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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/07/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 646/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 646 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tierno per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
(già , con Controparte_1 Controparte_2 sede in Padula alla via Cammarelle (p.iva ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Menafra e Annamaria Damiani per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2593/2024, pubblicata il 17/05/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “- riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate dal appellante in primo grado con la Pt_1 revoca del decreto ingiuntivo nr. 1360/2020, RG n. 2838/2020, emesso dal
Tribunale di Salerno, II Sezione Civile, dichiarandolo nullo e privo di efficacia;
-
1 condannare l'appellata alla rifusione delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “- rigettare l'appello del e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2593/2024 R.G. 6676/2020; - condannare parte appellante alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori”.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 1360 del 24.6.2020 il Tribunale di Salerno ingiungeva al
[...] il pagamento della somma di € 44.668,57 in favore della società Parte_1 [...]
oltre interessi e rimborso di spese Controparte_2 processuali, a titolo di interessi di mora ex D.L.vo n. 231/2002 maturati sui certificati di pagamento emessi in relazione all'esecuzione del contratto di appalto del 2.12.2015 (“Recupero e riqualificazione urbana del convento dei domenicani per la creazione di un polo culturale”).
In particolare, erano maturati i seguenti interessi moratori: - € 542,46 per 82 giorni di ritardo (dal 9.1.2016 al 31.3.2016) nel pagamento del certificato n. 1 del
10.12.2015 di € 29.995,00; - € 17.668,34 per 254 gg di ritardo (dal 9.1.2016 al
19.9.2016) nel pagamento del certificato n. 1 di € 316.024,04; - € 5.820,97 per 305 gg di ritardo (dal 29.1.2016 al 29.11.2016) nel pagamento del certificato n. 2 del
30.12.2015 di € 86.803,84; - € 85,40 per 172 gg di ritardo (dal 28.4.2017 al
17.10.2017) per il pagamento del certificato n. 3 del 29.3.2017 di € 2.265,12; - €
12.719,69 per 346 gg di ritardo (dal 28.4.2017 al 9.4.2018) per il pagamento del certificato n. 3 di € 167.727,24; - € 7.831,71 per 311 gg di ritardo (dal 27.6.2017 al
4.5.2018) per il pagamento del saldo dopo il collaudo del 28.5.2017 di €
114.894,50.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dall'ingiunto, veniva rigettata con la sentenza in oggetto, nella quale si esponeva che la causa del ritardo allegata dal
Comune (il ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte della Regione
Campania) non è opponibile all'appaltatrice, riguardando solo i rapporti tra i due enti pubblici;
che non può neanche parlarsi di accordo cumulativo, non avendo titolo la società creditrice per agire direttamente nei confronti della presunta coobbligata Regione Campania;
che, quanto alla liberatoria rilasciata dalla società appaltatrice, con la quale ha espressamente dichiarato di non avere nulla a che pretendere dall'ente, “è del tutto irrilevante delibare sulla leggibilità o meno della
2 copia cartacea esibita e sulla presenza o meno della firma”; che, comunque, la firma appare apposta in forma digitale e la copia prodotta sufficientemente leggibile;
che la quantificazione degli interessi moratori da parte della società non CP_2 appare oggetto di particolari contestazioni, neanche supportate da una consulenza di parte.
L'appello
Il propone appello avverso la sentenza e, con un primo motivo Parte_1 di impugnazione, critica l'imputabilità del ritardo conseguente alla ritardata erogazione del finanziamento regionale. Osserva che l'appalto era disciplinato, ratione temporis, dagli artt. 143 e 144 del D.L.vo n. 207/2010, che sostanzialmente riproducono le previsioni del regolamento sul capitolato generale delle opere pubbliche di cui agli art. 29 e 30 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e quelle del precedente D.P.R. 1063/1962, le quali richiedono per il riconoscimento degli interessi sulle rate di acconto o sul saldo un ritardo “per causa imputabile alla stazione appaltante”; che il ritardo nella erogazione delle rate di tale finanziamento regionale esclude un suo colpevole inadempimento nella corresponsione delle rate di acconto e del saldo e ciò anche in ragione della circostanza che l'impresa appaltatrice era venuta meno agli inderogabili obblighi di comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
che il ha emesso i certificati di Pt_1 pagamento nei termini previsti e, non appena ottenute dalla Regione Campania le rate di finanziamento connesse allo stato dei lavori eseguiti, ha provveduto tempestivamente a riversare la somma corrispondente all'impresa appaltatrice;
che quest'ultima nel corso del rapporto è venuta meno agli obblighi di comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, avendo indicato nel contratto di appalto un conto corrente, ove accreditare i mandati di pagamento, senza notificare al Pt_1 la successiva modifica;
che l'onere di comunicazione previsto dall'art. 3 della legge
136/2010 non può essere adempiuto con la fattura poiché la formale comunicazione impone che l'indicazione del conto dedicato debba essere integrato anche delle
“generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi”; che, in assenza di tale formale comunicazione, l'ente non era per nulla onerato di procedere ai pagamenti delle fatture, essendo finanche preclusa la predisposizione dei relativi mandati.
Il secondo motivo censura l'omesso esame dell'eccezione di nullità del contratto di appalto per violazione delle previsioni di cui all'art. 191 T.U., essendo privo di un regolare impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria.
