione di analisi, di saggi e di prelievi, che si esplica nella previsione di interventi di sostegno del serbatoio per la messa in sicurezza temporanea della torre e che contempla infine un'azione di recupero della struttura, di rinforzo delle fondamenta e dei pilastri. Tale soluzione si sostanzia in una forma di ripristino complessivo per evitare l'ulteriore degrado, che però comprende anche demolizioni di parti di fabbricato, segnatamente di quello posto alla base della torre e di quello situato di fronte a questa, già semi crollato e comunque pericolante. Il CTU ha stimato i costi per tale intervento in € 280.000,00. La messa in sicurezza temporanea, delineata quale soluzione n. 3, è stata invece ritenuta avere valenza limitata ed efficacia non risolutiva, seppure sia caratterizzata da una tempistica più ridotta;
essa però è tesa solamente ad arginare il pericolo di crollo e non ad eliminarlo. Per tale intervento il costo è stato indicato in € 80.000,00. Il Giudice scrivente ritiene che deve sicuramente essere condivisa e preferita la soluzione n. 2, proposta come l'unica percorribile, scartando a priori le ipotesi nn. 1 e 3 in quanto inattuabili ed inammissibili, in ragione del parere negativo alla demolizione formulato dalla Commissione Edilizia del Comune di e poiché l'intervento parziale volto alla messa in sicurezza Pt_1 temporanea finisce col rivelarsi di poca utilità e comunque non risolutivo dei gravi e concreti pericoli di crollo evidenziati. Tale conclusione poggia sul parere tecnico fornito dall'Ingegnere, nominato quale ausiliario nel corso delle operazioni di consulenza tecnica preventiva. Questi ha evidenziato che il livello elevato di degrado trova origine nella mancata manutenzione delle strutture che ha provocato l'avanzata del fronte di carbonatazione del calcestruzzo ben oltre lo spessore superficiale del copriferro di calcestruzzo;
ha verificato inoltre che il copriferro risulta diffusamente espulso lungo i pilastri ed i traversi, per effetto dell'esposizione agli agenti atmosferici la cui azione hanno comportato la corrosione delle barre di armatura. La soluzione individuata come l'unica percorribile risulta non solo ben argomentata sotto il profilo tecnico ma è aderente alla situazione concreta in cui versa il complesso ben descritta pagina 6 di 9 anche dal punto vista della raffigurazione dello stato dei luoghi;
essa trova anche l'approvazione del Comune la cui commissione edilizia ha espresso un parere mirato al mantenimento della struttura e non alla sua demolizione. I costi quantificati per il recupero della struttura sono stati quantificati in € 280.000,00. Giungendo ad esaminare l'attuazione degli impegni assunti nel contratto di compravendita e nelle successive scritture è risultato dato pacifico che la società attrice, in forza delle dilazioni concordate, ha pagato il prezzo complessivo dell'immobile salvo l'ultima rata di € 300.000,00. Ma rispetto a tale versamento le parti avevano adottato una regolamentazione particolare che traeva la sua origine proprio dal pessimo stato di conservazione del complesso, tanto noto, quanto esplicitato nel contratto di compravendita. Basta leggere l'art. 4 del contratto del 28 luglio 2015, laddove è indicato che: “La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che gli immobili oggetto del presente atto presentano forti lesioni come risulta dalla comunicazione P.G. 30694 del 12 marzo 2013 riferita alle strutture lesionate del serbatoio dell'acqua, nonché dissesti e crolli, l'ultimo dei quali, avvenuto in data 5 marzo 2015 e che per tale motivo il ha emesso un'ordinanza in data 6 marzo 2015, n. 513, con la Controparte_4 quale ha ordinato alla parte venditrice "di mettere in atto gli interventi necessari al ripristino della sicurezza delle strutture dell'edificio in oggetto in quanto sussistono gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica. La parte venditrice ha autorizzato la parte acquirente in data 9 marzo 2015 ad eseguire le opere necessarie per la messa in sicurezza;
conseguentemente è stata depositata presso il Comune di istanza ai sensi dell'art. 8 REC. PG. 38150 del 11 marzo 2015. Tali Pt_1 opere sono state parzialmente eseguite dalla parte acquirente, che ha sostenuto tutte le spese conseguenti, materiali e tecniche necessarie per l'esecuzione della messa in sicurezza, mentre sono ancora da completare le opere di cui alla comunicazione del 12 marzo 2013 P.G. 30694 in relazione alle strutture lesionate del serbatoio dell'acqua. Nel menzionato contratto era stato previsto che: tutti i predetti costi, anche in relazione alla opere ancora da eseguirsi, nonché le spese relative al noleggio delle transenne, che verranno fatturate dalla società " di alla parte venditrice, verranno detratte dal Org_3 Pt_1 pagamento dilazionato previsto al precedente articolo del prezzo, al punto a), come già previsto nel preliminare di compravendita stipulato fra le parti con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio di in data 18 marzo 2015, repertorio n. 2217 e Parte_2 Pt_1 raccolta n. 1681, registrato il 23 marzo 2015 al n. al n. 2678 serie 1T e trascritto Pt_1 Pt_1 il 23 marzo 2015 al n. 1702 di Registro Particolare, di cui il presente atto costituisce adempimento. In particolare le parti precisano che fino alla data odierna la parte acquirente ha pagato interamente le fatture n. 28 del 31 marzo 2015 dell'importo di euro 10.980,00 (diecimilanovecentoottanta virgola zero zero) compresa i.v.a. e n. 72 del 30 giugno 2015 dell'importo di euro 18.324,40 (diciottomilatrecentoventiquattro virgola quaranta) compresa i.v.a., emesse nei confronti della parte venditrice dalla società con sede in Organizzazione_4
