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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 661 dell'anno 2019 posta in decisione con ordinanza del 25/10/2024 comunicata in pari data, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Mela (ME) il 26/09/1945 (cod. fis. ), entrambi elettivamente C.F._2
domiciliati in Venetico Marina (ME), Via Siracusano n. 30, presso lo studio dell'Avv.
Pietro Giorgianni che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTI in RIASSUNZIONE
E
(cod. fis. e partita Iva ) in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
legale p.t. con sede legale in San ON Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Parisi e dall'Avv. Ugo Nichetti in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Messina, Piazza Immacolata di marmo n. 4
RESISTENTE in RIASSUNZIONE Dipartimento Regionale Controparte_2 dell'Energia - della Regione Siciliana (cod. fis. ), in persona del suo P.IVA_2
Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina, con domicilio in Messina, Via dei Mille Is. 221.
RESISTENTE in RIASSUNZIONE
Regione Siciliana, in persona del suo Presidente e come tale legale rappresentante pro tempore (cod. fis. ) con sede in Piazza Indipendenza, 21, Palazzo P.IVA_2
d'Orleans - 90129 Palermo,
RESISTENTE in RIASSUNZIONE - CONTUMACE
Nel procedimento in riassunzione promosso con rito speciale di cognizione sommaria ex art. 29 D.Lgs 150/2011 a seguito di ordinanza n. 15722/2019 della Corte di
Cassazione pubblicata il 11/06/2019 nel ricorso 3934/2014.
OGGETTO: condannatorio
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione innanzi alla Corte di Appello di Messina notificato il 03/05/2012,
e hanno proposto opposizione avverso Parte_1 Parte_2
la determina Dirigenziale dell' e dei servizi di pubblica utilità Controparte_3
della Regione Siciliana n. 72 del 22/02/2012 con la quale era stata determinata in complessivi Euro 8.200,00 la somma da corrispondere a titolo di indennità di occupazione e per i danni arrecati ai propri beni immobili, siti nel Comune di San Pier
Niceto (ME), Fg. 6 particelle 541,76, 542, 73, 525, 516, 524 e 523, a seguito della realizzazione del rnetanodotto denominato "Montalbano Elicona Messina".
Era infatti accaduto che con Decreto assessoriale del 05/06/2007 la CP_1
, era stata autorizzata ad occupare d'urgenza una superficie di terreno estesa per
[...]
complessivi mq 10.400 circa, di proprietà degli opponenti per come sopra indicata e che con decreto di occupazione d'urgenza e immissione in possesso del 25/07/2007 si era provveduto alla materiale occupazione come da verbale di consistenza nel quale era riportato che il terreno si presentava totalmente incolto, occasione alla quale gli pag. 2/10 opponenti non presenziavano in quanto nella comunicazione da essi ricevuta la superficie era indicata, per quello che risulterà un mero errore, in soli mt. 10,40, motivo per il quale ritenevano inutile la loro presenza.
Gli opponenti però, constatato successivamente che la superficie occupata era invece ben superiore e pari, infatti, non già a soli 10,40 mq per come indicato nella comunicazione ricevuta, bensì a 10.400 mq per come disposto in decreto assessoriale, si attivavano e quindi avviavano azione giudiziaria per opporsi alla determina n. 72 del
22/02/2012 nella quale veniva determinata l'indennità da corrispondere in Euro
8.200,00 per una superfice occupata indicata in mq 8.600; chiedevano quindi all'adita
Corte il riconoscimento della maggiore indennità spettante con i danni subiti al terreno.
Nell'instaurato giudizio R.G. 333/2012 si costituiva la Controparte_1
contestando l'opposizione ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità de1 giudizio per violazione dell'art. 29 del D.Lgs. 150/2011; si costituiva anche l' di pubblica eccependo la Controparte_4 CP_2
carenza di legittimazione passiva e rilevando, comunque, l'infondatezza delle domande.
La Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 391/2013 ha dichiarato inammissibile l'opposizione per mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 29 D.Lgs.
150/2011.
Avverso tale sentenza e hanno Parte_1 Parte_2
proposto ricorso per cassazione.
Con ordinanza n. 15722/2019 pubblicata in data 11/06/2019, la Suprema Corte di
Cassazione, Prima sezione civile, ha ritenuto tempestiva l'opposizione in quanto proposta nei termini di legge ed ha così provveduto: “La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, respinto il secondo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Messina anche per le spese del giudizio di legittimità”.