3 Sostiene l'appellante che l'opera è stata realizzata solo grazie al finanziamento regionale, il cui ritardo nella sua erogazione comprova l'assenza di un impegno contabile sul corrispettivo capitolo del bilancio comunale e di una attestazione della copertura finanziaria con fondi comunali;
che la mancata osservanza del principio contabile comporta che le conseguenze del dedotto ritardo nel pagamento delle rate di saldo non possono essere poste a carico del Parte_1
Il terzo motivo di impugnazione ripropone la contestazione in ordine alla quantificazione degli interessi, essendo erronea in ragione del richiamo nel contratto di appalto agli art. 29 e 30 del citato D.M. 145/2000, che rende inapplicabili i termini previsti in tema di ritardo di pagamento delle transazioni commerciali di cui al D.L.vo n. 231/2002. Secondo l'appellante, nonostante le norme del capitolato generale d'appalto (art. 29 e 30), richiamate nel contratto di appalto, siano state abrogate dal D.P.R. n. 207/2010, il loro contenuto risulta comunque riportato negli art. 143 e 144 del D.L.vo n. 207/2010, che disciplina l'appalto stipulato il
2.12.2015. Tali norme prevedono, ai fini della maturazione degli interessi, non solo
“un ritardo imputabile alla stazione appaltante” ma anche una decorrenza degli interessi moratori quando tale ritardo superi il termine di giorni sessanta dalla emissione del certificato di pagamento della rate di acconto o di saldo. Ne consegue quindi l'errore nel conteggio degli interessi in relazione a tali rate.
Il quarto motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine all'eccezione di rinunzia agli interessi, avendo la società appaltatrice dichiarato di non aver null'altro a che pretendere nelle quietanze liberatorie rilasciate successivamente al loro maturare (il 20.9.2016, il 17.10.2017, il 28.11.2017 e il 12.6.2018). Deduce
l'appellante che le quietanze in questione non sono state rilasciate a saldo di qualsivoglia altra pretesa in astratto ipotizzabile, ma sono riferite a quanto dovuto dall'ente in ragione dei certificati di pagamento per stato avanzamento lavori e per il loro saldo;
che, alla data del pagamento, erano già maturati gli interessi moratori, che a mente dell'art. 4, punto 7, del contratto di appalto sottoscritto avrebbero dovuto essere computati e corrisposti “in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve” e quindi con la evidente consapevolezza di rinunziare a quel determinato diritto.
La risposta dell'appellata
La società (già Controparte_1 Controparte_2
, costituitasi, risponde che il non ha dimostrato che il
[...] Parte_1
4 tardivo pagamento non fosse ad esso imputabile;
che con decreto dirigenziale n. 871 del 15.12.2015 la Regione Campania ha riconosciuto l'anticipazione sul SAL n. 1 per un importo pari ad € 519.197,12 al (reversale di incasso n. 541 Parte_1 del 14.9.2016 della Regione per un importo di € 519.197,12); che il Pt_1 nonostante avesse a disposizione le somme sufficienti per provvedere al pagamento nei confronti dell'appaltatore del credito maturato, si è limitato a parziali e frazionati pagamenti;
che, relativamente al certificato di pagamento n. 1 del
10.12.2015 di € 346.235,83 ha corrisposto € 29.995,00 in data 31.03.2016 e l'importo residuo di € 316.024,04 in data 19.9.2016, a distanza di oltre 9 mesi;
che relativamente al certificato di pagamento n. 2 del 30.12.2015 di € 86.803,84, ha provveduto al pagamento solo in data 29.11.2016, a distanza di 11 mesi;
che relativamente al certificato di pagamento n. 3 del 29.3.2017 di € 170.002,36, in data
17.10.2017, dopo oltre 8 mesi, ha corrisposto la minor somma di € 2.265,12 e in data 09.04.2018, a distanza di oltre 1 anno, ha corrisposto la residua somma di €
167.727,24; che, relativamente al certificato di collaudo del 28.5.2017 che ha riconosciuto un credito residuo di € 114.894,50 in capo all'appaltatrice, il Pt_1 ha provveduto al pagamento soltanto in data 4.5.2018, a distanza di quasi un anno;
che l'ente ha ritardato i pagamenti, quando già alla data del 14.9.2016 aveva a disposizione le somme per provvedere nei termini di legge;
che la stazione appaltante, nonostante avesse ricevuto già a far data del 15.12.2015 il riconoscimento dell'anticipazione dell'importo finanziato, non ha dimostrato di aver richiesto o sollecitato l'erogazione dell'anticipazione riconosciuta e non ha dimostrato di aver trasmesso alla Regione la documentazione idonea a tal fine;
che sono del tutto ignote le ragioni dell'eventuale mancato o tardivo accredito da parte della Regione della residua somma ammessa a finanziamento;
che, in ogni caso,
l'erogazione del finanziamento regionale non ha alcuna rilevanza nei confronti dell'appaltatore; che, tanto nel contratto di appalto, quanto negli atti di gara, non vi
è alcuna particolare clausola che vincoli l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente;
che il finanziamento dei lavori ed il trasferimento delle risorse dalla Regione al è concepito (in base Pt_1 alle condizioni contenute nel “Manuale di attuazione del P.O. Campania FESR
2007/2013”) sotto forma di rimborso spese, per cui anche in caso di ritardo della
Regione, il avrebbe dovuto, comunque, provvedere da sé ai pagamenti;
Pt_1 che, quanto all'ammontare degli interessi, il richiamo al DM 145/2000 è erroneo,
5 stante la sua abrogazione con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010; che la normativa di riferimento è data dagli artt. 142, 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010; che il D.L.vo n. 231/2002 regola il regime degli interessi anche nell'ambito degli appalti pubblici;
che il termine di trenta giorni di cui all'art. 143, comma 1, secondo periodo, del regolamento per il pagamento delle rate di acconto dall'emissione del certificato di pagamento risulta non compatibile con la previsione del comma 6 dell'art. 4 del D.L.vo n. 231/2002, che fissa in trenta giorni il termine per la verifica preordinata al pagamento e detto termine deve pertanto essere inteso come ridotto a trenta giorni;
che il termine di novanta giorni previsto dall'art. 141, comma 9, del codice e dall'art. 143, comma 2, del regolamento, per il pagamento della rata di saldo a decorrere dal collaudo, risulta non compatibile con la previsione del comma
2 dell'art. 4 del D.L.vo n. 231/2002; che l'indicazione del nuovo Iban è stato ritualmente riportato in fattura;