pagina 7 di 9 , c.f. e che detti importi saranno interamente detratti dalla rata di cui alla Pt_1 P.IVA_2 precedente lett. a) dell'articolo 2 del presente atto.” Nell'atto integrativo del 20 aprile 2016 furono stabilite nuove modalità di rateizzazione del prezzo di vendita e, in particolare, con riferimento all'ultima rata, fu previsto che: “quanto ad euro 300.000,00 entro e non oltre il 30 settembre 2017 nel rispetto della normativa antiriciclaggio;
questo ultimo pagamento sarà corrisposto al netto delle spese di messa in sicurezza della cisterna, pertanto a detta somma dovranno essere imputate tutte le somme sostenute dalla parte acquirente per la messa in sicurezza della cisterna, nonché le altre spese dalla medesima sostenute per la messa in sicurezza degli immobili in oggetto se richieste successivamente dal o dagli Enti preposti, che risulteranno da apposite fatture CP_3 intestate a previa esibizione di idonea documentazione;
la parte venditrice Persona_1 altresì consente che le spese sostenute a tale titolo siano decurtate, ove richiesto dalla parte acquirente, dalla prima scadenza di pagamento del prezzo di vendita successiva all'effettivo pagamento effettuato dalla parte acquirente a tale titolo.”; Nella successiva scrittura del 24 ottobre 2017, ancora si fa riferimento alla necessità della messa in sicurezza del complesso. Si legge infatti che le parti, dandosi reciprocamente atto che rispetto al prezzo convenuto di € 1.500.000 era rimasto da pagare l'importo di € 800.000, avevano stabilito che la cifra di € 300.000,00 sarebbe stata versata entro e non oltre il 31 dicembre 2018 nel rispetto della normativa antiriciclaggio, precisando che questo ultimo pagamento “sarà corrisposto al netto delle spese di messa in sicurezza della cisterna, pertanto a detta somma dovranno essere imputate tutte le somme sostenute dalla parte acquirente per la messa in sicurezza della cisterna, nonché le altre spese dalla medesima sostenute per la messa in sicurezza degli immobili in oggetto se richieste successivamente dal Comune o dagli Enti preposti, che risulteranno da apposite fatture intestate a o alla società Persona_1 [...]
previa esibizione di idonea documentazione ed in accordo tra le parti;
Parte_1 dette spese potranno essere imputate al pagamento della sola ultima rata.” Le disposizioni convenute sono chiare, hanno presupposto la fatiscenza del complesso e la necessità di affrontare dei costi per la messa in sicurezza della cisterna che devono essere scomputate dall'ultima parte di prezzo ancora da corrispondere da parte attrice. Le risultanze del procedimento di consulenza tecnica preventiva hanno confermato in modo definitivo la necessità di eseguire consistenti interventi volti alla messa in sicurezza della cisterna, quantificandone l'importo. In attuazione degli accordi sopra richiamati la spesa indicata dal CTU per affrontare tale intervento deve essere scomputata dall'ultima parte del prezzo ancora dovuta da Parte_1
[... nei confronti della parte alienante. Le disposizioni delle scritture integrative al contratto di compravendita delineano un patto con cui le parti avevano previsto di operare la compensazione fra il credito esistente della venditrice a titolo di saldo prezzo e quello che sarebbe insorto in capo all'acquirente per le opere da affrontare;
costoro avevano fissato le condizioni necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti. pagina 8 di 9 Il credito della convenuta a dichiarato estinto fino a concorrenza della somma di € Per_1
300.000,00 in linea capitale dati i pagamenti già eseguiti per le opere compiute e nella restante parte per quelli da sostenere per le opere di messa in sicurezza così come indicato nella procedura di consulenza tecnica preventiva. La soccombenza comporta per parte convenuta il carico delle spese processuali sostenute dalla controparte (art. 91 c.p.c.), che vengono quantificate, applicando i valori medi dello scaglione, nella misura di € 12.046, 00 oltre spese generali 15%, IVA e CAP di legge ed esborsi per € 1241,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1253/2021 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che i costi di lavoro di ripristino e di messa in sicurezza del complesso immobiliare oggetto della compravendita intercorsa tra le parti con atto del 28.7.2015, sono pari ad € 280.000,00 oltre IVA, per l'effetto dichiara che il credito residuo della alienante a saldo prezzo è estinto fino a concorrenza di € 300.000,00 in linea capitale, CP_2 dovendo lo stesso compensarsi con i costi affrontati e da sostenere da per la messa Parte_1 in sicurezza degli immobili. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla CP_2 controparte nel presente giudizio, liquidate in € 12.046,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge ed esborsi per € 1241,00. Così deciso in Prato il 7 giugno 2024
IL GOT Maria Carmen Napolitano
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