Con ricorso di cognizione sommaria del 12/10/2019 e Parte_1 Parte_2
hanno riassunto il procedimento innanzi a questa Corte;
nell'instaurato
[...]
giudizio R.G. 661/2019 si sono costituiti la e l'Assessorato Controparte_1
Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica , mentre la Regione Siciliana è CP_2
rimasta contumace.
pag. 3/10 Con ordinanza del 08/05/2023 la Corte ha disposto attività istruttoria nominando quale
CT l'Arch. il quale depositava il suo elaborato peritale. Persona_1
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
25/10/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Regione Siciliana in persona del Presidente
p.t., che non si è costituita nel giudizio.
Osserva la Corte che il presente giudizio di riassunzione deve tenere conto delle disposizioni rese dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata ordinanza n. 15722/2019 pubblicata in data
11/06/2019; in essa la Suprema Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso ed ha quindi ritenuto tempestiva l'azione originariamente promossa da e Parte_1 Pt_1
che pertanto va ritenuta procedibile. Parte_2
Va quindi esaminata la domanda con la quale gli odierni ricorrenti, opponendosi alla determina dirigenziale dell'Assessorato del1'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana
n. 72 del 22/02/2012 con la quale era stata determinata in complessivi Euro 8.200,00 la somma da corrispondere a titolo di indennità di occupazione e per i danni arrecati ai propri beni immobili, siti nel Comune di San Pier Niceto (ME), Fg. 6 particelle 541,76, 542, 73, 525,
516, 524 e 523, a seguito della realizzazione del rnetanodotto denominato "Montalbano
Elicona Messina”, hanno chiesto il riconoscimento della giusta indennità e la condanna dei resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti al terreno.
A tal uopo la Corte con ordinanza del 08/05/2023 ha disposto CT con il seguente incarico: “- ritenuto che va disposta c.t.u. allo scopo di determinare l'indennità di cui all'art. 50 del d.p.r.
08/06//2001 n.327, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 36 della l.r.s. 02/08/2002 n. 7, come integrato dall'art. 24 della l.r.s. 19/03/2003 n. 7 in relazione alle aree oggetto di occupazione legittima meglio descritte nel ricorso e nel provvedimento impugnato, tenendo conto della natura edificabile o meno dei terreni e, quindi, dei criteri previsti dagli artt. 37
(come modificato a seguito della sentenza n. 338/2011 della Corte Costituzionale) e segg. e 40 del d.p.r. 08/06//2001 n.327 (come modificato a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 181/2011) rispettivamente per le aree edificabili e per quelle non edificabili;
- ritenuto altresì che in particolare per le aree non edificabili il c.t.u. dovrà procedere alla
pag. 4/10 individuazione del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi, se esistenti e legittimamente realizzati, anche in relazione all'eventuale esercizio di azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola, ovvero, ove l'area non sia effettivamente coltivata, il
c.t.u. determinerà il valore di mercato del terreno tenendo conto di ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene (caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno, che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione, la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso), con esclusione del criterio della c.d. edificabilità di fatto;
- ritenuto ancora che dovranno essere valutati anche eventuali danni arrecati nel corso dell'occupazione alle porzioni di terreno poi non ricomprese nell'esproprio”.
Il nominato CT Arch. ha depositato il proprio elaborato peritale. Esaminata la Persona_1
CT, questa Corte ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Stante l'impossibilità di individuare l'effettiva superficie occupata legittimamente, in assenza di elementi inconfutabili, il CT ha calcolato l'indennità di occupazione da corrispondere attraverso i dati riportati negli atti di causa e segnatamente nel Decreto di Occupazione
d'Urgenza e immissione in possesso del 25/07/2007 che riporta una superficie di 10.400 mq e nella Determina n. 72 del 22/02/2012 della Regione Siciliana che riporta una superficie definitivamente occupata di 8.600 mq, estrapolando mq 561 dalla particella 945 che di fatto è stata occupata in maniera irreversibile da con la realizzazione di un volume CP_1
tecnico asservito al metanodotto, di un piazzale e di una strada: pertanto la superficie ai fini del calcolo dell'occupazione legittima è pari a 8.039 mq.