che le dichiarazioni liberatorie prodotte non sono perfettamente leggibili, 3 di 4 sono prive di sottoscrizione, 1 con firma non riconducibile all'opposta; che, in particolare, si disconosce la dichiarazione riportante la data del 20.9.2017, poiché non riconducibile ai sigg.ri , CP_2 CP_3 ed legali rappresentante della , né a persona Controparte_4 Controparte_2 delegata/autorizzata o a cui risulta essere stata conferita procura;
che, essendo prodotti in copia, si disconosce anche la conformità all'originale delle dichiarazioni sostitutive;
che le quietanze, inoltre, contengono il riconoscimento delle sole somme indicate nelle fatture emesse, non anche degli interessi maturati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo, il secondo e il quarto motivo di impugnazione vertono sulla sussistenza del diritto dell'appaltatore al pagamento di interessi moratori (non per il ritardo nel rilascio dei certificati di pagamento, ma) per il ritardo nel pagamento dei certificati emessi per gli acconti e nel pagamento del saldo. Secondo l'appellante, il diritto non sussiste perché si tratta di ritardi non imputabili alla stazione appaltante, ma all'erogazione del finanziamento regionale (primo motivo), perché il contratto di appalto è nullo ai sensi dell'art. 19 del T.U. degli enti locali (secondo motivo) e perché l'appaltatore vi ha rinunziato con la dichiarazione di non avere altro a pretendere (quarto motivo). Il terzo motivo di appello verte, invece, sulla quantificazione degli interessi.
Per priorità logica, va considerato, anzitutto, il secondo motivo, che deduce una causa di nullità del contratto di appalto per mancanza dell'impegno contabile e dell'attestazione finanziaria. Il motivo è, però, infondato, dato che la copertura
6 finanziaria e l'impegno di spesa vincolato nel bilancio che, ai sensi dell'art. 191 del
D.L.vo n. 267 del 2000, devono sussistere affinché sorga l'obbligazione contrattuale dell'ente locale, riguarda solo i contratti che impegnano risorse proprie dell'ente.
Non, invece, i contratti finanzianti con risorse messe a disposizione da altro ente, come nel caso di specie, in cui è espressamente previsto nel contratto di appalto che i lavori “sono finanziati con Fodi Regione Campania – POR Campania FERS 2007-
2013 – “Iniziative di accelerazione della Spesa” di cui al D.D. n. 247 del
0806.2014, dal quale si evincono le modalità di somministrazione del finanziamento
a questo Comune”.
Sono parzialmente fondati gli altri motivi di impugnazione, che vanno esaminati congiuntamente, a partire dalle clausole del contratto di appalto del 2.12.2015 che, rinviando in generale alle disposizioni del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (art. 14), contengono una regolamentazione specifica degli interessi moratori per il ritardato pagamento, sia degli acconti che del saldo (art. 4). In particolare, la clausola prevede che l'appaltatore ha diritto al pagamento di acconti in corso d'opera sulla base dei certificati di pagamento emessi dal RUP e che, “in caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006 e dell'articolo 30 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145” (art. 4.5). “I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento delle rate di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 29, comma 2, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi” (art. 4.6.). “L'importo degli interessi per ritardo pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento in conto e a saldo immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve” (art. 4.7).
In forza del rinvio contenuto nel contratto, la disciplina degli interessi moratori è quella dettata dall'art. 133 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e dagli artt. 29 e 30 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici). Invero, alla data di stipula del contratto non era più vigente l'art. 30 del D.M. n. 145 del 2000, abrogato dal D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163), ma quest'ultimo, all'art. 144, ha recepito la medesima disciplina del previgente art. 30 in tema di interessi per ritardato pagamento.
7 L'art. 133 del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 163 del 2006) stabiliva che, in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'art. 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'art. 29 del Capitolato generale, approvato con il D.M. n. 145 del 2000
(recepito dall'art. 144 del D.P.R. n. 207 del 2010), stabiliva che il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso
(comma 1); il termine di pagamento della rata di saldo non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 28, comma 9, della legge (comma 2). L'art. 30 del Capitolato stabiliva che, qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori
(comma 2). Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso (comma 3). Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (poi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (comma 4).
Dunque, secondo la normativa richiamata nel contratto, l'appaltatore ha diritto agli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento degli acconti e del saldo solo se il ritardo sia dipeso da causa imputabile alla stazione appaltante. Spettano gli interessi al tasso legale per il periodo di 60 giorni (compreso tra i trenta e i novanta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento dell'acconto) e, quanto al saldo, per il periodo di 60 giorni (compreso tra i novanta e i centocinquanta giorni
8 dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione). Per il periodo successivo (dopo novanta giorni dal certificato di pagamento o dopo 150 giorni dal certificato di collaudo) maturano gli interessi moratori nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La causa non imputabile alla stazione appaltante che la esonera da responsabilità contrattuale per il ritardo nei pagamenti può dipendere dal ritardo nell'accredito delle somme da parte della Regione (Cass., 11.11.2016, n. 23071), laddove, come nel caso di specie, si tratti di lavori che, come già evidenziato, sono finanziati con fondi regionali (FERS 2007-2013).
L'eccezione di non imputabilità del ritardo, riproposta nel primo motivo di appello, è riferita all'erogazione della somma di € 519.197,12 da parte della
Regione Campania in data 14.9.2016 (reversale n. 541) e, dunque, vale solo per la mora anteriore a tale data, relativa al ritardato pagamento dei primi due certificati.
