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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1121/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1121/2023
All'udienza del 12/02/2025 ore 10.06 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv Parte_1
ROTUNDO SIMONA . Per parte resistente nessuno è presente Il Giudice verifica la regolarità delle notifiche dichiara la contumacia del . CP_1
Il procuratore dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza ed esprime il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli L'avv. Rotundo discute riportandosi agli atti. Il difensore dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza Il procuratore dichiara che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1121/2023 promossa da: con il patrocinio degli Avv.ti RINALDI Giovanni, MICELI Walter, ROTUNDO CP_2
Simona e GANCI Fabio, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri procuratori: Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
ricorrente contro
(già ) in Controparte_3 Controparte_4 persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio del funzionario delegato dott.ssa Laura Marino e domiciliato in Lucca piazza Guidiccioni n.2
Resistente contumace
Oggetto: retribuzione professionale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A) La ricorrente ha adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/3/2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e ha Controparte_3 domandato, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, oltre rivalutazione e interessi, in ordine all'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
C) La causa è stata istruita documentalmente.
1 ***
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento
La ricorrente ha stipulato con il contratti a tempo determinato negli AA.SS. Controparte_3
2020/2021 e 2021/2022 per svolgere supplenze temporanee.
La ricorrente ha instaurato il presente giudizio per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della c.d.
“retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 del CCNL del Co. Sc. del 15/3/2001 per le giornate di lavoro prestate nell'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022.
La ricorrente fonda la propria pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la loro posizione e quella dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l'Amministrazione riconosce la retribuzione professionale docenti suddetta.
Sulla presente questione si è già espressa in numerose occasioni la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., sent. 27 luglio 2018, n. 20015), rilevando che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". La Corte di legittimità ha anche sostenuto che l'emolumento di cui si tratta “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”.
Dalla giurisprudenza costante si desume il condivisibile principio per cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”.
La disposizione deve essere, infatti, interpretata nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la retribuzione professionale docenti spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste. Il rinvio alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999”, infatti, non identifica le categorie di personale beneficiarie dell'emolumento, bensì il richiamo è meramente circoscritto ai criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
2 Pertanto, la ricorrente ha diritto alle differenze retributive derivante dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti, egualmente a tutti i docenti e agli educatori, in virtù del principio di non discriminazione.
Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e dell'art. 7, co. 3 CCNL del 31/8/1999, la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 per il “Compenso individuale accessorio”. Ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ult. cit., il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso
è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
In forza del CCNL comparto Scuola 2007, l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,47 (quindi, euro 164,00 mensili) fino al 28 febbraio 2018; ad euro 5,82 (quindi, euro 174,59 mensili) ai sensi del CCNL Scuola 2016/2018 con decorrenza dal 1° marzo 2018 e, dal 1° gennaio 2022 è pari ad euro 184,50 mensili.
La difesa della ricorrente, come da allegato in ricorso, ha quantificato le somme spettanti a quest'ultima a titolo di retribuzione professionale docenti, specificando come alla stessa, per l'A.S. 2020/2021 e devono essere riconosciuti € 2.458,30.
Spese di lite
Seguono la soccombenza come per legge, osservandosi che le stesse pronunce della Cassazione citate nel ricorso introduttivo sono state emesse in epoca ben antecedente all'introduzione del presente giudizio. Le spese si liquidano in valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, stante la semplicità dell'unica questione trattata con relativa riduzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato indicati nel ricorso e, per l'effetto, condanna il in persona del Ministro pro- Controparte_3 tempore al pagamento delle relative differenze retributive, pari ad € 2.458,30.
3 Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese e competenze del CP_1 presente giudizio che si liquidano in € 721,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex artt. 429 e281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
4
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1121/2023
All'udienza del 12/02/2025 ore 10.06 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv Parte_1
ROTUNDO SIMONA . Per parte resistente nessuno è presente Il Giudice verifica la regolarità delle notifiche dichiara la contumacia del . CP_1
Il procuratore dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza ed esprime il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli L'avv. Rotundo discute riportandosi agli atti. Il difensore dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza Il procuratore dichiara che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1121/2023 promossa da: con il patrocinio degli Avv.ti RINALDI Giovanni, MICELI Walter, ROTUNDO CP_2
Simona e GANCI Fabio, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri procuratori: Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
ricorrente contro
(già ) in Controparte_3 Controparte_4 persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio del funzionario delegato dott.ssa Laura Marino e domiciliato in Lucca piazza Guidiccioni n.2
Resistente contumace
Oggetto: retribuzione professionale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A) La ricorrente ha adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/3/2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e ha Controparte_3 domandato, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, oltre rivalutazione e interessi, in ordine all'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
C) La causa è stata istruita documentalmente.
1 ***
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento
La ricorrente ha stipulato con il contratti a tempo determinato negli AA.SS. Controparte_3
2020/2021 e 2021/2022 per svolgere supplenze temporanee.
La ricorrente ha instaurato il presente giudizio per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della c.d.
“retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 del CCNL del Co. Sc. del 15/3/2001 per le giornate di lavoro prestate nell'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022.
La ricorrente fonda la propria pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la loro posizione e quella dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l'Amministrazione riconosce la retribuzione professionale docenti suddetta.
Sulla presente questione si è già espressa in numerose occasioni la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., sent. 27 luglio 2018, n. 20015), rilevando che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". La Corte di legittimità ha anche sostenuto che l'emolumento di cui si tratta “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”.
Dalla giurisprudenza costante si desume il condivisibile principio per cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”.
La disposizione deve essere, infatti, interpretata nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la retribuzione professionale docenti spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste. Il rinvio alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999”, infatti, non identifica le categorie di personale beneficiarie dell'emolumento, bensì il richiamo è meramente circoscritto ai criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
2 Pertanto, la ricorrente ha diritto alle differenze retributive derivante dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti, egualmente a tutti i docenti e agli educatori, in virtù del principio di non discriminazione.
Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e dell'art. 7, co. 3 CCNL del 31/8/1999, la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 per il “Compenso individuale accessorio”. Ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ult. cit., il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso
è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
In forza del CCNL comparto Scuola 2007, l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,47 (quindi, euro 164,00 mensili) fino al 28 febbraio 2018; ad euro 5,82 (quindi, euro 174,59 mensili) ai sensi del CCNL Scuola 2016/2018 con decorrenza dal 1° marzo 2018 e, dal 1° gennaio 2022 è pari ad euro 184,50 mensili.
La difesa della ricorrente, come da allegato in ricorso, ha quantificato le somme spettanti a quest'ultima a titolo di retribuzione professionale docenti, specificando come alla stessa, per l'A.S. 2020/2021 e devono essere riconosciuti € 2.458,30.
Spese di lite
Seguono la soccombenza come per legge, osservandosi che le stesse pronunce della Cassazione citate nel ricorso introduttivo sono state emesse in epoca ben antecedente all'introduzione del presente giudizio. Le spese si liquidano in valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, stante la semplicità dell'unica questione trattata con relativa riduzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato indicati nel ricorso e, per l'effetto, condanna il in persona del Ministro pro- Controparte_3 tempore al pagamento delle relative differenze retributive, pari ad € 2.458,30.
3 Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese e competenze del CP_1 presente giudizio che si liquidano in € 721,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex artt. 429 e281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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