In ragione di quanto sopra il CT ha determinato il calcolo dell'indennità dovuta per l'occupazione temporanea di 8.039 mq. applicando l'art.50 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, ed ha valutato l'occupazione di 561 mq. secondo il valore di mercato del suolo occupato in modo irreversibile. A tal uopo, ai fini della valutazione, ha assimilato le superfici utilizzando un unico pag. 5/10 parametro, indistintamente per le zone "PM" (Parco fluviale del Niceto) e le zone di verde agricolo "E2", e per la valutazione del valore di mercato ha applicato il metodo di stima sintetico-comparativo del più probabile valore di mercato dei terreni, procedendo mediante indagini effettuate sui luoghi e presso agenzie immobiliari, per i terreni ricadenti nella zona e/o zone limitrofe con caratteristiche intrinseche ed estrinseche similari, individuando allo scopo un terreno in zona AD SE (messo in vendita al prezzo unitario di Euro/mq 16,5), uno in
AD FR (messo in vendita al prezzo unitario di Euro/mq 8,85), uno in AD
RE (messo in vendita al prezzo unitario di Euro/mq 11,84) ed uno in zona SP 62 (messo in vendita al prezzo unitario di Euro/mq 11,81), e quindi concludendo per un valore unitario medio di zona pari a Euro/mq 12,30, dal quale effettuare una decurtazione del 10% per tenere conto della trattativa di compravendita, ottenendo un valore finale pari a Euro/mq 11,03 . A questo punto il CT ha acquisito alcuni atti notarili relativi a compravendite di terreni nel
Comune di San Pier Niceto nella zona oggetto di stima. con un valore unitario medio tra le due compravendite a Euro/mq 6,70 e quindi, tenuto conto che i valori riportati negli atti di vendita si riferiscono a compravendite comparabili per ubicazione ai terreni oggetto di causa, contrariamente ai terreni accertati attraverso ricerche di mercato, ha in conclusione ritenuto di applicare il valore di Euro/mq pari a 6,70 che risulta certamente più vicino alla realtà trattandosi di valore concretamente applicato in compravendite effettivamente concluse.
L'indennità di occupazione legittima in applicazione dell'art. 10 del DPR 327/2001 è stata quindi calcolata per ogni anno di occupazione pari a 1/12 di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio dell'area, e per ogni mese o frazione di mese un'indennità pari a 1/12 di quella annua, e quindi in relazione alla superfice occupata di mq 8.039 e alla durata di occupazione legittima dal 25/07/2007 (data di immissione in possesso) al 22/02/2012 (data della Determina
n.72) pari a 4 anni 6 mesi e 28 giorni, l'indennità da corrispondere risulta pari a Euro 20.572,02.
L'indennità per l'occupazione irreversibile relativa alla particella 945 del foglio 6 di mq 561, calcolata in base al valore dell'area, è pari invece a Euro 3.759,00.
Complessivamente, quindi, l'importo spettante ai ricorrenti a titolo di indennità di occupazione temporanea e irreversibile va rideterminato in Euro 24.331,02.
pag. 6/10 Tale importo è calcolato alla data odierna e deve quindi intendersi attualizzato;
sullo stesso, quale debito di valore, spettano quindi solo gli interessi legali da calcolarsi a partire dalla data di immissione in possesso e sino al soddisfo.
Il pagamento del suddetto importo va posto a carico in soldo di e Controparte_1
dell'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, con ciò non potendosi accogliere l'assunto difensivo dell'Avvocatura dello Stato secondo il quale unico soggetto legittimato passivo dovrebbe essere in quanto Controparte_1
soggetto occupante;
è vero, infatti, che la materiale occupazione del terreno è stata effettuata solo dalla suddetta società, ma il ruolo dell'Assessorato nella vicenda per cui è causa risulta certamente determinante in quanto ente che ha emesso il provvedimento iniziale con il quale ha autorizzato l'occupazione d'urgenza del bene e quindi certamente legittimato passivo nei confronti dei ricorrenti proprietari.
In riferimento, invece, all'accertamento di eventuali danni arrecati nel corso dell'occupazione, sulla base della documentazione e dello stato dei luoghi riscontrato, il CT ha affermato di non potere esprimere alcuna valutazione.