Il certificato n. 1 del 10.12.2015 di € 346.024,04 oltre iva (fattura n. 4/09) è stato pagato in due tranche: la prima (€ 29.955,00) in data 31.3.2016 e la seconda (€
316.024,04) in data 19.9.2016, cinque giorni dopo l'erogazione del finanziamento regionale. Non sono, perciò, dovuti gli interessi moratori calcolati nel ricorso monitorio per il certificato n. 1 (€ 542,46 per 82 giorni di ritardo, dal 9.1.2016 al
31.3.2016, sul pagamento di € 29.955,00; € 17.668,34 per 254 gg di ritardo, dal
9.1.2016 al 19.9.2016, sul pagamento di € 316.024,04) . Rispetto alla fattura n. 4/9 del 10.12.2015 di € 346.024,04 + iva la società ha anche Controparte_1 rilasciato quietanza, con dichiarazione di non avere altro a pretendere del 20.9.2016.
Per il certificato n. 2 del 30.12.2015 di € 86.803,84 oltre iva (fattura n. 4/10), pagato in data 29.11.2016, non sono dovuti gli interessi moratori calcolati nel ricorso monitorio (€ 5.820,97 per 305 gg di ritardo, dal 29.1.2016 al 29.11.2016), ma solo gli interessi legali, ex art. 30 del Capitolato generale, calcolati dalla data di erogazione del finanziamento regionale (14.9.2016) alla data del pagamento
(29.11.2016), per un totale di € 36,15.
Sono fuori dall'ambito dell'eccezione della causa non imputabile, riferita all'erogazione del finanziamento regionale del 14.9.2016, i pagamenti del certificato n. 3 e del saldo. Né è fondata, per essi, neanche l'altra eccezione di non imputabilità del ritardo riproposta nel primo motivo di appello, ossia la mancata comunicazione del conto corrente dedicato, ex art. 3 della legge n. 136 del 2010,
9 che risulta dichiarato nel contratto (art. 13). Né risulta che la modifica del conto indicata nelle fatture sia la causa di ritardo nel loro pagamento.
Il certificato n. 3 del 29.3.2017 di € 170.002,36 oltre iva (fattura n. 4/06 del
30.3.2017) è stato pagato in due tranche: € 2.265,12 in data 17.10.2017 ed €
167.727,24 in data 9.4.2018. Per il primo pagamento è stato calcolato, nel ricorso monitorio, un importo per interessi moratori di € 85,40 per 172 gg di ritardo dal
28.4.2017 al 17.10.2017 ed un importo di € 12.719,69 per 346 gg di ritardo dal
28.4.2017 al 9.4.2018.
Il saldo risultante di € 116.000,00 risultante dal certificato di collaudo del
28.5.2017 (fattura n. 4/07 del 31.3.2017) è stato pagato in data 4.5.2018. Nel ricorso monitorio è stato calcolato un importo per interessi moratori di € 7.831,71 per 311 gg di ritardo dal 27.6.2017 al 4.5.2018.
Per questi pagamenti risulta solo una dichiarazione del 12.6.2018 di integrale pagamento delle due fatture n. 4/06 e n. 4/07, senza l'aggiunta di non avere altro a pretendere, con la conseguente infondatezza, per tali pagamenti, del quarto motivo di appello.
Invero, secondo la normativa richiamata nel contratto, per il certificato n. 3 del
29.3.2017 spettano i seguenti importi: € 0,37 per interessi legali calcolati sulla somma di € 2.265,12 dal 28.4.2017 (trenta giorni dal certificato) al 27.6.2017
(sessanta giorni); € 36,63 per interessi moratori ex art. 30 del D.M. n. 145 del 2000 calcolati sulla somma di € 2.265,12 dal 28.6.2017 al 17.10.2017 (giorno di pagamento della prima tranche); € 4.165,33 per gli interessi moratori ex art. 30 del
D.M. n. 145 del 2000 calcolati sulla somma di € 167.727,24 18.10.2017 al 9.4.2018
(giorni di pagamento della seconda tranche). Per il saldo spettano: € 18,89 per interessi legali calcolati sulla somma di € 114.894,50 dal 26.8.2017 (novanta giorni dal certificato di collaudo del 28.5.2017) al 25.10.2017 (60 giorni); € 3.168,48 per interessi moratori ex art. 30 del D.M. n. 145 del 2000 dal 26.10.2017 al 4.5.2018 giorno di pagamento).
Riassumendo, gli interessi da corrispondere sono i seguenti: € 36,15 per il certificato n. 2; € 4.202,33 (€ 0,37 + € 36,63 + € 4.165,33) per il certificato n. 3; €
3.187,37 (€ 18,89 + € 3.168,48) per il saldo. Totale € 7.425,85.
In definitiva, l'appello deve essere accolto parzialmente e, previa revoca del decreto ingiuntivo, il deve essere condannato al pagamento della Parte_1 minore somma di € € 7.425,85 per interessi.
10 Stante l'accoglimento in parte dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il rigetto della domanda di pagamento degli interessi per il primo certificato di pagamento ed il riconoscimento di interessi in misura ampiamente inferiore rispetto agli altri certificati e al saldo integrano la soccombenza reciproca, che giustifica, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione per intero delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 646/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado:
a. revoca il decreto ingiuntivo n. 1360 del 24.6.2020;
b. accoglie parzialmente la domanda proposta con il ricorso monitorio e, per l'effetto, condanna il al pagamento della somma di Parte_1
€ 7.425,85 in favore della società oltre interessi Controparte_1 legali dalla domanda al soddisfo;
2. compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Salerno lì 10/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 646 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tierno per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
(già , con Controparte_1 Controparte_2 sede in Padula alla via Cammarelle (p.iva ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Menafra e Annamaria Damiani per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2593/2024, pubblicata il 17/05/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “- riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate dal appellante in primo grado con la Pt_1 revoca del decreto ingiuntivo nr. 1360/2020, RG n. 2838/2020, emesso dal
Tribunale di Salerno, II Sezione Civile, dichiarandolo nullo e privo di efficacia;
-
1 condannare l'appellata alla rifusione delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “- rigettare l'appello del e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2593/2024 R.G. 6676/2020; - condannare parte appellante alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori”.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 1360 del 24.6.2020 il Tribunale di Salerno ingiungeva al
[...] il pagamento della somma di € 44.668,57 in favore della società Parte_1 [...]
oltre interessi e rimborso di spese Controparte_2 processuali, a titolo di interessi di mora ex D.L.vo n. 231/2002 maturati sui certificati di pagamento emessi in relazione all'esecuzione del contratto di appalto del 2.12.2015 (“Recupero e riqualificazione urbana del convento dei domenicani per la creazione di un polo culturale”).
In particolare, erano maturati i seguenti interessi moratori: - € 542,46 per 82 giorni di ritardo (dal 9.1.2016 al 31.3.2016) nel pagamento del certificato n. 1 del
10.12.2015 di € 29.995,00; - € 17.668,34 per 254 gg di ritardo (dal 9.1.2016 al
19.9.2016) nel pagamento del certificato n. 1 di € 316.024,04; - € 5.820,97 per 305 gg di ritardo (dal 29.1.2016 al 29.11.2016) nel pagamento del certificato n. 2 del
30.12.2015 di € 86.803,84; - € 85,40 per 172 gg di ritardo (dal 28.4.2017 al
17.10.2017) per il pagamento del certificato n. 3 del 29.3.2017 di € 2.265,12; - €
12.719,69 per 346 gg di ritardo (dal 28.4.2017 al 9.4.2018) per il pagamento del certificato n. 3 di € 167.727,24; - € 7.831,71 per 311 gg di ritardo (dal 27.6.2017 al
4.5.2018) per il pagamento del saldo dopo il collaudo del 28.5.2017 di €
114.894,50.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dall'ingiunto, veniva rigettata con la sentenza in oggetto, nella quale si esponeva che la causa del ritardo allegata dal
Comune (il ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte della Regione
Campania) non è opponibile all'appaltatrice, riguardando solo i rapporti tra i due enti pubblici;
che non può neanche parlarsi di accordo cumulativo, non avendo titolo la società creditrice per agire direttamente nei confronti della presunta coobbligata Regione Campania;
che, quanto alla liberatoria rilasciata dalla società appaltatrice, con la quale ha espressamente dichiarato di non avere nulla a che pretendere dall'ente, “è del tutto irrilevante delibare sulla leggibilità o meno della
2 copia cartacea esibita e sulla presenza o meno della firma”; che, comunque, la firma appare apposta in forma digitale e la copia prodotta sufficientemente leggibile;
che la quantificazione degli interessi moratori da parte della società non CP_2 appare oggetto di particolari contestazioni, neanche supportate da una consulenza di parte.
L'appello
Il propone appello avverso la sentenza e, con un primo motivo Parte_1 di impugnazione, critica l'imputabilità del ritardo conseguente alla ritardata erogazione del finanziamento regionale. Osserva che l'appalto era disciplinato, ratione temporis, dagli artt. 143 e 144 del D.L.vo n. 207/2010, che sostanzialmente riproducono le previsioni del regolamento sul capitolato generale delle opere pubbliche di cui agli art. 29 e 30 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e quelle del precedente D.P.R. 1063/1962, le quali richiedono per il riconoscimento degli interessi sulle rate di acconto o sul saldo un ritardo “per causa imputabile alla stazione appaltante”; che il ritardo nella erogazione delle rate di tale finanziamento regionale esclude un suo colpevole inadempimento nella corresponsione delle rate di acconto e del saldo e ciò anche in ragione della circostanza che l'impresa appaltatrice era venuta meno agli inderogabili obblighi di comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
che il ha emesso i certificati di Pt_1 pagamento nei termini previsti e, non appena ottenute dalla Regione Campania le rate di finanziamento connesse allo stato dei lavori eseguiti, ha provveduto tempestivamente a riversare la somma corrispondente all'impresa appaltatrice;
che quest'ultima nel corso del rapporto è venuta meno agli obblighi di comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, avendo indicato nel contratto di appalto un conto corrente, ove accreditare i mandati di pagamento, senza notificare al Pt_1 la successiva modifica;
che l'onere di comunicazione previsto dall'art. 3 della legge
136/2010 non può essere adempiuto con la fattura poiché la formale comunicazione impone che l'indicazione del conto dedicato debba essere integrato anche delle
“generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi”; che, in assenza di tale formale comunicazione, l'ente non era per nulla onerato di procedere ai pagamenti delle fatture, essendo finanche preclusa la predisposizione dei relativi mandati.
Il secondo motivo censura l'omesso esame dell'eccezione di nullità del contratto di appalto per violazione delle previsioni di cui all'art. 191 T.U., essendo privo di un regolare impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria.