Osserva la Corte che, per costante orientamento di giurisprudenza della Suprema Corte, può affermarsi il principio generale secondo il quale l'attore in giudizio, se da un lato non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, e nemmeno l'onere di quantificarlo al centesimo - adempimenti non strettamente necessari nè per delimitare il thema decidendum, né per mettere il convenuto in condizioni di difendersi - ha però certamente il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno, e dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale, in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale e con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Per tali ragioni, essendo questo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento meramente generica dei danni subiti e subendi, quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile: generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro ed inutile perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere (cfr. Cass. sez. III, sent. 30/06/2015 n. 13328). Tali principi sono pag. 7/10 stati ripetutamente affermati dalla Suprema Corte (sent. 11353/2004) per la quale l'onere di contestazione gravante sul convenuto, e quello di allegazione gravante sull'attore, sono tra loro speculari e complementari, sicché il mancato assolvimento del secondo, non fa sorgere il primo;
ed ancora (sent. 10527/2011) “l'onere di allegazione (…) va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”.
Infine (sent. 691/2012) “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (…), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento,
e ciò' a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (nello stesso senso, sentenza 17408/2012).
Anche Cass. sez. II, sent. 03/01/2019, n. 10 ha sull'argomento affermato che “l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, del quale deve essere dimostrata l'esistenza, è necessaria anche quando venga proposta una domanda generica di condanna senza una determinazione dell'ammontare del credito, rimandata al successivo giudizio (Cass. 24/1995).
Inoltre, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche valutarne, sia pure in modo sommario e con valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato”.
Su tale ultimo punto va in effetti rilevato che i ricorrenti nel loro originario atto di opposizione del 03/05/2012 introduttivo del primo giudizio innanzi alla Corte di appello, come pure nel ricorso per riassunzione introduttivo del presente giudizio, non hanno indicato in alcun modo quali sarebbero i danni cagionati al loro terreno, non li hanno descritti o individuati e tanto meno hanno fornito alcun elemento utile a supporto o chiarimento della loro domanda, limitandosi ad una formulazione assolutamente generica, priva di qualsivoglia allegazione idonea a specificare il contenuto e le motivazioni della richiesta come pure i necessari criteri per la quantificazione della stessa.
Ne consegue che la domanda di risarcimento dei danni va rigettata.
pag. 8/10 Spese e compensi del giudizio, compreso il primo procedimento R.G. 333/2012, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza anche con riferimento al giudizio R.G. 3934/2014 della Corte di cassazione che in ordinanza 15722/2019 pubblicata in data 11/06/2019 ha rimandato a questa Corte di provvedere alla regolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al giudizio di legittimità
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione promosso da e a seguito di Parte_1 Parte_2
ordinanza n. 15722/2019 della Corte di Cassazione pubblicata il 11/06/2019, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della Regione Siciliana in persona del Presidente p.t.;
2) Determina in Euro 24.331,02 l'importo spettante a e Parte_1 Parte_2
a tiolo di indennità di occupazione temporanea e irreversibile dei propri beni
[...]
immobili, siti nel Comune di San Pier Niceto (ME), Fg. 6 particelle 541,76, 542, 73, 525, 516,
524 e 523, a seguito della realizzazione del rnetanodotto denominato "Montalbano Elicona
Messina";
3) Per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1
l'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana in persona dell'Assessore p.t., in solido fra essi, al pagamento in favore di e Parte_1
di Euro 24.331,02 omnicomprensivo per indennità di occupazione Parte_2
temporanea e irreversibile, oltre interessi legali come in motivazione;
4) Rigetta ogni altra domanda;
5) Condanna in persona del legale rappresentante p.t. e l'Assessorato Controparte_1
Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana in persona dell'Assessore p.t., in solido fra essi, al rimborso in favore di e Parte_1 Parte_2
di spese e compensi del giudizio di legittimità R.G. 3934/2014 della Corte di
[...]
cassazione che liquida in complessivi Euro 480,00 per spese ed Euro 2.000,00 per compensi, e per il presente giudizio di merito, compreso il procedimento R.G. 333/2012, che liquida in complessivi Euro 510,00 per spese ed Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese pag. 9/10 generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; pone le spese di CT a carico, in solido, di
[...] in persona del legale rappresentante p.t. e dell'Assessorato Regionale Controparte_1
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana in persona dell'Assessore p.t..
Messina, camera di consiglio del 28/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 10/10