3 Sostiene l'appellante che l'opera è stata realizzata solo grazie al finanziamento regionale, il cui ritardo nella sua erogazione comprova l'assenza di un impegno contabile sul corrispettivo capitolo del bilancio comunale e di una attestazione della copertura finanziaria con fondi comunali;
che la mancata osservanza del principio contabile comporta che le conseguenze del dedotto ritardo nel pagamento delle rate di saldo non possono essere poste a carico del Parte_1
Il terzo motivo di impugnazione ripropone la contestazione in ordine alla quantificazione degli interessi, essendo erronea in ragione del richiamo nel contratto di appalto agli art. 29 e 30 del citato D.M. 145/2000, che rende inapplicabili i termini previsti in tema di ritardo di pagamento delle transazioni commerciali di cui al D.L.vo n. 231/2002. Secondo l'appellante, nonostante le norme del capitolato generale d'appalto (art. 29 e 30), richiamate nel contratto di appalto, siano state abrogate dal D.P.R. n. 207/2010, il loro contenuto risulta comunque riportato negli art. 143 e 144 del D.L.vo n. 207/2010, che disciplina l'appalto stipulato il
2.12.2015. Tali norme prevedono, ai fini della maturazione degli interessi, non solo
“un ritardo imputabile alla stazione appaltante” ma anche una decorrenza degli interessi moratori quando tale ritardo superi il termine di giorni sessanta dalla emissione del certificato di pagamento della rate di acconto o di saldo. Ne consegue quindi l'errore nel conteggio degli interessi in relazione a tali rate.
Il quarto motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine all'eccezione di rinunzia agli interessi, avendo la società appaltatrice dichiarato di non aver null'altro a che pretendere nelle quietanze liberatorie rilasciate successivamente al loro maturare (il 20.9.2016, il 17.10.2017, il 28.11.2017 e il 12.6.2018). Deduce
l'appellante che le quietanze in questione non sono state rilasciate a saldo di qualsivoglia altra pretesa in astratto ipotizzabile, ma sono riferite a quanto dovuto dall'ente in ragione dei certificati di pagamento per stato avanzamento lavori e per il loro saldo;
che, alla data del pagamento, erano già maturati gli interessi moratori, che a mente dell'art. 4, punto 7, del contratto di appalto sottoscritto avrebbero dovuto essere computati e corrisposti “in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve” e quindi con la evidente consapevolezza di rinunziare a quel determinato diritto.
La risposta dell'appellata
La società (già Controparte_1 Controparte_2
, costituitasi, risponde che il non ha dimostrato che il
[...] Parte_1
4 tardivo pagamento non fosse ad esso imputabile;
che con decreto dirigenziale n. 871 del 15.12.2015 la Regione Campania ha riconosciuto l'anticipazione sul SAL n. 1 per un importo pari ad € 519.197,12 al (reversale di incasso n. 541 Parte_1 del 14.9.2016 della Regione per un importo di € 519.197,12); che il Pt_1 nonostante avesse a disposizione le somme sufficienti per provvedere al pagamento nei confronti dell'appaltatore del credito maturato, si è limitato a parziali e frazionati pagamenti;
che, relativamente al certificato di pagamento n. 1 del
10.12.2015 di € 346.235,83 ha corrisposto € 29.995,00 in data 31.03.2016 e l'importo residuo di € 316.024,04 in data 19.9.2016, a distanza di oltre 9 mesi;
che relativamente al certificato di pagamento n. 2 del 30.12.2015 di € 86.803,84, ha provveduto al pagamento solo in data 29.11.2016, a distanza di 11 mesi;
che relativamente al certificato di pagamento n. 3 del 29.3.2017 di € 170.002,36, in data
17.10.2017, dopo oltre 8 mesi, ha corrisposto la minor somma di € 2.265,12 e in data 09.04.2018, a distanza di oltre 1 anno, ha corrisposto la residua somma di €
167.727,24; che, relativamente al certificato di collaudo del 28.5.2017 che ha riconosciuto un credito residuo di € 114.894,50 in capo all'appaltatrice, il Pt_1 ha provveduto al pagamento soltanto in data 4.5.2018, a distanza di quasi un anno;
che l'ente ha ritardato i pagamenti, quando già alla data del 14.9.2016 aveva a disposizione le somme per provvedere nei termini di legge;
che la stazione appaltante, nonostante avesse ricevuto già a far data del 15.12.2015 il riconoscimento dell'anticipazione dell'importo finanziato, non ha dimostrato di aver richiesto o sollecitato l'erogazione dell'anticipazione riconosciuta e non ha dimostrato di aver trasmesso alla Regione la documentazione idonea a tal fine;
che sono del tutto ignote le ragioni dell'eventuale mancato o tardivo accredito da parte della Regione della residua somma ammessa a finanziamento;
che, in ogni caso,
l'erogazione del finanziamento regionale non ha alcuna rilevanza nei confronti dell'appaltatore; che, tanto nel contratto di appalto, quanto negli atti di gara, non vi
è alcuna particolare clausola che vincoli l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente;
che il finanziamento dei lavori ed il trasferimento delle risorse dalla Regione al è concepito (in base Pt_1 alle condizioni contenute nel “Manuale di attuazione del P.O. Campania FESR
2007/2013”) sotto forma di rimborso spese, per cui anche in caso di ritardo della
Regione, il avrebbe dovuto, comunque, provvedere da sé ai pagamenti;
Pt_1 che, quanto all'ammontare degli interessi, il richiamo al DM 145/2000 è erroneo,
5 stante la sua abrogazione con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010; che la normativa di riferimento è data dagli artt. 142, 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010; che il D.L.vo n. 231/2002 regola il regime degli interessi anche nell'ambito degli appalti pubblici;
che il termine di trenta giorni di cui all'art. 143, comma 1, secondo periodo, del regolamento per il pagamento delle rate di acconto dall'emissione del certificato di pagamento risulta non compatibile con la previsione del comma 6 dell'art. 4 del D.L.vo n. 231/2002, che fissa in trenta giorni il termine per la verifica preordinata al pagamento e detto termine deve pertanto essere inteso come ridotto a trenta giorni;
che il termine di novanta giorni previsto dall'art. 141, comma 9, del codice e dall'art. 143, comma 2, del regolamento, per il pagamento della rata di saldo a decorrere dal collaudo, risulta non compatibile con la previsione del comma
2 dell'art. 4 del D.L.vo n. 231/2002; che l'indicazione del nuovo Iban è stato ritualmente riportato in fattura;
che le dichiarazioni liberatorie prodotte non sono perfettamente leggibili, 3 di 4 sono prive di sottoscrizione, 1 con firma non riconducibile all'opposta; che, in particolare, si disconosce la dichiarazione riportante la data del 20.9.2017, poiché non riconducibile ai sigg.ri , CP_2 CP_3 ed legali rappresentante della , né a persona Controparte_4 Controparte_2 delegata/autorizzata o a cui risulta essere stata conferita procura;
che, essendo prodotti in copia, si disconosce anche la conformità all'originale delle dichiarazioni sostitutive;
che le quietanze, inoltre, contengono il riconoscimento delle sole somme indicate nelle fatture emesse, non anche degli interessi maturati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo, il secondo e il quarto motivo di impugnazione vertono sulla sussistenza del diritto dell'appaltatore al pagamento di interessi moratori (non per il ritardo nel rilascio dei certificati di pagamento, ma) per il ritardo nel pagamento dei certificati emessi per gli acconti e nel pagamento del saldo. Secondo l'appellante, il diritto non sussiste perché si tratta di ritardi non imputabili alla stazione appaltante, ma all'erogazione del finanziamento regionale (primo motivo), perché il contratto di appalto è nullo ai sensi dell'art. 19 del T.U. degli enti locali (secondo motivo) e perché l'appaltatore vi ha rinunziato con la dichiarazione di non avere altro a pretendere (quarto motivo). Il terzo motivo di appello verte, invece, sulla quantificazione degli interessi.
Per priorità logica, va considerato, anzitutto, il secondo motivo, che deduce una causa di nullità del contratto di appalto per mancanza dell'impegno contabile e dell'attestazione finanziaria. Il motivo è, però, infondato, dato che la copertura
6 finanziaria e l'impegno di spesa vincolato nel bilancio che, ai sensi dell'art. 191 del
D.L.vo n. 267 del 2000, devono sussistere affinché sorga l'obbligazione contrattuale dell'ente locale, riguarda solo i contratti che impegnano risorse proprie dell'ente.
Non, invece, i contratti finanzianti con risorse messe a disposizione da altro ente, come nel caso di specie, in cui è espressamente previsto nel contratto di appalto che i lavori “sono finanziati con Fodi Regione Campania – POR Campania FERS 2007-
2013 – “Iniziative di accelerazione della Spesa” di cui al D.D. n. 247 del
0806.2014, dal quale si evincono le modalità di somministrazione del finanziamento
a questo Comune”.
Sono parzialmente fondati gli altri motivi di impugnazione, che vanno esaminati congiuntamente, a partire dalle clausole del contratto di appalto del 2.12.2015 che, rinviando in generale alle disposizioni del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (art. 14), contengono una regolamentazione specifica degli interessi moratori per il ritardato pagamento, sia degli acconti che del saldo (art. 4). In particolare, la clausola prevede che l'appaltatore ha diritto al pagamento di acconti in corso d'opera sulla base dei certificati di pagamento emessi dal RUP e che, “in caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006 e dell'articolo 30 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145” (art. 4.5). “I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento delle rate di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 29, comma 2, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi” (art. 4.6.). “L'importo degli interessi per ritardo pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento in conto e a saldo immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve” (art. 4.7).
In forza del rinvio contenuto nel contratto, la disciplina degli interessi moratori è quella dettata dall'art. 133 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e dagli artt. 29 e 30 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici). Invero, alla data di stipula del contratto non era più vigente l'art. 30 del D.M. n. 145 del 2000, abrogato dal D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163), ma quest'ultimo, all'art. 144, ha recepito la medesima disciplina del previgente art. 30 in tema di interessi per ritardato pagamento.
7 L'art. 133 del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 163 del 2006) stabiliva che, in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'art. 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'art. 29 del Capitolato generale, approvato con il D.M. n. 145 del 2000
(recepito dall'art. 144 del D.P.R. n. 207 del 2010), stabiliva che il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso
(comma 1); il termine di pagamento della rata di saldo non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 28, comma 9, della legge (comma 2). L'art. 30 del Capitolato stabiliva che, qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori
(comma 2). Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso (comma 3). Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (poi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (comma 4).
Dunque, secondo la normativa richiamata nel contratto, l'appaltatore ha diritto agli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento degli acconti e del saldo solo se il ritardo sia dipeso da causa imputabile alla stazione appaltante. Spettano gli interessi al tasso legale per il periodo di 60 giorni (compreso tra i trenta e i novanta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento dell'acconto) e, quanto al saldo, per il periodo di 60 giorni (compreso tra i novanta e i centocinquanta giorni
8 dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione). Per il periodo successivo (dopo novanta giorni dal certificato di pagamento o dopo 150 giorni dal certificato di collaudo) maturano gli interessi moratori nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La causa non imputabile alla stazione appaltante che la esonera da responsabilità contrattuale per il ritardo nei pagamenti può dipendere dal ritardo nell'accredito delle somme da parte della Regione (Cass., 11.11.2016, n. 23071), laddove, come nel caso di specie, si tratti di lavori che, come già evidenziato, sono finanziati con fondi regionali (FERS 2007-2013).
L'eccezione di non imputabilità del ritardo, riproposta nel primo motivo di appello, è riferita all'erogazione della somma di € 519.197,12 da parte della
Regione Campania in data 14.9.2016 (reversale n. 541) e, dunque, vale solo per la mora anteriore a tale data, relativa al ritardato pagamento dei primi due certificati.
Il certificato n. 1 del 10.12.2015 di € 346.024,04 oltre iva (fattura n. 4/09) è stato pagato in due tranche: la prima (€ 29.955,00) in data 31.3.2016 e la seconda (€
316.024,04) in data 19.9.2016, cinque giorni dopo l'erogazione del finanziamento regionale. Non sono, perciò, dovuti gli interessi moratori calcolati nel ricorso monitorio per il certificato n. 1 (€ 542,46 per 82 giorni di ritardo, dal 9.1.2016 al
31.3.2016, sul pagamento di € 29.955,00; € 17.668,34 per 254 gg di ritardo, dal
9.1.2016 al 19.9.2016, sul pagamento di € 316.024,04) . Rispetto alla fattura n. 4/9 del 10.12.2015 di € 346.024,04 + iva la società ha anche Controparte_1 rilasciato quietanza, con dichiarazione di non avere altro a pretendere del 20.9.2016.
Per il certificato n. 2 del 30.12.2015 di € 86.803,84 oltre iva (fattura n. 4/10), pagato in data 29.11.2016, non sono dovuti gli interessi moratori calcolati nel ricorso monitorio (€ 5.820,97 per 305 gg di ritardo, dal 29.1.2016 al 29.11.2016), ma solo gli interessi legali, ex art. 30 del Capitolato generale, calcolati dalla data di erogazione del finanziamento regionale (14.9.2016) alla data del pagamento
(29.11.2016), per un totale di € 36,15.
Sono fuori dall'ambito dell'eccezione della causa non imputabile, riferita all'erogazione del finanziamento regionale del 14.9.2016, i pagamenti del certificato n. 3 e del saldo. Né è fondata, per essi, neanche l'altra eccezione di non imputabilità del ritardo riproposta nel primo motivo di appello, ossia la mancata comunicazione del conto corrente dedicato, ex art. 3 della legge n. 136 del 2010,
9 che risulta dichiarato nel contratto (art. 13). Né risulta che la modifica del conto indicata nelle fatture sia la causa di ritardo nel loro pagamento.
Il certificato n. 3 del 29.3.2017 di € 170.002,36 oltre iva (fattura n. 4/06 del
30.3.2017) è stato pagato in due tranche: € 2.265,12 in data 17.10.2017 ed €
167.727,24 in data 9.4.2018. Per il primo pagamento è stato calcolato, nel ricorso monitorio, un importo per interessi moratori di € 85,40 per 172 gg di ritardo dal
28.4.2017 al 17.10.2017 ed un importo di € 12.719,69 per 346 gg di ritardo dal
28.4.2017 al 9.4.2018.
Il saldo risultante di € 116.000,00 risultante dal certificato di collaudo del
28.5.2017 (fattura n. 4/07 del 31.3.2017) è stato pagato in data 4.5.2018. Nel ricorso monitorio è stato calcolato un importo per interessi moratori di € 7.831,71 per 311 gg di ritardo dal 27.6.2017 al 4.5.2018.
Per questi pagamenti risulta solo una dichiarazione del 12.6.2018 di integrale pagamento delle due fatture n. 4/06 e n. 4/07, senza l'aggiunta di non avere altro a pretendere, con la conseguente infondatezza, per tali pagamenti, del quarto motivo di appello.
Invero, secondo la normativa richiamata nel contratto, per il certificato n. 3 del
29.3.2017 spettano i seguenti importi: € 0,37 per interessi legali calcolati sulla somma di € 2.265,12 dal 28.4.2017 (trenta giorni dal certificato) al 27.6.2017
(sessanta giorni); € 36,63 per interessi moratori ex art. 30 del D.M. n. 145 del 2000 calcolati sulla somma di € 2.265,12 dal 28.6.2017 al 17.10.2017 (giorno di pagamento della prima tranche); € 4.165,33 per gli interessi moratori ex art. 30 del
D.M. n. 145 del 2000 calcolati sulla somma di € 167.727,24 18.10.2017 al 9.4.2018
(giorni di pagamento della seconda tranche). Per il saldo spettano: € 18,89 per interessi legali calcolati sulla somma di € 114.894,50 dal 26.8.2017 (novanta giorni dal certificato di collaudo del 28.5.2017) al 25.10.2017 (60 giorni); € 3.168,48 per interessi moratori ex art. 30 del D.M. n. 145 del 2000 dal 26.10.2017 al 4.5.2018 giorno di pagamento).
Riassumendo, gli interessi da corrispondere sono i seguenti: € 36,15 per il certificato n. 2; € 4.202,33 (€ 0,37 + € 36,63 + € 4.165,33) per il certificato n. 3; €
3.187,37 (€ 18,89 + € 3.168,48) per il saldo. Totale € 7.425,85.
In definitiva, l'appello deve essere accolto parzialmente e, previa revoca del decreto ingiuntivo, il deve essere condannato al pagamento della Parte_1 minore somma di € € 7.425,85 per interessi.
10 Stante l'accoglimento in parte dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il rigetto della domanda di pagamento degli interessi per il primo certificato di pagamento ed il riconoscimento di interessi in misura ampiamente inferiore rispetto agli altri certificati e al saldo integrano la soccombenza reciproca, che giustifica, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione per intero delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 646/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado:
a. revoca il decreto ingiuntivo n. 1360 del 24.6.2020;
b. accoglie parzialmente la domanda proposta con il ricorso monitorio e, per l'effetto, condanna il al pagamento della somma di Parte_1
€ 7.425,85 in favore della società oltre interessi Controparte_1 legali dalla domanda al soddisfo;
2. compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Salerno lì 10/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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